Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Ilaria Coppa parte ricorrente e
, nata a [...] Controparte_2 il 27/08/1991 (C.F. C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Luigi Aldo Cucinella e dell'avv. Francesco Cucinella rinuncianti al mandato in data 17.6.2024 parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente, come da comparsa conclusionale del 15.7.2024;
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno avuto una relazione more uxorio Controparte_1 Controparte_2 da cui è nato , in [...] il [...]: il bambino è nato con una grave Per_1 disabilità di tipo autistico, per questo motivo venendo preso il carico dall'Unità di Neuropsichiatria Infantile dell' (da cui a tutt'oggi è seguito). CP_3
La vita famigliare proseguiva sino al luglio 2022, quando la , CP_2 qualche giorno dopo essersi sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, veniva ricoverata in ospedale, si dimetteva contro il parere dei medici1, lasciava il , raggiungeva i propri genitori a Torre del Greco CP_4
(NA)2, e depositava una denuncia contro il per maltrattamenti3: a far CP_1 data da quel momento la non faceva più ritorno nel e CP_2 CP_4 cessava di far visita al minore, pur mantenendo contatti telefonici con esso ed il
. CP_1
Nella primavera 2023 la manifestava al l'intenzione di CP_2 CP_1 iniziare a far visita al figlio, ma tali incontri non avevano concretamente avvio, consigliando i professionisti della Unità di Neuropsichiatria Infantile un loro avvio graduale e comunque con modalità tutelanti per Per_2
Con ricorso del 4.7.2023 il incardinava il presente giudizio, chiedendo CP_1 una prima regolamentazione del regime di affido di : il ricorrente Per_1 chiedeva il collocamento e l'affido cd superesclusivo del minore ad esso padre, in ragione della ingiustificata condotta abbandonica del minore posta in essere della e perdurante da un anno, ed altresì in ragione del fatto CP_2 che esso padre era da tempo il caregiver principale di , avendo altresì Per_1 creando una valida rete di supporto attorno al minore nel , con i CP_4 propri parenti, e avendo dato avvio ad una serie di validi interventi terapeutici a favore del figlio, appoggiandosi a strutture del;
secondo il , CP_4 CP_1 alla base della condotta abbandonica della ex compagna vi stavano le sue fragilità personali e la sua difficoltà da sempre mostrata di accettare la disabilità di . Il ricorrente chiedeva anche disciplinarsi gli obblighi economici della Per_1
verso il figlio. CP_2
Si costituiva regolarmente la , contestando che la propria condotta CP_2 passata dovesse essere letta come una immotivata condotta abbandonica verso il figlio per incapacità di accettare la sua disabilità, allegando viceversa che alla base del proprio allontanamento vi sarebbero stati i maltrattamenti subiti da parte dal (e da essa denunciata alle Autorità), chiedendo disporsi CP_1
l'affido congiunto di e il suo collocamento presso essa madre in Per_1
Germania, dove essa viveva e lavorava regolarmente.
Le parti comparivano alla prima udienza del 19.12.2023: stante le importanti e forti dichiarazioni fatte dalla in udienza (“voglio fortemente CP_2 tornare a far parte della vita di ”; “sono disposta ad iniziare a fare Per_1 telefonate ogni giorno a … e anche a fargli visita”); stante l'ammissione Per_1 da parte del che e la avessero un bel rapporto CP_1 Per_1 CP_2 prima dell'allontanamento di lei;
stante la disponibilità del padre a rendere la madre nuovamente parte della vita di , in via provvisoria veniva disposto Per_1
l'affidamento condiviso di , con collocamento presso il padre, e veniva Per_1 dato incarico all'Unità di Neuropsichiatria ed al Centro Anffas di preparare alla reintroduzione nella figura materna nella sua routine. Per_1
Mentre stava concretamente iniziando questo percorso di preparazione di
, con le prime videochiamate fra esso e la la resistente Per_1 CP_5 cominciava a tenere condotte di disimpegno dapprima sul piano processuale, non partecipando più attivamente al processo e non comparendo più alle udienze -giungendo infine il suo difensore a rinunciare al mandato-, poi sul piano sostanziale, cessando la di contattare il per avere CP_2 CP_1 informazioni su . Per_1
La causa veniva aggiornata al giugno 2024, chiedendo espressamente a parte
[...]
entro l'udienza del 20.6.2024 di rappresentare a questo Tribunale il CP_2 persistere o meno della sua volontà e possibilità di riallacciare i rapporti con il figlio: la non dava risposta a questa richiesta di presa di posizione. CP_2
Il , alla stessa udienza, rappresentava altresì come la terapista di CP_1 Per_1 avesse deciso di interrompere le videochiamate fra il minore e la , CP_2 perché si era rilevato destabilizzante per il minore vedere la madre in video, senza sapere quando avrebbe potuto vederla.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024.
Va respinta l'eccezione preliminare della difesa della (cfr. p. 5 della CP_2 comparsa di costituzione) di nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione degli elementi di fatto e diritto alla base della domanda e per mancato deposito di un piano genitoriale: il ricorso del contiene una CP_1 chiara enunciazione di petitum e di causa petendi; il mancato deposito di un piano genitoriale non determina alcun vizio della edictio actionis.
Va dichiarata cessata la materia del contendere sull'eccezione della difesa
[...]
di mancato rispetto del termine a comparire, a fronte della CP_2 costituzione della parte, a fronte della rinuncia all'eccezione (cfr. il verbale dell'udienza del 19.12.2023).
