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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VO CI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 523/2025 tra
Oggi 22 ottobre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Tresca si riporta al ricorso e all'esito della ctu e chiede l'acccoglimento del ricorso. CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 523/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
pagina1 di 3 nel procedimento riservato all'udienza del 22.10.2025
PROMOSSO DA
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Pescara (PE), alla via Firenze n. 291, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Tresca che la rappresenta e difende con procura a margine del ricorso
C O N T R O CP_
elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dagli
Avv. G. R. Del Signore e R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: GIUDIZIO DI MERITO DOPO ATP.
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., la ricorrente in epigrafe nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore nato a [...] il [...] nata il [...], esponevano che, avendo in Parte_2 data 22.03.2024 proposto domanda intesa ad ottenere in favore della predetta congiunta l'attribuzione dell'indennità di frequenza ex L. n, 289/90 e 118/71, nonché il riconoscimento del diritto al godimento dei diversi benefici riconosciuti dalla L. n. 104/92 in favore delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma
3, della Legge n. 104/92, essendo minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età; la competente Commissione Sanitaria le aveva riconosciuto la condizione di non invalida, e non portatore di handicap tale da non consentire l'accesso alle prestazioni assistenziali di legge.
Tanto premesso, la predetta promuovevano innanzi a questo Tribunale rituale procedura di accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica della sussistenza del requisito sanitario di accesso alla richiesta provvidenza di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze processuali.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda.
In esito agli espletati accertamenti strumentali (conclusisi in senso sfavorevole alla parte e contestati mediante formale dichiarazione di dissenso), con ricorso del 3.03.2025 parte istante reiterava l'assunto di erroneità/non condivisibilità delle risultanze acquisite nell'ambito del pregresso procedimento speciale ed altresì esponeva i motivi di contestazione delle stesse e le ragioni di supporto alla prospettata sussistenza della condizione di invalidità denunciata dalla parte. CP_ Resisteva in giudizio L , ribadendo la correttezza dell'elaborato peritale contestato dalla parte e concludendo per la reiezione del ricorso ex adverso azionato.
Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la controversia era decisa come da dispositivo in atti con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio sulla scorta della documentazione in atti, nonché delle risultanze degli esami strumentali esperiti in sede di indagini peritali, ha accertato che il minore è affetto da “Disturbo del linguaggio e di Apprendimento nell'ambito di un funzionamento cognitivo limite e un disturbo emotivo- comportamentale importante, crisi di broncospasmo su base allergica”, è minore che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età; ha pertanto diritto all'indennità di frequenza.
Inoltre l'handicap è in situazione di gravità (L104/92 Art.3 Comma 3) e tale condizione era presente alla data della domanda (22-3-2024). Il ctu invero, accertato durante la visita peritale che nel minore erano presenti disturbi notevoli del comportamento ha ritenuto di dover espletare un ulteriore controllo presso il Centro di Neuropsichiatria
pagina2 di 3 infantile, a seguito della quale con visita del 10-7- 2025 è stato certificato che il bambino presenta un “Disturbo del linguaggio e di Apprendimento nell'ambito di un funzionamento cognitivo limite e un Disturbo Emotivo-
Comportamentale importante”, confermando quanto rilevato alla visita peritale.
Il ctu ha precisato che le problematiche del linguaggio, in presenza di un funzionamento cognitivo al limite, sarebbero state rapidamente superate, come avviene per gli individui di pari età, se non fossero presenti disturbi comportamentali e dell'apprendimento, di matrice neuro cognitiva.
Pertanto ha concluso che è minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della Pt_2 sua età con necessità continua di terapie riabilitative legittimanti al diritto all'indennità di frequenza e il riconoscimento dell'handicap è in situazione di gravità (L104/92 Art.3 Comma 3).
Orbene, ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui il perito è pervenuto, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara la sussistenza a carico del minore del requisito sanitario utile per l'accesso Parte_2 all'erogazione dell'indennità di frequenza il riconoscimento dell'handicap è in situazione di gravità (L104/92 Art.3 CP_ Comma 3) a far data dalla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre rimb.forf. 15% , IVA e CAP da distrarsi in favore dell'Avv. M. Tresca, CP_ antistatario. Condanna altresì l' alle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pescara il 22.10.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VO CI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 523/2025 tra
Oggi 22 ottobre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Tresca si riporta al ricorso e all'esito della ctu e chiede l'acccoglimento del ricorso. CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 523/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
pagina1 di 3 nel procedimento riservato all'udienza del 22.10.2025
PROMOSSO DA
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Pescara (PE), alla via Firenze n. 291, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Tresca che la rappresenta e difende con procura a margine del ricorso
C O N T R O CP_
elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dagli
Avv. G. R. Del Signore e R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: GIUDIZIO DI MERITO DOPO ATP.
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., la ricorrente in epigrafe nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore nato a [...] il [...] nata il [...], esponevano che, avendo in Parte_2 data 22.03.2024 proposto domanda intesa ad ottenere in favore della predetta congiunta l'attribuzione dell'indennità di frequenza ex L. n, 289/90 e 118/71, nonché il riconoscimento del diritto al godimento dei diversi benefici riconosciuti dalla L. n. 104/92 in favore delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma
3, della Legge n. 104/92, essendo minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età; la competente Commissione Sanitaria le aveva riconosciuto la condizione di non invalida, e non portatore di handicap tale da non consentire l'accesso alle prestazioni assistenziali di legge.
Tanto premesso, la predetta promuovevano innanzi a questo Tribunale rituale procedura di accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica della sussistenza del requisito sanitario di accesso alla richiesta provvidenza di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze processuali.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda.
In esito agli espletati accertamenti strumentali (conclusisi in senso sfavorevole alla parte e contestati mediante formale dichiarazione di dissenso), con ricorso del 3.03.2025 parte istante reiterava l'assunto di erroneità/non condivisibilità delle risultanze acquisite nell'ambito del pregresso procedimento speciale ed altresì esponeva i motivi di contestazione delle stesse e le ragioni di supporto alla prospettata sussistenza della condizione di invalidità denunciata dalla parte. CP_ Resisteva in giudizio L , ribadendo la correttezza dell'elaborato peritale contestato dalla parte e concludendo per la reiezione del ricorso ex adverso azionato.
Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la controversia era decisa come da dispositivo in atti con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio sulla scorta della documentazione in atti, nonché delle risultanze degli esami strumentali esperiti in sede di indagini peritali, ha accertato che il minore è affetto da “Disturbo del linguaggio e di Apprendimento nell'ambito di un funzionamento cognitivo limite e un disturbo emotivo- comportamentale importante, crisi di broncospasmo su base allergica”, è minore che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età; ha pertanto diritto all'indennità di frequenza.
Inoltre l'handicap è in situazione di gravità (L104/92 Art.3 Comma 3) e tale condizione era presente alla data della domanda (22-3-2024). Il ctu invero, accertato durante la visita peritale che nel minore erano presenti disturbi notevoli del comportamento ha ritenuto di dover espletare un ulteriore controllo presso il Centro di Neuropsichiatria
pagina2 di 3 infantile, a seguito della quale con visita del 10-7- 2025 è stato certificato che il bambino presenta un “Disturbo del linguaggio e di Apprendimento nell'ambito di un funzionamento cognitivo limite e un Disturbo Emotivo-
Comportamentale importante”, confermando quanto rilevato alla visita peritale.
Il ctu ha precisato che le problematiche del linguaggio, in presenza di un funzionamento cognitivo al limite, sarebbero state rapidamente superate, come avviene per gli individui di pari età, se non fossero presenti disturbi comportamentali e dell'apprendimento, di matrice neuro cognitiva.
Pertanto ha concluso che è minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della Pt_2 sua età con necessità continua di terapie riabilitative legittimanti al diritto all'indennità di frequenza e il riconoscimento dell'handicap è in situazione di gravità (L104/92 Art.3 Comma 3).
Orbene, ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui il perito è pervenuto, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara la sussistenza a carico del minore del requisito sanitario utile per l'accesso Parte_2 all'erogazione dell'indennità di frequenza il riconoscimento dell'handicap è in situazione di gravità (L104/92 Art.3 CP_ Comma 3) a far data dalla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre rimb.forf. 15% , IVA e CAP da distrarsi in favore dell'Avv. M. Tresca, CP_ antistatario. Condanna altresì l' alle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pescara il 22.10.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
pagina3 di 3