CA
Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel. ed est.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2959/2023 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 30.04.2025
tra
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' Avv.to Francesco Ciccarelli, ( ), in virtù C.F._2
di procura in atti, preso il cui studio in Aversa, alla via San Girolamo, n. 10,
elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2121/2023 del 19 – 22.05.2023 del
Tribunale di Napoli Nord
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2121/2023,
pubblicata il 22.05.2023, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta avverso il d.i. n. 4047/2020, dichiarato definitivamente esecutivo,
ella opponente era stata condannata al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione Giudiziaria non si è costituita. Controparte_1
Alla prima udienza di trattazione innanzi all'istruttore, tenutasi il
23.04.2025, nessuno è comparso e l'istruttore ha rinviato, ai sensi degli artt.
309 e 350 bis c.p.c., la causa innanzi al Collegio all'udienza del
30.04.2025.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione al difensore della parte costituita (che, nelle more, ha anche depositato una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., unitamente ad un atto di transazione),
nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2021, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che
2 prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
L'estinzione va dichiarata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., e non ex art. 306 c.p.c. secondo quanto richiesto dal difensore dell'appellante con l'atto depositato il 28.04.2025, dal momento che quella rinuncia agli atti avrebbe dovuto essere portata a conoscenza del Collegio in udienza, e non attraverso un irrituale deposito di atto telematico.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, l'1/05/2025
Il Presidente rel.
Dott. Giulio Cataldi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel. ed est.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2959/2023 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 30.04.2025
tra
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' Avv.to Francesco Ciccarelli, ( ), in virtù C.F._2
di procura in atti, preso il cui studio in Aversa, alla via San Girolamo, n. 10,
elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2121/2023 del 19 – 22.05.2023 del
Tribunale di Napoli Nord
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2121/2023,
pubblicata il 22.05.2023, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta avverso il d.i. n. 4047/2020, dichiarato definitivamente esecutivo,
ella opponente era stata condannata al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione Giudiziaria non si è costituita. Controparte_1
Alla prima udienza di trattazione innanzi all'istruttore, tenutasi il
23.04.2025, nessuno è comparso e l'istruttore ha rinviato, ai sensi degli artt.
309 e 350 bis c.p.c., la causa innanzi al Collegio all'udienza del
30.04.2025.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione al difensore della parte costituita (che, nelle more, ha anche depositato una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., unitamente ad un atto di transazione),
nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2021, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che
2 prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
L'estinzione va dichiarata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., e non ex art. 306 c.p.c. secondo quanto richiesto dal difensore dell'appellante con l'atto depositato il 28.04.2025, dal momento che quella rinuncia agli atti avrebbe dovuto essere portata a conoscenza del Collegio in udienza, e non attraverso un irrituale deposito di atto telematico.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, l'1/05/2025
Il Presidente rel.
Dott. Giulio Cataldi
3