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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3652 /2020 R.G.
Oggetto: lesione personale vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. PANICO FERDINANDO per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. SANTORELLI FRANCESCO per mandato in atti
Convenuto
e con l'intervento di (P.I. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. RANUCCI LUISA per P.IVA_1
mandato in atti terza chiamata in causa Conclusioni delle parti:
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 03.09.24.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , assumendone la responsabilità ex art. 2051 cc o, Controparte_1
in subordine, ex art. 2043 cc. e chiedendone la condanna al risarcimento per le lesioni riportate in data 30.10.2019, alle ore 09,30 circa, allorquando, nel far visita allo stesso , scivolava sul pavimento CP_1
viscido per essere stato lavato da poco e non ancora ascuiugato, riportando lesioni alla caviglia per le quali veniva ricoverata presso la casa di cura
Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano.
Costituitosi ritualmente in giudizio, il convenuto , senza Controparte_1
muovere alcuna contestazione alla domanda e confermando il sinistro, deduceva l'esistenza di un contratto di assicurazione con la società
[...]
per cui provvedeva alla chiamata in causa della stessa al Controparte_2
fine della sua diretta condanna o comunque della manleva della compagnia convenuta.
Si costituiva la che impugnava l'atto di chiamata in Controparte_2
causa, eccepiva l'assenza di assicurazione al momento del sinistro e contestava la fondatezza nell'an e nel quantum della domanda attorea, deducendo la mera disattenzione e pertanto la colpa esclusiva o gravemente concorrente della stessa danneggiata quale causa della caduta e delle lesioni lamentate.
La causa veniva istruita con l'escussione del teste di parte attrice ed all'esito, espletata la CTU medico legale, il giudizio veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 03.09.24, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
La domanda principale proposta da è fondata e merita Parte_1
accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Va premesso innanzitutto che l'illecito extracontrattuale per cui è causa va inquadrato nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 c.c., norma che sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati a terzi dalla cosa custodita, salvo consentire la prova liberatoria del caso fortuito.
La fattispecie in questione suppone che sussista una relazione di fatto fra il soggetto titolare dei poteri di custodia e una determinata res idonea per sue caratteristiche intrinseche, ovvero per l'intervento di un fattore causale estrinseco, a cagionare danni a terzi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità deve ritenersi custode colui che abbia la disponibilità non solo fattuale ma altresì giuridica della cosa, da intendersi come facoltà di rimuovere autonomamente la situazione di pericolo dalla stessa determinata, ovvero assumere le più opportune iniziative finalizzate alla prevenzione di eventuali infortuni (cfr. ex plurimis Cass. 20 novembre 2009, n. 24530 e Cass. 30 novembre 2005, n.
26086).
Nella presente controversia, non vi è dubbio che il sig. Controparte_1
aveva la custodia dell'immobile ed era quindi tenuto a garantire l'incolumità degli ospiti ed apprestare gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pregiudizio in danno degli stessi.
Tale condizione non è stata minimamente contestata dal convenuto e può quindi ritenersi acquisita ai sensi dell'art. 115 cpc sulla base del principio di non contestazione.
In presenza di tali presupposti, il danneggiato è esclusivamente tenuto a dimostrare che l'evento si è verificato a causa della cosa soggetta all'altrui custodia, nonché lo stato di alterazione di quest'ultima, spettando in tal caso al custode superare la presunzione di responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. sul punto, ex plurimis Cass. 1 aprile 2010, n. 8005).
Nel caso in oggetto è risultato che parte attrice ha fornito adeguata dimostrazione dei fatti posti a sostegno della domanda.
La teste escussa, ha confermato che l'attrice è caduta per Testimone_1
essere scivolata sul pavimento bagnato per essere stato lavato e non ancora asciugato, circostanza confermata dallo stesso convenuto.
Il nesso eziologico fra il sinistro occorso all'attrice e i danni riportati alla vettura di quest'ultima è poi confortato dalle considerazioni tecnico scientifiche del c.t.u.
Il quadro probatorio offerto imponeva dunque al convenuto di fornire la prova liberatoria costituita dal caso fortuito.
E' noto che per caso fortuito deve intendersi un evento esterno, non prevedibile dal soggetto che esercita la custodia, eventualmente coincidente con la stessa condotta del danneggiato, ove la stessa, per la sua anomalia ed imponderabilità, sia stata causa esclusiva del sinistro (cfr. sul punto in particolare Cass. 8 maggio 2008, n. 11527).
Si osserva al riguardo che non vi sono nella specie elementi che consentono di escludere la responsabilità del Co nvenuto che - si ripete – ha confermato l'episodio lesivo.
Difatti, “posto che la responsabilità del custode è esclusa quando costui dimostri il caso fortuito, inteso come evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo evitato, perché la condotta della vittima possa escludere del tutto la responsabilità del custode, incombe su quest'ultimo non solo la dimostrazione dello stesso comportamento colposo della vittima, ma altresì la prova della sua imprevedibilità ed inevitabilità, ovvero la dimostrazione che tale condotta sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima e inattesa da parte di una persona sensata” Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2017 n. 25837.
Nel caso di specie alcuna prova del caso fortuito è stata fornita dal convenuto, risulta quindi accertato che l'incidente si è verificato per essere l'attrice scivolata sul pavimento bagnato.
Ne deriva la responsabilità del convenuto che non ha posto in essere un'adeguata attività di controllo tale da garantire l'incolumità dei possibili ospiti, rimuovendo, o almeno segnalando l'insidia momentaneamente presente nella propria abitazione.
La mancanza di azioni tese a rimuovere il pericolo occulto , rende responsabile il convenuto per i danni causati all'attrice.
Si ritiene pertanto acquisita la prova piena della responsabilità del sig.
convenuto in qualità di custode. Controparte_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio, Dott. , ha accertato la Persona_1 riconducibilità eziologica dei danni riportati dall'attrice all'illecito per cui
è causa. Ne è conseguito un danno biologico permanente complessivamente valutabile in misura pari al 7% e un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30, una ITP al 75% di gg. 20 ed una ITP al
50% e di ulteriori giorni 10.
Le conclusioni del C.T.U., adeguatamente supportate dagli accertamenti diagnostici eseguiti e da logiche argomentazioni scientifiche, sono condivise dal Tribunale che le fa proprie ritenendole idonee a fondare la decisione in ordine alla valutazione dei postumi residuati all'attore verosimilmente ricollegabili al sinistro di causa.
Occorre dunque procedere alla quantificazione/monetizzazione del danno non patrimoniale.
A tal scopo, occorrendo individuare un idoneo criterio di liquidazione del danno in questione, reputa lo scrivente Giudice - nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa - di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell' sono stati costantemente ritenuti anche presso questo CP_3
Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili, in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di
Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto "punto", così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea), individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il
"danno morale" ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi
Cass. , sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09;
Cass., sez.III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez.III, 8.5.2012,
n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. n.23778,
7.11.2014 ed ancora Cass.. sez. I II, n.336 ,13.1.2016).
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa
Suprema Corte, per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti, qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi
Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408, e, più recentemente, Cass., sez.VI,
14.1.2013, n. 134, Cass., sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass., sez.III,
n.20895, 15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016). L'uso di tali tabelle deve ritenersi altresì idoneo a garantire l'integrale risarcimento degli aspetti dinamico-relazionali conseguenti al pregiudizio psico-fisico subito dalla vittima.
Ed infatti, come detto, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale fatte proprie dalla giurisprudenza milanese è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo e della “sofferenza soggettiva interiore”.
Nel caso in esame non si ravvisa un decorso eccezionale del sinistro o una peculiarità del caso concreto, sicché il punto medio corrispondente alla lesione subita dalla vittima è sufficiente a coprire integralmente il pregiudizio non patrimoniale subito dall'attrice.
Va infine quantificato il pregiudizio biologico temporaneo come calcolato dal c.t.u.
Tale voce di danno, sempre secondo le tabelle milanesi, va determinata applicando un indice di adeguamento per ciascun giorno di ITA entro i margini (minimi e massimi) ivi previsti. Nel caso di specie viene dunque attribuito un valore di €. 115,00, che si ritiene coerente con le caratteristiche del caso concreto.
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando in via equitativa i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale subito da Parte_1
deve ritenersi pari ad € 18.743,00, somma già rivalutata
[...] all'attualità, e calcolata come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni
A) INVALIDITÀ PERMANENTE
Punto base danno non patrimoniale € 2.612,40 Percentuale di invalidità permanente 7%
TOTALE EURO €. 12.984,00
B) INABILITÀ TEMPORANEA
Indennità € 115,00 EURO
ITT 30 3450,00
ITP 75% 20 1.725,00
ITP 50% 10 575,00
TOTALE EURO 5.750,00
TOTALE A + B 18.743,00
Ne risulta che il complessivo danno ammonta ad €. 18.743,00.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (30.10.2019) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. ( S.U. n. 1712/1995 ) gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Va invece rigettata l'azione di garanzia proposta dal convenuto CP_1
nei confronti di .
[...] Controparte_2 Non è infatti stata prodotta alcuna prova dell 'esistenza di un contratto assicurativo vigente alla data del sinistro.
Non solo, a fronte delle contestazioni dettagliate della terza chiamata in causa, che ha prontamente dedotto l'assenza di copertura assicurativa al momento del sinistro, il convenuto è rimasto silente.
Si può quindi ritenere acquisita la circostanza suddetta, in applicazione del disposto dell'art. 115 c.p.c. e, quindi, sulla base del principio di non contestazione, il relativo fatto specifico si può ritenere accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto sia con riferimento alla domanda proposta da Controparte_1
che con riferimento all'azione di garanzia proposta dal Parte_1
convenuto nei confronti di e vengono liquidate in Controparte_2
dispositivo ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in persona del
GOP Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Accerta e dichiara la responsabilità di , nella Controparte_1
causazione del sinistro occorso in data 30.10.2019, alla signora oggetto di causa. Parte_1
2. Per l'effetto, condanna il , a risarcire in favore Controparte_1 di , la somma complessiva di €. 18.743,00 Parte_1
oltre interessi al tasso legale sulla somma via via devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento a quella della pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, sulla somma così determinata, sino all'effettivo soddisfo.
3. Rigetta l'Azione di garanzia avanzata da nei Controparte_1
confronti di Controparte_4
4. condanna alla refusione in favore di Controparte_1
e di , in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rapp.p.t., delle spese di lite che liquida nella misura di €.
4.000,00 per compensi per ciascuno di loro, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge;
5. Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a definitivo carico di
. Controparte_1
Così deciso il 09/06/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale