Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5413/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
E
SALVATORE MARTINO ) rappresentato e difeso, C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELTRAMINI ELENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni congiunte:
1. La sig.ra e il sig. AT MA vivranno separati con Parte_1 l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Il sig. MA si impegna a trasferire la propria residenza entro due mesi dal deposito dell'accordo.
2. I minori e avranno soggiorno prevalente presso l'abitazione Per_1 Per_2 materna, ove manterranno la residenza. Entrambi i genitori provvederanno in
3. e trascorreranno due pomeriggi a settimana con il padre, il quale Per_2 Per_1 li andrà a prendere presso l'abitazione materna alle ore 13.00 (ovvero al termine scolastico) ed ivi li riporterà alle ore 20.30. Tali giorni vengono concordati oggi dalle parti nelle giornate di giovedì e venerdì, salva la possibilità per i genitori, di comune accordo e con congruo preavviso, di modificare il giorno.
4. e trascorreranno due weekend al mese, da alternarsi con quelli Per_2 Per_1 che verranno trascorsi presso la madre, con il padre, il quale li preleverà dall'abitazione materna il sabato mattina alle ore 10.00 e li riporterà a casa della madre la domenica sera entro le ore 20.30.
5. Tale modalità di visita prenderà avvio tra le parti al reperimento da parte del sig. MA di un'abitazione idonea, dotata di apposita cameretta atta ad ospitare i minori, e ciò comunque non prima di febbraio 2025, momento del raggiungimento di dei due anni e mezzo d'età. Dal momento del deposito Per_2 del ricorso e fino al raggiungimento di tali condizioni (reperimento dell'immobile e comunque non prima di febbraio 2025) e Per_2 Per_1 Cont trascorreranno con il padre, sempre a alternati con la madre, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.30, con trasporto a carico del sig. MA.
6. A partire del compimento del terzo anno d'età di ed al reperimento Per_2 dell'immobile di cui sopra, i genitori alterneranno le festività di Natale e S. Stefano, S. Silvestro e Capodanno nonché Epifania, con pernottamento nella giornata dedicata alla festività di turno.
7. Alla luce di quanto sopra il giorno di Natale 2025 sarà trascorso con il IG.
MA e viceversa nella festività successive.
8. Sempre a partire dal compimento del terzo anno d'età di i genitori Per_2 valuteranno il periodo di ferie estive, introducendo gradualmente i giorni di pernotto.
9. Ulteriori e diverse modalità di visita e pernottamento potranno essere concordate di volta in volta dai genitori, tenuto conto delle esigenze dei minori.
10. Il sig. MA corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (€ Pt_1
150,00 per figlio) a titolo di mantenimento, da corrispondersi mediante bonifico bancario continuativo sul conto corrente della sig.ra al seguente iban: Pt_1
2 [...] entro il giorno 20 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
11. I genitori suddivideranno le spese straordinarie per i figli al 50%, concordando sin da ora con quanto previsto dal Protocollo sul diritto di famiglia in vigore adottato presso il Tribunale di Mantova, a cui ci si riporta integralmente.
12. L'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre per la somma mensile di attuali € 467,00 (=quattrocentosesantasetteuro);
13. Le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno al sig MA al 100% fintanto che la IG.ra non percepirà un reddito sufficiente alla Pt_1 presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. La sig.ra si impegna a trasmettere mensilmente al sig. MA Pt_1
l'estratto conto del libretto postale cartaceo aperto a favore della figlia Per_2 affetta da disabilità per l'accredito dell'indennità di invalidità ed accompagnamento, in modo tale da consentire al padre di prendere visione delle relative entrate e uscite.
15. I genitori dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro.
16. I genitori si autorizzano reciprocamente - laddove necessario - al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i minori.
17. Spese del presente procedimento compensate tra le parti, con esplicita rinuncia al vincolo di solidarietà anche da parte dei difensori.
18. La sig.ra è comproprietaria di un'auto targata EV057CL. Parte_1
19. Per quanto concerne la situazione lavorativa .si precisa in primis che la
IG.ra ha conseguito nel il diploma di dirigente di comunità nel 2014. Pt_1
20. Ciononostante, in considerazione delle ravvicinate gravidanze, dei problemi di salute dei figli molto piccoli e della separazione dell'ex compagno ad oggi la stessa non ha ancora potuto prestare servizio e lavorare in maniera stabile e continuativa in particolare nell'ambito d'elezione e per il quale ha studiato.
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21.La IG.ra attualmente è collaboratrice del “ ” attività che Pt_1 Parte_2 attualmente svolge ma che non le permette – allo stato – un'autosufficienza economica, garantendogli un reddito di qualche migliaio di euro all'anno.
22.IL sig MA attualmente è occupato con un contratto a chiamata a tempo determinato prorogato sino al dicembre 2024 con una retribuzione LORDA di € 1.141,83. (doc 9 e 10)
23.Si precisa che sia nel 2021 il reddito lordo della IG.ra è stato pari ad € Pt_1 6.460,00, nel 2022 ad € 2.520,00 mentre nel 2023 è stato pari ad € 6.606,00
24.Le parti dichiarano di non volersi riconciliare. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
4 Il Presidente
Giorgio Bertola
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