TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trapani
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 29/01/2025 alle ore 10.50 , innanzi al Giudice dott. Federica Emanuela
Lipari, chiamata la causa R.G. n. 2852 dell'anno 2021, sono presenti:
- l'avv. Giuseppe Labbruzzo DI GIORGI SALVATORE per parte opponente;
- l'avv. Coppola Cristina in sostituzione dell'avv. ROSSI MARCO per parte opposta;
I procuratori delle parti, rappresentano preliminarmente che le trattative non sono andate a buon fine, e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive, e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 10.51
Alle ore 16.45, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Emanuela Lipari , all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2852/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall' avv. Salvatore Parte_1 Parte_2 di Giorgi ed elettivamente domiciliati ad Alcamo, nel Corso Generale Medici n. 10, giusta procura in atti, opponenti
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_1 quale mandataria, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata, in Verona, nel v.lo San Vernardino n. 5A, giusta procura in atti,
opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2021, emesso dal
Tribunale di Trapani il 9.11.21, nell'ambito del procedimento n. R.G. 2169/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli opponenti, con atto di citazione del 29.12.2021, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 9.11.21., nell'ambito del procedimento n. R.G. 2169/2021, con il quale è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di euro 39.423,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Al fine di suffragare la spiegata opposizione, parte opponente ha eccepito, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva di parte opposta, che non avrebbe comprovato la titolarità del diritto di credito vantato in sede monitoria.
Nel merito, gli opponenti – premettendo di aver concluso con Controparte_3 un contratto di prestito personale il 29.04.2015, avente ad oggetto la somma di € 29.661,23, da rimborsare in 120 rate mensili, regolarmente saldate fino al luglio 2017 - hanno eccepito l'applicazione di interessi oltre soglia, anche per affetto di costi e spese aggiuntive - in particolare delle spese sostenute correlate ai premi assicurativi corrisposti - ed in ogni caso la indeterminatezza del Taeg e delle condizioni pattuite ed applicate dalla banca, nonché
l'errata quantificazione degli interessi, in violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., oltre all'applicazione di interessi anatocistici, tutte circostanze dalle quali dipenderebbe la violazione delle regole di buona fede e correttezza negoziali.
Pertanto, parte opponente ha chiesto al Tribunale di: “accertare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del cessionario a causa della scarna ed indecifrabile produzione circa la titolarità del credito azionato con il procedimento monitorio e, conseguentemente, la mancata prova della sua titolarità del credito nel merito in via principale: - accertare, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento
n. 2563220 sottoscritto dagli odierni opponenti con la società per tutte le Controparte_3 motivazioni di cui in parte narrativa;
- accertare, ritenere e dichiarare privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni di cui in parte motiva nel merito in via subordinata: - accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione versata in atti da parte della banca opposta con riferimento al contratto di finanziamento n. 2563220 sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 con la societa , oggi asseritamente ceduto alla Parte_2 Controparte_3 CP_1
[... ; - conseguentemente rideterminarsi il saldo effettivo al momento della data di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente procedimento di opposizione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dalla stipula con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna applicazione di interessi passivi calcolando solo ed esclusivamente gli interessi legali dalla data di passaggio a sofferenza della posizione debitoria;
- per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti”.
Costituendosi in giudizio, e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
CP_
(d'ora in avanti, ), ha avversato le ragioni poste a fondamento Controparte_2 dell'opposizione proposta dal e dalla deducendone l'infondatezza in Pt_1 Pt_2 fatto e in diritto, e instando per il rigetto dell'opposizione, con consequenziale conferma del decreto opposto. La causa, previo esperimento del rituale tentativo di mediazione, e falliti i tentativi di bonario componimento della controversia, è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u., pervenendo all'udienza odierna di discussione e decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva spiegata da parte opponente.
Ed invero, va rammentato che, come pure ribadito dal S.C. (Cass. 20495/2020), l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. È ormai principio pacifico quello in base al quale, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo - come nella specie - con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. da ultimo Cass. 17944/2023). CP_ Al fine di comprovare la propria legittimazione attiva, , oltre alla pubblicazione nella
G.U. del 21.11.2020 (cfr. doc. 9 fascicolo opposta), ha prodotto anche il contratto di cessione del credito concluso con Intesa San Paolo S.p.A. (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio) e la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito da parte della cedente (cfr. doc. n. 10 fascicolo opposta).
Donde, deve ritenersi ampiamente provata la legittimazione attiva di parte opposta.
Ciò posto, in punto di diritto, occorre inoltre sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata. Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema
Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, si osserva che parte opposta ha fornito prova della fondatezza del proprio diritto di credito, mediante allegazione del contratto di finanziamento del 29.4.15 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), certificazione ex art. 50 TUB e prospetto analitico dei ratei pagati e di quelli non corrisposti (cfr. doc. 8 e 10).
Passando, dunque, all'analisi dei motivi di opposizione, va preliminarmente rilevato come il piano di ammortamento c.d. alla francese è perfettamente conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. e al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere la conclusione, raggiunta da gran parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale “in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto” (cfr. Trib.
Siena 17-07.14, Trib. Milano 05.05.14, Trib. Pescara 10.04.14).
Va, sul punto, peraltro, evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di legittimità con un recentissimo pronunciamento hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. S.U. 15130/2024). Va, a questo punto, analizzato il motivo di opposizione connesso alla eccepita usurarietà dei tassi applicati al detto finanziamento, in particolare sulla scorta dell'incidenza, tra i costi del credito, delle spese assicurative pari ad € 2.277,97.
Ora, va preliminarmente rilevato che alcun rilevo assume la circostanza che le dette polizze assicurative sottoscritte dall'odierno opponente siano qualificate in contratto come facoltative.
Al riguardo, è ormai nozione acquisita e condivisa sia dai Collegi territoriali dell'ABF, sia dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. 8806/2017) la considerazione per cui l'espressa qualificazione come facoltativa della polizza (o delle polizze) assicurative sottoscritte dal cliente non è di per sé sola sufficiente e decisiva per considerarla tale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 TUB, dovendosi andare oltre il mero dato formale e verificare, nel concreto, se sussista nella sostanza tale mera facoltatività della stipula da parte del consumatore.
Anche la giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.
644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (cfr. ex multis Cass. 3025/2022).
Ebbene, nel caso di specie, le polizze assicurative stipulate paiono strutturalmente connesse all'erogazione del finanziamento, con conseguente inclusione del servizio assicurativo aggiuntivo tra i costi del credito.
La polizza va ritenuta nei fatti obbligatoria, in ragione delle circostanze concrete che ne hanno portato alla stipula, per ottenere il credito alle condizioni contrattuali stabilite dalla banca cedente. Ed infatti, oltre all'elemento della contestualità - che costituisce, come sopra ricordato, presunzione iuris tantum della sua obbligatorietà (cfr. sul punto anche Cass.
8806/2017) – può valorizzarsi anche l'avvenuto pagamento in via anticipata del premio dall'intermediario per conto del cliente.
Di contro, la mancata produzione in giudizio delle relative polizze da parte dell'odierna opposta impedisce qualsivoglia compiuta valutazione in ordine all'assenza di collegamento tra il finanziamento e le stesse polizze che possa ribaltare la presunzione di cui sopra. Ne discende che i costi delle polizze hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice.
Ritenuto quindi il costo in discussione voce da includere nel calcolo del TEG, va evidenziato che, nella fattispecie, non è stato riscontrato alcun superamento del tasso soglia, come evidenziato dalla relazione di consulenza tecnica. Orbene, va anzitutto precisato che per il calcolo del TEG contrattuale ai fini della verifica di un'eventuale superamento dei limiti imposti dalla normativa antiusura del tasso interesse pattuito nei contratti, occorre applicare le istruzioni di Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, considerate quali normativa secondaria di natura tecnica vincolante per il presente giudizio.
E', infatti, coerente con la normativa bancaria vigente che la Banca d'Italia abbia emanato
Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobale al fine di determinare il valore medio. Le Istruzioni della Banca d'Italia rispondono, quindi, alla necessità logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare e hanno, altresì, natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura.
Ora, il c.t.u. nominato, Dott. ha provveduto ad accertare il TAEG Persona_1 applicato al contratto di prestito personale, e ha verificato, ai sensi della Legge 108/96,
l'eventuale carattere usuraio del tasso come pattuito nel contratto del 29.4.15. Dopo aver riepilogato le condizioni del contratto di finanziamento, il consulente ha determinato il
TAEG (considerando tutti i costi indicati al momento della stipula, incluse anche le spese di assicurazione), pari al 9,25%, tasso ampiamente inferiore a quello soglia del periodo di riferimento, indicato nel 18,5125%; parimenti, il tasso di mora dell'8,95% è inferiore rispetto al tasso soglia degli interessi di mora previsto per il periodo della stipula del contratto, pari al 20,565% .
Il motivo di opposizione collegato all'applicazione di interessi oltre soglia è, pertanto, infondato.
A questo punto, va evidenziato che il contratto in questione va certamente qualificato alla stregua di contratti di credito al consumo, trattandosi di prestiti personali, in chirografo, di ammontare inferiore a 75.000,00 euro, per la finalità indicata dalle parti, ove i mutuatari sono espressamente qualificati quali consumatori dall'istituto di credito mutuante, con applicabilità alla fattispecie delle norme di cui agli artt. 122 e ss T.U.B. , con conseguente onere della
Banca di pubblicizzare correttamente il TAEG (ex artt. 124 e 125 bis TUB).
Orbene, nel caso di specie, tale onere può dirsi positivamente assolto dal momento che l'istituto di credito, in seno al modulo sulle informazioni di base al consumatore (cfr. doc. 12 fascicolo opposta), fornisce adeguata rappresentazione dei costi complessivi a carico del consumatore, includendovi anche le polizze assicurative corrisposte.
Ed infatti, sebbene nel Taeg non siano stati inclusi i costi relativi alla Polizza Proteggi
Prestito, risulta comunque correttamente pubblicizzato il costo complessivo del credito gravante sul consumatore, con esatta indicazione della percentuale pari al 9,26%. Ciò che va vagliato, infatti, ai fini del rispetto della normativa richiamata è che sia stata fornita al consumatore una esatta e chiara informazione circa i costi connessi al finanziamento. Il Taeg, infatti, costituisce mero indicatore del costo, sicché, nella fattispecie in questione, questo ben è stato integrato dalla banca con la specifica previsione dello specchietto riepilogativo avente ad oggetto il “costo complessivo del credito”.
In definitiva, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione ed essendo pacifico l'inadempimento degli opponenti, l'opposizione va rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo n. 754/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 9.11.21., nell'ambito del procedimento n. R.G. 2169/2021.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido tra loro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai dettami di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione spiegata da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 754/2021, emesso dal Tribunale di
Trapani il 9.11.21, nell'ambito del procedimento n. R.G. 2169/2021;
- Pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Trapani, 29.1.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari