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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6723/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
DE (BG), rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Nicola Stiaffini di Livorno e dall'avv. Gladys Castellano di Bergamo, presso lo studio della quale ha eletto domicilio in Bergamo via Quarenghi n. 13,
-opponente - contro già C.F. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in Modena, via San Carlo
nn.8/20
- opposta –
e contro
C.F. ) con sede legale in Conegliano (TV), e Controparte_3 P.IVA_2
per essa, nella sua qualità mandataria, Controparte_4
(C.F. ) con sede legale in Milano, in persona del legale P.IVA_3
rappresentante p. t., rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Daniele
Fiorelli di Milano,
1 - opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da atto depositato in data 30/01/2025.
Per la convenuta opposta: come da atto depositato in data 31/01/2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2/11/2023 la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3381/2018 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 31/07/2018, munito di formula esecutiva il 3/09/2018, notificato il
7/09/2018 e dichiarato definitivamente esecutivo il 23/10/2018, con cui, su ricorso di le era stato ingiunto, in forza di fideiussione dalla Controparte_1
stessa rilasciata in data 27/03/1998 a garanzia di tutte le obbligazioni contratte con l'istituto dal sig. di pagare in solido con quest'ultimo la Parte_2
somma di euro 152.376,30 (nei limiti di euro 93.955,16 quanto alla sig.ra oltre interessi e spese;
invocava l'applicabilità al caso di specie della Parte_1
nota sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 stante il mancato rilievo da parte del giudice del monitorio della qualifica di consumatore in capo al fideiussore, la presenza di clausole potenzialmente abusive ed il mancato avvertimento della possibilità di far valere l'abusività di dette clausole.
Con l'opposizione proposta la sig.ra deduceva la propria qualifica di Parte_1
consumatore e la presenza di clausole abusive nella fideiussione dalla stessa sottoscritta, eccependo, in particolare, con riguardo alla garanzia prestata, la nullità dello schema omnibus e della clausola di deroga all'art.1957 c.c. con conseguente decadenza della banca dalla garanzia;
in subordine, eccepiva la
2 mancanza di prova del credito per insufficienza della documentazione ex art. 50
TUB nei confronti del consumatore.
Concludeva quindi nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo, chiedendo all'adito Tribunale di voler dichiarare la nullità integrale della garanzia azionata in via monitoria in ragione della abusività, e quindi nullità, della clausola c.d. omnibus in essa contenuta, o comunque l'inefficacia o l'estinzione ex art. 1957
c.c. della predetta garanzia e la liberazione del garante consumatore previa dichiarazione di abusività, e quindi nullità, della clausola di deroga all'art. 1957
c.c. di cui alla fideiussione rilasciata. Chiedeva inoltre di disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale e delle altre formalità pregiudizievoli iscritte in proprio danno ed ordinare al soggetto segnalante la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi di AN d'IA ovvero da ogni altro sistema informativo privato con effetto retroattivo.
Si costituiva in giudizio la sola ramite la mandataria Controparte_3 [...]
quale cessionaria del credito già azionato in via esecutiva, Controparte_4
contestando la propria legittimazione passiva per essere il giudizio relativo a contestazioni riguardanti i rapporti contrattuali intercorsi con la cedente
[...]
e in ogni caso la fondatezza dell'iniziativa avversaria. Chiedeva CP_1
quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento in data 15/01/2024 il Giudice disponeva che la causa introdotta con citazione rispettosa delle previsioni del nuovo rito Cartabia venisse istruita secondo le previsioni del vecchio rito, trattandosi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta avverso un decreto ingiuntivo emesso prima del 28/02/2023.
3 Su istanza ex art. 649 c.p.c. presentata dall'opponente in data 16/01/2024, il
Giudice, in esito ad apposita udienza di discussione tenutasi il 14/02/2024, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con provvedimento in data 8/03/2024.
La causa, esperita infruttuosamente la mediazione obbligatoria, è giunta in decisione senza il compimento di attività istruttoria sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine del 3/02/2025 all'uopo assegnato scaduti i termini di cui all'art. ex art. 190 c.p.c. concessi alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Deve preliminarmente ribadirsi l'ammissibilità della proposta opposizione da qualificarsi tardiva ex art.650 c.p.c..
