Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2025, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 9969 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia, Francesco Giovanni Albisinni e Andrea Pincini, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi;
contro
Comune di Ponzano Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Carlomagno e Felice Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’“ Avviso di accertamento Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) – Anno d’imposta 2019 ” - prot. n. 3055 del 08.07.2024, notificato alla Società ricorrente per mezzo di posta elettronica certificata in data 8 luglio 2024, avente ad oggetto l’omessa denuncia ed irrogazione delle sanzioni relative al Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP), emesso dal Comune di Ponzano Romano;
- del “ Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico ed applicazione del relativo canone” del Comune di Ponzano Romano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 31/10/1998, nella parte in cui prescrive il rilascio di specifica concessione e l’accertamento di occupazione abusiva anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche non conosciuto;
nonché per l’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 116, cod. proc. amm., e l’accertamento del diritto della ricorrente ad avere integrale accesso ai predetti Regolamento e deliberazione giuntale, oggetto dell’istanza di accesso agli atti notificata dalla Società ricorrente al Comune di Ponzano Romano a mezzo posta elettronica certificata del 23 luglio 2024, mai riscontrata dal medesimo Comune;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Autostrade per l’Italia S.p.A. alla controparte il 15 gennaio 2025 e depositati in giudizio il 24 gennaio 2025:
- del “ Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico ed applicazione del relativo canone ” del Comune di Ponzano Romano approvato con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 31/10/1998, nella parte in cui si prescrive il rilascio di specifica concessione e l’accertamento di occupazione abusiva anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti;
- della deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 27/6/2014, avente ad oggetto: “ Conferma tariffe relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2014 ”;
- di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponzano Romano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto gli artt. 34, comma 5, e 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che :
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato alla controparte il 30 settembre 2024 e tempestivamente depositato in giudizio il 2 ottobre 2024, la Società ricorrente – gestrice dell’Autostrada “A1” – impugna gli atti riportati in epigrafe, con cui il Comune di Ponzano Romano, il cui territorio è attraversato per complessivi mq 743 da una tratto dell’infrastruttura autostradale, le ha chiesto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico per il periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2019, gli interessi dovuti su tale somma (dal 2019 a tutto il 2023), nonchè la sanzione per omessa denuncia anno 2019, per un importo complessivamente pari ad € 17.947,58;
- la parte ricorrente, inoltre, chiede ex art. 116 c.p.a. di ordinare al Comune di Ponzano Romano l’esibizione degli atti meglio specificati in epigrafe;
- il 28 novembre 2024 si è costituito in resistenza il Comune di Ponzano Romano, che ha altresì versato agli atti del giudizio, inter alia , il “ Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico ed applicazione del relativo canone ” approvato con propria delibera consiliare n. 38 del 31/10/1998, nonché la deliberazione giuntale n. 48 del 27/6/2014, avente ad oggetto: “ Conferma tariffe relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2014 ”, entrambe oggetto dell’istanza di accesso agli atti notificata dalla ricorrente al Comune di Ponzano Romano a mezzo posta elettronica certificata del 23 luglio 2024;
- all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sul solo capo di domanda concernente la richiesta di accesso gli atti.
Ritenuto che :
- sussistono i presupposti per addivenire ad una pronuncia declaratoria della cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, u.c., c.p.a., essendo comprovata la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse vantato dalla Società ricorrente in ordine ai documenti formanti oggetto della domanda di accesso da essa avanzata, come ammesso dalla stessa Società, la quale dà atto, nella memoria di replica depositata il 5 febbraio 2025, che: “ il Comune ha provveduto al deposito in giudizio di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso di Aspi, con la produzione documentale disposta in data 28.11.2024. L’esigenza di accesso alla predetta documentazione può dunque considerarsi soddisfatt a”;
- ne consegue, quindi, l’applicabilità del consolidato principio secondo il quale la cessata materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a., sussiste ogniqualvolta: “ si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito ” (così, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 5596/2022, nonché la pronuncia di questa Sezione n. 8/2024);
- che il regolamento delle spese della presente fase processuale debba essere rimesso alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., sull’istanza ex art. 116 c.p.a., per le ragioni esplicitate in motivazione;
- manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti relativi al prosieguo del giudizio ai fini della trattazione delle domande di annullamento;
- rimette alla sentenza definitiva il regolamento delle spese della presente fase processuale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO