TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/10/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 564 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL IA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. NEGRI GIUSEPPE parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1) Voglia il Tribunale Ill.mo di Parma, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/05/2015 in Polesine BE (PR) dai si-
pagina 1 di 5 ( ), nata a [...] il [...] e dal Parte_2 CodiceFiscale_3 sig. (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune;
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polesine BE (PR) la tra- scrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Affidare la figlia in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_1 Parte_1 per i motivi tutti indicati in narrativa.
La responsabilità genitoriale, sia per le questioni ordinarie che straordinarie in tema di educazione, istruzione e salute, verrà esercitata in via esclusiva dalla ma- dre la quale dovrà informare per iscritto il sig delle decisioni assunte a CP_1 favore della figlia tempestivamente.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta rientri in Sis- Per_1 sa, previa comunicazione alla sig.ra almeno una settimana prima e compati- Pt_1 bilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della medesima figlia. Egli terrà comunque con se' la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore Per_1
17.00, quando prenderà la minore dalla casa della sig.ra fino alla domenica Pt_1 sera alle ore 20.30 quando avrà cura di riaccompagnare la figlia presso la resi- denza materna. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre un pe- Per_1 riodo di quindici giorni, anche consecutivi, da concordarsi con la signora Pt_3
[...
il 30 maggio di ogni anno.
-Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio -Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la ma- dre quello del lunedì dell'angelo e viceversa
3)Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1
versando mensilmente alla sig.ra la somma di Euro Persona_1 Parte_1
450,00, importo rivalutabile ISTAT a far data dal 01.01.2023 come indicato nelle condizioni di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie (secondo il pro- tocollo in uso al Tribunale di Parma) entro il giorno 05 di ciascun mese. Durante
i mesi estivi (da giugno a settembre), a titolo di mantenimento per la figlia , Per_1 il sig verserà alla sig.ra la somma mensile di Euro 500,00, importo CP_1 Pt_1
pagina 2 di 5 quest'ultimo che sarà rivalutato istat a far data dall'anno successivo all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Nulla disporsi circa la casa coniugale, già rilasciata da tempo dal sig CP_1
[...]
5) Il sig contribuirà al pagamento delle 50% delle spese straordinarie da CP_1 sostenersi per la figlia, come da ripartizione statuita nel protocollo in uso al Tri- bunale di Parma, che si allega. Relativamente alla somma di Euro 700,00 relativa alle spese straordinarie medico dentistiche della minore , già anticipate dal- Per_1 la sig.ra il sig si impegna e si obbliga a rifondere la sig.ra det- Pt_1 CP_1 Pt_1 to importo tramite corresponsione di Euro 100, 00 mensili a far data dal mese di settembre 2025.
6) L'assegno unico sarà attribuito totalmente alla madre, sig.ra e co- Parte_1 sì pure eventuali arretrati di assegni familiari/bonus e/o benefici economici per figli minori se dovuti.
7) Spese legali compensate tra le parti
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 chiedeva a questo Tri- Parte_1 bunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordata- rio celebrato in Polesine BE (PR) il 30/05/2015 tra la ricorrente e CP_1
, unione dalla quale in data 21/04/2016 nasceva la figlia . La di-
[...] Per_1 fesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniu- gi vivevano separati dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribuna- le nel giudizio di separazione, poi definito con decreto di omologa del Tribunale di Parma reso in data 27/07/2022. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori do- mande accessorie inerenti la gestione della figlia e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa re- golamentazione delle questioni accessorie.
pagina 3 di 5 Con istanza depositata in data 25/09/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle condizioni richiamate in epigrafe.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025 le parti confermavano di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra indicate.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet- ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in Polesine
BE il 30/05/2015, è definita da decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Parma in data 27/07/2022.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti l'affidamento e il collocamento della figlia nonché gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio che quan- to previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Non osta, in particolare, al recepimento delle conclusioni congiunte la previsione, nel caso di specie, di un regime di affido esclusivo della figlia alla madre, a fronte della incontestata incapacità del padre, anche a causa della distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, di assicurare alla minore una presenza costante e continua- tiva.
pagina 4 di 5 Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/05/2015 in Polesine BE tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascrit- Controparte_1 to nei registri dello Stato Civile di Polesine BE, atto n. 1, Parte 2, S. A, an- no 2015;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e tra- scritte;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polesine
BE (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 5 di 5