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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
tra
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice rag. elettivamente domiciliato in Siena (SI), via dei Montanini Parte_2
n. 87, presso lo studio dell'avv. Carlo Peruzzi del foro di che lo rappresenta e difende, come Pt_1 da procura allegata all'atto di citazione
opponente
e
(C.F.: ), quale titolare della ditta LAME DI PI CP_1 C.F._1
RA (P. IVA: ), elettivamente domiciliato in Siena (SI), via del Capitano n. 4, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Paolo Panzieri che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposta
Pag. 1 di 13 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto
Conclusioni delle parti:
Parte opponente ha così concluso in atti: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, G.I. designando, contrariis rejectis, in via preliminare respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto stante la fondatezza dell'opposizione anche in via di mero diritto, nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per il grave inadempimento della ditta convenuta-opposta per tutti i motivi esposti in narrativa. In subordine e nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento del predetto gravame, accertati e quantificati i difetti e danni causati dalla opposta, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale svolta, determinare l'esatto importo eventualmente dovuto dal condominio comparente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario ed Iva e Cap di legge”.
Parte opposta ha precisato le proprie conclusioni come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1) c.p.c.: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis respingere
l'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'opposto decreto e comunque condannando l'opponente al pagamento della somma ingiunta pari ad Euro 28.700,00= decretto l'acconto di
Euro 16.500,00= oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa e condanna per la proposizione di lite temeraria ex art. 96 ultimo comma c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, quale titolare della ditta Lame di Arapi Ramis, CP_1 ha chiesto ingiungersi al in il pagamento della Parte_1 Pt_1 somma di € 28.700,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora (27.2.2023), nonché oltre spese e competenze legali del procedimento monitorio, per il mancato pagamento del residuo dovuto in virtù della fattura n. 124/2021 per i lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto stipulato dalle parti in data 5.9.2019.
In particolare, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto: a) che in data 5.9.2019 la ditta Lame di Arapi Ramis ha stipulato con il Condominio in il Pt_1 Parte_1 Pt_1
“contratto di appalto – atto di cottimo fiduciario”, con cui il condominio si è obbligato a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 135.000,00, oltre iva;
b) che i lavori di cui al contratto di appalto sono stati eseguiti e completati senza alcuna contestazione da parte del Parte_1 opponente;
c) che sono state regolarmente saldate le fatture emesse dall'appaltatrice, ad eccezione della fattura n. 124 del 16.5.2021, in relazione alla quale è stato corrisposto soltanto un acconto di
Pag. 2 di 13 € 1.000,00; d) che, nonostante i numerosi solleciti, il non ha provveduto a saldare il Parte_1 dovuto.
Con decreto ingiuntivo n. 378/2023 del 17.4.2023 (R.G. 900/2023), il Tribunale di Siena ha ingiunto al il pagamento della somma richiesta, Parte_1 oltre interessi come da domanda e oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Condominio ingiunto ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare, di respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per grave inadempimento della convenuta o, in subordine, di accogliere l'eccezione riconvenzionale svolta, rideterminando l'esatto importo eventualmente dovuto dal condominio opponente alla ditta opposta, a fronte della penale pattuita in contratto per il ritardo rispetto al termine fissato per la conclusione dei lavori e dei danni riferibili alle opere e ai lavori non eseguiti o comunque alla presenza di detriti e residui di lavorazioni non asportati.
Si è costituito in giudizio il convenuto quale titolare della ditta individuale Lame di CP_1
Arapi Ramis, contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale dell'opposto decreto e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza depositata in data 6.2.2024, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e con l'espletamento della prova orale ammessa, disattesa la richiesta di c.t.u. articolata dall'opponente, ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024, poi rinviata al
30.10.2024.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, con ordinanza del 30.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presenta controversia, nel merito l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è
Pag. 3 di 13 governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001; conf. tra le molte Cass., sez. 1, sent. n. 13674 del 13.6.2006, anche nel senso che eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; Cass., sez. 1, sent. n. 15677 del 3.7.2009; Cass., sez. 3, sent. n.
3373 del 12.2.2010).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n.
1184 del 19.1.2007 e Cass., sez. 1, sent. n. 3649 del 8.3.2012).
2.2. Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, la conclusione tra le parti in data 5 settembre 2019 del contratto di appalto avente ad oggetto la manutenzione ordinaria della copertura e delle facciate dell'immobile sito in Siena (SI), Viale
Mazzini n. 68, con preventivo per un importo indicativo di € 135.000,00, esclusa IVA e occupazione di suolo pubblico (v. doc. 2 fasc. monitorio). Parimenti incontestato è l'avvenuto pagamento delle fatture n. 112 del 12.9.2019 per € 40.500,00 oltre IVA, n. 136 del 11.11.2019 per
€ 40.500,00 oltre IVA, n. 146 del 18.12.2029 per € 20.000,00 oltre IVA, n. 66 del 24.2.2020 per €
Pag. 4 di 13 7.000,00 oltre IVA, nonché dell'acconto di € 1.000,00 sulla fattura n. 124 del 16.5.2021 di complessivi € 27.000,00 oltre IVA, rimasta per il resto impagata (v. doc. 1, 3-6 fasc. monitorio).
Inoltre, parte opponente non ha svolto, né in citazione né nei successivi scritti difensivi, specifiche contestazioni in ordine sia all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte dell'odierna opposta, in relazione alla quale si è limitata a dedurre, genericamente e senza alcun riferimento specifico (come era suo onere a fronte della dettagliata esposizione dei fatti di causa articolata dall'opposta), la sussistenza di “danni conseguenti e riferibili alle opere e lavori non eseguiti” non altrimenti specificati (su cui v. infra), sia in ordine all'inadempimento contestato, vale a dire il mancato pagamento del residuo importo derivante dalla fattura n. 124/2021 azionata nel giudizio monitorio.
Infatti, l'odierno opponente, pur non contestando il mancato adempimento rispetto alla residua obbligazione di pagamento discendente dal contratto di appalto, a fronte delle lavorazioni eseguite dalla ditta opposta, ha articolato essenzialmente tre motivi di opposizione: l'omessa produzione del “documento unico di regolarità contributiva” (D.U.R.C.) da parte della ditta appaltatrice, con conseguente esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, oltre che alle conseguenze di cui all'art. 1676 c.c. e di cui all'art. 26, co. 4
d.lgs. 81/2008; la consegna dei lavori da parte della ditta appaltatrice con un ritardo di almeno 36 giorni, con conseguente applicazione della penale contrattuale di € 100,00 al giorno, per un totale di € 3.600,00; la sussistenza di vari danni conseguenti e riferibili ad opere e lavori non eseguiti o, comunque, la presenza di detriti e residui di lavori non asportati.
2.3. In particolare, parte opponente ha anzitutto dedotto di aver legittimamente sospeso il pagamento della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta appaltatrice, stante l'omessa produzione del DURC da parte della convenuta opposta, invocando l'applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
Ebbene, come noto l'art. 1460 c.c. prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti, può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione, se avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Di conseguenza, in forza del principio di buona fede, sollevata l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti al fine di riscontrare se la condotta inadempiente di un Pag. 5 di 13 contraente possa trovare giustificazione nell'inadempimento contestato all'altro, valutandone l'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (v. in merito Cass., sez. 1, sent. n. 2720 del 4.2.2009 e Cass., sez. 3, sent. n. 16822 del
10.11.2003).
Al riguardo, deve osservarsi che le parti hanno espressamente pattuito l'obbligo a carico dell'appaltatore di predisporre il “documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale
24 ottobre 2007” (v. art. 9, terzo capoverso, lett. c) del contratto d'appalto di cui al doc. 2 fasc. monitorio).
Invero, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 sussiste la responsabilità solidale del committente per i debiti retributivi, previdenziali e assistenziali dell'appaltatore. Inoltre, ai sensi dell'art. 1676
c.c. “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Ciò posto, pur non essendovi evidenza della trasmissione al condominio opponente del in CP_2 epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo (né invero risultano in tal senso specifiche richieste avanzate dall'opponente alla ditta appaltatrice), l'odierna opposta ha prodotto in atti, nel presente giudizio di opposizione, il riferito alla ditta Lame di Arapi Ramis richiesto in data CP_2
8.7.2019 con validità sino al 5.11.2019 (v. doc.
8.1 fasc. opposta) e il riferito alla medesima CP_2 ditta richiesto in data 21.11.2019 con validità sino al 20.3.2020 (v. doc. 9 fasc. opposta), entrambi risultanti regolari nei confronti di INPS, INAIL e CNCE e riferiti al periodo di esecuzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti (iniziata nel settembre 2019 e conclusa nel febbraio
2020, sul punto v. infra). Del resto, risulta ampiamente decorso il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, previsto dal citato art. 29 d.lgs. 276/2003 per le pretese azionabili nei confronti della committente dai lavoratori, in riferimento alle quali parte opponente non ha neppure allegato la richiesta di pagamenti in virtù della solidarietà normativamente prevista, posto peraltro che i lavoratori non potrebbero avanzare alcuna richiesta ex art. 1676 c.c. una volta estinto il debito che il committente ha verso l'appaltatore a titolo di corrispettivo.
Infine, nessuna allegazione specifica è stata svolta con riferimento alla responsabilità solidale derivante dall'art. 26, co. 4 d.lgs. 81/2008 per i danni subiti dai lavori dipendenti dall'appaltatore, essendosi limitato l'opponente a richiamare la normativa di riferimento, senza tuttavia dedurre alcuna pretesa o richiesta nei suoi confronti tale da giustificare la sospensione del pagamento.
Pag. 6 di 13 Di conseguenza, risultando il regolare versamento dei contributi e non essendo stato neppure prospettato che i lavoratori si siano rivolti al condominio committente per richiedere il pagamento di retribuzioni non corrisposte, l'eccezione di inadempimento sollevata dal condominio opponente sul punto deve ritenersi infondata.
2.4. In subordine, il opponente ha poi articolato eccezione riconvenzionale, Parte_1 chiedendo di rideterminare l'importo eventualmente dovuto, tenuto conto anzitutto della circostanza che i lavori di manutenzione sono terminati con almeno 36 giorni di ritardo, dovendosi per tale motivo calcolare la penale prevista dal contratto di appalto nella somma di €
100,00 al giorno e così per complessivi € 3.600,00.
Sul punto, deve anzitutto rilevarsi che con il contratto di appalto le parti hanno pattuito che “I lavori appaltati saranno iniziati il giorno 09/09/2019, previa Segnalazione Certificata di manutenzione ordinaria da inoltrare al prima di tale data ed ultimati il giorno 20/01/2020 salvo imprevisti e lo CP_3 smontaggio e ripulitura del cantiere. Nel caso non venisse rispettata la scadenza del 20.01.20120 verrà applicata una penale di € 100,00 giornaliere” (v. art. 11, contratto di appalto di cui al doc. 2 fasc. monitorio).
Inoltre, risulta dalla produzione documentale di parte opposta – sul punto, si osserva per inciso che il opponente, pur richiamando quale doc. 3 una “dichiarazione del D.L.” a Parte_1 sostegno della sua eccezione, non ha mai provveduto a depositare in atti il documento richiamato
- che il direttore dei lavori ha comunicato la fine dei lavori come avvenuta in data 27.2.2020 “con la pulizia delle lastre in travertino” (v. doc.
8.5 fasc. parte opposta, contenente la “Comunicazione relativa alla fine dei lavori”).
Ebbene, deve anzitutto evidenziarsi che dalla lettura del contratto sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento alla clausola contrattuale relativa alla pattuizione della penale per il ritardo, risulta evidente che lo “smontaggio e la ripulitura del cantiere” devono ritenersi esclusi dal termine del
20.1.2020 originariamente pattuito per la fine dei lavori, posto che l'art. 11 del testo contrattuale sopra richiamato fa espressamente salvi eventuali imprevisti, nonché per l'appunto lo smontaggio e la ripulitura del cantiere, le cui tempistiche dunque non possono essere computate al fine di verificare la sussistenza di un ritardo imputabile alla ditta opposta con riferimento alla conclusione dei lavori come contrattualmente stabilita.
Ciò posto, dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta (in alcun modo disconosciuta dal opponente) a sostegno delle proprie allegazioni, rimaste del tutto incontestate, Parte_1 risulta l'approvazione dei lavori da parte dell'assemblea condominiale in data 29.5.2019 (v. doc.
8.2 fasc. opposta, verbale di assemblea del 29.5.2019: “[…] viene deciso di effettuare i lavori ed affidare Pag. 7 di 13 l'incarico alla ditta Lame di Arapi Ramis. Allegato al presente verbale viene inviato il relativo preventivo. La direzione dei lavori sarà affidata al geom. ”) e tuttavia che soltanto in sede di assemblea Controparte_4 condominiale del 19.9.2019 – dunque in data successiva di dieci giorni rispetto a quella indicata come inizio dei lavori all'interno del contratto di appalto – è stata approvata a maggioranza la proposta di conferma dell'esecuzione dei lavori come da delibera del 29.5.2019 (v. doc.
8.3 fasc. opposta, verbale di assemblea del 19.9.2019).
