Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2328/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
(A.T.S. 34), Parte_1
Parte istante
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elisa Cuneo,
e di
, C.F. nata a [...], il Controparte_2 C.F._2
13.5.1982, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Chiara M. de Gennaro,
Parti convenute
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 5.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.4.2024.
1
Premesso che:
con istanza depositata il 19.3.2024 i Servizi Sociali del Comune di (A.T.S. 34) hanno Pt_1
adito questo Tribunale, rappresentando di essere stati investiti dell'affidamento del minore
, nato a il 20.8.2009, in [...] [...], reso da questo Persona_1 Pt_1
Tribunale nel procedimento recante N. 3693/2020 V.G.; e instando per la revoca del predetto affidamento a sé del minore;
segnatamente, i Servizi Sociali affidatari hanno dedotto che i genitori del minore avevano ormai instaurato tra loro rapporti “caratterizzati da collaborazione e partecipazione nell'interesse del figlio”, il quale si mostrava sereno nelle relazioni con ciascuno dei due;
hanno perciò riferito che non vi sarebbe più stato motivo per proseguire gli “interventi di sostegno, verifica e monitoraggio [svolti] in favore del minore”;
con comparse di risposta del 28.6.2024 e del 30.6.2024 si sono costituiti in giudizio rispettivamente e , entrambi chiedendo (in via Controparte_2 CP_1
principale) il ripristino dell'affido condiviso del figlio in capo ai due genitori, e formulando poi ciascuno dei due ulteriori richieste relative al minore, tra loro parzialmente difformi;
all'udienza del 5.12.2024 sono comparse le assistenti sociali dott.sse e Persona_2
, per conto dell' 34, le quali hanno ribadito il venir meno dei Parte_2 CP_3
presupposti per mantenere l'affidamento di ai Servizi Sociali;
sono altresì comparsi i Per_1
convenuti, i quali hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, a spese legali compensate;
nessun rilievo hanno formulato le assistenti sociali in merito all'assetto così concordato;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese dalle parti in udienza e letta la relazione trasmessa dai Servizi
Sociali competenti;
2 1.
ritenuto che
, alla luce delle risultanze acquisite, non si diano ragioni per rinnovare l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, dovendosi di contro disporre l'affido di in Per_1
via condivisa a entrambi i genitori, concordemente peraltro alle richieste avanzate dalle parti;
considerato che le ulteriori condizioni oggetto di accordo tra i genitori possano parimenti essere recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
2.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle richieste sul punto formulate dalle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto n. 1938/2018 del Tribunale di
Genova del 26.3.2018 (già parzialmente modificato con decreto del predetto Tribunale del
11.5.2022),
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti il minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
il Tribunale disponga:
- la collocazione abitativa del minore presso la madre;
- la possibilità per il padre di vedere liberamente, indicativamente a weekend alternati Per_1
ma comunque compatibilmente con la volontà del minore;
- un contributo paterno al mantenimento ordinario di pari a euro 250,00 mensili, da Per_1
corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- spese straordinarie per (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione Per_1
ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo), suddivise al 50% in capo a ciascuno dei genitori;
3 - affidamento di in via condivisa a entrambi i genitori. Per_1
- l'assegno unico per verrà interamente percepito dalla madre, fintantoché Per_1 Per_1
rimarrà a vivere con lei;
- spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4