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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5099/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COCIMANO GIULIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE BERNARDI Controparte_1
ELENA CATERINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 19/03/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 151 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21.04.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. Nulla può disporsi in punto assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli, pur potendosi dare atto che la stessa rimane nella disponibilità del sig. Quanto all'assegno Pt_1 divorzile una tantum, l'ammontare è ritenuto, ex art. 5 c. 8 l. div., equo.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DA' ATTO che le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. DA' ATTO che la casa coniugale di Torino, via Pomba 29, rimarrà nella disponibilità del signor Pt_1
- che la conduce in locazione e che vi risiede tutt'ora - con tutti gli arredi e suppellettili già presenti;
3. DISPONE che entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio il signor verserà alla signora la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) c.d. "una Pt_1 CP_1 tantum", somma sostitutiva dell'assegno periodico divorzile;
4. DA' ATTO che entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio il medesimo signor verserà alla signora la somma onnicomprensiva di euro 4.000,00, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo alle spese di lite;
5. DA' ATTO che non vi sono ulteriori questioni patrimoniali pendenti tra le parti.
6. Spese come da accordo tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 2 di 3 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5099/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COCIMANO GIULIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE BERNARDI Controparte_1
ELENA CATERINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 19/03/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 151 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21.04.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. Nulla può disporsi in punto assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli, pur potendosi dare atto che la stessa rimane nella disponibilità del sig. Quanto all'assegno Pt_1 divorzile una tantum, l'ammontare è ritenuto, ex art. 5 c. 8 l. div., equo.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DA' ATTO che le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. DA' ATTO che la casa coniugale di Torino, via Pomba 29, rimarrà nella disponibilità del signor Pt_1
- che la conduce in locazione e che vi risiede tutt'ora - con tutti gli arredi e suppellettili già presenti;
3. DISPONE che entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio il signor verserà alla signora la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) c.d. "una Pt_1 CP_1 tantum", somma sostitutiva dell'assegno periodico divorzile;
4. DA' ATTO che entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio il medesimo signor verserà alla signora la somma onnicomprensiva di euro 4.000,00, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo alle spese di lite;
5. DA' ATTO che non vi sono ulteriori questioni patrimoniali pendenti tra le parti.
6. Spese come da accordo tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 2 di 3 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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