Peraltro, la circostanza dell'inizio dei lavori in data successiva rispetto a quella pattuita, dovuto dal fatto che la delibera assembleare di conferma dei lavori di cui al contratto di appalto è intervenuta soltanto in data 19.9.2019, sulla scorta della documentazione prodotta in atti e sopra richiamata (il cui contenuto è riprodotto all'interno della comparsa di costituzione della ditta opposta in punto di allegazione), non è stata in alcun modo contestata dal opponente e dunque deve Parte_1 ritenersi pacifica, atteso che a fronte della chiara allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, grava sul convenuto (cui deve assimilarsi la posizione dell'opponente quale convenuto in senso sostanziale), ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'onere di prendere posizione specifica sulle circostanze addotte, indicando quelle di cui intende mettere in discussione la veridicità, diversamente dovendosi ritenere i fatti dedotti dall'attore come non contestati.
Peraltro, dall'istruttoria svolta è emerso che i lavori furono sospesi per dodici giorni a causa della pioggia e, dunque, per causa non imputabile alla ditta appaltatrice. Invero, tale circostanza, evincibile già dalla comunicazione di fine lavori (v. ancora doc.
8.5. fasc. opposta, in cui si legge
“[…] in sede contabile sono stati conteggiati 12 giorni di pioggia che hanno impedito le lavorazioni di cantiere
[…]”) e mai specificatamente contestata dall'opponente, nonostante la tempestiva allegazione della convenuta opposta (v. p. 7 comparsa di costituzione), risulta comprovata anche dalle dichiarazioni rese dal teste geom. direttore dei lavori dell'appalto, da ritenersi Controparte_4 attendibili in considerazione della precisione, della completezza e della non contraddittorietà con cui sono state rese, attendibilità non inficiata dalla dichiarazione in merito al mancato parziale pagamento nei suoi confronti, rispetto al quale non sussiste alcun interesse di fatto ad un determinato esito della presente lite, tenuto conto anche del fatto che parte opponente nulla ha dedotto, nei propri scritti conclusivi, in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese. Sul punto, infatti, il teste escusso ha dichiarato che, secondo la contabilità di cantiere, i lavori sono stati sospesi a causa della pioggia, circostanza evidentemente idonea a integrare un imprevisto non imputabile alla ditta appaltatrice, per almeno dodici giorni (v. verbale di udienza del 24.4.2024: 4)
D.C.V. Che successivamente, secondo la contabilità di cantiere, i lavori furono sospesi a causa della pioggia per almeno 12 giorni. “Si, è vero”. ADR: “Me lo ricordo perché ho anche il calendario dove ho segnato i giorni di
Pag. 8 di 13 pioggia e penso di essere stato anche più basso nel numero dei giorni”).
Infine, è rimasto del tutto incontestato, pur se allegato dalla convenuta opposta (v. p. 8 e 9 comparsa di costituzione), che ulteriori dieci giorni di ritardo sono dipesi dalle tempistiche per la determinazione da parte del in merito all'esecuzione di ulteriori opere non elencate Parte_1 nel capitolato, circostanza ancora una volta comprovata dalle dichiarazioni rese dal teste geom. il quale ha precisato di aver avuto interlocuzioni con l'amministratrice del Controparte_4 condominio e di avere avuto una risposta da quest'ultima soltanto il 14.11.2019, a fronte di una richiesta da lui effettuata quale direttore dei lavori intorno al 25.10.2019 ( v. ancora verbale di udienza del 24.4.2024: “5) D.C.V. Che ulteriori 10 giorni di ritardo furono determinati dalla richiesta della
Direzione Lavori al circa l'esecuzione di ulteriori opere (sostituzione canali di gronda e applicazione Parte_1 di fasce in rame delle solette laterali del tetto) in esito alle quali il si espresse soltanto il 14.11.19 (doc. Parte_1
8.4.); “Si, è vero. C'era anche una canna fumaria che c'era da capire come sistemarla, se tinteggiarla o se doveva essere messa posto. C'è stata un'interlocuzione con l'amministratrice, che chiese un'assemblea straordinaria l'8 novembre, mentre la mia richiesta era del 25 ottobre circa. Abbiamo avuto una risposta soltanto il 14 novembre.
Preciso che tra la data della mia richiesta e la data dell'assemblea mi ricordo di averle fatto ulteriori sollecitazioni, tant'è che lei si trovò costretta a chiedere l'assemblea nel termine inferiore di cinque giorni previsti dalla normativa, mi sembra due-tre giorni prima, perché noi si era fermi.”).
Dall'istruttoria svolta è, inoltre, emerso che l'ultima lavorazione eseguita prima dello smontaggio del ponteggio, costituita dall'applicazione della rete antivolatili, è avvenuta in data 15.2.2020, come dichiarato dal teste escusso, il quale ha precisato che vi era anche da decidere come procedere alla pulizia del travertino al piano terra (v. ancora verbale di udienza del 24.4.2024: “6)
D.C.V. Che la fine dei lavori affidati alla Ditta Lame, cioè l'applicazione della rete antivolatili è stata il
15.2.2020; “No, non è esatto. Quella è stata l'ultima lavorazione prima dello smontaggio del ponteggio;
poi c'era sempre da decidere quale lavoro fare per la pulizia del travertino al piano terra, c'era da fare un lavoro un po' più corposo ma è stato poi deciso di fare quello che era stato indicato nel computo e quindi la pulizia finale e basta”), sicché – ribadito che dalla lettura del testo contrattuale le operazioni di smontaggio e ripulitura devono considerarsi al di fuori della tempistica prevista per l'esecuzione dei lavori – l'ulteriore lasso di tempo intercorso, considerati i giorni di ritardo non imputabili alla ditta appaltatrice per le ragioni anzidette, sino alla comunicazione di fine lavori del 27.2.2020, comprendente la pulizia delle lastre in travertino (v. ancora doc.
8.5 fasc. parte opposta), deve ritenersi riferito alle residue operazioni di smontaggio e ripulitura (v. ancora verbale di udienza del 24.4.2020: “7) D.C.V. Che la fine lavori prevista nel contratto di appalto alla data del 20.1.20, era così differita al 23.2.20 in considerazione degli eventi atmosferici (12 giorni) e ritardi nella committenza nel deliberare i lavori (11 giorni) a fornire istruzioni
Pag. 9 di 13 nella prosecuzione degli stessi (doc. 8.5); “Si, è vero, c'è stato il ritardo iniziale, i 12 giorni anche e la sospensione dei lavori anche;
mi sembra che quando si doveva smontare il ponteggio anche lì qualche giorno è passato per decidere cosa fare, perché una volta smontato il ponteggio si vedeva la situazione del travertino, quindi penso che qualche giorno si sia perso anche lì.”).
