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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8244 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 20911/2023 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ) nato a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli al Centro
Direzionale isola F12 int.73, presso lo studio dell'Avv. Diego TAIANI (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura come in atti;
C.F._2
- Opponente
contro
, con sede Controparte_1
legale in Station House, Dublin Road, Malahide, Co Dublin P.IVA nella P.IVA_1
persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa ai fini del presente atto, giusta
Procura generale alle liti del 07.10.2022 munita di Apostille del 20.10.2022, dall'avv.
Gianluigi CASABONA, (cod. fisc. ), con studio in Roma, Via C.F._3
Damiano Macaluso, 23;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note che seguono.
Per l'opponente :
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano di Napoli, dott. CP_2 Controparte_3 2
Rigettare l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4625/2023; 2.
Accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Dichiarare la nullità e l'inefficacia della clausola di surroga ex art. 8 contratto;
4. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di rivalsa;
5. Condannare la Compagnia opposta alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario….
Per l'opposta:
rigettare l'opposizione a d.i. promossa dall'opponente in quanto inammissibile per la genericità delle contestazioni sollevate in fatto ed in diritto avendo parte opposta ampiamente documentato il proprio credito;
Rigettare ogni domanda dell'opponente, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
AC è creditrice nei confronti Controparte_1
del sig. dell'importo di €31.843,20//, (ovvero quella diversa somma Parte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora dalla data della domanda (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) fino all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento;
Condannare, ai sensi dell'art, 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010, l'opponente all'ulteriore pagamento in favore del creditore opposto di una ulteriore somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione secondo D.M. n. 147 del
13/08/2022, nonché alle spese sostenute per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nella misura di €58,00// come da allegata fattura;
considerata la natura esclusivamente dilatoria e strumentale dell'atto di citazione in opposizione per cui è causa, condannare l'opponente all'ulteriore risarcimento del danno ex art. 96 3 comma cpc;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano di Napoli, dott. CP_2 Controparte_3 3
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4625/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 17.7.23, e notificato in data 2.8.23, su ricorso di
[...]
(nel prosieguo, ”), con il Controparte_1 CP_1
quale è stato ingiunto ad di pagare entro quaranta giorni dalla notifica Parte_1
la somma di € 31.843,20, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 286,00, per spese ed € 1.370,00, per compenso, e rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, in forza di surroga – art. 11 convenzione polizza (doc. 3 fasc. monitorio) ed art. 8 contratto di finanziamento (doc. 1 fasc. monitori) – della compagnia assicurativa nel credito derivante dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 70021506 stipulato dall'ingiunto con Parte_2
(nel prosieguo ) in data 24.1.20.
[...] Parte_2
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva Pt_1
dell'opposta e l'inammissibilità della domanda, sul presupposto dell'azionabilità ad opera della compagnia dell'azione di rivalsa in luogo della surroga, rispetto alla quale ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione. L'opponente ha censurato la vessatorietà dell'art. 8 del contratto di finanziamento (rubricato “copertura assicurativa” – doc. 1 fasc. monitorio - che riconosce all'assicuratore un diritto di surroga nel credito vantato dal finanziatore nei confronti del finanziato) e contestato l'interpretazione del contratto di assicurazione: ove, infatti, beneficiario fosse il finanziato, la clausola che consente la surroga dell'assicuratore nei diritti del finanziatore verso il primo farebbe venir meno la causa stessa del contratto assicurativo;
diversamente nell'ipotesi polizza stipulata in favore del finanziatore. Nella fattispecie concreta, l'interpretazione delle pattuizioni contenute nei contratti in questione, porta l'opponente a ritenere che l'assicurazione si inquadri nello schema del contratto a favore di terzo, ove beneficiario è il finanziatore e non il finanziato. Sulla scorta di tali ragioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Diego Taiani.
Costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione CP_1
con concessione dell'esecutività provvisoria, sostenendo la natura meramente dilatoria della stessa, da cui la richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; in ogni caso, ha chiesto accertarsi il credito da essa vantato di € 31.843,20, oltre interessi di
Tribunale di Napoli, dott. Controparte_4 CP_2 Controparte_3 4
mora dalla data della domanda con condanna al pagamento di ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art, 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010 per la mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione nonché alle spese sostenute per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nella misura di €58,00.
La compagnia ha eccepito la non contestazione delle seguenti circostanze: di aver sottoscritto il contratto, l' inadempimento, l'avvenuto rimborso effettuato dalla compagnia in favore dell'istituto di credito e la quantificazione della somma ingiunta. La compagnia ha sostenuto la non vessatorietà della clausola, essendo il meccanismo assicurativo e la surroga chiaramente indicati in negozio e nel documento di sintesi consegnato al cliente in fase di stipula;
né la previsione della polizza ha comportato un costo a carico del cliente, come evincibile dalle condizioni economiche del prestito.
Quanto all'eccepita prescrizione, la compagnia ne ha escluso la fondatezza, non essendo il diritto esercitato soggetto al termine breve di prescrizione previsto in materia assicurativa: il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue l'applicazione del termine ordinario di prescrizione.
Istruita con scambio di memorie, con provvedimento del 16.9.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata;
conseguentemente, il decreto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto: il creditore assume la veste sostanziale di attore e soggiace ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. pertanto, le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (Cass. n.
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano dott. Falciaola/Generali/Rongo CP_4 CP_2 5
6421/2003; Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020).
Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa
(Cass. Sez. u. n. 13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015).
ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante avendo provveduto CP_1
al deposito di copia del contratto di finanziamento (doc. 1 fasc. monitorio) e della documentazione di polizza (doc. 2, 3 e 5 fasc. monitorio), di copia della lettera di messa in mora del 19.11.21 (doc. 6 fasc. monitorio) e del conteggio estintivo alla data del
20.5.21 (doc. 4 fasc. monitorio).
Assume carattere preliminare l'interpretazione ed inquadramento del contratto di assicurazione collegato al prestito con cessione del quinto dello stipendio, tenuto conto delle contestazioni sollevate dall'opponente, relative alla vessatorietà della clausola volta a prevedere il diritto di surroga in favore della compagnia assicurativa e di nullità per difetto di causa, ove beneficiario della polizza fosse il finanziato.
Al fine di individuare il soggetto beneficiario della polizza collegata al contratto di finanziamento, occorre procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato) (Cass. 9866/2022).
Nel caso di specie, occorre inoltre considerare che, tenuto conto del tipo di finanziamento - prestito garantito mediante cessione del quinto dello stipendio - la stipula di assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego è obbligatoriamente prevista dall'art. 54 DPR 180/1950, non potendo gli istituti finanziatori assumere in
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano di Napoli, dott. CP_2 Controparte_3 6
proprio i rischi di morte o di impiego dei soggetti finanziati. E che, giusto quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento n. 29 del 16 marzo 2009 emanato dell' CP_5
inoltre, in tali casi è espressamente chiarito che la convenzione di polizza possa prevedere in favore del finanziatore, sul quale grava l'onere del pagamento del premio, un diritto di surroga nei diritti e privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente. Il dato normativo è inequivoco nell'individuare il finanziatore quale soggetto nel cui interesse è previsto il meccanismo assicurativo e la surroga.
Applicando tali principi al caso in esame, non vi è dubbio che la polizza, stipulata dalla stessa – circostanza che esclude l'ulteriore inquadramento Parte_2
proposto dall'opposto, di contratto in favore di terzo – sia destinata a tutelare l'interesse del finanziatore e non del finanziato.
Ed infatti, nella “premesse” della convenzione , è previsto che “lett. c) il contraente ha necessità di tutelarsi … con copertura assicurative per i rischi di credito connessi ai contratti di prestito …”. Mentre, l'art. 2 (oggetto della garanzia assicurativa ) stabilisce che “oggetto della garanzia … sono le perdite patrimoniali subite dal contraente per la mancata estinzione del prestito erogato al cedente / delegante …”. Le clausole richiamate rendono evidente quale sia l'interesse sotteso all'operazione. Si consideri inoltre che la misura dell'indennizzo, “pari al valore attuale, alla data del sinistro, delle rate di ammortamento del finanziamento … commisurato al valore scontato, al tan convenuto nel contratto di prestito, delle quote mensili rimaste insolute, al netto delle somme recuperate dal contraente…” (doc. 3 fasc. monitorio).
L'onere del pagamento del premio grava sul finanziatore e non sul soggetto finanziato, come chiaramente indicato sia nella convenzione di polizza (art. 7 convenzione) che nel contratto di finanziamento (art. 8 doc. 1 fasc. monitorio), in cui si prevede che “il richiedente prende atto che la banca ha stipulato con compagnia di assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza e polizza credito a garanzia del mancato adempimento delle obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro”. Conferma di ciò, giusto quanto previsto dalle condizioni economiche e generali di contratto, la mancata previsione dei costi di polizza in capo al finanziato. Il negozio espressamente contempla il diritto di surroga
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano di Napoli, dott. CP_2 Controparte_6 7
[...]
riconosciuto alla compagnia assicurativa “per le somme corrisposte alla banca dalla compagnia di assicurazioni, questa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della banca verso il richiedente …” (art. 8 doc. 1 fasc. monitorio), così da rendere edotto il mutuatario dell'esistenza della polizza e delle modalità operative della stessa.
Chiarito che la polizza è stipulata nell'interesse del finanziatore, è infondata l'eccezione di nullità per difetto di causa, in quanto la previsione del diritto di surroga non impedisce la traslazione del rischio dall'assicurato all'assicuratore, non toccando la causa del contratto assicurativo. Ed è altresì esclusa qualsivoglia vessatorietà.
La previsione potrebbe ritenersi abusiva solo ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa.
Ove, invece, l'assicurazione vada a garantire l'interesse del finanziatore, il diritto di surroga non tocca la causa assicurativa.
Escluso che il meccanismo della surroga sia causa di squilibrio nelle posizioni contrattuali, non sussiste altro profilo di vessatorietà legato al difetto di trasparenza. La stipula di polizza per il rischio vita e d'impiego è espressamente prevista dalla legge (art. 54 DPR 180/1950) nonché indicato nel contratto di finanziamento. Tanto è riportato anche sinteticamente nelle condizioni economiche di contratto, le quali alla voce “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il creditore:” espressamente prevedono
“No. Ai sensi del DPR 180/50 il finanziamento è garantito da polizza assicurativa obbligatoria a copertura del rischio vita e della perdita dell'impiego. Tali polizze sono stipulate dalla Banca (contraente/beneficiario) con compagnia di assicurazioni di proprio gradimento a favore del richiedente (assicurato). Il costo delle coperture assicurative è sostenuto dalla .” (doc. 1 fasc. monitorio). Parte_2
All'esito del controllo reso d'ufficio circa la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento, dal cui inadempimento è originato il credito nel quale si è surrogata la compagnia assicurativa, tenuto conto della qualità di consumatore di (Cass. Pt_1
sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19,
e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 CP_7
Io c. e in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco), se n'è esclusa la CP_8
presenza. Il negozio espressamente esclude l'applicazione di interessi di mora in caso di
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano di Napoli, dott. CP_2 Controparte_3 8
ritardato pagamento delle rate (art. 15) né sono presenti penali o altri oneri e previsioni tali da generare uno squilibrio nella posizione del consumatore, debitamente informato dell'operazione negoziale, vista la documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa.
Non sussistono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico di e si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre IVA e CPA Parte_1
se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4625/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli, in data 17.7.23, nei confronti di e lo Parte_1
dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.000,00 per Controparte_1
compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge. Oltre alle spese per la mediazione obbligatoria se affrontate.
