Trib. Chieti, sentenza 21/12/2025, n. 594
TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Responsabilità per infezione nosocomiale

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità della struttura sanitaria per il decesso della paziente, causato da un'infezione nosocomiale. La convenuta non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni. La CTU ha confermato la probabile sopravvenienza di un'infezione nosocomiale di origine batterica, determinante nell'innesco del decesso.

  • Accolto
    Danno parentale

    Il danno parentale è riconosciuto agli attori (figli e nipoti) quale danno non patrimoniale risarcibile, liquidato secondo le tabelle di Roma, tenendo conto del grado di parentela, età delle vittime e dei superstiti, convivenza e composizione del nucleo familiare, nonché della probabile vita residua della vittima primaria.

  • Accolto
    Danno biologico terminale

    Viene riconosciuto il danno biologico terminale subito dalla paziente, liquidato in via equitativa secondo le Tabelle di Milano, considerando l'invalidità temporanea totale e la gravità della lesione che ha condotto al decesso.

  • Accolto
    Danno patrimoniale iure hereditario

    Vengono riconosciute agli eredi le spese funerarie, cimiteriali e catastali sostenute, nonché il danno patrimoniale per la perdita del lavoro domestico svolto dalla vittima primaria, quantificato equitativamente.

  • Rigettato
    Spese legali stragiudiziali

    La domanda è stata rigettata per mancanza di prova dell'attività stragiudiziale svolta dalla società indicata e per l'eccessività del compenso richiesto, non opponibile alla convenuta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 21/12/2025, n. 594
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 594
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

    Testo completo