Di conseguenza, il ritardo nella consegna dei lavori, considerate le tempistiche necessarie per lo smontaggio e la ripulitura nei termini anzidetti, non può essere imputato alla convenuta opposta, tenuto conto degli imprevisti dovuti alle condizioni atmosferiche e delle tempistiche delle deliberazioni del condominio committente, lo si ribadisce mai contestate da parte opponente, sicché anche sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
2.5. Da ultimo, non merita accoglimento neppure l'eccezione riconvenzionale relativa ai danni asseritamente subiti in conseguenza delle opere e dei lavori non eseguiti e della presenza di detriti e residui di lavorazioni non asportati, in quanto articolata in modo del tutto generico e privo di riferimenti specifici sia in merito ai danni asseritamente subiti sia in merito alla loro riconducibilità ai lavori effettuati dalla ditta appaltatrice.
Per tale ragione è stata disattesa la richiesta di parte opponente di espletare la consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai danni subiti. Infatti, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. in tal senso, tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, 14 febbraio
2006, n. 3191).
Né è possibile sopperire a tale generica allegazione in ragione della documentazione fotografica versata in atti dal opponente (v. doc. 4 fasc. opponente), in alcun modo idonea a Parte_1 integrare l'eccezione svolta senza alcuno specifico riferimento agli asseriti danni lamentati. Del resto, sul punto parte opposta ha dedotto e prodotto in atti una relazione redatta dal direttore dei lavori in data 21.11.2022, con cui si dà atto che, successivamente alla fine dei lavori, la ditta appaltatrice ha provveduto a risolvere alcune segnalazioni avute dai condomini a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto oggetto del presente giudizio, con svolgimento delle relative lavorazioni in data 20-21.10.2022 (v. p. 9 comparsa di costituzione e Pag. 10 di 13 doc. 10 fasc. parte opposta, in cui si legge che “[…] Terminate le opportune verifiche la Ditta Lame ha provveduto alle necessarie lavorazioni per sistemare la canaletta dell'impianto elettrico sopra la porta esterna delle cantine;
chiusura di un foro del ponteggio;
sistemazione della calata sul retro del fabbricato;
sistemazione del canale di gronda prospiciente viale G. Mazzini. I lavori sono stati eseguiti in data 20 e 21 ottobre c.a. […]”). Anche rispetto a tali circostanze, il opposto non ha svolto alcuna specifica contestazione. Parte_1
Ne discende che non può trovare accoglimento la richiesta di parte attrice di disporre la consulenza tecnica d'ufficio volta alla quantificazione dei danni, stante la carenza dell'onere assertivo, ancor prima che probatorio, gravante su parte opponente, la quale ha omesso di svolgere analiticamente le proprie censure, sulla base delle quali disporre, se del caso, la richiesta consulenza tecnica. Del resto, tale richiesta istruttoria non è stata reiterata successivamente al rigetto dell'ammissione né in sede di precisazione delle conclusioni, sicché deve ritenersi rinunciata (v. tra le molte, Cass., sez. 2, sent. n. 5741 del 27.2.2019 e Cass., sez. 3, sent. n. 26523 del 20.11.2020), non avendo peraltro parte opponente ulteriormente dedotto alcunché sul punto in sede di memorie conclusionali.
Pertanto, anche sotto tale profilo l'opposizione deve ritenersi infondata.
3. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Tuttavia, deve darsi atto che nel corso del giudizio è pacificamente intervenuto il pagamento per il minore importo di € 16.500,00 a seguito di pignoramento notificato dalla convenuta opposta in virtù della provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio: la circostanza dell'avvenuto pagamento, infatti, è stata dedotta all'udienza del 24.4.2024 dal opponente ed è stata Parte_1 confermata dalla convenuta opposta, che ha precisato l'importo corrisposto nella misura anzidetta e la circostanza del necessario avvio a tal fine dell'azione esecutiva (v. deduzioni a verbale di udienza del 24.4.2024) e che, nel precisare le proprie conclusioni, ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannarsi l'opponente al pagamento della somma ingiunta detratto l'acconto di € 16.500,00.
Di conseguenza, stante il parziale pagamento intervenuto in corso di giudizio, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere emessa sentenza di condanna di pagamento con riferimento ai residui importi (v. Cass., sez. 3, sent. n. 24258 del 30.11.2010; conf. Cass., sez. 1, sent. n. 6514 del 19.3.2007). Conseguentemente, considerato che l'importo ingiunto è pari a €
28.700,00, il condominio opponente deve essere condannato al pagamento della somma residua di € 12.200,00, oltre interessi come da domanda monitoria sino al saldo.
Pag. 11 di 13 4. Infine, deve essere valutata la domanda articolata da parte opposta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Sul punto, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con la conseguenza che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, a differenza di quella di cui ai primi due commi dell'art. 96
c.p.c., non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ma esige sul piano soggettivo la mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) della parte soccombente (v.
Cass., Sez. Un., sent. n. 22405 del 13.9.2018), sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 9912 del 20.4.2018; oppure, secondo altre pronunce, il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, v. in tali termini, Cass., Sez. Lav., sent. n. 3830 del 15.2.2021; conf. Cass., sez. 6-2, ord. n. 20018 del 24.9.2020 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 29812 del 18.11.2019).
Ebbene, posto che per quanto anzidetto al fine di concretare l'abuso dello strumento processuale non è sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate dalla parte poi risultata soccombente, nel caso di specie ritiene la giudicante di non ravvisare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo, alla luce dell'istruttoria svolta e delle circostanze emerse con riferimento al complessivo rapporto tra le parti anche a seguito della conclusione dei lavori di cui al contratto di appalto oggetto di giudizio, come risultante dalla documentazione prodotta in atti dallo stesso creditore opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sulla quale non incide il pagamento avvenuto in corso di causa (v. in merito Cass., sez. 6-1, ord. n.
18125 del 21.7.2017) né il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., che non dà luogo a un'ipotesi di compensazione reciproca (v. Cass., sez. 6-3, ord. n. 11792 del 15.5.2018), e vengono liquidate, come in dispositivo, quanto alla fase monitoria, nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo opposto e, quanto al giudizio di opposizione, in conformità della nota spese depositata dalla convenuta opposta, sulla base dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato
Pag. 12 di 13 con d.m. 147/2022), in base al valore (in considerazione dell'importo originariamente ingiunto: scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), alla natura e alla complessità della controversia e con applicazione dell'aumento di 1/3 del compenso liquidato per il giudizio di opposizione alla luce dei suddetti parametri per manifesta fondatezza delle ragioni del creditore opposto ex art. 4, co. 8
d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, considerato il pagamento parziale intervenuto in corso di giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 378/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data
17.4.2023 e condanna il al Parte_1 pagamento in favore della ditta opposta LAME DI PI RA del residuo importo di
€ 12.200,00, oltre interessi come da domanda monitoria sino al saldo;
- condanna l'opponente al Parte_3 rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta LAME DI PI RA, che liquida in € 315,42 per spese ed € 1.370,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA (se dovuta) come per legge per la fase monitoria e per € 6,80 per esborsi ed €
10.129,28 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge per il giudizio di opposizione.
Così deciso in Siena, in data 30 marzo 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
tra
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice rag. elettivamente domiciliato in Siena (SI), via dei Montanini Parte_2
n. 87, presso lo studio dell'avv. Carlo Peruzzi del foro di che lo rappresenta e difende, come Pt_1 da procura allegata all'atto di citazione
opponente
e
(C.F.: ), quale titolare della ditta LAME DI PI CP_1 C.F._1
RA (P. IVA: ), elettivamente domiciliato in Siena (SI), via del Capitano n. 4, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Paolo Panzieri che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposta
Pag. 1 di 13 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto
Conclusioni delle parti:
Parte opponente ha così concluso in atti: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, G.I. designando, contrariis rejectis, in via preliminare respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto stante la fondatezza dell'opposizione anche in via di mero diritto, nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per il grave inadempimento della ditta convenuta-opposta per tutti i motivi esposti in narrativa. In subordine e nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento del predetto gravame, accertati e quantificati i difetti e danni causati dalla opposta, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale svolta, determinare l'esatto importo eventualmente dovuto dal condominio comparente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario ed Iva e Cap di legge”.
Parte opposta ha precisato le proprie conclusioni come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1) c.p.c.: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis respingere
l'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'opposto decreto e comunque condannando l'opponente al pagamento della somma ingiunta pari ad Euro 28.700,00= decretto l'acconto di
Euro 16.500,00= oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa e condanna per la proposizione di lite temeraria ex art. 96 ultimo comma c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, quale titolare della ditta Lame di Arapi Ramis, CP_1 ha chiesto ingiungersi al in il pagamento della Parte_1 Pt_1 somma di € 28.700,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora (27.2.2023), nonché oltre spese e competenze legali del procedimento monitorio, per il mancato pagamento del residuo dovuto in virtù della fattura n. 124/2021 per i lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto stipulato dalle parti in data 5.9.2019.
In particolare, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto: a) che in data 5.9.2019 la ditta Lame di Arapi Ramis ha stipulato con il Condominio in il Pt_1 Parte_1 Pt_1
“contratto di appalto – atto di cottimo fiduciario”, con cui il condominio si è obbligato a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 135.000,00, oltre iva;
b) che i lavori di cui al contratto di appalto sono stati eseguiti e completati senza alcuna contestazione da parte del Parte_1 opponente;
c) che sono state regolarmente saldate le fatture emesse dall'appaltatrice, ad eccezione della fattura n. 124 del 16.5.2021, in relazione alla quale è stato corrisposto soltanto un acconto di
Pag. 2 di 13 € 1.000,00; d) che, nonostante i numerosi solleciti, il non ha provveduto a saldare il Parte_1 dovuto.
Con decreto ingiuntivo n. 378/2023 del 17.4.2023 (R.G. 900/2023), il Tribunale di Siena ha ingiunto al il pagamento della somma richiesta, Parte_1 oltre interessi come da domanda e oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Condominio ingiunto ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare, di respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per grave inadempimento della convenuta o, in subordine, di accogliere l'eccezione riconvenzionale svolta, rideterminando l'esatto importo eventualmente dovuto dal condominio opponente alla ditta opposta, a fronte della penale pattuita in contratto per il ritardo rispetto al termine fissato per la conclusione dei lavori e dei danni riferibili alle opere e ai lavori non eseguiti o comunque alla presenza di detriti e residui di lavorazioni non asportati.
Si è costituito in giudizio il convenuto quale titolare della ditta individuale Lame di CP_1
Arapi Ramis, contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale dell'opposto decreto e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza depositata in data 6.2.2024, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e con l'espletamento della prova orale ammessa, disattesa la richiesta di c.t.u. articolata dall'opponente, ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024, poi rinviata al
30.10.2024.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, con ordinanza del 30.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presenta controversia, nel merito l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è
Pag. 3 di 13 governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001; conf. tra le molte Cass., sez. 1, sent. n. 13674 del 13.6.2006, anche nel senso che eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; Cass., sez. 1, sent. n. 15677 del 3.7.2009; Cass., sez. 3, sent. n.
3373 del 12.2.2010).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n.
1184 del 19.1.2007 e Cass., sez. 1, sent. n. 3649 del 8.3.2012).
2.2. Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, la conclusione tra le parti in data 5 settembre 2019 del contratto di appalto avente ad oggetto la manutenzione ordinaria della copertura e delle facciate dell'immobile sito in Siena (SI), Viale
Mazzini n. 68, con preventivo per un importo indicativo di € 135.000,00, esclusa IVA e occupazione di suolo pubblico (v. doc. 2 fasc. monitorio). Parimenti incontestato è l'avvenuto pagamento delle fatture n. 112 del 12.9.2019 per € 40.500,00 oltre IVA, n. 136 del 11.11.2019 per
€ 40.500,00 oltre IVA, n. 146 del 18.12.2029 per € 20.000,00 oltre IVA, n. 66 del 24.2.2020 per €
Pag. 4 di 13 7.000,00 oltre IVA, nonché dell'acconto di € 1.000,00 sulla fattura n. 124 del 16.5.2021 di complessivi € 27.000,00 oltre IVA, rimasta per il resto impagata (v. doc. 1, 3-6 fasc. monitorio).
Inoltre, parte opponente non ha svolto, né in citazione né nei successivi scritti difensivi, specifiche contestazioni in ordine sia all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte dell'odierna opposta, in relazione alla quale si è limitata a dedurre, genericamente e senza alcun riferimento specifico (come era suo onere a fronte della dettagliata esposizione dei fatti di causa articolata dall'opposta), la sussistenza di “danni conseguenti e riferibili alle opere e lavori non eseguiti” non altrimenti specificati (su cui v. infra), sia in ordine all'inadempimento contestato, vale a dire il mancato pagamento del residuo importo derivante dalla fattura n. 124/2021 azionata nel giudizio monitorio.
Infatti, l'odierno opponente, pur non contestando il mancato adempimento rispetto alla residua obbligazione di pagamento discendente dal contratto di appalto, a fronte delle lavorazioni eseguite dalla ditta opposta, ha articolato essenzialmente tre motivi di opposizione: l'omessa produzione del “documento unico di regolarità contributiva” (D.U.R.C.) da parte della ditta appaltatrice, con conseguente esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, oltre che alle conseguenze di cui all'art. 1676 c.c. e di cui all'art. 26, co. 4
d.lgs. 81/2008; la consegna dei lavori da parte della ditta appaltatrice con un ritardo di almeno 36 giorni, con conseguente applicazione della penale contrattuale di € 100,00 al giorno, per un totale di € 3.600,00; la sussistenza di vari danni conseguenti e riferibili ad opere e lavori non eseguiti o, comunque, la presenza di detriti e residui di lavori non asportati.
2.3. In particolare, parte opponente ha anzitutto dedotto di aver legittimamente sospeso il pagamento della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta appaltatrice, stante l'omessa produzione del DURC da parte della convenuta opposta, invocando l'applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
Ebbene, come noto l'art. 1460 c.c. prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti, può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione, se avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Di conseguenza, in forza del principio di buona fede, sollevata l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti al fine di riscontrare se la condotta inadempiente di un Pag. 5 di 13 contraente possa trovare giustificazione nell'inadempimento contestato all'altro, valutandone l'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (v. in merito Cass., sez. 1, sent. n. 2720 del 4.2.2009 e Cass., sez. 3, sent. n. 16822 del
10.11.2003).
Al riguardo, deve osservarsi che le parti hanno espressamente pattuito l'obbligo a carico dell'appaltatore di predisporre il “documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale
24 ottobre 2007” (v. art. 9, terzo capoverso, lett. c) del contratto d'appalto di cui al doc. 2 fasc. monitorio).
Invero, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 sussiste la responsabilità solidale del committente per i debiti retributivi, previdenziali e assistenziali dell'appaltatore. Inoltre, ai sensi dell'art. 1676
c.c. “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Ciò posto, pur non essendovi evidenza della trasmissione al condominio opponente del in CP_2 epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo (né invero risultano in tal senso specifiche richieste avanzate dall'opponente alla ditta appaltatrice), l'odierna opposta ha prodotto in atti, nel presente giudizio di opposizione, il riferito alla ditta Lame di Arapi Ramis richiesto in data CP_2
8.7.2019 con validità sino al 5.11.2019 (v. doc.
8.1 fasc. opposta) e il riferito alla medesima CP_2 ditta richiesto in data 21.11.2019 con validità sino al 20.3.2020 (v. doc. 9 fasc. opposta), entrambi risultanti regolari nei confronti di INPS, INAIL e CNCE e riferiti al periodo di esecuzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti (iniziata nel settembre 2019 e conclusa nel febbraio
2020, sul punto v. infra). Del resto, risulta ampiamente decorso il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, previsto dal citato art. 29 d.lgs. 276/2003 per le pretese azionabili nei confronti della committente dai lavoratori, in riferimento alle quali parte opponente non ha neppure allegato la richiesta di pagamenti in virtù della solidarietà normativamente prevista, posto peraltro che i lavoratori non potrebbero avanzare alcuna richiesta ex art. 1676 c.c. una volta estinto il debito che il committente ha verso l'appaltatore a titolo di corrispettivo.
Infine, nessuna allegazione specifica è stata svolta con riferimento alla responsabilità solidale derivante dall'art. 26, co. 4 d.lgs. 81/2008 per i danni subiti dai lavori dipendenti dall'appaltatore, essendosi limitato l'opponente a richiamare la normativa di riferimento, senza tuttavia dedurre alcuna pretesa o richiesta nei suoi confronti tale da giustificare la sospensione del pagamento.
Pag. 6 di 13 Di conseguenza, risultando il regolare versamento dei contributi e non essendo stato neppure prospettato che i lavoratori si siano rivolti al condominio committente per richiedere il pagamento di retribuzioni non corrisposte, l'eccezione di inadempimento sollevata dal condominio opponente sul punto deve ritenersi infondata.
2.4. In subordine, il opponente ha poi articolato eccezione riconvenzionale, Parte_1 chiedendo di rideterminare l'importo eventualmente dovuto, tenuto conto anzitutto della circostanza che i lavori di manutenzione sono terminati con almeno 36 giorni di ritardo, dovendosi per tale motivo calcolare la penale prevista dal contratto di appalto nella somma di €
100,00 al giorno e così per complessivi € 3.600,00.
Sul punto, deve anzitutto rilevarsi che con il contratto di appalto le parti hanno pattuito che “I lavori appaltati saranno iniziati il giorno 09/09/2019, previa Segnalazione Certificata di manutenzione ordinaria da inoltrare al prima di tale data ed ultimati il giorno 20/01/2020 salvo imprevisti e lo CP_3 smontaggio e ripulitura del cantiere. Nel caso non venisse rispettata la scadenza del 20.01.20120 verrà applicata una penale di € 100,00 giornaliere” (v. art. 11, contratto di appalto di cui al doc. 2 fasc. monitorio).
Inoltre, risulta dalla produzione documentale di parte opposta – sul punto, si osserva per inciso che il opponente, pur richiamando quale doc. 3 una “dichiarazione del D.L.” a Parte_1 sostegno della sua eccezione, non ha mai provveduto a depositare in atti il documento richiamato
- che il direttore dei lavori ha comunicato la fine dei lavori come avvenuta in data 27.2.2020 “con la pulizia delle lastre in travertino” (v. doc.
8.5 fasc. parte opposta, contenente la “Comunicazione relativa alla fine dei lavori”).
Ebbene, deve anzitutto evidenziarsi che dalla lettura del contratto sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento alla clausola contrattuale relativa alla pattuizione della penale per il ritardo, risulta evidente che lo “smontaggio e la ripulitura del cantiere” devono ritenersi esclusi dal termine del
20.1.2020 originariamente pattuito per la fine dei lavori, posto che l'art. 11 del testo contrattuale sopra richiamato fa espressamente salvi eventuali imprevisti, nonché per l'appunto lo smontaggio e la ripulitura del cantiere, le cui tempistiche dunque non possono essere computate al fine di verificare la sussistenza di un ritardo imputabile alla ditta opposta con riferimento alla conclusione dei lavori come contrattualmente stabilita.
Ciò posto, dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta (in alcun modo disconosciuta dal opponente) a sostegno delle proprie allegazioni, rimaste del tutto incontestate, Parte_1 risulta l'approvazione dei lavori da parte dell'assemblea condominiale in data 29.5.2019 (v. doc.
8.2 fasc. opposta, verbale di assemblea del 29.5.2019: “[…] viene deciso di effettuare i lavori ed affidare Pag. 7 di 13 l'incarico alla ditta Lame di Arapi Ramis. Allegato al presente verbale viene inviato il relativo preventivo. La direzione dei lavori sarà affidata al geom. ”) e tuttavia che soltanto in sede di assemblea Controparte_4 condominiale del 19.9.2019 – dunque in data successiva di dieci giorni rispetto a quella indicata come inizio dei lavori all'interno del contratto di appalto – è stata approvata a maggioranza la proposta di conferma dell'esecuzione dei lavori come da delibera del 29.5.2019 (v. doc.
8.3 fasc. opposta, verbale di assemblea del 19.9.2019).
Peraltro, la circostanza dell'inizio dei lavori in data successiva rispetto a quella pattuita, dovuto dal fatto che la delibera assembleare di conferma dei lavori di cui al contratto di appalto è intervenuta soltanto in data 19.9.2019, sulla scorta della documentazione prodotta in atti e sopra richiamata (il cui contenuto è riprodotto all'interno della comparsa di costituzione della ditta opposta in punto di allegazione), non è stata in alcun modo contestata dal opponente e dunque deve Parte_1 ritenersi pacifica, atteso che a fronte della chiara allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, grava sul convenuto (cui deve assimilarsi la posizione dell'opponente quale convenuto in senso sostanziale), ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'onere di prendere posizione specifica sulle circostanze addotte, indicando quelle di cui intende mettere in discussione la veridicità, diversamente dovendosi ritenere i fatti dedotti dall'attore come non contestati.
Peraltro, dall'istruttoria svolta è emerso che i lavori furono sospesi per dodici giorni a causa della pioggia e, dunque, per causa non imputabile alla ditta appaltatrice. Invero, tale circostanza, evincibile già dalla comunicazione di fine lavori (v. ancora doc.
8.5. fasc. opposta, in cui si legge
“[…] in sede contabile sono stati conteggiati 12 giorni di pioggia che hanno impedito le lavorazioni di cantiere
[…]”) e mai specificatamente contestata dall'opponente, nonostante la tempestiva allegazione della convenuta opposta (v. p. 7 comparsa di costituzione), risulta comprovata anche dalle dichiarazioni rese dal teste geom. direttore dei lavori dell'appalto, da ritenersi Controparte_4 attendibili in considerazione della precisione, della completezza e della non contraddittorietà con cui sono state rese, attendibilità non inficiata dalla dichiarazione in merito al mancato parziale pagamento nei suoi confronti, rispetto al quale non sussiste alcun interesse di fatto ad un determinato esito della presente lite, tenuto conto anche del fatto che parte opponente nulla ha dedotto, nei propri scritti conclusivi, in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese. Sul punto, infatti, il teste escusso ha dichiarato che, secondo la contabilità di cantiere, i lavori sono stati sospesi a causa della pioggia, circostanza evidentemente idonea a integrare un imprevisto non imputabile alla ditta appaltatrice, per almeno dodici giorni (v. verbale di udienza del 24.4.2024: 4)
D.C.V. Che successivamente, secondo la contabilità di cantiere, i lavori furono sospesi a causa della pioggia per almeno 12 giorni. “Si, è vero”. ADR: “Me lo ricordo perché ho anche il calendario dove ho segnato i giorni di
Pag. 8 di 13 pioggia e penso di essere stato anche più basso nel numero dei giorni”).
Infine, è rimasto del tutto incontestato, pur se allegato dalla convenuta opposta (v. p. 8 e 9 comparsa di costituzione), che ulteriori dieci giorni di ritardo sono dipesi dalle tempistiche per la determinazione da parte del in merito all'esecuzione di ulteriori opere non elencate Parte_1 nel capitolato, circostanza ancora una volta comprovata dalle dichiarazioni rese dal teste geom. il quale ha precisato di aver avuto interlocuzioni con l'amministratrice del Controparte_4 condominio e di avere avuto una risposta da quest'ultima soltanto il 14.11.2019, a fronte di una richiesta da lui effettuata quale direttore dei lavori intorno al 25.10.2019 ( v. ancora verbale di udienza del 24.4.2024: “5) D.C.V. Che ulteriori 10 giorni di ritardo furono determinati dalla richiesta della
Direzione Lavori al circa l'esecuzione di ulteriori opere (sostituzione canali di gronda e applicazione Parte_1 di fasce in rame delle solette laterali del tetto) in esito alle quali il si espresse soltanto il 14.11.19 (doc. Parte_1
8.4.); “Si, è vero. C'era anche una canna fumaria che c'era da capire come sistemarla, se tinteggiarla o se doveva essere messa posto. C'è stata un'interlocuzione con l'amministratrice, che chiese un'assemblea straordinaria l'8 novembre, mentre la mia richiesta era del 25 ottobre circa. Abbiamo avuto una risposta soltanto il 14 novembre.
Preciso che tra la data della mia richiesta e la data dell'assemblea mi ricordo di averle fatto ulteriori sollecitazioni, tant'è che lei si trovò costretta a chiedere l'assemblea nel termine inferiore di cinque giorni previsti dalla normativa, mi sembra due-tre giorni prima, perché noi si era fermi.”).
Dall'istruttoria svolta è, inoltre, emerso che l'ultima lavorazione eseguita prima dello smontaggio del ponteggio, costituita dall'applicazione della rete antivolatili, è avvenuta in data 15.2.2020, come dichiarato dal teste escusso, il quale ha precisato che vi era anche da decidere come procedere alla pulizia del travertino al piano terra (v. ancora verbale di udienza del 24.4.2024: “6)
D.C.V. Che la fine dei lavori affidati alla Ditta Lame, cioè l'applicazione della rete antivolatili è stata il
15.2.2020; “No, non è esatto. Quella è stata l'ultima lavorazione prima dello smontaggio del ponteggio;
poi c'era sempre da decidere quale lavoro fare per la pulizia del travertino al piano terra, c'era da fare un lavoro un po' più corposo ma è stato poi deciso di fare quello che era stato indicato nel computo e quindi la pulizia finale e basta”), sicché – ribadito che dalla lettura del testo contrattuale le operazioni di smontaggio e ripulitura devono considerarsi al di fuori della tempistica prevista per l'esecuzione dei lavori – l'ulteriore lasso di tempo intercorso, considerati i giorni di ritardo non imputabili alla ditta appaltatrice per le ragioni anzidette, sino alla comunicazione di fine lavori del 27.2.2020, comprendente la pulizia delle lastre in travertino (v. ancora doc.
8.5 fasc. parte opposta), deve ritenersi riferito alle residue operazioni di smontaggio e ripulitura (v. ancora verbale di udienza del 24.4.2020: “7) D.C.V. Che la fine lavori prevista nel contratto di appalto alla data del 20.1.20, era così differita al 23.2.20 in considerazione degli eventi atmosferici (12 giorni) e ritardi nella committenza nel deliberare i lavori (11 giorni) a fornire istruzioni
Pag. 9 di 13 nella prosecuzione degli stessi (doc. 8.5); “Si, è vero, c'è stato il ritardo iniziale, i 12 giorni anche e la sospensione dei lavori anche;
mi sembra che quando si doveva smontare il ponteggio anche lì qualche giorno è passato per decidere cosa fare, perché una volta smontato il ponteggio si vedeva la situazione del travertino, quindi penso che qualche giorno si sia perso anche lì.”).
Di conseguenza, il ritardo nella consegna dei lavori, considerate le tempistiche necessarie per lo smontaggio e la ripulitura nei termini anzidetti, non può essere imputato alla convenuta opposta, tenuto conto degli imprevisti dovuti alle condizioni atmosferiche e delle tempistiche delle deliberazioni del condominio committente, lo si ribadisce mai contestate da parte opponente, sicché anche sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
2.5. Da ultimo, non merita accoglimento neppure l'eccezione riconvenzionale relativa ai danni asseritamente subiti in conseguenza delle opere e dei lavori non eseguiti e della presenza di detriti e residui di lavorazioni non asportati, in quanto articolata in modo del tutto generico e privo di riferimenti specifici sia in merito ai danni asseritamente subiti sia in merito alla loro riconducibilità ai lavori effettuati dalla ditta appaltatrice.
Per tale ragione è stata disattesa la richiesta di parte opponente di espletare la consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai danni subiti. Infatti, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. in tal senso, tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, 14 febbraio
2006, n. 3191).
Né è possibile sopperire a tale generica allegazione in ragione della documentazione fotografica versata in atti dal opponente (v. doc. 4 fasc. opponente), in alcun modo idonea a Parte_1 integrare l'eccezione svolta senza alcuno specifico riferimento agli asseriti danni lamentati. Del resto, sul punto parte opposta ha dedotto e prodotto in atti una relazione redatta dal direttore dei lavori in data 21.11.2022, con cui si dà atto che, successivamente alla fine dei lavori, la ditta appaltatrice ha provveduto a risolvere alcune segnalazioni avute dai condomini a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto oggetto del presente giudizio, con svolgimento delle relative lavorazioni in data 20-21.10.2022 (v. p. 9 comparsa di costituzione e Pag. 10 di 13 doc. 10 fasc. parte opposta, in cui si legge che “[…] Terminate le opportune verifiche la Ditta Lame ha provveduto alle necessarie lavorazioni per sistemare la canaletta dell'impianto elettrico sopra la porta esterna delle cantine;
chiusura di un foro del ponteggio;
sistemazione della calata sul retro del fabbricato;
sistemazione del canale di gronda prospiciente viale G. Mazzini. I lavori sono stati eseguiti in data 20 e 21 ottobre c.a. […]”). Anche rispetto a tali circostanze, il opposto non ha svolto alcuna specifica contestazione. Parte_1
Ne discende che non può trovare accoglimento la richiesta di parte attrice di disporre la consulenza tecnica d'ufficio volta alla quantificazione dei danni, stante la carenza dell'onere assertivo, ancor prima che probatorio, gravante su parte opponente, la quale ha omesso di svolgere analiticamente le proprie censure, sulla base delle quali disporre, se del caso, la richiesta consulenza tecnica. Del resto, tale richiesta istruttoria non è stata reiterata successivamente al rigetto dell'ammissione né in sede di precisazione delle conclusioni, sicché deve ritenersi rinunciata (v. tra le molte, Cass., sez. 2, sent. n. 5741 del 27.2.2019 e Cass., sez. 3, sent. n. 26523 del 20.11.2020), non avendo peraltro parte opponente ulteriormente dedotto alcunché sul punto in sede di memorie conclusionali.
Pertanto, anche sotto tale profilo l'opposizione deve ritenersi infondata.
3. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Tuttavia, deve darsi atto che nel corso del giudizio è pacificamente intervenuto il pagamento per il minore importo di € 16.500,00 a seguito di pignoramento notificato dalla convenuta opposta in virtù della provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio: la circostanza dell'avvenuto pagamento, infatti, è stata dedotta all'udienza del 24.4.2024 dal opponente ed è stata Parte_1 confermata dalla convenuta opposta, che ha precisato l'importo corrisposto nella misura anzidetta e la circostanza del necessario avvio a tal fine dell'azione esecutiva (v. deduzioni a verbale di udienza del 24.4.2024) e che, nel precisare le proprie conclusioni, ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannarsi l'opponente al pagamento della somma ingiunta detratto l'acconto di € 16.500,00.
Di conseguenza, stante il parziale pagamento intervenuto in corso di giudizio, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere emessa sentenza di condanna di pagamento con riferimento ai residui importi (v. Cass., sez. 3, sent. n. 24258 del 30.11.2010; conf. Cass., sez. 1, sent. n. 6514 del 19.3.2007). Conseguentemente, considerato che l'importo ingiunto è pari a €
28.700,00, il condominio opponente deve essere condannato al pagamento della somma residua di € 12.200,00, oltre interessi come da domanda monitoria sino al saldo.
Pag. 11 di 13 4. Infine, deve essere valutata la domanda articolata da parte opposta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Sul punto, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con la conseguenza che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, a differenza di quella di cui ai primi due commi dell'art. 96
c.p.c., non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ma esige sul piano soggettivo la mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) della parte soccombente (v.
Cass., Sez. Un., sent. n. 22405 del 13.9.2018), sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 9912 del 20.4.2018; oppure, secondo altre pronunce, il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, v. in tali termini, Cass., Sez. Lav., sent. n. 3830 del 15.2.2021; conf. Cass., sez. 6-2, ord. n. 20018 del 24.9.2020 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 29812 del 18.11.2019).
Ebbene, posto che per quanto anzidetto al fine di concretare l'abuso dello strumento processuale non è sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate dalla parte poi risultata soccombente, nel caso di specie ritiene la giudicante di non ravvisare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo, alla luce dell'istruttoria svolta e delle circostanze emerse con riferimento al complessivo rapporto tra le parti anche a seguito della conclusione dei lavori di cui al contratto di appalto oggetto di giudizio, come risultante dalla documentazione prodotta in atti dallo stesso creditore opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sulla quale non incide il pagamento avvenuto in corso di causa (v. in merito Cass., sez. 6-1, ord. n.
18125 del 21.7.2017) né il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., che non dà luogo a un'ipotesi di compensazione reciproca (v. Cass., sez. 6-3, ord. n. 11792 del 15.5.2018), e vengono liquidate, come in dispositivo, quanto alla fase monitoria, nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo opposto e, quanto al giudizio di opposizione, in conformità della nota spese depositata dalla convenuta opposta, sulla base dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato
Pag. 12 di 13 con d.m. 147/2022), in base al valore (in considerazione dell'importo originariamente ingiunto: scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), alla natura e alla complessità della controversia e con applicazione dell'aumento di 1/3 del compenso liquidato per il giudizio di opposizione alla luce dei suddetti parametri per manifesta fondatezza delle ragioni del creditore opposto ex art. 4, co. 8
d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, considerato il pagamento parziale intervenuto in corso di giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 378/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data
17.4.2023 e condanna il al Parte_1 pagamento in favore della ditta opposta LAME DI PI RA del residuo importo di
€ 12.200,00, oltre interessi come da domanda monitoria sino al saldo;
- condanna l'opponente al Parte_3 rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta LAME DI PI RA, che liquida in € 315,42 per spese ed € 1.370,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA (se dovuta) come per legge per la fase monitoria e per € 6,80 per esborsi ed €
10.129,28 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge per il giudizio di opposizione.
Così deciso in Siena, in data 30 marzo 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
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