Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2192/2024 R.G. promossa da:
elettivamente domiciliato in Palmi (RC), alla Via Parte_1
Rodi n.2, presso e nello studio dell'avv. Albanese Michele Salvatore che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv.
Milicia Rosario, per mandato allegato al ricorso;
- ricorrente-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] persona del Regionale per la Calabria dott.ssa CP_2 CP_3
, rappresentato, difeso e domiciliato presso la sede
[...]
Avvocatura INAIL di Reggio Calabria, in Corso Garibaldi 635, dall'Avv. Patrizia Paola Cianci in virtù di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Aprile 2024, Persona_1 recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta, rappresentata in giudizio dall'avv. Giuseppe Zane presso la sede
Avvocatura Inail di Genova, in via G. D'Annunzio 76;
- resistente –
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, A) Accertare la sussistenza, in capo al Sig. , del diritto all'indennità Parte_1 di malattia professionale per le patologie sofferte ed esposte in narrativa, nella misura del 12 % (dodici per cento), con la conseguente liquidazione dell'indennità per € 22.917,23, o nella diversa somma di giustizia determinata dal Tribunale, comprensiva di
B) Condannare parte resistente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione.”
Conclusioni per : “Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo, ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, dichiarare infondata l'avversa domanda con conseguente rigetto del ricorso per i motivi indicati in premessa. Disporre sulle spese come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.04.2024, ha dedotto di Parte_1 lavorare come marittimo e di essere affetto, ad entrambi gli arti, di “persistente deficit motorio e sensitivo in esiti di sindrome del tunnel carpale bilaterale già operato”, nonché di aver inoltrato, con istanza del 23.01.2021, ad la richiesta di riconoscimento CP_1 della suddetta malattia come professionale e di pagamento del relativo indennizzo.
ha altresì dedotto che, a seguito dell'espletamento Parte_1 degli accertamenti medico legali effettuati da con CP_1 provvedimento del 13.9.2023, l'Istituto gli ha riconosciuto la malattia come professionale, quantificandola in misura del 4%, misura insufficiente a dar luogo ad alcun indennizzo.
Concluso negativamente l'iter amministrativo, il ricorrente ha instaurato il presente giudizio per ottenere una diversa valutazione della malattia da cui è affetto con maggiore quantificazione del danno biologico sofferto e, dunque, per ottenere il pagamento dell'indennizzo negatogli dall' . CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le domande del CP_1 ricorrente, chiedendone il rigetto perché infondate.
Dopo il licenziamento di C.T.U., con incarico conferito al dr.
[...]
, la causa è stata discussa all'odierna udienza dalla sola Per_2 parte resistente, in assenza del legale di parte ricorrente che ha depositato “note scritte” non autorizzate, ma nelle quali, comunque, preso atto degli esiti della C.T.U. espletata, ha chiesto l'integrale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono.
Espletato l'incarico, il C.T.U., con esauriente e convincente motivazione, ha evidenziato che “Dal punto di vista lavorativo [il ricorrente] dichiara che nel 2006 ha lavorato in una fabbrica che produceva guarnizioni, per 2 mesi e sempre nel 2006 e sino al 2008 quale commesso di supermercato, trasportando la merce dal magazzino e sistemandola negli scaffali. Poi, per circa 8 anni, avrebbe lavorato come operaio generico e quindi, dal 2016 al 2017 avrebbe lavorato in un autolavaggio, sempre dal 2017, nell'estate, ha iniziato a lavorare come elettricista marittimo, attività che svolge tuttora. Egli attribuisce a tale attività i disturbi, che sono insorti dopo averla intrapresa, mentre prima non aveva problemi alle mani. Egli riferisce che, quale elettricista, nel lavorare su impianti elettrici, usava avvitatori martelli pneumatici, cacciaviti, chiavi pinze, picchettatrici, faceva anche attività di coloritura, riferisce che tale attività sovraccaricava entrambe le mani. Nel febbraio 2020 eseguiva elettroneurografia e nell'aprile e novembre 2020 era operato di tunnel carpale bilateralmente (il 28.4
a dx. e il 12.11. a sn) A richiesta riferisce che non ha limitazione date da medico competente in ambito lavorativo e che è tornato a svolgere le sue abituali attività professionali. Soggettivamente riferisce parestesie ad entrambe le mani, con difficoltà nei movimenti fini delle dita, non assume farmaci che non siano antiistaminici per allergia.” (le sottolineature sono della scrivente, ndr). Prosegue, poi, il C.T.U. nell'analisi dell'obbiettività riscontrata in sede di visita del ricorrente, dicendo: “Le mani presentano esito cicatriziali chirurgico lineare alla faccia volare dei polsi, i movimenti sono completi, sia al polso che alle dita, è presente solo modesto impaccio alla MF del I° dito, bilateralmente, in flessione.
I movimenti di presa e pinza appaiono validi ed efficaci, simmetricamente, ad entrambe le mani. Muscolatura bene conservata bilateralmente, senza segni di ipomiotonotrofia e con riflessi integri e normo evocabili bilateralmente. Non alterazione del profilo anatomico, polso presente e normo rappresentato. Cute e termo tatto in norma ad entrambe le mani. Forza conservata. Riguardo al nesso di causa tra le lavorazioni svolte e l'insorgere di malattia professionale, si pone qualche dubbio per la tipologia di lavoro svolto la durata dello stesso, in rapporto all'insorgere della patologia professionale di cui si discute. In realtà lo stesso medico che redige la denuncia di richiesta di malattia professionale per la patologia “sindrome del tunnel carpale”, non la inserisce tra le patologie tabellate ma barra la voce “no” alla richiesta se la malattia è presente nell'elenco di cui al DM del 11.12.200° e seg. ed indica come causa della patologia la “movimentazione manuale di carichi, eseguita con continuità durante il turno lavorativo”, che in realtà è la dizione usata per le ernie lombari. Per il tunnel carpale la voce tabellare è invece la seguente: “microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori, per attività eseguita con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo”. Nel caso specifico riteniamo che questa voce potrebbe, in parte, trovare riscontro per i microtraumi e le posture incongrue, meno forse per il discorso temporale, inteso come “eseguite per almeno la metà del turno lavorativo”. Altro aspetto da considerare, nell'ammissione delle MP, è il tempo per cui il paziente ha svolto l'attività lavorativa a rischio, nel caso specifico quella di elettricista manutentore di impianti, essendo la precedente attività priva di questa caratteristiche. Egli avrebbe svolto tale attività dall'agosto 2017 e già a febbraio 2020 eseguiva elettroneurografia, che mostrava segni di sofferenza (quindi i disturbi insorgono a 2 anni e mezzo dall'attività lavorativa considerata a rischio, un tempo francamente assai limitato per la produzione e l'ammissione causale del danno lamentato). Si ricorda che la sindrome del tunnel carpale
è la neuropatia periferica più nota e frequente e riguarda anche molte persone che non svolgono mansioni che sovraccarichino gli arti, essa è dovuta alla compressione del nervo mediamo all'interno del suo canale o tunnel carpale. La patologia è causata dalla compressione del tunnel che, schiacciando il nervo, ne causa la sofferenza. L'origine della patologia è multifattoriale e riguarda, come detto, anche molte persone che non sovraccaricano gli arti, la predisposizione genetica e patologie concomitanti svolgono ruolo casuale, ma anche fattosi sociali, ambientali e occupazionali possono incidere. I fattori occupazione in genere non sono identificabile come cause dirette ed esclusive della sindrome ma possono agire in genere concausalmente, dal che la patologia, come già detto, è stata ascritta per alcune lavorazioni a rischio a voce tabellare nella lista I, quella di elevata probabilità. Qui qualche dubbio rimane sul fatto che nella fattispecie siano rispettati i criteri per ritenere la lavorazione svolta tale ed anche il tempo di svolgimento tra il suo inizio e l'insorgere dei sintomi può essere definitivo come assai contenuto, ma si prende atto che la ha CP_1 riconosciuta e come tale pertanto la sia ammette, pure segnalando le criticità esposte. Dal punto di vista valutativo poi, l'ambito in cui ci muoviamo è quello e pertanto non si può prescindere, CP_1 nella valutazione dei postumi, dalle voci tabellari di cui al DL del febbraio 2000. In esso il codice 163 richiama espressamente la patologia in questione, esso così recita: “esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale), con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”, fino al 7% In essa si specifica che l'indicazione percentuale della voce ricomprende anche gli effetti cronici manifestati: atrofia dell'eminenza tenar, debolezza del muscolo opponente del pollice, disturbi di pinza e presa e si specifica che il riconoscimento massimo è riservato al ricorrere di tutti gli elementi ricordati , qualora bilateralmente apprezzabili. Dall'esame della voce si evince quindi che la sindrome del tunnel carpale va considerata nel suo complesso e come tale valutata e che la bilateralità è prevista nella voce e salvo casi eccezionali, che non sono quello oggetto della consulenza attuale, non può superare la valutazione del 7%. Nella fattispecie l'esame obbiettivo non ha dimostrato significative compromissioni, tali da giustificare tale percentuale massima ed anzi il fatto che gli interventi abbiano avuto buoni esiti non può essere ignorato. nella sua definizione CP_1 scrive tunnel carpale, operato a dx, in ciò appare imprecisa perché il tunnel è stato operato anche a sn. ma ciò non si significa che in assoluto la valutazione non tenga conto della bilateralità, perché se no, visti gli esiti descritti, il 4%, alla luce di quanto esposto e se espresso su una monolateralità di lesione, rappresenterebbe una sopra valutazione del caso. Si specifica al proposito che ben CP_1 sapeva della bilateralità della lesione e che nella dichiarazione del lavoratore al Medico del Lavoro dell' del 3.5.21, il CP_1 dato del duplice intervento e della bilateralità della lesione risulti chiaramente In realtà, indipendentemente da queste considerazioni, proprio tenendo conto della bilateralità della lesione e del fatto che gli esiti attuali siano considerati buoni si ritiene che il 4% espresso da sia congruo e che il caso CP_1 comunque non sia tale da ammettere una valutazione, che giunga comunque al limite di franchigia.” (le sottolineature sono della scrivente, ndr).
Il dr. Profumo, a seguito delle predette considerazioni, ha, quindi, concluso la propria relazione (non contestata dai consulenti di parte rispettivamente nominati), affermando che: “Nel caso del Sig.
l'insorgenza della patologia tunnel carpale può Parte_1 essere fatta risalire al febbraio 2020, quando eseguiva i primi
Co accertamenti, anche se la domanda di la fa risalire ad aprile dello stesso anno, dopo il primo intervento per tunnel carpale. Si prende atto che abbia ammesso tale patologia come professionale CP_1
e pertanto si ritiene di ammettere, pure con tutte le riserva del caso, una concausalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia, per i tempi e le modalità con cui si manifestò.
Considerando gli esiti residuati e la bilateralità della lesione, tenuto conto delle voci tabellari di riferimento, sopra esposte, la valutazione del 4% (quattro per cento) appare congrua al caso descritto”.
Le conclusioni del C.T.U., meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In conseguenza della condivisibile valutazione della condizione fisica del ricorrente effettuata dal C.T.U., la domanda di riconoscimento di malattia professionale con postumi valutabili in misura del 12% deve essere respinta, in quanto la valutazione già effettuata dall' risulta congrua e, conseguentemente, nessun CP_1 indennizzo potrà essere corrisposto al per la malattia Pt_1 professionale riconosciuta da con postumi del 4%. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM
55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
Ritiene questo giudice, però, che le spese di C.T.U. vadano definitivamente poste a carico di , in ragione della non chiara CP_1 decisione dell'Ente nell'accertamento della menomazione già riconosciuta come riferita al solo arto destro che può avere ingenerato incertezza nella valutazione del caso da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2192/2024 R.G. promossa da contro ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1 dell' , che liquida in complessivi € 2.700,00, per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, oltre IVA
e CPA di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. CP_1 liquidate con proprio decreto in data 18.3.2025.
Genova, 19 marzo 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli