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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 294 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Santa Maria n°200, c.f. , elettivamente domiciliato in Cagliari, CodiceFiscale_1
via de Gioannis n. 25, presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin (c.f.
[...]
) Giuliana Murino (c.f. ), Fabrizio Rodin (c.f. C.F._2 CodiceFiscale_3
) e Floriana Ruiu (c.f. i quali lo CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo e chiedono che ogni comunicazione afferente al presente procedimento sia trasmessa all'indirizzo PEC e/o al n. di fax Email_1
070/300730
APPELLANTE
CONTRO
C. F. Controparte_1
, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale P.IVA_1
1 rappresentante p. t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. giusta procura generale alle liti, Controparte_2
Repertori n.37590 Raccolta n.7131, del 23 gennaio 2023, a firma del notaio Per_1
dagli avv.ti Alessandro Doa, c.f. (fax 0706009621 pec C.F._6
E
) e Roberto Aime c.f.: , Email_2 C.F._7 pec t, appartenenti all'avvocatura interna, Email_4 elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente, in Cagliari via Delitala 2.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro,
l'appellante ha chiamato in giudizio l' , facendo presente che era stata riconosciuta CP_3 la sua condizione di necessità di assistenza continua a seguito di ATP, ma che l' , CP_3 pur se richiesto dell'erogazione della provvidenza, essendo presenti anche tutti gli altri requisiti, non vi aveva provveduto.
Ha pertanto chiesto che fosse accertato il suo diritto a percepire la provvidenza collegata.
L' si è costituito in giudizio, affermando che la liquidazione della CP_3
prestazione era avvenuta già in data 20-5-2021 (e pagata il 07-6-2021), quindi in data precedentemente al deposito del ricorso. Ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
Il Tribunale, con sentenza n. 943 del 23-9-2021 ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando per 2/3 le spese di lite e condannando l' al CP_3
pagamento del residuo.
L'appellante impugna la sentenza, cui resiste l' . CP_3
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1. condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado CP_1
2 del giudizio nella misura del compenso medio previsto per ciascuna fase dalle tabelle ministeriali per le cause di previdenza, ovvero, della somma €. 3.001,16, oltre a spese generali (15%) ed accessori di legge o quella in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia, con favore delle spese di questo grado del giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
2. nella denegata ipotesi di rigetto, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio. A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, che il proprio nucleo familiare convivente ha avuto nell'anno
2019 un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del
T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi.
Per l'appellato:
- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado;
in accoglimento dell'appello incidentale compensare integralmente le spese di primo grado ovvero liquidarle senza considerare la fase istruttoria.
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello ci si duole della compensazione effettuata dal
Tribunale, affermando che la responsabilità della lite era da attribuire all , in CP_3
quanto il deposito del ricorso era precedente alla erogazione della prestazione e comunque l' aveva avuto un tempo sufficiente per provvedere. Ci si lamenta CP_1
inoltre della mancanza di analitica motivazione del Tribunale riguardo sia alla compensazione che alla liquidazione delle spese, che invece spettavano nella misura risultante dalla richiesta di liquidazione ed in relazione a tutte le voci indicate.
Con l'appello incidentale, l' si lamenta che le spese non siano state CP_3
interamente compensate.
Entrambi i motivi dell'appello principale sono infondati, sia sotto il profilo della causalità della lite che quello del decorso del termine.
3 Dal punto di vista del primo, è pacifico che il decreto di omologa sia stato notificato il 10-12-2020, ma ad esso non ha fatto subito seguito la comunicazione dei dati tramite il mod. AP70, che è stato inviato il successivo 25-1-2021, tramite patronato, organismo assolutamente in grado di monitorare momento per momento lo stato della procedura.
La liquidazione è stata disposta il 20-5-2021, cioè entro i 120 giorni dalla ricezione del modello in questione, ed il pagamento concretamente effettuato il 7-6-
2021, comprensivo degli arretrati, cioè pochi giorni dopo la scadenza del suddetto termine, avvenuta il 25-5-2021. Il deposito del ricorso giurisdizionale è avvenuto il 27-
5-2021, ovvero sia due giorni dopo la scadenza del termine dei 120 giorni ed a liquidazione già avvenuta.
Appare evidente che solo un marginale addebito può essere fatto alla condotta dell' , che ha avuto un lieve ritardo (13 gg.) solo nel momento del concreto CP_3
accreditamento delle somme, mentre è singolare la rapidità e la coincidenza dei tempi per quanto riguarda il momento della pendenza della lite, considerando che l'avvenuta liquidazione della prestazione era sicuramente riscontrabile telematicamente al momento stesso dell'adozione del provvedimento, tramite il patronato che assiste l'appellante nella vicenda..
Riguardo all'ammontare della liquidazione, fermo restando di volerla contenere nei minimi tabellari e non al di sotto, questa Corte ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato incostituzionale l'art. 92 comma
II c.p.c. (nel testo modificato appunto dall'art. 13 decreto legge n. 132/2014 conv. in legge n. 162/2014) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese, parzialmente o per intero, anche quando sussistano altre analoghe ragioni, gravi ed eccezionali.
Queste ragioni si sono verificate appunto nella fattispecie in valutazione e devono essere condivise le valutazioni già formulate con la sentenza appellata: i ridottissimi spazi di tempo tra liquidazione della prestazione, deposito del ricorso ed accreditamento effettivo motivano in modo completo ed efficace la ridotta quota di responsabilità da addebitare all' , che porta a condividere la compensazione delle CP_1 spese per 2/3 effettuata dal Tribunale. E' certo inoltre che il ricorso al giudice non ha avuto alcuna funzione sollecitatoria dell'iter amministrativo, poiché la prestazione era
4 già stata liquidata.
L'esito ampiamente prevedibile del ricorso era che la sentenza avrebbe avuto ad oggetto solo le spese legali. Si tratta di ragioni eccezionali e gravi e tali da poter disporre una compensazione parziale delle spese, come ha fatto il Tribunale.
Da ciò il rigetto del primo motivo dell'appello principale.
Per quanto riguarda l'altro punto dell'appello, ovvero sia la misura della liquidazione delle spese, pur nella sinteticità della motivazione della sentenza, la cifra appare determinata in modo corretto. Nell'appello ci si lamenta che la motivazione non sia stata analitica riguardo alle singole voci di tariffa, poiché la sentenza afferma di liquidare solo quelle relative alle fasi effettivamente espletate.
Al riguardo si deve precisare che questa Corte ritiene certamente non spettante la voce della maggiorazione di un terzo per manifesta fondatezza della domanda: la voce è infatti rivolta a disciplinare le ipotesi di resistenza oltranzista e dilatoria in giudizio, mentre nella fattispecie non solo non ci si trova in tale situazione, ma si è pericolosamente vicini al limite dell'inammissibilità della lite per carenza di interesse.
Per quanto riguarda la voce “fase istruttoria” questa Corte, confermando il proprio costante orientamento, rileva che la produzione della comunicazione della liquidazione da parte dell' è avvenuta già con la memoria di costituzione e che, CP_3 pertanto, si tratta di attività da comprendersi nell'esame degli scritti difensivi dell , CP_3
che il DM 55-2014, all'art. 4, 5° comma lett. B) espressamente include nella fase introduttiva del giudizio. Nessuna attività indirizzata a raccogliere elementi utili per la decisione, come indicata sempre dal DM citato, risulta compiuta in causa e le stesse note di trattazione scritta, che per definizione non possono che contenere deduzioni e conclusioni delle parti, non hanno comportato l'acquisizione di elementi ulteriori, ma soltanto precisato le conclusioni, risultando pertanto comprese nell'attività di decisione della controversia.
Confermando che non risultano pertanto dovute all'appellante le suddette voci, la somma delle restanti, come conteggiate dallo stesso appellante, e ridotte ad un terzo, dà esattamente la quota di onorari liquidati dalla sentenza appellata.
Anche questo punto dell'appello principale è, perciò, infondato e l'appello stesso va rigettato.
L'appello incidentale è infondato: per quanto detto, una parte di responsabilità
5 della lite permane in capo all' , per cui si deve escludere una compensazione CP_3
integrale delle spese. Per quanto riguarda la richiesta di escludere la fase istruttoria, come si è detto, essa già era stata esclusa dal Tribunale, per cui non vi è alcuna soccombenza dell' al riguardo, che non ha neppure condizionato l'appello CP_3 all'eventuale accoglimento di quello principale.
Va esclusa la soccombenza nelle spese da parte dell'appellante, viste le dichiarazioni reddituali prodotte.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Cagliari, 24-4-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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