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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3654 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
21.02.1978
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
26.10.1978,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Dalle Carbonare
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale e la disciplina dei rapporti tra i suddetti coniugi e la prole nelle modalità concordate tra le parti e qui di seguito indicate:
A. La minore sarà affidata ad entrambi i genitori con Persona_1
l'impegno da parte di quest'ultimi ad educarla ed istruirla: ogni decisione relativa alla salute, all'educazione, all'istruzione ed al tempo libero della figlia verrà presa in accordo tra i due genitori, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della prole;
B. La figlia conviverà con la sig.ra Persona_1 Controparte_2
nell'immobile di proprietà esclusiva della predetta sito in via A. Palladio n. 42
a TE CA e quindi con collocamento prevalente con la madre;
C. I genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sulla figlia e, nello specifico, ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la minorenne con sé;
D. Come inteso tra le parti, al sig. è data facoltà di avere la minorenne PE
con sé a week-end alterni, con la precisazione che in tali occasioni il predetto si recherà il sabato presso l'abitazione della sig.ra alle ore 10:00 per _2
2 prendere in consegna la figlia per poi accompagnarla a casa di quest'ultima la domenica alle ore 20:00. Durante la settimana, la minore starà con il padre il martedì dal termine delle lezioni fino alle ore 15:00 del pomeriggio per essere poi accompagnata dal sig. a casa della madre;
altresì, la Controparte_1
minore starà con il padre ogni mercoledì dalle ore 18:00 fino Persona_1
al momento di accompagnare quest'ultima a scuola il giovedì mattina. Al
termine delle lezioni di giovedì la minore risiederà con la sig.ra _2
.
[...]
Ancora, nei weekend che trascorrerà con la madre starà Persona_1
comunque con il padre la domenica dalle ore 18:00 fino al momento di accompagnare quest'ultima a scuola il lunedì mattina. Al termine delle lezioni di lunedì la minore risiederà con la sig.ra . Controparte_2
Per quanto riguarda le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, starà ad anni alterni con uno dei due genitori. Persona_1
In merito alle festività natalizie, la figlia starà il 25 dicembre ad anni alterni con uno dei due genitori, il 26 dicembre con l'altro genitore. Quando starà con il padre, il predetto andrà a prenderla alle 10:00 e la riporterà a casa della madre il mattino dopo alle ore 10:00.
Il giorno 31 dicembre la minorenne starà o con la madre o con il padre per tutta la giornata, mentre il 1 gennaio dalle ore 10:00 starà con un genitore ad anni alterni, e precisamente con quello con il quale non ha goduto il giorno di
Natale.
3 Il giorno di Pasqua starà con un genitore ad anni alterni, mentre il giorno di
Pasquetta starà con il genitore con il quale non ha goduto il giorno precedente.
Relativamente alle vacanze estive, la figlia avrà diritto di trascorrere, con ognuno dei genitori, almeno sette giorni consecutivi per ciascun mese nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio dell'anno scolastico successivo (giugno/settembre); detti periodi dovranno essere individuati,
previo accordo tra le parti, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze di tutti gli interessati. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno PE
. PE
Qualora nei giorni e nei periodi più sopra indicati, uno dei due genitori possa essere fuori sede per lavoro o impedito, il giorno di visita ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore.
In caso di eventuale malattia della minore durante i giorni stabiliti per il padre oppure per la madre, quest'ultimo/a potrà farle visita presso la casa materna oppure paterna, previo accordo telefonico con l'altro genitore.
Nei giorni di visita del padre o della madre, la figlia sarà prelevata presso la casa materna o paterna, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i propri impegni, nel luogo in cui si trovano con la madre o con il padre;
nel medesimo modo, data l'impossibilità della presenza di ciascun genitore,
potrà essere prelevata da terzi di fiducia di entrambi i genitori;
Persona_1
E. Il padre oppure la madre potranno comunicare telefonicamente con la
4 minore quotidianamente e farle visita, previo accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy dell'altro genitore;
F. I genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia PE
ed i parenti prossimi, a tenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, a garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi ed a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole;
G. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore. Inoltre, le parti si impegnano prestare il consenso per l'eventuale passaporto e rinnovo documenti di PE
;
[...]
H. Per il concorso del mantenimento della minorenne, il sig. Controparte_1
verserà alla sig.ra la somma complessiva di € 200,00- (con Controparte_2
rivalutazione annuale ISTAT) entro il 15° giorno di ogni mese a partire dal mese successivo alla data di udienza. L'assegno mensile ricomprende le spese ordinarie come da protocollo del Tribunale di Vicenza, che le parti qui dichiarano di conoscere integralmente. Le spese scolastiche, straordinarie e mediche non mutuabili di sono a carico di entrambi i genitori Persona_1
nella percentuale del 50%, sempre come da protocollo del Tribunale di
Vicenza.
5 Sul punto si precisa che l'intestazione delle fatture relative a spese medico-
specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale sarà decisa dalle parti volta per volta secondo le rispettive opzioni di detrazione fiscale e valutando la soluzione più conveniente per i coniugi e la minore;
oltre a ciò, il sig. rinuncia, e la sig.ra accetta, alla quota Controparte_1 Controparte_2
del 50% spettante per l'assegno unico che pertanto resta assegnato integralmente alla predetta Signora;
I. Ogni patrimonio mobiliare in comunione tra le parti è stato diviso al momento della sottoscrizione del presente atto;
J. La casa familiare sita in via A. Palladio n. 42 in TE CA è e resta nella disponibilità della sig.ra , mentre sin d'ora il sig. Controparte_2
dichiara di rinunciare, e la predetta Signora accetta, a Controparte_1
domandare qualsivoglia pretesa sul predetto immobile, con particolare riferimento alla somma di € 41.000,00- versata in precedenza come in premesse.
Inoltre, le parti dichiarano concordemente che il suddetto immobile di proprietà
della sig.ra è e resterà nell'esclusiva disponibilità di Controparte_2
quest'ultima;
K. I coniugi dichiarano che i rapporti patrimoniali tra gli stessi sono già stati regolati in separato accordo con reciproca soddisfazione di entrambi e,
pertanto, altresì dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento
6 delle spese sostenute da ciascuno per il sostentamento della minore, come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
L. Le parti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi della figlia e di essere entrambe Persona_1
soddisfatte sotto ogni profilo delle suddette condizioni che accettano e sottoscrivono;
M. Le parti concordano espressamente che le spese legali e costi per la presente separazione sono interamente a carico del sig. . Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.10.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in TE CA (VI)
in data 30.08.2003 che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto
7 matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente PE
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il consenso per l'eventuale passaporto e rinnovo documenti di;
Persona_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le parti concordano espressamente che le spese legali e costi per la presente
8 separazione sono interamente a carico del sig. . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 _2
, uniti in matrimonio in TE CA (VI) in data 30.08.2003
[...]
con atto trascritto al n. 14, parte 2, serie A, anno 2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di TE CA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) spese a carico del signor . Controparte_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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