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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2232/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2232 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
C.F. , C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
, C.F. C.F._5 Parte_6
C.F. , C.F._6 Parte_7 C.F._7
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Turchi giusta procura in atti;
ricorrenti
E
sita in Cerveteri, via Benedetto Marini Controparte_1
s.n.c., C.F. , in persona dell'amministratore pro-tempore, P.IVA_1 CP_2
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Rosica e dall'avv. Massimo CP_3
Rosica giusta procura in atti;
resistenti
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 ottobre 2024 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare Parte_7
nulla o comunque annullabile la delibera del 01.05.2021, approvata in seconda convocazione, dall'assemblea della Controparte_1
e disporsi in via cautelare la sospensione della medesima.
I ricorrenti deducono di essere comunisti comproprietari della piscina presente nella CO convenuta, di aver richiesto in data 04.04.2021 la convocazione di ordinaria assemblea condominiale per la discussione e l'approvazione di due bilanci consuntivi, l'approvazione delle date di apertura e chiusura della piscina condominiale, per i mesi da giugno a settembre, stagione estiva 2021 e la nomina e revoca dell'amministratore, ma che l'amministratore convocava l'assemblea richiesta, in prima convocazione pagina 2 di 8 per il giorno 30.04.2021 e in seconda convocazione per il 01.05.2021, per deliberare in ordine a “approvazione data di apertura o chiusura piscina” e che in seconda convocazione a maggioranza semplice veniva deliberata la chiusura della piscina condominiale per la stagione estiva 2021. I ricorrenti sostengono l'illegittimità di tale delibera in quanto la stessa escludeva i ricorrenti dall'uso del bene comune precisando che la stessa avrebbe dovuto essere adottata all'unanimità e non a maggioranza semplice, rilevando,
inoltre, che l'assemblea era autorizzata a disciplinare soltanto le modalità di utilizzo della piscina comune e non anche a vietarne l'uso. Infine, i ricorrenti evidenziano la mancata inclusione al punto 5 dell'ordine del giorno di tutti i costi relativi alla riapertura della piscina condominiale in quanto, in caso di apertura della piscina stessa, l'assemblea condominiale avrebbe dovuto approvare anche tale tipologia di spese.
Si costituiva in giudizio la resistente la Controparte_1
quale contestava la fondatezza della domanda sostenendo che al momento della convocazione dell'assemblea condominiale le piscine pubbliche e private erano chiuse stante la vigente normativa emergenziale in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e che soltanto con il decreto legge n. 52/2021 del 23.04.2021 era stata prevista la riapertura di detti impianti subordinata a stringenti linee guida pubblicate in data
07.05.2022; che le predette linee guida imponevano stringenti e onerosi adempimenti a carico del , i quali, laddove non adottati, Parte_8
determinavano il sorgere di responsabilità civili e penali in capo pagina 3 di 8 all'amministratore del e dei medesimi condomini;
che Parte_8
l'assemblea condominiale, in ragione dell'emergenza epidemiologica e della eccessiva onerosità degli esborsi necessari per la riapertura della piscina condominiale, aveva deliberato di mantenere chiusa la medesima per la stagione estiva 2021 non approvando il preventivo delle spese previste per la sua messa in sicurezza.
Con ordinanza del 29.07.2021 la domanda cautelare veniva rigettata attesa la mancanza del periculum in mora.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 17 ottobre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere integralmente rigettata per i motivi che seguono.
La domanda giudiziale ha ad oggetto la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera con la quale l'assemblea dei comunisti della comunione Centro Residenziale “ decideva a Controparte_1
maggioranza semplice la chiusura per la stagione estiva 2021 della piscina facente parte della comunione.
La comunione del Centro Residenziale “ è Controparte_1
disciplinata da un regolamento avente natura contrattuale, il quale contiene la disciplina della contitolarità delle proprietà e degli altri diritti reali sui beni di uso comune, nonché l'amministrazione o il godimento degli interessi comuni dei partecipanti e individua all'art. 2 tra i beni di proprietà comune e pagina 4 di 8 indivisibile anche la piscina, con area sottostante e circostante, gli accessori e i servizi relativi. Il predetto regolamento, inoltre, prevede all'art. 16 la convocazione in via straordinaria dell'assemblea da parte dell'amministratore, laddove lo stesso la reputi necessaria o ne abbia avuto richiesta scritta e motivata da tanti comproprietari che rappresentano almeno un terzo del valore della proprietà, secondo la ripartizione della tabella I e al successivo art. 17 prevede l'osservanza, se e in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento, delle norme del codice civile in materia di comunione.
Nel caso di specie l'amministratore di condominio con convocazione del 20.04.2021 ha convocato l'assemblea ordinaria della CO
“ , in prima convocazione per il giorno 30.04.2021, ed Controparte_1
in seconda convocazione per il giorno 01.05.2021, per deliberare in merito a: 1) rendiconto ordinario esercizio dal 01.03.2019 al 29.02.2020 e relativa ripartizione;
2) rendiconto ordinario esercizio dal 01.03.2020 al 28.02.2021 e relativa ripartizione;
3) riconferma o nomina Amministratore e suo compenso;
4) apertura o chiusura della piscina per la stagione estiva 2021; 5) preventivo di spesa ordinario dal 01.03.2021 al 28.02.2022 e relativa ripartizione;
6) varie ed eventuali. L'assemblea veniva convocata dall'amministratore in conseguenza della richiesta di convocazione dell'assemblea ordinaria da parte di venti dei settantanove comunisti, i quali chiedevano di deliberare in merito all'approvazione dei conti condominiali e alla nomina/revoca dell'amministratore. Tuttavia, dalla lettura della richiesta pagina 5 di 8 di convocazione allegata alla convocazione emerge che soltanto nove dei venti comunisti firmatari richiedevano la convocazione dell'assemblea per deliberare anche in merito alle date di apertura e chiusura della piscina, per i mesi da giugno a settembre, stagione estiva 2021. La convocazione da parte dell'amministratore dell'assemblea per deliberare in merito all'apertura o chiusura della piscina deve essere contestualizzata con riferimento alle norme all'epoca vigenti e previste in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID – 19, le quali avevano imposto la chiusura delle piscine. Invero, al momento della convocazione della predetta assemblea da parte dell'amministratore, così come al momento della richiesta di convocazione da parte dei novi comunisti firmatari del proposto ordine del giorno, le attività sportive, quivi incluse le piscine, erano chiuse in conformità alle norme di ordine pubblico che ne avevano imposto la chiusura per far fronte alla relativa emergenza epidemiologica. Soltanto in data successiva alla convocazione del 20.04.2021 e più precisamente con il
D.L. n. 52/2021 del 22.04.2021 veniva prevista la riapertura dell'attività sportiva o ricreativa nelle piscine all'aperto con decorrenza dal 15.05.2021, a condizione che l'attività avvenisse “in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal
Comitatotecnico-scientifico”. A tale provvedimento, successivamente, in data
07.05.2021, ha fatto seguito l'emanazione da parte del Dipartimento dello pagina 6 di 8 Sport della Presidenza del Consiglio delle linee guida per regolamentare l'utilizzo delle piscine pubbliche e private.
Premesso quanto sopra, seppur vero che l'assemblea dei comunisti non può vietare l'uso della cosa comune, ma può soltanto disciplinare l'uso della stessa nell'interesse collettivo è altrettanto vero che la decisione dell'assemblea di lasciar chiusa la piscina veniva deliberata in ossequio alle disposizioni in materia di sicurezza e di ordine pubblico imposte dall'emergenza epidemiologica in atto tenuto conto che, al momento dell'adozione della deliberazione quivi impugnata non erano state ancora pubblicate le linee guida obbligatorie per la riapertura delle piscine e che soltanto in data 07.05.2021 veniva specificato che solo previo rispetto di tali misure potevano riaprire anche le piscine private. Risulta, quindi, evidente che, alla data del 01.05.2021, data dell'approvazione della delibera impugnata, l'assemblea non era nella condizione di deliberare in ordine né all'adozione delle misure necessarie per consentire l'apertura della piscina per cui è causa in sicurezza, né in merito ai costi che la comunione avrebbe dovuto sostenere per la riapertura in sicurezza della piscina.
Infine, con riferimento al preventivo approvato, deve osservarsi che la lettura della delibera impugnata non risulta inficiata dalla contraddittorietà
rilevata da parte attrice in quanto con la stessa delibera non sono state approvate tutte le spese relative alla piscina per cui è causa, ma soltanto una parte delle spese preventivate e, allo stato, non sussistono elementi per escludere che le spese approvate dovevano essere sostenute dalla pagina 7 di 8 comunione indipendentemente dall'apertura o chiusura della piscina stessa in quanto spese relative alla sua manutenzione ordinaria.
La delibera impugnata deve, quindi, ritenersi esente da vizi che la inficiano di invalidità.
Le spese di lite, del presente giudizio e della fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia
(cause di valore indeterminato complessità bassa).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2232/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta la domanda attorea;
condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese di lite, che liquida in € 1615 per Controparte_1
compensi della fase cautelare ed in € 3.809,00 per compensi del giudizio di merito, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2232 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
C.F. , C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
, C.F. C.F._5 Parte_6
C.F. , C.F._6 Parte_7 C.F._7
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Turchi giusta procura in atti;
ricorrenti
E
sita in Cerveteri, via Benedetto Marini Controparte_1
s.n.c., C.F. , in persona dell'amministratore pro-tempore, P.IVA_1 CP_2
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Rosica e dall'avv. Massimo CP_3
Rosica giusta procura in atti;
resistenti
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 ottobre 2024 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare Parte_7
nulla o comunque annullabile la delibera del 01.05.2021, approvata in seconda convocazione, dall'assemblea della Controparte_1
e disporsi in via cautelare la sospensione della medesima.
I ricorrenti deducono di essere comunisti comproprietari della piscina presente nella CO convenuta, di aver richiesto in data 04.04.2021 la convocazione di ordinaria assemblea condominiale per la discussione e l'approvazione di due bilanci consuntivi, l'approvazione delle date di apertura e chiusura della piscina condominiale, per i mesi da giugno a settembre, stagione estiva 2021 e la nomina e revoca dell'amministratore, ma che l'amministratore convocava l'assemblea richiesta, in prima convocazione pagina 2 di 8 per il giorno 30.04.2021 e in seconda convocazione per il 01.05.2021, per deliberare in ordine a “approvazione data di apertura o chiusura piscina” e che in seconda convocazione a maggioranza semplice veniva deliberata la chiusura della piscina condominiale per la stagione estiva 2021. I ricorrenti sostengono l'illegittimità di tale delibera in quanto la stessa escludeva i ricorrenti dall'uso del bene comune precisando che la stessa avrebbe dovuto essere adottata all'unanimità e non a maggioranza semplice, rilevando,
inoltre, che l'assemblea era autorizzata a disciplinare soltanto le modalità di utilizzo della piscina comune e non anche a vietarne l'uso. Infine, i ricorrenti evidenziano la mancata inclusione al punto 5 dell'ordine del giorno di tutti i costi relativi alla riapertura della piscina condominiale in quanto, in caso di apertura della piscina stessa, l'assemblea condominiale avrebbe dovuto approvare anche tale tipologia di spese.
Si costituiva in giudizio la resistente la Controparte_1
quale contestava la fondatezza della domanda sostenendo che al momento della convocazione dell'assemblea condominiale le piscine pubbliche e private erano chiuse stante la vigente normativa emergenziale in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e che soltanto con il decreto legge n. 52/2021 del 23.04.2021 era stata prevista la riapertura di detti impianti subordinata a stringenti linee guida pubblicate in data
07.05.2022; che le predette linee guida imponevano stringenti e onerosi adempimenti a carico del , i quali, laddove non adottati, Parte_8
determinavano il sorgere di responsabilità civili e penali in capo pagina 3 di 8 all'amministratore del e dei medesimi condomini;
che Parte_8
l'assemblea condominiale, in ragione dell'emergenza epidemiologica e della eccessiva onerosità degli esborsi necessari per la riapertura della piscina condominiale, aveva deliberato di mantenere chiusa la medesima per la stagione estiva 2021 non approvando il preventivo delle spese previste per la sua messa in sicurezza.
Con ordinanza del 29.07.2021 la domanda cautelare veniva rigettata attesa la mancanza del periculum in mora.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 17 ottobre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere integralmente rigettata per i motivi che seguono.
La domanda giudiziale ha ad oggetto la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera con la quale l'assemblea dei comunisti della comunione Centro Residenziale “ decideva a Controparte_1
maggioranza semplice la chiusura per la stagione estiva 2021 della piscina facente parte della comunione.
La comunione del Centro Residenziale “ è Controparte_1
disciplinata da un regolamento avente natura contrattuale, il quale contiene la disciplina della contitolarità delle proprietà e degli altri diritti reali sui beni di uso comune, nonché l'amministrazione o il godimento degli interessi comuni dei partecipanti e individua all'art. 2 tra i beni di proprietà comune e pagina 4 di 8 indivisibile anche la piscina, con area sottostante e circostante, gli accessori e i servizi relativi. Il predetto regolamento, inoltre, prevede all'art. 16 la convocazione in via straordinaria dell'assemblea da parte dell'amministratore, laddove lo stesso la reputi necessaria o ne abbia avuto richiesta scritta e motivata da tanti comproprietari che rappresentano almeno un terzo del valore della proprietà, secondo la ripartizione della tabella I e al successivo art. 17 prevede l'osservanza, se e in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento, delle norme del codice civile in materia di comunione.
Nel caso di specie l'amministratore di condominio con convocazione del 20.04.2021 ha convocato l'assemblea ordinaria della CO
“ , in prima convocazione per il giorno 30.04.2021, ed Controparte_1
in seconda convocazione per il giorno 01.05.2021, per deliberare in merito a: 1) rendiconto ordinario esercizio dal 01.03.2019 al 29.02.2020 e relativa ripartizione;
2) rendiconto ordinario esercizio dal 01.03.2020 al 28.02.2021 e relativa ripartizione;
3) riconferma o nomina Amministratore e suo compenso;
4) apertura o chiusura della piscina per la stagione estiva 2021; 5) preventivo di spesa ordinario dal 01.03.2021 al 28.02.2022 e relativa ripartizione;
6) varie ed eventuali. L'assemblea veniva convocata dall'amministratore in conseguenza della richiesta di convocazione dell'assemblea ordinaria da parte di venti dei settantanove comunisti, i quali chiedevano di deliberare in merito all'approvazione dei conti condominiali e alla nomina/revoca dell'amministratore. Tuttavia, dalla lettura della richiesta pagina 5 di 8 di convocazione allegata alla convocazione emerge che soltanto nove dei venti comunisti firmatari richiedevano la convocazione dell'assemblea per deliberare anche in merito alle date di apertura e chiusura della piscina, per i mesi da giugno a settembre, stagione estiva 2021. La convocazione da parte dell'amministratore dell'assemblea per deliberare in merito all'apertura o chiusura della piscina deve essere contestualizzata con riferimento alle norme all'epoca vigenti e previste in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID – 19, le quali avevano imposto la chiusura delle piscine. Invero, al momento della convocazione della predetta assemblea da parte dell'amministratore, così come al momento della richiesta di convocazione da parte dei novi comunisti firmatari del proposto ordine del giorno, le attività sportive, quivi incluse le piscine, erano chiuse in conformità alle norme di ordine pubblico che ne avevano imposto la chiusura per far fronte alla relativa emergenza epidemiologica. Soltanto in data successiva alla convocazione del 20.04.2021 e più precisamente con il
D.L. n. 52/2021 del 22.04.2021 veniva prevista la riapertura dell'attività sportiva o ricreativa nelle piscine all'aperto con decorrenza dal 15.05.2021, a condizione che l'attività avvenisse “in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal
Comitatotecnico-scientifico”. A tale provvedimento, successivamente, in data
07.05.2021, ha fatto seguito l'emanazione da parte del Dipartimento dello pagina 6 di 8 Sport della Presidenza del Consiglio delle linee guida per regolamentare l'utilizzo delle piscine pubbliche e private.
Premesso quanto sopra, seppur vero che l'assemblea dei comunisti non può vietare l'uso della cosa comune, ma può soltanto disciplinare l'uso della stessa nell'interesse collettivo è altrettanto vero che la decisione dell'assemblea di lasciar chiusa la piscina veniva deliberata in ossequio alle disposizioni in materia di sicurezza e di ordine pubblico imposte dall'emergenza epidemiologica in atto tenuto conto che, al momento dell'adozione della deliberazione quivi impugnata non erano state ancora pubblicate le linee guida obbligatorie per la riapertura delle piscine e che soltanto in data 07.05.2021 veniva specificato che solo previo rispetto di tali misure potevano riaprire anche le piscine private. Risulta, quindi, evidente che, alla data del 01.05.2021, data dell'approvazione della delibera impugnata, l'assemblea non era nella condizione di deliberare in ordine né all'adozione delle misure necessarie per consentire l'apertura della piscina per cui è causa in sicurezza, né in merito ai costi che la comunione avrebbe dovuto sostenere per la riapertura in sicurezza della piscina.
Infine, con riferimento al preventivo approvato, deve osservarsi che la lettura della delibera impugnata non risulta inficiata dalla contraddittorietà
rilevata da parte attrice in quanto con la stessa delibera non sono state approvate tutte le spese relative alla piscina per cui è causa, ma soltanto una parte delle spese preventivate e, allo stato, non sussistono elementi per escludere che le spese approvate dovevano essere sostenute dalla pagina 7 di 8 comunione indipendentemente dall'apertura o chiusura della piscina stessa in quanto spese relative alla sua manutenzione ordinaria.
La delibera impugnata deve, quindi, ritenersi esente da vizi che la inficiano di invalidità.
Le spese di lite, del presente giudizio e della fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia
(cause di valore indeterminato complessità bassa).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2232/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta la domanda attorea;
condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese di lite, che liquida in € 1615 per Controparte_1
compensi della fase cautelare ed in € 3.809,00 per compensi del giudizio di merito, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
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