Va accolta la domanda del ricorrente per l'affido cd super esclusivo (così è da qualificarsi la sua domanda di “affido esclusivo”, alla luce di quanto da esso chiesto nel corpo dei propri atti, a p. 8 del suo ricorso ed a p. 11 della sua comparsa conclusionale) di a sé. Per_1
Ricordato come l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla condivisa giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c. III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”), nel caso di specie sussistono varie ragioni per disporsi tale regime rispetto a : Per_1 da un lato, deve ritenersi provata l'allegazione del ricorrente per cui la
[...]
sia inadempiente al proprio dovere di contribuire al mantenimento CP_2 del figlio, non versando l'assegno di mantenimento stabilito in via provvisoria;
infatti, a fronte delle allegazioni in tal senso del (cfr., ad esempio, a CP_1 verbale d'udienza del 22.2.2024) la non ha assolto all'onere CP_2 probatorio su di essa gravante, in forza della sentenza SS.UU. 13533/2001, di dimostrare di avere invece adempiuto correttamente alle statuizioni provvisorie;
dall'altro lato, e soprattutto, è dato che sia l'essersi verificata nuovamente una condizione di nuovo disimpegno e di allontanamento della a CP_2 prendere parte alla vita di , come era accaduto fra il 2022 ed il 2023. Per_1
La condotta della risulta particolarmente grave perché si è tradotta CP_2 in una nuova frustrazione, per la seconda volta in pochi anni, delle speranze di di avere nuovamente la madre nella propria vita, tanto più che era stata Per_1 essa madre a chiedere fortemente di essere reintrodotta della vita di , Per_1 persino chiedendo di divenire il suo genitore collocatario.
Va disposto, logicamente, il collocamento di presso il padre, la cui Per_1 idoneità genitoriale ben emerge da tutta la documentazione medica in atti.
Va disposto che, in futuro, la madre potrà iniziare a fare visita a solo Per_1 previa valutazione da parte dei Servizi Sociali e del Tribunale della serietà delle sue intenzioni in tal senso, oltre che previa adeguata preparazione di a Per_1 tale ripresa, logicamente.
Quanto alle domande economiche di causa, considerate le limitare entrate del stesso prende uno stipendio di € 1300,00 al mese-; considerato il Parte_1 costo delle varie attività e terapie attivate per (per cui si rinvia a p. 5 del Per_1 ricorso); considerato che presumibilmente questi costi sono solo in parte coperti dall'importo dell'indennità corrisposta a per la sua disabilità e Per_1 dall'importo dell'assegno unico -per circa € 1100,00 complessive: cfr. il verbale dell'udienza del 20.6.2024-; considerato che la è abile al lavoro - CP_2 all'inizio di causa essa lavorava in un ristorate a Monaco come chef- ed è da presumersi che essa, nonostante l'attuale stato di disoccupazione (cfr. il verbale dell'udienza del 22.2.2024), sarà in grado di trovarsi un nuovo posto di lavoro, va disposto che la contribuisca al mantenimento di CP_2 Per_1 versando mensilmente la somma di complessive € 300,00 a suo favore, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, nonché contribuisca al pagamento del 50% delle straordinarie per il minore, così come disciplinate dal Protocollo AIAF –
Tribunale di Cremona vigente.
Stante l'affido cd superesclusivo del minore al , ai sensi dell'art. 6 l. CP_1
230/2021 va disposto che l'a.u. per il minore sia percepito integramente da esso. Le spese di lite vanno dichiarate compensate in ragione della metà: infatti, se da un lato il presente giudizio presentava carattere necessitato, rappresentando una prima regolamentazione del regime di affido di , dall'altro lato la Per_1 prosecuzione del giudizio appare imputabile alla , per cercare di CP_2 dare corso e attuare il desiderio della stessa di tornare a far parte della vita del figlio, progetto da essa stessa abbondonato.
La quota delle spese di lite di parte da porsi a carico di parte CP_1 [...]
va liquidata come da dispositivo, considerati i compensi medi delle CP_2 cause di valore indeterminato della tabella 2. Del D.M. 55/2014, e considerati gli importi chiesti da parte ricorrente nella propria nota spese.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1336/
2023: dispone che il minore , nato a [...] il [...], sia Persona_3 collocato ed affidato al padre , il quale potrà assumere Controparte_1 in modo esclusivo anche le decisioni di maggiore interesse per il minore;
alla madre va riconosciuto il diritto ed il dovere di Controparte_2 vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, con possibilità di ricorrere al Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse dei minori;
dispone che la madre possa iniziare a fare visita a solo previa Per_1 valutazione da parte dei Servizi Sociali e del Tribunale della serietà delle sue intenzioni in tal senso e previa adeguata preparazione di a Per_1 tale ripresa;
dispone che la madre contribuisca al mantenimento di CP_2
versando mensilmente la somma di complessive € 300,00 a suo Per_1 favore, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, nonché contribuisca al pagamento del 50% delle straordinarie per il minore, così come disciplinate dal Protocollo AIAF – Tribunale di Cremona vigente;
dichiara le spese di lite compensate in ragione della metà; condanna parte alla rifusione delle spese di lite in ragione della CP_2 restante metà a parte , quota che va determinata, già operata la CP_1 dimidazione, in € 850,00 per la fase in di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria;
€ 1000,00 per la fase decisoria, oltre ad accessori di legge e spese forfettarie nella misura del
15%; così deciso in Cremona, il 22/01/2025
Il Presidente est. dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti;
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. il doc. 2 ; CP_2 2 Cfr. il doc. 15 ; CP_1 3 Cfr. il doc. 1 ; CP_2 4 Cfr. il doc. 1 CP_1 5 Cfr. il verbale dell'udienza del 20.6.2024;