Napoli, 19.09.25
Il Giudice
Diego Ragozini
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano di Napoli, dott. CP_2 Controparte_3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 20911/2023 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ) nato a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli al Centro
Direzionale isola F12 int.73, presso lo studio dell'Avv. Diego TAIANI (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura come in atti;
C.F._2
- Opponente
contro
, con sede Controparte_1
legale in Station House, Dublin Road, Malahide, Co Dublin P.IVA nella P.IVA_1
persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa ai fini del presente atto, giusta
Procura generale alle liti del 07.10.2022 munita di Apostille del 20.10.2022, dall'avv.
Gianluigi CASABONA, (cod. fisc. ), con studio in Roma, Via C.F._3
Damiano Macaluso, 23;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note che seguono.
Per l'opponente :
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano di Napoli, dott. CP_2 Controparte_3 2
Rigettare l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4625/2023; 2.
Accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Dichiarare la nullità e l'inefficacia della clausola di surroga ex art. 8 contratto;
4. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di rivalsa;
5. Condannare la Compagnia opposta alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario….
Per l'opposta:
rigettare l'opposizione a d.i. promossa dall'opponente in quanto inammissibile per la genericità delle contestazioni sollevate in fatto ed in diritto avendo parte opposta ampiamente documentato il proprio credito;
Rigettare ogni domanda dell'opponente, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
AC è creditrice nei confronti Controparte_1
del sig. dell'importo di €31.843,20//, (ovvero quella diversa somma Parte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora dalla data della domanda (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) fino all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento;
Condannare, ai sensi dell'art, 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010, l'opponente all'ulteriore pagamento in favore del creditore opposto di una ulteriore somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione secondo D.M. n. 147 del
13/08/2022, nonché alle spese sostenute per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nella misura di €58,00// come da allegata fattura;
considerata la natura esclusivamente dilatoria e strumentale dell'atto di citazione in opposizione per cui è causa, condannare l'opponente all'ulteriore risarcimento del danno ex art. 96 3 comma cpc;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano di Napoli, dott. CP_2 Controparte_3 3
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4625/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 17.7.23, e notificato in data 2.8.23, su ricorso di
[...]
(nel prosieguo, ”), con il Controparte_1 CP_1
quale è stato ingiunto ad di pagare entro quaranta giorni dalla notifica Parte_1
la somma di € 31.843,20, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 286,00, per spese ed € 1.370,00, per compenso, e rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, in forza di surroga – art. 11 convenzione polizza (doc. 3 fasc. monitorio) ed art. 8 contratto di finanziamento (doc. 1 fasc. monitori) – della compagnia assicurativa nel credito derivante dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 70021506 stipulato dall'ingiunto con Parte_2
(nel prosieguo ) in data 24.1.20.
[...] Parte_2
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva Pt_1
dell'opposta e l'inammissibilità della domanda, sul presupposto dell'azionabilità ad opera della compagnia dell'azione di rivalsa in luogo della surroga, rispetto alla quale ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione. L'opponente ha censurato la vessatorietà dell'art. 8 del contratto di finanziamento (rubricato “copertura assicurativa” – doc. 1 fasc. monitorio - che riconosce all'assicuratore un diritto di surroga nel credito vantato dal finanziatore nei confronti del finanziato) e contestato l'interpretazione del contratto di assicurazione: ove, infatti, beneficiario fosse il finanziato, la clausola che consente la surroga dell'assicuratore nei diritti del finanziatore verso il primo farebbe venir meno la causa stessa del contratto assicurativo;
diversamente nell'ipotesi polizza stipulata in favore del finanziatore. Nella fattispecie concreta, l'interpretazione delle pattuizioni contenute nei contratti in questione, porta l'opponente a ritenere che l'assicurazione si inquadri nello schema del contratto a favore di terzo, ove beneficiario è il finanziatore e non il finanziato. Sulla scorta di tali ragioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Diego Taiani.
Costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione CP_1
con concessione dell'esecutività provvisoria, sostenendo la natura meramente dilatoria della stessa, da cui la richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; in ogni caso, ha chiesto accertarsi il credito da essa vantato di € 31.843,20, oltre interessi di
Tribunale di Napoli, dott. Controparte_4 CP_2 Controparte_3 4
mora dalla data della domanda con condanna al pagamento di ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art, 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010 per la mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione nonché alle spese sostenute per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nella misura di €58,00.
La compagnia ha eccepito la non contestazione delle seguenti circostanze: di aver sottoscritto il contratto, l' inadempimento, l'avvenuto rimborso effettuato dalla compagnia in favore dell'istituto di credito e la quantificazione della somma ingiunta. La compagnia ha sostenuto la non vessatorietà della clausola, essendo il meccanismo assicurativo e la surroga chiaramente indicati in negozio e nel documento di sintesi consegnato al cliente in fase di stipula;
né la previsione della polizza ha comportato un costo a carico del cliente, come evincibile dalle condizioni economiche del prestito.
Quanto all'eccepita prescrizione, la compagnia ne ha escluso la fondatezza, non essendo il diritto esercitato soggetto al termine breve di prescrizione previsto in materia assicurativa: il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue l'applicazione del termine ordinario di prescrizione.
Istruita con scambio di memorie, con provvedimento del 16.9.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata;
conseguentemente, il decreto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto: il creditore assume la veste sostanziale di attore e soggiace ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. pertanto, le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (Cass. n.
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano dott. Falciaola/Generali/Rongo CP_4 CP_2 5
6421/2003; Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020).
Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa
(Cass. Sez. u. n. 13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015).
ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante avendo provveduto CP_1
al deposito di copia del contratto di finanziamento (doc. 1 fasc. monitorio) e della documentazione di polizza (doc. 2, 3 e 5 fasc. monitorio), di copia della lettera di messa in mora del 19.11.21 (doc. 6 fasc. monitorio) e del conteggio estintivo alla data del
20.5.21 (doc. 4 fasc. monitorio).
Assume carattere preliminare l'interpretazione ed inquadramento del contratto di assicurazione collegato al prestito con cessione del quinto dello stipendio, tenuto conto delle contestazioni sollevate dall'opponente, relative alla vessatorietà della clausola volta a prevedere il diritto di surroga in favore della compagnia assicurativa e di nullità per difetto di causa, ove beneficiario della polizza fosse il finanziato.
Al fine di individuare il soggetto beneficiario della polizza collegata al contratto di finanziamento, occorre procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato) (Cass. 9866/2022).
Nel caso di specie, occorre inoltre considerare che, tenuto conto del tipo di finanziamento - prestito garantito mediante cessione del quinto dello stipendio - la stipula di assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego è obbligatoriamente prevista dall'art. 54 DPR 180/1950, non potendo gli istituti finanziatori assumere in
Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Marano di Napoli, dott. CP_2 Controparte_3 6
proprio i rischi di morte o di impiego dei soggetti finanziati. E che, giusto quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento n. 29 del 16 marzo 2009 emanato dell' CP_5
inoltre, in tali casi è espressamente chiarito che la convenzione di polizza possa prevedere in favore del finanziatore, sul quale grava l'onere del pagamento del premio, un diritto di surroga nei diritti e privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente. Il dato normativo è inequivoco nell'individuare il finanziatore quale soggetto nel cui interesse è previsto il meccanismo assicurativo e la surroga.
Applicando tali principi al caso in esame, non vi è dubbio che la polizza, stipulata dalla stessa – circostanza che esclude l'ulteriore inquadramento Parte_2
proposto dall'opposto, di contratto in favore di terzo – sia destinata a tutelare l'interesse del finanziatore e non del finanziato.
Ed infatti, nella “premesse” della convenzione , è previsto che “lett. c) il contraente ha necessità di tutelarsi … con copertura assicurative per i rischi di credito connessi ai contratti di prestito …”. Mentre, l'art. 2 (oggetto della garanzia assicurativa ) stabilisce che “oggetto della garanzia … sono le perdite patrimoniali subite dal contraente per la mancata estinzione del prestito erogato al cedente / delegante …”. Le clausole richiamate rendono evidente quale sia l'interesse sotteso all'operazione. Si consideri inoltre che la misura dell'indennizzo, “pari al valore attuale, alla data del sinistro, delle rate di ammortamento del finanziamento … commisurato al valore scontato, al tan convenuto nel contratto di prestito, delle quote mensili rimaste insolute, al netto delle somme recuperate dal contraente…” (doc. 3 fasc. monitorio).
L'onere del pagamento del premio grava sul finanziatore e non sul soggetto finanziato, come chiaramente indicato sia nella convenzione di polizza (art. 7 convenzione) che nel contratto di finanziamento (art. 8 doc. 1 fasc. monitorio), in cui si prevede che “il richiedente prende atto che la banca ha stipulato con compagnia di assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza e polizza credito a garanzia del mancato adempimento delle obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro”. Conferma di ciò, giusto quanto previsto dalle condizioni economiche e generali di contratto, la mancata previsione dei costi di polizza in capo al finanziato. Il negozio espressamente contempla il diritto di surroga
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riconosciuto alla compagnia assicurativa “per le somme corrisposte alla banca dalla compagnia di assicurazioni, questa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della banca verso il richiedente …” (art. 8 doc. 1 fasc. monitorio), così da rendere edotto il mutuatario dell'esistenza della polizza e delle modalità operative della stessa.
Chiarito che la polizza è stipulata nell'interesse del finanziatore, è infondata l'eccezione di nullità per difetto di causa, in quanto la previsione del diritto di surroga non impedisce la traslazione del rischio dall'assicurato all'assicuratore, non toccando la causa del contratto assicurativo. Ed è altresì esclusa qualsivoglia vessatorietà.
La previsione potrebbe ritenersi abusiva solo ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa.
Ove, invece, l'assicurazione vada a garantire l'interesse del finanziatore, il diritto di surroga non tocca la causa assicurativa.
Escluso che il meccanismo della surroga sia causa di squilibrio nelle posizioni contrattuali, non sussiste altro profilo di vessatorietà legato al difetto di trasparenza. La stipula di polizza per il rischio vita e d'impiego è espressamente prevista dalla legge (art. 54 DPR 180/1950) nonché indicato nel contratto di finanziamento. Tanto è riportato anche sinteticamente nelle condizioni economiche di contratto, le quali alla voce “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il creditore:” espressamente prevedono
“No. Ai sensi del DPR 180/50 il finanziamento è garantito da polizza assicurativa obbligatoria a copertura del rischio vita e della perdita dell'impiego. Tali polizze sono stipulate dalla Banca (contraente/beneficiario) con compagnia di assicurazioni di proprio gradimento a favore del richiedente (assicurato). Il costo delle coperture assicurative è sostenuto dalla .” (doc. 1 fasc. monitorio). Parte_2
All'esito del controllo reso d'ufficio circa la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento, dal cui inadempimento è originato il credito nel quale si è surrogata la compagnia assicurativa, tenuto conto della qualità di consumatore di (Cass. Pt_1
sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19,
e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 CP_7
Io c. e in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco), se n'è esclusa la CP_8
presenza. Il negozio espressamente esclude l'applicazione di interessi di mora in caso di
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ritardato pagamento delle rate (art. 15) né sono presenti penali o altri oneri e previsioni tali da generare uno squilibrio nella posizione del consumatore, debitamente informato dell'operazione negoziale, vista la documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa.
Non sussistono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico di e si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre IVA e CPA Parte_1
se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4625/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli, in data 17.7.23, nei confronti di e lo Parte_1
dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.000,00 per Controparte_1
compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge. Oltre alle spese per la mediazione obbligatoria se affrontate.
Napoli, 19.09.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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