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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/06/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 12151/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Sara Garaventa
Domicilio eletto: Genova, Via Macaggi 25/21 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. C.F._2
Difensore: Avv. Paolo Ghiara
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 2/43 presso lo studio del difensore avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 22.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora Parte_1 anche il ricorrente o il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso relazione sentimentale con Controparte_1
nell'anno 2015;
[...]
- Che dall'unione, nasceva in Genova, il 24.12.2018, la figlia;
Persona_1
- Che qualche anno dopo la nascita della figlia la relazione tra le parti si interrompeva;
- Di aver frequentato la minore sempre alla presenza della madre secondo le tempistiche indicategli dalla stessa e di aver provveduto al suo mantenimento per lo più in forma diretta tramite acquisti nell'interesse della figlia;
- Di svolgere attività lavorativa in Genova come dipendente presso l'impresa edile COSTRU VARI – SRL Semplificata, con contratto a tempo indeterminato da agosto 2024 percependo uno stipendio mensile di euro 1.300,00;
- Di non opporsi alla percezione dell'assegno unico al 100% da parte della resistente, come già avviene.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso della figlia ad entrambi di genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento della figlia da porre a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre
- La previsione della percezione al 100% dell'assegno unico per la figlia da parte della madre.
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 ER IA (da ora anche la resistente o la CP_1 madre) si costituiva in giudizio contestando e allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che la figlia nei primi anni di vita aveva avuto problemi Persona_2 di salute che ne avevano limitato le uscite, ma dopo un intervento chirurgico di asportazione di tonsille e adenoidi ora la situazione si era normalizzata;
- Che il padre al momento teneva con sé la figlia tutti i weekend, o al sabato o alla domenica, dalla mattina alla sera;
- Di non opporsi ai pernottamenti della minore presso il padre, ritenendo però opportuno che gli stessi abbiano inizio dopo che padre e figlia abbiano instaurato un rapporto di maggiore confidenza;
- Di svolgere attività lavorativa come barista percependo un reddito di circa € 17.000,00 all'anno;
- Che il padre oltre a svolgere attività lavorativa presso un'impresa edile, svolge anche l'attività di cameriere nei weekend.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per la figlia da porre a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 10.04.2025.
Il ricorrente dichiarava di aver svolto, solo nell'estate del 2024, attività di cameriere, il venerdì e il sabato, percependo 40,00 euro giornalieri e di vivere in locazione assieme all'attuale compagna, priva di occupazione, con un canone di locazione ammontante ad euro 600,00 mensili, sostenuto direttamente dal ricorrente
La resistente dichiarava di vivere in abitazione di sua proprietà e di percepire per intero l'assegno unico attualmente pari ad euro 190,00.
Il giudice proponeva alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- “Condizioni di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo
- Spese compensate”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Il ricorrente dichiarava di accettare tale proposta di conciliazione, mentre la resistente, pur ritenendola accoglibile, segnalava che da quattro settimane non vi erano stati incontri padre- figlia, circostanza che il padre confermava, e che pertanto riteneva azzardato allo stato iniziare i pernotti della minore.
Il giudice delegato proponeva alle parti in via provvisoria di applicare fin da subito le disposizioni di carattere economico della proposta e con riferimento alle frequentazioni disponeva le modalità di incontro padre-figlia secondo le modalità e tempistiche indicate a verbale di udienza.
Entrambi i genitori si dichiaravano d'accordo su tale proposta provvisoria.
Alla successiva udienza del 22.05.2025 I genitori davano atto che gli incontri tra il padre e la figlia si erano svolti positivamente e dichiaravano di accettare la proposta di conciliazione formulata dal giudice all'udienza del 10.4.2025 integrata come precisato a verbale.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata a [...] Persona_2 della relazione sentimentale delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine a tale relazione e che le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte, con diversi percorsi di vita.
Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole che le parti hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della figlia minore
[...]
concordate dalle parti Persona_3
(c. f. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...]
e
(c. f. , nata Controparte_1 C.F._2
a Guayaquil (Ecuador) il 21.06.1999,
- La figlia minore è affidata ad Persona_3 entrambi i genitori con affidamento condiviso e con collocamento prevalente della minore presso la casa materna e presso la madre.
- La minore potrà incontrare il padre come di seguito specificato:
- la minore trascorrerà un fine a settimana, con il regime dell'alternanza, con il padre dal venerdì sera alla domenica sera, oltre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e una settimana durante le vacanze di Natale (regime dell'alternanza Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania). Il regime dell'alternanza sarà anche per le vacanze di Pasqua e tutte le altre festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre). Per quanto riguarda l'estate 2025 il padre potrà tenere la figlia per due settimane non consecutive atteso che, dovendo essere la minore abituata ai pernotti col padre, il primo anno i genitori ritengono opportuno che la permanenza presso il padre non ecceda una settimana per volta;
dall'estate 2026 si applicherà integralmente la condizione di cui sopra.
- Il Sig. verserà un assegno Parte_1 di mantenimento per la figlia nella misura di euro 250,00 mensili oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Il Sig. corrisponderà le Parte_1 spese straordinarie, come da tabella del Tribunale di Genova, per la figlia minore al 50% comprese le spese maturande dalla data di deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 - L'assegno unico per la figlia verrà accreditato al 100% a favore della madre , che lo destinerà Controparte_1 esclusivamente per le spese necessarie quotidiane della minore.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 12151/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Sara Garaventa
Domicilio eletto: Genova, Via Macaggi 25/21 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. C.F._2
Difensore: Avv. Paolo Ghiara
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 2/43 presso lo studio del difensore avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 22.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora Parte_1 anche il ricorrente o il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso relazione sentimentale con Controparte_1
nell'anno 2015;
[...]
- Che dall'unione, nasceva in Genova, il 24.12.2018, la figlia;
Persona_1
- Che qualche anno dopo la nascita della figlia la relazione tra le parti si interrompeva;
- Di aver frequentato la minore sempre alla presenza della madre secondo le tempistiche indicategli dalla stessa e di aver provveduto al suo mantenimento per lo più in forma diretta tramite acquisti nell'interesse della figlia;
- Di svolgere attività lavorativa in Genova come dipendente presso l'impresa edile COSTRU VARI – SRL Semplificata, con contratto a tempo indeterminato da agosto 2024 percependo uno stipendio mensile di euro 1.300,00;
- Di non opporsi alla percezione dell'assegno unico al 100% da parte della resistente, come già avviene.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso della figlia ad entrambi di genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento della figlia da porre a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre
- La previsione della percezione al 100% dell'assegno unico per la figlia da parte della madre.
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 ER IA (da ora anche la resistente o la CP_1 madre) si costituiva in giudizio contestando e allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che la figlia nei primi anni di vita aveva avuto problemi Persona_2 di salute che ne avevano limitato le uscite, ma dopo un intervento chirurgico di asportazione di tonsille e adenoidi ora la situazione si era normalizzata;
- Che il padre al momento teneva con sé la figlia tutti i weekend, o al sabato o alla domenica, dalla mattina alla sera;
- Di non opporsi ai pernottamenti della minore presso il padre, ritenendo però opportuno che gli stessi abbiano inizio dopo che padre e figlia abbiano instaurato un rapporto di maggiore confidenza;
- Di svolgere attività lavorativa come barista percependo un reddito di circa € 17.000,00 all'anno;
- Che il padre oltre a svolgere attività lavorativa presso un'impresa edile, svolge anche l'attività di cameriere nei weekend.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per la figlia da porre a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 10.04.2025.
Il ricorrente dichiarava di aver svolto, solo nell'estate del 2024, attività di cameriere, il venerdì e il sabato, percependo 40,00 euro giornalieri e di vivere in locazione assieme all'attuale compagna, priva di occupazione, con un canone di locazione ammontante ad euro 600,00 mensili, sostenuto direttamente dal ricorrente
La resistente dichiarava di vivere in abitazione di sua proprietà e di percepire per intero l'assegno unico attualmente pari ad euro 190,00.
Il giudice proponeva alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- “Condizioni di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo
- Spese compensate”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Il ricorrente dichiarava di accettare tale proposta di conciliazione, mentre la resistente, pur ritenendola accoglibile, segnalava che da quattro settimane non vi erano stati incontri padre- figlia, circostanza che il padre confermava, e che pertanto riteneva azzardato allo stato iniziare i pernotti della minore.
Il giudice delegato proponeva alle parti in via provvisoria di applicare fin da subito le disposizioni di carattere economico della proposta e con riferimento alle frequentazioni disponeva le modalità di incontro padre-figlia secondo le modalità e tempistiche indicate a verbale di udienza.
Entrambi i genitori si dichiaravano d'accordo su tale proposta provvisoria.
Alla successiva udienza del 22.05.2025 I genitori davano atto che gli incontri tra il padre e la figlia si erano svolti positivamente e dichiaravano di accettare la proposta di conciliazione formulata dal giudice all'udienza del 10.4.2025 integrata come precisato a verbale.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata a [...] Persona_2 della relazione sentimentale delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine a tale relazione e che le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte, con diversi percorsi di vita.
Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole che le parti hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della figlia minore
[...]
concordate dalle parti Persona_3
(c. f. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...]
e
(c. f. , nata Controparte_1 C.F._2
a Guayaquil (Ecuador) il 21.06.1999,
- La figlia minore è affidata ad Persona_3 entrambi i genitori con affidamento condiviso e con collocamento prevalente della minore presso la casa materna e presso la madre.
- La minore potrà incontrare il padre come di seguito specificato:
- la minore trascorrerà un fine a settimana, con il regime dell'alternanza, con il padre dal venerdì sera alla domenica sera, oltre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e una settimana durante le vacanze di Natale (regime dell'alternanza Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania). Il regime dell'alternanza sarà anche per le vacanze di Pasqua e tutte le altre festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre). Per quanto riguarda l'estate 2025 il padre potrà tenere la figlia per due settimane non consecutive atteso che, dovendo essere la minore abituata ai pernotti col padre, il primo anno i genitori ritengono opportuno che la permanenza presso il padre non ecceda una settimana per volta;
dall'estate 2026 si applicherà integralmente la condizione di cui sopra.
- Il Sig. verserà un assegno Parte_1 di mantenimento per la figlia nella misura di euro 250,00 mensili oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Il Sig. corrisponderà le Parte_1 spese straordinarie, come da tabella del Tribunale di Genova, per la figlia minore al 50% comprese le spese maturande dalla data di deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 - L'assegno unico per la figlia verrà accreditato al 100% a favore della madre , che lo destinerà Controparte_1 esclusivamente per le spese necessarie quotidiane della minore.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6