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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso giudice est.
2) Dott. Luigia Franzese giudice
3) Dott. Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 997 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza del 15.04.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
a Vico (CE) il 29/08/1975, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARO
ANGELO, presso il quale elettivamente domiciliano;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in S. Maria a Vico in data
13/06/1996 e che dal matrimonio erano nate due figlie ( nata il [...]; nata Per_1 Parte_3 il 19/12/2002), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pronunciata la sentenza di separazione, le parti sono state rimesse dinnanzi al Giudice
Istruttore per l'udienza cartolare dell'11/04/2025 All'udienza dell' 11/04/25, l'avvocato ha chiesto la pronuncia della cessazione della materia del contendere per il decesso del sig. certificato di morte in atti-. Controparte_1
Quindi sulle conclusioni spiegate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Dal certificato rilasciato dall'ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento risulta il decesso del sig. , avvenuto il 20/08/24. Parte_1
Considerata la natura consensuale del procedimento e rilevato che le parti non avevano previsto l'assegno divorzile in favore della sig.ra , il decesso del sig. Parte_4 Pt_1 determina la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito del giudizio nulla va disposto in ordine alle spese
P. Q. M.
1 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Nulla per spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 14/04/25
La Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso giudice est.
2) Dott. Luigia Franzese giudice
3) Dott. Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 997 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza del 15.04.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
a Vico (CE) il 29/08/1975, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARO
ANGELO, presso il quale elettivamente domiciliano;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in S. Maria a Vico in data
13/06/1996 e che dal matrimonio erano nate due figlie ( nata il [...]; nata Per_1 Parte_3 il 19/12/2002), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pronunciata la sentenza di separazione, le parti sono state rimesse dinnanzi al Giudice
Istruttore per l'udienza cartolare dell'11/04/2025 All'udienza dell' 11/04/25, l'avvocato ha chiesto la pronuncia della cessazione della materia del contendere per il decesso del sig. certificato di morte in atti-. Controparte_1
Quindi sulle conclusioni spiegate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Dal certificato rilasciato dall'ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento risulta il decesso del sig. , avvenuto il 20/08/24. Parte_1
Considerata la natura consensuale del procedimento e rilevato che le parti non avevano previsto l'assegno divorzile in favore della sig.ra , il decesso del sig. Parte_4 Pt_1 determina la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito del giudizio nulla va disposto in ordine alle spese
P. Q. M.
1 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Nulla per spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 14/04/25
La Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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