Ed infatti, in forza della pronuncia n.9479/2023 della Suprema Corte, al debitore esecutato che rivesta la qualifica di consumatore è riconosciuta la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso anche oltre il termine di cui all'art. 645 c.p.c. laddove in sede di relativa pronuncia il giudice non abbia svolto una specifica delibazione in merito all'esistenza di clausole abusive che possono incidere sul credito oggetto dell'ingiunzione.
Nella specie, allora, il credito dell'opposta deriva da scoperto di conto corrente e apertura di crediti garantiti da fideiussione omnibus sottoscritta in data 27.3.1998 dalla Parte_1
Si rileva che la qualità di consumatrice dell'odierna opponente non è stata contestata dall'opposta, qualità che emerge documentalmente dalla garanzia prestata a favore del coniuge.
Si rileva altresì che costei lamenta l'abusività delle clausole sia di garanzia omnibus sia di cui agli art.6 degli atti di fideiussione sottoscritti.
4 Tali doglianze e la qualità dell'opponente consentono dunque di ritenere ammissibile la presente opposizione.
Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva della opposta rispetto alle sole eccezioni sollevate dalla la quale, infatti, rilevando Parte_1
l'invalidità del rapporto intercorso con l'originario titolare dello stesso, ovvero l'istituto di credito cedente, ha svolto domanda in via principale di accertamento della nullità della garanzia resa a favore della , ma Parte_3
altresì domanda di revoca del decreto opposto con richiesta di valutazione solo in via di eccezione delle contestazioni stesse.
La domanda di nullità svolta in via principale può essere esaminata invece con riguardo alla cedente rimasta contumace nel presente giudizio. CP_1
Si rileva, peraltro, che parte opponente non ha dedotto tempestivamente in questo giudizio i rilievi relativi agli effetti della mancanza di iscrizione di all'albo di cui all'art.106 T.U.B. né, peraltro, ha svolto alcuna CP_3
argomentazione in merito neppure negli scritti conclusionali.
Ancora, possono ritenersi chiaramente deducibili dall'atto di opposizione i motivi di doglianza svolti dalla parte (ovvero l'illegittima pretesa di somme di denaro per effetto dell'applicazione di clausole ritenute abusive), motivi che escludono la genericità dell'opposizione.
Quanto, allora, al merito delle questioni dedotte in causa, la deduce il Parte_1
carattere abusivo dello stesso schema della fideiussione omnibus, nonchè della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione che esclude l'applicazione dell'art. 1957
c.c..
Quanto allo schema di fideiussione omnibus, in particolare, l'opponente deduce che l'assunzione della garanzia senza la conoscenza delle obbligazioni che
5 verranno contratte dal garantito e senza poter valutare dunque l'impegno economico assunto deve ritenersi nulla poiché in violazione dell'art.3 della
Direttiva n.93/13/CEE e degli artt. 33 e ss. Cod.Consumo.
Si rileva tuttavia che in più occasioni la Suprema Corte (ex multis
Cass.1580/2017,7891/2024) ha statuito che la validità ed efficacia della fideiussione omnibus prestata anche per le future obbligazioni assunte dal debitore principale è strettamente correlata all'imposizione di un importo massimo garantito (ex art.1938 c.c. come modificato dall'art.10 l. 154/92), importo che nella specie è stato espressamente indicato in euro 182.000.000.
D'altra parte, nella specie, non si verte in tema di adesione del consumatore a clausole che egli non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto o che potranno essere modificate unilateralmente (di cui all'art. 33 lett.l e m), ma si invoca una garanzia espressamente resa dal fideiussore per obbligazioni relative a somme di denaro nascenti da specifiche operazioni bancarie fino ad un preciso importo per saldo debitoro. La garanzia è dunque prestata per oggetto determinato e determinabile agevolmente fin dal momento della sottoscrizione.
Deve essere dunque disatteso l'assunto dell'integrale nullità della fideiussione stipulata.
Quanto invece alla clausola di cui all' art. 6 della fideiussione si rileva che essa recita: 'i diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore od il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato'.
6 Tale clausola dunque limita la facoltà del fideiussore di opporre alla banca l'eccezione di decadenza all'esercizio nei suoi confronti dell'azione di pagamento ogni qualvolta sia decorso il termine di cui all'art. 1957 c.c..
La clausola è evidentemente suscettibile di arrecare un significativo vantaggio alla banca creditrice che, in tal modo, dispone di un termine molto lungo
(coincidente con quello di prescrizione del diritto verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. In tal modo, dunque, vengono addossate al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (Cass.27558/2023).
Peraltro, tale clausola è ripetitiva di quella dello schema contrattuale predisposto dall'ABI che, seppur risalente nel tempo,è stato ritenuto in contrasto con l'art.2,c.2,lett.a) l.287/90 con provvedimento n.55/2005 della AN d'IA .
La clausola di cui all'art.6 può dunque ritenersi abusiva in quanto determina un significativo squilibrio del rapporto contrattuale e, come tale, è affetta, essa sola, da nullità.
D'altro canto, poiché il rapporto dedotto si qualifica (incontestatamente in atti) in termini di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia ed attesa la natura abusiva della clausola, pur nel consapevole contrasto tra i diversi orientamenti della giurisprudenza anche di legittimità, non si ritiene condivisibile l'assunto della derogabilità dell'applicazione del citato art.1957 c.c. con la sottoscrizione della relativa clausola da parte del consumatore e ciò proprio per la particolare tutela dovuta al fideiussore che richiede almeno una specifica trattativa sul punto, trattativa che nella specie è certamente mancata
(Cass.27558/2023, 34678/2024).
7 Né il mero richiamo al fatto che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione (e non peraltro la durata della fideiussione in tutti i suoi aspetti) restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, può escludere la prospettata vessatorietà della clausola (interpretazione connessa piuttosto ai casi di polizza fideiussoria con scopo indennitario).
Neppure, l'ulteriore clausola di pagamento a prima richiesta (art.7) può assumere particolare rilevanza al fine di ritenere derogato il disposto di cui all'art. 1957 c.c. atteso che essa è compatibile con tale norma (Cass.34678/24,5598/20) e che, nella specie, non risulta in alcun modo dal testo contrattuale che le parti abbiano voluto determinare l'estinzione della garanzia con la semplice richiesta scritta né, si ripete, è intervenuta specifica trattativa sul punto.
Analogamente la solidarietà dell'obbligazione non implica che la clausola di cui all'art.1957 c.c. possa essere derogata;
infatti anche l'esclusione del beneficium excussionis non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di cui all'art. 1957
c.c.(Cass.9862/2020).
Trovando dunque applicazione il disposto di cui all'art.1957 c.c., parte opposta assume di aver rispettato il termine semestrale ivi indicato avendo inviato specifica richiesta di adempimento e pagamento al debitore principale ed al fideiussore in data 2.6.2017 allorchè comunicato il recesso dal rapporto.
Il giudicante tuttavia ritiene, come esplicitato in più occasioni dalla Suprema
Corte (Cass.24296/2017,1724/2016,7502/2004) che, vertendosi in tema di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, “l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal
8 fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato..”(Cass.1724/2016). Ed allora, nella specie, è indubbio che la prima istanza giudiziale della banca risale alla data del 7.6.2023 allorchè la stessa ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo;
data ben successiva al termine di cui all'art.1957 c.c..
L'opposizione deve dunque essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Non possono essere esaminate in questa sede le istanze di cancellazione di formalità pregiudizievoli perché solo genericamente indicate e non documentate.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro
14.103 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge devono essere rifuse dall'opposta all'opponente con distrazione a favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,ogni altra istanza ed eccezione disattesa,così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto, dichiarata la nullità della clausola n.6 delle fideiussioni sottoscritte da , revoca il decreto ingiuntivo Controparte_5
opposto emesso nei confronti della stessa;
9 2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese processuali liquidate in euro 14.103 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con distrazione a favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.
Così deciso in Bergamo, il 27.5.2025.
Il Giudice
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