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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/10/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2223 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3
c.f. ), Parte_4 C.F._4
c.f. ), Parte_5 C.F._5
c.f. ); Parte_6 C.F._6
con l'avv. MARIA VESENTINI;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per gli attori.
pag. 1 di 5 “[…] si richiama integralmente a quanto dedotto, esposto ed eccepito nel proprio ricorso introduttivo, con le precisazioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 04/07/2025, atti da ritenersi ivi integralmente riportati, ed insiste affinché la causa sia trattenuta in decisione, con vittoria di spese”, e quindi:
“In via principale
- ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, accertare e dichiarare che i signori
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e sono cittadini italiani dalla nascita in quanto Parte_5 Parte_6 discendenti da cittadino italiano talvolta chiamato Persona_1 [...]
; emigrato in Brasile che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana e ciò per Per_1
i motivi tutti esposti nel presente atto.
- per l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei Signori Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari Parte_6 competenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cap come per Legge.
In via istruttoria: [omissis]”
Per la convenuta.
“[…] in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto
(anche per mancato rispetto del termine di cui alla l. 379/2000), con rifusione delle spese;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente
(qualora ne ricorrano e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), il
Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, facendo risalire per generazioni la pag. 2 di 5 trasmissione dello status sino all'avo nato il [...] a Persona_1
IC (TN) e poi emigrato in Brasile (doc. 2 ricorso).
2. Inutile ripercorrere le vicende generazionali, giacché la domanda è da ritenere infondata già su tale primo assunto.
Occorre infatti annotare che, come pacifico, è emigrato in Persona_1
Brasile nel XIX secolo, avendo egli contratto matrimonio con il 04.02.1880 a CP_2
Porto Alegre (Brasile; v. doc. 3 ricorso).
Ciò impedisce di affermare che abbia mai avuto la Persona_1 cittadinanza italiana, giacché egli è nato in [...] (quelli del Trentino) che ancora appartenevano all'Impero austro-ungarico al momento della sua emigrazione in Brasile, essendo entrati a far parte del Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain. Ciò a dire che egli non ha mai potuto giovarsi dell'acquisto di pieno diritto, a quella data, della cittadinanza italiana stabilito dall'art. 70 del citato Trattato (approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del 1920).
Potrebbe allora trovare applicazione, al caso in esame, la disciplina di cui alla l. n. 379 del 2000, che all'art. 1 stabilisce che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23, l. n. 91 del 1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 379 del 2000
(termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273 del 2005, conv. in l. n. 51 del 2006).
Tuttavia, tale dichiarazione non risulta effettuata da alcuno dei discendenti di
[...]
come del resto pacificamente riconosciuto dagli stessi ricorrenti, i quali Persona_1 però sollevano dei dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata, ritenendola foriera di una ingiustificata e irragionevole discriminazione, dunque contrastante, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale tratteggiata dai ricorrenti è tuttavia da ritenere manifestamente infondata.
Va ricordato che il legislatore gode di una discrezionalità molto ampia nella disciplina dell'attribuzione della cittadinanza;
nondimeno, le norme dettate in materia, non diversamente da altre discipline connotate da elevata discrezionalità, non si sottraggono per ciò solo al pag. 3 di 5 giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre osservare i canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (cfr. di recente C. Cost. n.
25 del 2025 e n. 142 del 2025).
Ciò detto, giova ricordare come la Corte di cassazione abbia escluso la ricorrenza di una disparità di trattamento, costituzionalmente rilevate, nel confronto tra l'ipotesi regolata dalla norma in esame e l'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis, l. n. 91 del 1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379 del 2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. n. 21236 del 2021).
Non si tratta dunque di una norma che limita, in pregiudizio di una più ristretta cerchia di soggetti, l'acquisto della cittadinanza italiana altrimenti assicurata alla generalità dei soggetti versanti nelle medesime condizioni, ma che diversamente mira ad attribuire la cittadinanza italiana a chi, altrimenti, mai l'avrebbe avuta, dunque ad ampliare la sfera giuridica di costoro, facendo preciso riferimento all'insieme dei soggetti (e dei loro discendenti) già residenti nei territori del Trentino Alto Adige successivamente annessi al Regno d'Italia, dunque ad una precisamente individuabile collettività caratterizzata da particolari e non ripetibili peculiarità
d'ordine storico e sociale. Non v'è pertanto modo di ravvedere alcuna forma di discriminazione rispetto alla collettività generale che abbia fatto parte del Regno d'Italia sin dalla sua fondazione, ovvero rispetto alle altre collettività stanziate su territori che, nelle successive fasi storiche, siano progressivamente entrati a far parte dello Stato italiano.
Vagliando poi la sussistenza di possibili profili di discriminazione all'interno della collettività interessata dalla norma, l'adempimento formale richiesto – ossia la dichiarazione da rendere entro un dato arco temporale – non appare affatto irragionevole, né sproporzionato, risolvendosi in uno sforzo di minima (se non trascurabile) entità che non può aver comportato alcun serio aggravio per i soggetti potenzialmente interessati ad acquistare la cittadinanza in forza della norma stessa, specialmente tenendo conto dell'ampiezza del termine concesso – ossia di cinque anni, successivamente esteso a dieci – e della estensione della possibilità di rendere la dichiarazione – e dunque acquisire la cittadinanza – anche ai discendenti di coloro che emigrarono dai territori già appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 2020.
pag. 4 di 5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro
26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 2; misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2223 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3
c.f. ), Parte_4 C.F._4
c.f. ), Parte_5 C.F._5
c.f. ); Parte_6 C.F._6
con l'avv. MARIA VESENTINI;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per gli attori.
pag. 1 di 5 “[…] si richiama integralmente a quanto dedotto, esposto ed eccepito nel proprio ricorso introduttivo, con le precisazioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 04/07/2025, atti da ritenersi ivi integralmente riportati, ed insiste affinché la causa sia trattenuta in decisione, con vittoria di spese”, e quindi:
“In via principale
- ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, accertare e dichiarare che i signori
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e sono cittadini italiani dalla nascita in quanto Parte_5 Parte_6 discendenti da cittadino italiano talvolta chiamato Persona_1 [...]
; emigrato in Brasile che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana e ciò per Per_1
i motivi tutti esposti nel presente atto.
- per l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei Signori Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari Parte_6 competenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cap come per Legge.
In via istruttoria: [omissis]”
Per la convenuta.
“[…] in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto
(anche per mancato rispetto del termine di cui alla l. 379/2000), con rifusione delle spese;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente
(qualora ne ricorrano e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), il
Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, facendo risalire per generazioni la pag. 2 di 5 trasmissione dello status sino all'avo nato il [...] a Persona_1
IC (TN) e poi emigrato in Brasile (doc. 2 ricorso).
2. Inutile ripercorrere le vicende generazionali, giacché la domanda è da ritenere infondata già su tale primo assunto.
Occorre infatti annotare che, come pacifico, è emigrato in Persona_1
Brasile nel XIX secolo, avendo egli contratto matrimonio con il 04.02.1880 a CP_2
Porto Alegre (Brasile; v. doc. 3 ricorso).
Ciò impedisce di affermare che abbia mai avuto la Persona_1 cittadinanza italiana, giacché egli è nato in [...] (quelli del Trentino) che ancora appartenevano all'Impero austro-ungarico al momento della sua emigrazione in Brasile, essendo entrati a far parte del Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain. Ciò a dire che egli non ha mai potuto giovarsi dell'acquisto di pieno diritto, a quella data, della cittadinanza italiana stabilito dall'art. 70 del citato Trattato (approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del 1920).
Potrebbe allora trovare applicazione, al caso in esame, la disciplina di cui alla l. n. 379 del 2000, che all'art. 1 stabilisce che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23, l. n. 91 del 1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 379 del 2000
(termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273 del 2005, conv. in l. n. 51 del 2006).
Tuttavia, tale dichiarazione non risulta effettuata da alcuno dei discendenti di
[...]
come del resto pacificamente riconosciuto dagli stessi ricorrenti, i quali Persona_1 però sollevano dei dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata, ritenendola foriera di una ingiustificata e irragionevole discriminazione, dunque contrastante, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale tratteggiata dai ricorrenti è tuttavia da ritenere manifestamente infondata.
Va ricordato che il legislatore gode di una discrezionalità molto ampia nella disciplina dell'attribuzione della cittadinanza;
nondimeno, le norme dettate in materia, non diversamente da altre discipline connotate da elevata discrezionalità, non si sottraggono per ciò solo al pag. 3 di 5 giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre osservare i canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (cfr. di recente C. Cost. n.
25 del 2025 e n. 142 del 2025).
Ciò detto, giova ricordare come la Corte di cassazione abbia escluso la ricorrenza di una disparità di trattamento, costituzionalmente rilevate, nel confronto tra l'ipotesi regolata dalla norma in esame e l'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis, l. n. 91 del 1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379 del 2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. n. 21236 del 2021).
Non si tratta dunque di una norma che limita, in pregiudizio di una più ristretta cerchia di soggetti, l'acquisto della cittadinanza italiana altrimenti assicurata alla generalità dei soggetti versanti nelle medesime condizioni, ma che diversamente mira ad attribuire la cittadinanza italiana a chi, altrimenti, mai l'avrebbe avuta, dunque ad ampliare la sfera giuridica di costoro, facendo preciso riferimento all'insieme dei soggetti (e dei loro discendenti) già residenti nei territori del Trentino Alto Adige successivamente annessi al Regno d'Italia, dunque ad una precisamente individuabile collettività caratterizzata da particolari e non ripetibili peculiarità
d'ordine storico e sociale. Non v'è pertanto modo di ravvedere alcuna forma di discriminazione rispetto alla collettività generale che abbia fatto parte del Regno d'Italia sin dalla sua fondazione, ovvero rispetto alle altre collettività stanziate su territori che, nelle successive fasi storiche, siano progressivamente entrati a far parte dello Stato italiano.
Vagliando poi la sussistenza di possibili profili di discriminazione all'interno della collettività interessata dalla norma, l'adempimento formale richiesto – ossia la dichiarazione da rendere entro un dato arco temporale – non appare affatto irragionevole, né sproporzionato, risolvendosi in uno sforzo di minima (se non trascurabile) entità che non può aver comportato alcun serio aggravio per i soggetti potenzialmente interessati ad acquistare la cittadinanza in forza della norma stessa, specialmente tenendo conto dell'ampiezza del termine concesso – ossia di cinque anni, successivamente esteso a dieci – e della estensione della possibilità di rendere la dichiarazione – e dunque acquisire la cittadinanza – anche ai discendenti di coloro che emigrarono dai territori già appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 2020.
pag. 4 di 5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro
26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 2; misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5