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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di TO,prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi Presidente rel.
Patrizia Nigri Giudice
Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 344 del R.G. 2024 riservato per la decisione nell'udienza del 21.3.2025 all'esito di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
T R A
(avv. Arianna Aiello), Parte_1
RICORRENTE
E
(avv.Francesco D'Errico), Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23-1-2024 ha chiesto che le sia riconosciuto Parte_1
ex art.12bis l.898/1970 il diritto di ottenere la somma pari al 40% del trattamento di fine servizio spettante all'ex coniuge divorziato - già dipendente della Controparte_1
Direzione Commissariato della Marina Militare dal 2/8/1985 al 31-12-2013 e della
Marina Militare Italiana U.G.C.R.A. dall'1-1-2014 al 31-12-2022 - essendo titolare dell'assegno di divorzio e non avendo contratto nuovo matrimonio, con ordine a
Controparte_2
quale datore di lavoro e per esso all'Ente previdenziale , quale ente pagatore, di CP_3
attribuirle direttamente la somma da liquidarsi in proprio favore, il tutto con vittoria di spese di lite.
Il nel costituirsi ha fatto presente che il trattamento di fine servizio dovutogli CP_1
non era stato da lui ancora percepito, e ciò comportava che il diritto della ricorrente non era attuale e non avrebbe potuto essere azionato;
ha chiesto quindi rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
La domanda principale deve essere accolta, per quanto di ragione.
E' documentato (v. prospetto di liquidazione acquisito in atti il 29-5-2024) che nel CP_3
corso del presente procedimento è stata liquidata in favore del Manigrasso una indennità di fine servizio del complessivo ammontare al netto di ritenuta erariali di €
80.048,84 in ragione del rapporto lavorativo dipendente con l'Amministrazione Militare
dal 2-8-1985,data non contestata da parte del convenuto, e cessato in data 31-12-2022
con collocamento in quiescenza.
Il disposto dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970 - nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche quando tale indennità
sia maturata prima della sentenza di divorzio" - va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa - in tal senso dovendosi intendere l'espressione "anche prima della sentenza di divorzio", implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di incostituzionalità della norma in parola. Nella specie il requisito è rispettato posto che la sentenza di divorzio inter partes di questo Tribunale (n.1863/2021) è stata pubblicata il 22-7-2021 ed è passata in cosa giudicata ,non essendone stata dedotta impugnazione nè notifica ai fini della decorrenza del termine breve, il 13-2-2022 ,dopo il decorso del termine di sei mesi ex art.327 c.p.c. maggiorato del periodo di sospensione feriale, e prima della cessazione del rapporto di lavoro di intervenuta il 31-12- Controparte_1
2022.
La ricorrente inoltre ,come è incontroverso, non ha contratto nuove nozze e fruisce attualmente, in forza della sentenza predetta di assegno divorzile a carico del
, come questo non ha contestato per gli effetti dell' art.115 comma 1 c.p.c.. CP_1
Sono quindi integrati i presupposti per il riconoscimento in favore della della Parte_1
quota percentuale del trattamento di fine servizio secondo la previsione dell'art.12bis cit..
In ordine al quantum, l'entità della quota di trattamento di fine rapporto da riconoscere al coniuge divorziato è, a norma del secondo comma dell'art 12 bis della legge 1.12.1970
n. 898, pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, dovendosi a tal fine avere riguardo (cfr. Corte
costituzionale 24.1.1991 n. 23, Cass.
3.9.1997 n. 8477) alla durata legale del matrimonio, contratto il 23-10-1999 ed i cui effetti sono cessati fra i coniugi al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che deve riportarsi al 13-2-2022.
La quota percentuale spettante ex art.12bis comma 2 cit. è complessivamente pari ad
€ 17856,90 (ammontare complessivo del trattamento di fine servizio netto calcolato per anni 40,”anni utili TFS” come da prospetto di liquidazione , pari ad € 80.048,84; CP_3
quota annuale € 2001,22 x 22 anni, 3 mesi e 21 giorni di coincidenza del rapporto di lavoro con il matrimonio = € 44642,27 il cui 40% ammonta ad € 17856,90).
Vi è da rilevare che la somma dovuta per TFS al resistente per quanto interamente
“liquidata”, cioè determinata nel suo ammontare e riconosciuta come dovuta, non è al momento attuale interamente esigibile. Come infatti comunicato dall' di La Spezia CP_3
il TFS complessivo netto di € 80.048,84 sarebbe diventato esigibile quanto ad € 44728,69 il 31-12-2024 (il cui 40% è pari ad € 17891,47), e quanto ad € 35.320,15 il 31-
12-2025. Risulta tuttavia dalla comunicazione dell' di La Spezia che la prima rata CP_3
di TFR con scadenza al 31-12-2024,pari ad € 44728,69 ,è stata oggetto di cessione ad istituto finanziario, ed in altro passo della comunicazione si evidenzia che è “facoltà del pensionato richiedere a questo Istituto una cessione del suo credito per riscuotere in modo anticipato la somma residua”. Negli scritti conclusionali il ha precisato CP_1
quindi di avere percepito la prima tranche del TFS pari ad € 43.248,62 in data 23-5-2024,
somma da considerare al netto degli interessi e delle spese di gestione.
Dal computo che precede si ricava che il 40% spettante al coniuge divorziato è
complessivamente pari ad € 17856,90, somma inferiore al 40% della prima rata di TFS
liquidata dall' di € 44.728,69, pari ad € 17891,47 (a nulla rilevando che in concreto CP_3
il abbia incassato la minor somma di € 43.248,62 per l'incidenza degli CP_1
interessi e delle spese di gestione dovuti alla circostanza che gli abbia volontariamente ceduto il credito per ottenerne anticipazione, fatto che non impedisce di ritenere percepita l'intera prima rata).
Da questi principi deriva che la domanda di condanna al pagamento della quota di TFS
avanzata dalla può essere accolta, precisandosi tuttavia che non può essere Parte_1
disposto il pagamento diretto da parte dell' (o dell'amministrazione della Marina CP_3
Militare già datrice di lavoro), delle somme dovute essendo l'ex coniuge unico soggetto tenuto ai sensi dell'art.12bis l.898-1970. Ciò è confermato dal dettato di quest'ultima norma la quale esige per l'insorgere del diritto a conseguire il 40% delle competenze di fine servizio che le stesse siano state “percepite” dall'altro coniuge, escludendo implicitamente che possano essere richieste direttamente all'Ente erogatore o al datore di lavoro dal coniuge avente diritto all'assegno di divorzio.
Ne deriva che il resistente deve essere condannato al pagamento in favore della della somma di € 17856,90 complessivamente dovutale. Le spese di questo Parte_1 procedimento possono essere compensate non risultando che al momento della proposizione della domanda il avesse effettivamente “percepito” ,neppure in CP_1
anticipazione da terzi, somme imputabili al TFS maturato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda principale ,per quanto di effettiva ragione, e condanna a pagare immediatamente a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 17856,90, per la causale in motivazione;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
TO ,21-3-2025 Il Presidente est.