Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00816/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2021, proposto da
ND RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Schievano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso il suo studio in Vicenza, Corso Palladio n.15;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore - Istituto di Istruzione Superiore "Rosselli-Sartori" Lonigo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. del verbale n. 14 della Commissione VIITRI003, "della riunione della sottocommissione d'esame relativa all'attribuzione del voto finale", redatto e pubblicato il 26 giugno 2021.
2. del verbale n. 9 della Commissione VIITRI003, " relativo allo svolgimento dei colloqui e all'attribuzione di punteggi", del 24 giugno 2021.
3. Dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 53 denominata " Esame di Stato nel secondo ciclo d'Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" del 03 marzo 2021.
4. Di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Superiore "Rosselli-Sartori" Lonigo (Vi) e del Ministero dell'Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che alla luce delle controdeduzioni formulate dall’Istituto scolastico, ai fini della domanda cautelare, non sono ravvisabili sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso;
- che infatti il risultato non positivo dell’esame non appare incoerente rispetto al complessivo percorso scolastico pregresso (lo studente ha riportato numerose insufficienze nel precedente anno scolastico recuperandone solo alcune) e a quello dell’ultimo anno (nel primo quadrimestre ha riportato quattro insufficienze, alcune gravi, in materie caratterizzanti il corso di studi);
- che i giudizi espressi nella prova orale, espressione di discrezionalità tecnica, non sono censurabili in sede di legittimità se non per macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza che nel caso di specie non sembrano ravvisabili;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO