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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1251/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1251/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Augusto Orlando presso il cui studio è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Cavallo presso il cui studio è elettivamente domiciliata parte convenuta
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Controparte_2 C.F._2
Argese presso il cui studio è elettivamente domiciliato parte convenuta
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda con cui ha Parte_1 chiesto di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale,
Pag. 1 a 7 dell'immobile sito in Francavilla Fontana, alla via c.da Mozzoni, identificato al fg. 134 part. 703 sub.2 e sub.
4. del Catasto Fabbricati, formalmente intestato ai genitori e Controparte_2
Controparte_3
1.1 In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.03.2021, l'attrice ha rappresentato di aver posseduto uti dominus sin dal 1992 gli immobili per cui è causa in modo pubblico, pacifico, esclusivo e continuativo per oltre 20 anni, rappresentando di aver posto in essere una serie di atti significativi e rilevanti in qualità di proprietaria. Al riguardo, cha dedotto che, nel 1993, ha traferito la residenza in c.da Mozzoni n.1 e che, successivamente, in data
1.03.1995, ha provveduto a formalizzare a proprio nome la pratica di condono edilizio.
Ha precisato che, nonostante il vincolo di parentela esistente con gli intestatari formali, i rapporti con i genitori si sono sempre più deteriorati nel corso del tempo, sino a diventare inesistenti. Tale circostanza ha comportato un totale disinteressamento da parte dei genitori sia rispetto alle vicende personali della figlia sia in ordine agli immobili da questa occupati, difatti non esercitando poteri dispositivi o di rivendicazione della proprietà.
L'attrice ha, quindi, manifestato di avere interesse a una sentenza di accertamento dell'usucapione della proprietà dell'immobile e ha chiesto, infine, la cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile nel 2008 e 2010 in favore di Equitalia, oggi , Controparte_1 anche in virtù dell'intervenuta prescrizione dei titoli in forza dei quali è stata iscritta ipoteca, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. L' , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
12.07.2021, ha contestato integralmente la fondatezza della domanda, deducendo che i reali proprietari dell'immobile, ovvero i genitori dell'attrice, non potevano non essere a conoscenza dell'utilizzo del bene da parte della medesima per fini personali e che, di conseguenza, abbiano implicitamente consentito tale utilizzo.
L'attrice, dunque, non avrebbe esercitato un possesso esclusivo e autonomo, caratterizzato dall'animus possidendi, bensì un mero utilizzo tollerato dai proprietari (genitori) privo delle caratteristiche utili per configurare un possesso finalizzato all'usucapione.
3. Anche si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata in data 2.08.2021, deducendo di aver concesso in comodato d'uso gratuito l'immobile oggetto di causa alla figlia, in occasione del suo matrimonio. Ha, altresì, evidenziato, sebbene tale circostanza non rilevi ai fini del presente giudizio, di aver analogamente concesso,
l'immobile attiguo all'altra figlia, . Controparte_4
Pag. 2 a 7 Ha precisato che la concessione è avvenuta con il consenso della moglie, Controparte_3 comproprietaria del bene, e che la figlia avrebbe detenuto l'immobile a titolo di comodataria, esercitando un potere di fatto privo dell'animus possidendi.
Ha, inoltre, dichiarato di aver tollerato l'utilizzo del bene da parte della figlia a condizione che la stessa si facesse carico delle spese di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, nonché degli oneri connessi alla procedura di condono edilizio.
Con riferimento alla richiesta dell'attrice volta alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile, il convenuto ha precisato di aver già autonomamente richiesto tale cancellazione, sul presupposto che le iscrizioni eseguite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con note di trascrizione 41 del 08/04/2008 e 41 del 03/06/2010, si fonderebbero su crediti ampliamente prescritti, risalienti agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, in relazione ai quali non risulterebbero essere stati inviati atti interruttivi della prescrizione.
A tal fine, ha dichiarato di riservarsi ogni azione/eccezione nei confronti dell'Agenzia convenuta davanti al competente organo di giustizia, al fine di ottenere la cancellazione delle suddette iscrizioni ipotecarie, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
4. Il giudizio è stato istruito sulla base della documentazione in atti e della prova per testi.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi;
la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti difensivi finali le parti hanno ribadito quanto già rassegnato nei precedenti atti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
***
6. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
In presenza dei presupposti previsti dagli artt. 1158-1167 c.c. e, in particolare, del possesso ventennale, pacifico e ininterrotto, l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
6.2 Ciò premesso, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emerso in modo chiaro e univoco che ha esercitato – con l'animus del proprietario – un possesso Parte_1
Pag. 3 a 7 pieno, esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio sugli immobili siti in
Francavilla Fontana alla c.da Mozzoni al fg. 134, p.lla 703 sub.2 e sub. 4 del Catasto Fabbricati.
In particolare, l'attrice ha dato adeguata prova documentale e testimoniale del possesso ad usucapionem a far data dal 1992, in modo inequivocabile, attraverso:
− il trasferimento della residenza nell'immobile formalizzato in data 24.01.1993 (cfr. allegato all. 8 atto di citazione) risultando iscritta all'anagrafe del Comune di Francavilla in C.da
Mozzoni n. 1;
− l'esecuzione a proprie spese di interventi di ristrutturazione e completamento dell'immobile come dichiarato dal coniuge e del nipote CP_5 Controparte_6 escussi all'udienza del 7.02.2024, i quali hanno entrambi confermato che a partire dal marzo del 1992 l'attrice ha avuto il possesso del bene, all'epoca in stato rustico e abbandonato, provvedendo integralmente al completamento dell'appartamento e alla successiva manutenzione, compreso un ulteriore ammodernamento nel 2015;
− il pagamento in proprio delle oblazioni previste per il condono edilizio (cfr. all. 11 atto di citazione), comprovato dal versamento di un milione di lire effettuato da Parte_2
[...]
− la cura esclusiva e protratta dell'immobile per oltre trent'anni, come dichiarato dal fratello dell'attrice il quale, escusso all'udienza del 17.11.2023, ha riferito che l'immobile è rimasto allo stato rustico e, dunque, inutilizzato fino all'inizio degli anni '90 allorquando la sorella lo ha occupato e rifinito a sue spese, senza alcuna opposizione da parte dei genitori, all'epoca formali proprietari;
− la testimonianza del tecnico geometra il quale ha dichiarato, all'udienza del Tes_1
17.11.2023, di essere stato incaricato direttamente da la quale ha Parte_1 provveduto personalmente a tutte le formalità tecniche e amministrative e ai relativi pagamenti per i condoni edilizi;
− la produzione in giudizio di una serie di documenti tra cui i certificati di residenza dei figli minori, la documentazione relativa al servizio di trasporto dell'autobus, l'attestazione di iscrizione nelle liste elettorali dai quali si evince la residenza della stessa e del suo nucleo familiare in C.da Mozzoni;
− il trasferimento stabile di con il suo nuovo nucleo familiare, Parte_1 nell'immobile per cui è causa sin dal 1992, quale circostanza pacificamente ammessa da entrambe le parti.
Pag. 4 a 7 La valutazione complessiva di tali elementi, coerenti e convergenti tra loro, conduce a escludere la sussistenza di un comodato tacito familiare, invocato invece dal convenuto.
È inverosimile, infatti, che i genitori si siano decisi a dare in comodato gratuito alla figlia il godimento di un loro cespite patrimoniale proprio nel 1992 quando i rapporti genitori-figlia hanno subito un repentino e progressivo deterioramento a seguito del matrimonio della figlia.
In ogni caso, deve darsi atto che, quand'anche vi fosse stato un iniziale comodato gratuito familiare, l'atteggiamento tenuto dall'attrice si è caratterizzato per un animus possidenti e non già detinendi, con un'evidente interversione del possesso rilevante ai sensi dell'art. 1164 c.c.
Il comodatario è tenuto, infatti, a servirsi della cosa ricevuta, conservandola in modo diligente anche in vista dell'obbligo di riconsegnare la stessa cosa ricevuta, come precisato dall'art. 1803
c.c. Non può compire, quindi, quelle innovazioni che modifichino profondamente il bene ricevuto né è tenuto alle spese di manutenzione straordinaria, gravanti sul proprietario- concedente ex art. 1808 c.c.
Ebbene, il comportamento tenuto da sin dal 1992 manifesta la volontà di Parte_1 avere disponibilità materiale dell'immobile in qualità non di comodataria ma di proprietaria.
L'attrice ha subito realizzato, infatti, una serie di interventi innovativi e straordinari di natura edilizia, provvedendo al completamento dell'immobile ancora allo stato rustico nel 1992 e curando la relativa pratica di condono, senza che i genitori asseritamente concedenti e possessori abbiano mai contestato alcunché.
Al riguardo, si deve richiamare il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di originaria detenzione derivante da comodato, è necessaria la prova di un'interversione del possesso chiara, univoca e opponibile al proprietario (Cass. civ., Sez.
VI-2, ordinanza n. 12080/2018 e Cass. Civ sez II, n 1311/2021).
Nel caso di specie, tale interversione si è concretizzata sin all'inizio con l'assunzione del possesso esclusivo in nome proprio da parte dell'attrice e con l'effettiva rimostranza da parte del concedente, il quale si è sempre disinteressato delle vicende che coinvolgevano la figlia e di conseguenza anche gli immobili oggetto di causa, circostanza confermata dalle plurime risultanze istruttorie.
Risulta, quindi, pienamente integrato e provato il presupposto di cui all'art. 1158 c.c.
6.3 Alla luce di tali considerazioni si deve dichiarare avvenuto, per usucapione ventennale,
l'acquisto della proprietà dell'immobile sito in Francavilla Fontana, alla via c.da Mozzoni, identificato al fg. 134 part. 703 sub.2 e sub.
4. del Catasto Fabbricati in capo a Parte_1
[...]
Pag. 5 a 7 7. Con riferimento alle iscrizioni ipotecarie del 2008 e del 2010 deve osservarsi che queste sono state effettuate da Agenzia delle entrate-riscossione sull'immobile indicato sul presupposto che l'immobile fosse di titolarità del convenuto , debitore di alcuni crediti Controparte_2 di Equitalia.
In questo giudizio si è accertato, tuttavia, l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte dell'attrice per possesso utile ad usucapionem sin dal 1992.
Ebbene, la sentenza di acquisto per usucapione ha natura accertativa ed effetti retroattivi, risalendo l'acquisto al primo momento del possesso;
comporta, quindi, l'inefficacia ex tunc di qualsiasi atto pregiudizievole realizzato sul bene ed eseguito nei confronti del soggetto che ne era proprietario solo formalmente e non anche sostanzialmente.
Le iscrizioni ipotecarie da parte di Equitalia spa, risalenti al 2.04.2008 e al 25.05.2010, sono, dunque, travolte dal precedente acquisto nel 1992 della proprietà per usucapione.
Ne consegue la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 2884 c.c., non più risultando il bene nella titolarità del debitore al momento dell'iscrizione stessa.
8. All'accoglimento della domanda attrice segue la condanna delle parti convenute soccombenti al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa, individuato per le cause relative a beni immobili a norma dell'art. 15 c.p.c., con riduzione del 30% dei compensi complessivamente previsti in ragione del numero esiguo e delle modesta complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che ha acquistato per usucapione gli immobili siti in Parte_1
Francavilla Fontana alla c.da identificati identificato al catasto fabbricato al CP_7 fg. 134 part. 703, sub.2 e sub.4;
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. ordina la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie iscritte dall Controparte_1
sugli immobili siti in Francavilla Fontana alla c.da Mazzoni al fg. 134 p.lla
[...]
703 sub .2 e fg. 134 p.lla 703 sub.4;
Pag. 6 a 7
4. condanna e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, al Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice da liquidarsi in complessivi €
10.658,10, di € 9.872,10 a titolo di compensi e € 786,00 per borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. A.
Orlando.
Brindisi, 29.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1251/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Augusto Orlando presso il cui studio è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Cavallo presso il cui studio è elettivamente domiciliata parte convenuta
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Controparte_2 C.F._2
Argese presso il cui studio è elettivamente domiciliato parte convenuta
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda con cui ha Parte_1 chiesto di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale,
Pag. 1 a 7 dell'immobile sito in Francavilla Fontana, alla via c.da Mozzoni, identificato al fg. 134 part. 703 sub.2 e sub.
4. del Catasto Fabbricati, formalmente intestato ai genitori e Controparte_2
Controparte_3
1.1 In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.03.2021, l'attrice ha rappresentato di aver posseduto uti dominus sin dal 1992 gli immobili per cui è causa in modo pubblico, pacifico, esclusivo e continuativo per oltre 20 anni, rappresentando di aver posto in essere una serie di atti significativi e rilevanti in qualità di proprietaria. Al riguardo, cha dedotto che, nel 1993, ha traferito la residenza in c.da Mozzoni n.1 e che, successivamente, in data
1.03.1995, ha provveduto a formalizzare a proprio nome la pratica di condono edilizio.
Ha precisato che, nonostante il vincolo di parentela esistente con gli intestatari formali, i rapporti con i genitori si sono sempre più deteriorati nel corso del tempo, sino a diventare inesistenti. Tale circostanza ha comportato un totale disinteressamento da parte dei genitori sia rispetto alle vicende personali della figlia sia in ordine agli immobili da questa occupati, difatti non esercitando poteri dispositivi o di rivendicazione della proprietà.
L'attrice ha, quindi, manifestato di avere interesse a una sentenza di accertamento dell'usucapione della proprietà dell'immobile e ha chiesto, infine, la cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile nel 2008 e 2010 in favore di Equitalia, oggi , Controparte_1 anche in virtù dell'intervenuta prescrizione dei titoli in forza dei quali è stata iscritta ipoteca, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. L' , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
12.07.2021, ha contestato integralmente la fondatezza della domanda, deducendo che i reali proprietari dell'immobile, ovvero i genitori dell'attrice, non potevano non essere a conoscenza dell'utilizzo del bene da parte della medesima per fini personali e che, di conseguenza, abbiano implicitamente consentito tale utilizzo.
L'attrice, dunque, non avrebbe esercitato un possesso esclusivo e autonomo, caratterizzato dall'animus possidendi, bensì un mero utilizzo tollerato dai proprietari (genitori) privo delle caratteristiche utili per configurare un possesso finalizzato all'usucapione.
3. Anche si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata in data 2.08.2021, deducendo di aver concesso in comodato d'uso gratuito l'immobile oggetto di causa alla figlia, in occasione del suo matrimonio. Ha, altresì, evidenziato, sebbene tale circostanza non rilevi ai fini del presente giudizio, di aver analogamente concesso,
l'immobile attiguo all'altra figlia, . Controparte_4
Pag. 2 a 7 Ha precisato che la concessione è avvenuta con il consenso della moglie, Controparte_3 comproprietaria del bene, e che la figlia avrebbe detenuto l'immobile a titolo di comodataria, esercitando un potere di fatto privo dell'animus possidendi.
Ha, inoltre, dichiarato di aver tollerato l'utilizzo del bene da parte della figlia a condizione che la stessa si facesse carico delle spese di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, nonché degli oneri connessi alla procedura di condono edilizio.
Con riferimento alla richiesta dell'attrice volta alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile, il convenuto ha precisato di aver già autonomamente richiesto tale cancellazione, sul presupposto che le iscrizioni eseguite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con note di trascrizione 41 del 08/04/2008 e 41 del 03/06/2010, si fonderebbero su crediti ampliamente prescritti, risalienti agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, in relazione ai quali non risulterebbero essere stati inviati atti interruttivi della prescrizione.
A tal fine, ha dichiarato di riservarsi ogni azione/eccezione nei confronti dell'Agenzia convenuta davanti al competente organo di giustizia, al fine di ottenere la cancellazione delle suddette iscrizioni ipotecarie, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
4. Il giudizio è stato istruito sulla base della documentazione in atti e della prova per testi.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi;
la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti difensivi finali le parti hanno ribadito quanto già rassegnato nei precedenti atti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
***
6. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
In presenza dei presupposti previsti dagli artt. 1158-1167 c.c. e, in particolare, del possesso ventennale, pacifico e ininterrotto, l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
6.2 Ciò premesso, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emerso in modo chiaro e univoco che ha esercitato – con l'animus del proprietario – un possesso Parte_1
Pag. 3 a 7 pieno, esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio sugli immobili siti in
Francavilla Fontana alla c.da Mozzoni al fg. 134, p.lla 703 sub.2 e sub. 4 del Catasto Fabbricati.
In particolare, l'attrice ha dato adeguata prova documentale e testimoniale del possesso ad usucapionem a far data dal 1992, in modo inequivocabile, attraverso:
− il trasferimento della residenza nell'immobile formalizzato in data 24.01.1993 (cfr. allegato all. 8 atto di citazione) risultando iscritta all'anagrafe del Comune di Francavilla in C.da
Mozzoni n. 1;
− l'esecuzione a proprie spese di interventi di ristrutturazione e completamento dell'immobile come dichiarato dal coniuge e del nipote CP_5 Controparte_6 escussi all'udienza del 7.02.2024, i quali hanno entrambi confermato che a partire dal marzo del 1992 l'attrice ha avuto il possesso del bene, all'epoca in stato rustico e abbandonato, provvedendo integralmente al completamento dell'appartamento e alla successiva manutenzione, compreso un ulteriore ammodernamento nel 2015;
− il pagamento in proprio delle oblazioni previste per il condono edilizio (cfr. all. 11 atto di citazione), comprovato dal versamento di un milione di lire effettuato da Parte_2
[...]
− la cura esclusiva e protratta dell'immobile per oltre trent'anni, come dichiarato dal fratello dell'attrice il quale, escusso all'udienza del 17.11.2023, ha riferito che l'immobile è rimasto allo stato rustico e, dunque, inutilizzato fino all'inizio degli anni '90 allorquando la sorella lo ha occupato e rifinito a sue spese, senza alcuna opposizione da parte dei genitori, all'epoca formali proprietari;
− la testimonianza del tecnico geometra il quale ha dichiarato, all'udienza del Tes_1
17.11.2023, di essere stato incaricato direttamente da la quale ha Parte_1 provveduto personalmente a tutte le formalità tecniche e amministrative e ai relativi pagamenti per i condoni edilizi;
− la produzione in giudizio di una serie di documenti tra cui i certificati di residenza dei figli minori, la documentazione relativa al servizio di trasporto dell'autobus, l'attestazione di iscrizione nelle liste elettorali dai quali si evince la residenza della stessa e del suo nucleo familiare in C.da Mozzoni;
− il trasferimento stabile di con il suo nuovo nucleo familiare, Parte_1 nell'immobile per cui è causa sin dal 1992, quale circostanza pacificamente ammessa da entrambe le parti.
Pag. 4 a 7 La valutazione complessiva di tali elementi, coerenti e convergenti tra loro, conduce a escludere la sussistenza di un comodato tacito familiare, invocato invece dal convenuto.
È inverosimile, infatti, che i genitori si siano decisi a dare in comodato gratuito alla figlia il godimento di un loro cespite patrimoniale proprio nel 1992 quando i rapporti genitori-figlia hanno subito un repentino e progressivo deterioramento a seguito del matrimonio della figlia.
In ogni caso, deve darsi atto che, quand'anche vi fosse stato un iniziale comodato gratuito familiare, l'atteggiamento tenuto dall'attrice si è caratterizzato per un animus possidenti e non già detinendi, con un'evidente interversione del possesso rilevante ai sensi dell'art. 1164 c.c.
Il comodatario è tenuto, infatti, a servirsi della cosa ricevuta, conservandola in modo diligente anche in vista dell'obbligo di riconsegnare la stessa cosa ricevuta, come precisato dall'art. 1803
c.c. Non può compire, quindi, quelle innovazioni che modifichino profondamente il bene ricevuto né è tenuto alle spese di manutenzione straordinaria, gravanti sul proprietario- concedente ex art. 1808 c.c.
Ebbene, il comportamento tenuto da sin dal 1992 manifesta la volontà di Parte_1 avere disponibilità materiale dell'immobile in qualità non di comodataria ma di proprietaria.
L'attrice ha subito realizzato, infatti, una serie di interventi innovativi e straordinari di natura edilizia, provvedendo al completamento dell'immobile ancora allo stato rustico nel 1992 e curando la relativa pratica di condono, senza che i genitori asseritamente concedenti e possessori abbiano mai contestato alcunché.
Al riguardo, si deve richiamare il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di originaria detenzione derivante da comodato, è necessaria la prova di un'interversione del possesso chiara, univoca e opponibile al proprietario (Cass. civ., Sez.
VI-2, ordinanza n. 12080/2018 e Cass. Civ sez II, n 1311/2021).
Nel caso di specie, tale interversione si è concretizzata sin all'inizio con l'assunzione del possesso esclusivo in nome proprio da parte dell'attrice e con l'effettiva rimostranza da parte del concedente, il quale si è sempre disinteressato delle vicende che coinvolgevano la figlia e di conseguenza anche gli immobili oggetto di causa, circostanza confermata dalle plurime risultanze istruttorie.
Risulta, quindi, pienamente integrato e provato il presupposto di cui all'art. 1158 c.c.
6.3 Alla luce di tali considerazioni si deve dichiarare avvenuto, per usucapione ventennale,
l'acquisto della proprietà dell'immobile sito in Francavilla Fontana, alla via c.da Mozzoni, identificato al fg. 134 part. 703 sub.2 e sub.
4. del Catasto Fabbricati in capo a Parte_1
[...]
Pag. 5 a 7 7. Con riferimento alle iscrizioni ipotecarie del 2008 e del 2010 deve osservarsi che queste sono state effettuate da Agenzia delle entrate-riscossione sull'immobile indicato sul presupposto che l'immobile fosse di titolarità del convenuto , debitore di alcuni crediti Controparte_2 di Equitalia.
In questo giudizio si è accertato, tuttavia, l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte dell'attrice per possesso utile ad usucapionem sin dal 1992.
Ebbene, la sentenza di acquisto per usucapione ha natura accertativa ed effetti retroattivi, risalendo l'acquisto al primo momento del possesso;
comporta, quindi, l'inefficacia ex tunc di qualsiasi atto pregiudizievole realizzato sul bene ed eseguito nei confronti del soggetto che ne era proprietario solo formalmente e non anche sostanzialmente.
Le iscrizioni ipotecarie da parte di Equitalia spa, risalenti al 2.04.2008 e al 25.05.2010, sono, dunque, travolte dal precedente acquisto nel 1992 della proprietà per usucapione.
Ne consegue la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 2884 c.c., non più risultando il bene nella titolarità del debitore al momento dell'iscrizione stessa.
8. All'accoglimento della domanda attrice segue la condanna delle parti convenute soccombenti al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa, individuato per le cause relative a beni immobili a norma dell'art. 15 c.p.c., con riduzione del 30% dei compensi complessivamente previsti in ragione del numero esiguo e delle modesta complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che ha acquistato per usucapione gli immobili siti in Parte_1
Francavilla Fontana alla c.da identificati identificato al catasto fabbricato al CP_7 fg. 134 part. 703, sub.2 e sub.4;
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. ordina la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie iscritte dall Controparte_1
sugli immobili siti in Francavilla Fontana alla c.da Mazzoni al fg. 134 p.lla
[...]
703 sub .2 e fg. 134 p.lla 703 sub.4;
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4. condanna e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, al Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice da liquidarsi in complessivi €
10.658,10, di € 9.872,10 a titolo di compensi e € 786,00 per borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. A.
Orlando.
Brindisi, 29.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
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