TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1006/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
05.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1006/2024 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
, nata a [...], il 310/1974 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Parte_1
Parenti ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso lo Studio Legale, sito in Paola (Cs), alla Piazza del Popolo, n. 5 come in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e P.IVA_2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Marcello Carnovale, Carmela Filice e
NU AN, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' , CP_1 OPPOSTA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso la seguente ordinanza ingiunzione: n.
OI-001644535, relativa ad Atto di Accertamento n. .2500.20/02/2019.0062998 del CP_1
20/02/2019, riferito all'Anno 2017, notificata il 22.5.2024. In sintesi, parte ricorrente ha dedotto: la violazione del termine di cui all'art. 14 co. 1, Legge n. 689/1981, non avendo ricevuto la notifica del verbale di accertamento presupposto nel termine di 90 giorni previsto dalla legge, nonché il difetto di legittimazione di essa ricorrente, in quanto non investita della carica di legale rappresentante della società al momento dell'accertamento né della Parte_2 notifica della violazione, società peraltro cancellata per effetto di fusione per incorporazione nella
Soc. al 10.01.2018. Controparte_2
L'opponente ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L' si è opposto producendo i documenti relativi all'accertamento e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. L'opposizione è tempestiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata infatti notificata il 22.05.2024, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 19.06.2024 è tempestivo.
Quanto invece alla eccepita violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, essa è fondata per i motivi che seguono.
La disposizione citata prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
Nel caso di specie, il Verbale Unico di Accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione oggetto di lite, è stato notificato al ricorrente in data 01.03.2019, ma concerne omissioni contributive risalenti all'annualità 2016-2017 (cfr. all. verbale unico accertamento fascicolo ). CP_1
Sul punto, si rammenta quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sent. del 29/10/2019, n.27702, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies
a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”.
Nel caso di specie, l' non ha dovuto compiere alcun accertamento, poiché era già a conoscenza CP_1 delle omissioni contributive gravanti sul ricorrente, avendo peraltro emanato all'uopo l'avviso di addebito n. 334 2018 00005676 48 000 per le medesime omissioni, notificato il 12.05.2018 (cfr. fascicolo ). CP_1
Ma anche volendo far coincidere il dies a quo del predetto termine di cui all'art. 14 citato con l'entrata in vigore D.lgs. n. 8 del 15.01.2016, decreto che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali al di sotto della soglia di 10.000 euro, in ogni caso la notifica del verbale di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione oggetto di lite è avvenuta soltanto in data 01.03.2019.
Né l' ha addotto altre ragioni a sostegno del proprio ritardo. CP_1
La notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data del 01.03.2019 è, dunque, da ritenersi tardiva poiché avvenuta in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L.689/1981, espressamente richiamato dall'art. 2 comma 2-bis D.L. 463/1983, con conseguente decadenza e estinzione del diritto di richiedere la sanzione e annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate.
Recita, infatti, l'art. 14 comma 6 L. 689/81, “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifica nel termine prescritto”.
In virtù di quanto innanzi esposto, stante l'irragionevole e ingiustificato superamento del termine di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001644535, emessa dall' a carico dell'opponente e notificata Controparte_3 in data 22.5.2024, deve essere annullata in quanto illegittimamente emessa. L'accoglimento del primo motivo di opposizione comporta l'assorbimento delle altre contestazioni sollevate.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Gianfranco
Parenti dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001644535, emessa dall' di Cosenza a carico dell'opponente e notificata in data 22.5.2024; CP_1
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 per compenso professionale ed euro 45,00 per spese, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Gianfranco Parenti dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 09.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1006/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
05.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1006/2024 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
, nata a [...], il 310/1974 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Parte_1
Parenti ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso lo Studio Legale, sito in Paola (Cs), alla Piazza del Popolo, n. 5 come in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e P.IVA_2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Marcello Carnovale, Carmela Filice e
NU AN, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' , CP_1 OPPOSTA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso la seguente ordinanza ingiunzione: n.
OI-001644535, relativa ad Atto di Accertamento n. .2500.20/02/2019.0062998 del CP_1
20/02/2019, riferito all'Anno 2017, notificata il 22.5.2024. In sintesi, parte ricorrente ha dedotto: la violazione del termine di cui all'art. 14 co. 1, Legge n. 689/1981, non avendo ricevuto la notifica del verbale di accertamento presupposto nel termine di 90 giorni previsto dalla legge, nonché il difetto di legittimazione di essa ricorrente, in quanto non investita della carica di legale rappresentante della società al momento dell'accertamento né della Parte_2 notifica della violazione, società peraltro cancellata per effetto di fusione per incorporazione nella
Soc. al 10.01.2018. Controparte_2
L'opponente ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L' si è opposto producendo i documenti relativi all'accertamento e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. L'opposizione è tempestiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata infatti notificata il 22.05.2024, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 19.06.2024 è tempestivo.
Quanto invece alla eccepita violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, essa è fondata per i motivi che seguono.
La disposizione citata prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
Nel caso di specie, il Verbale Unico di Accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione oggetto di lite, è stato notificato al ricorrente in data 01.03.2019, ma concerne omissioni contributive risalenti all'annualità 2016-2017 (cfr. all. verbale unico accertamento fascicolo ). CP_1
Sul punto, si rammenta quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sent. del 29/10/2019, n.27702, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies
a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”.
Nel caso di specie, l' non ha dovuto compiere alcun accertamento, poiché era già a conoscenza CP_1 delle omissioni contributive gravanti sul ricorrente, avendo peraltro emanato all'uopo l'avviso di addebito n. 334 2018 00005676 48 000 per le medesime omissioni, notificato il 12.05.2018 (cfr. fascicolo ). CP_1
Ma anche volendo far coincidere il dies a quo del predetto termine di cui all'art. 14 citato con l'entrata in vigore D.lgs. n. 8 del 15.01.2016, decreto che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali al di sotto della soglia di 10.000 euro, in ogni caso la notifica del verbale di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione oggetto di lite è avvenuta soltanto in data 01.03.2019.
Né l' ha addotto altre ragioni a sostegno del proprio ritardo. CP_1
La notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data del 01.03.2019 è, dunque, da ritenersi tardiva poiché avvenuta in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L.689/1981, espressamente richiamato dall'art. 2 comma 2-bis D.L. 463/1983, con conseguente decadenza e estinzione del diritto di richiedere la sanzione e annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate.
Recita, infatti, l'art. 14 comma 6 L. 689/81, “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifica nel termine prescritto”.
In virtù di quanto innanzi esposto, stante l'irragionevole e ingiustificato superamento del termine di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001644535, emessa dall' a carico dell'opponente e notificata Controparte_3 in data 22.5.2024, deve essere annullata in quanto illegittimamente emessa. L'accoglimento del primo motivo di opposizione comporta l'assorbimento delle altre contestazioni sollevate.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Gianfranco
Parenti dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001644535, emessa dall' di Cosenza a carico dell'opponente e notificata in data 22.5.2024; CP_1
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 per compenso professionale ed euro 45,00 per spese, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Gianfranco Parenti dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 09.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso