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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore
Dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato in data 29.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 545/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Luigi De Cunto e con lo stesso elettivamente domiciliata in Potenza alla Via XX Settembre n. 19;
APPELLANTE PRINCIPALE
E
-D CP_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_2
Maritato, in virtù di procura generale ad lites ed elettivamente domiciliato in Salerno, Corso
Garibaldi n. 38 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Istituto;
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 926/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.5.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) CP_ Con ricorso depositato il 3.3.2022 conveniva in giudizio l' e l' Parte_2
[...]
innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, deducendo che in data Controparte_3
2.11.2021 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 100 2019 9002631815 000, cui era sottesa, tra le altre, la cartella esattoriale (recte: l'avviso di addebito) n. 400 2014 0003472036 000, CP_ avente ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell' atto, il predetto, asseritamente notificato il 14.10.2014. Tanto dedotto chiedeva al Giudice adito di dichiarare l'illegittimità della suddetta intimazione a causa dell'intervenuta prescrizione del credito correlato all'atto impositivo sopra indicato. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' e l' si Controparte_3 costituivano in giudizio resistendo alla domanda del e chiedendone il rigetto, con vittoria Pt_2 delle spese di lite.
Con la sentenza n. 926/2022 pubblicata il 24.5.2022 e qui impugnata il Giudice adito così provvedeva: “1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 100 2019 99002631815 000, notificata al il 2.11.2021, stante l'intervenuta Pt_2 prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 100 2014 0003472036 000, in essa richiamato;
2) condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_3
delle spese del giudizio, che liquida in € 834,00, oltre rimborso spese generali nella Pt_2 misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_ 3) compensa per intero le spese del giudizio tra il e l' ” Pt_2
Il Tribunale, richiamava preliminarmente il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., ciò in quanto tale ultimo termine risulta applicabile esclusivamente alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo e non al contrario con riferimento CP_ alla suddetta cartella ed allo stesso avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi CP_4 dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modifiche, dalla legge n. 122 del 2010.
Tanto rimarcato, il Giudice di prime cure rilevava l'intervenuta prescrizione del credito vantato CP_ dall' nei confronti del ed azionato con l'avviso di addebito di cui sopra, atteso che Pt_2 “dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 14.10.2014, è trascorso un periodo ben più ampio di un quinquennio prima che fosse eseguita, il 2.11.2021, la notifica dell'intimazione di pagamento de qua”, e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione in oggetto, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento qui impugnata per intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito ad essa sotteso.
Con atto di appello depositato il 22.11.2022 l' censurava la sentenza di primo grado, CP_3 sostenendone l'erroneità in quanto, nell'ottica della sua ricostruzione, il Tribunale avrebbe incentrato la propria attenzione “esclusivamente sulla prescrizione del credito” e non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni preliminari sollevate dalla deducente nella precedente fase processuale con riferimento, in particolare, ai profili della tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta dal nei confronti dell'intimazione di pagamento in oggetto, atteso che la predetta Pt_2 intimazione era stata notificata in data 5.10.2021 mentre il ricorso giudiziario era stato iscritto a ruolo in data 3.3.2022 e notificato in data 22.4.2022, sicchè risultava tardivamente proposto “sia riguardo al termine di 20 giorni che a quello di 40 giorni”, e tanto in contrasto con il disposto degli artt. 617 c.p.c. e 24 della l. n. 46/1999. L'appellante deduceva altresì che nel caso di specie il
Tribunale da un lato non aveva considerato che ci si trovava “in presenza della regolare notifica dell'avviso di addebito”, elemento, il suddetto, che avrebbe precluso ogni ulteriore impugnazione degli avvisi di mora successivamente formatisi, e, dall'altro, non aveva adeguatamente considerato che il ricorso del risulta comunque carente di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. “in Pt_2 assenza di esecuzione in atto”.
Nel rimarcare, dunque, che la corretta valutazione da parte del Tribunale delle eccezioni preliminari sollevate dall' avrebbe “potuto ribaltare l'esito del giudizio con il rigetto della CP_3 opposizione”, l'impugnante concludeva chiedendo alla Corte di “- Accertare e dichiarare la errata/omessa valutazione in merito alla eccepita tardività dell'opposizione proposta nel primo grado di giudizio, Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, dichiarare la tardività della opposizione nel primo grado di giudizio, per i motivi dedotti in narrativa;
- Accertare e dichiarare la carenza di motivazione, omessa valutazione, della sentenza appellata in ordine alla eccepita inammissibilità della opposizione alla intimazione di pagamento in presenza della regolare notifica dell'avviso di addebito non opposto, in assenza di esecuzione, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare inammissibile l'opposizione nel primo grado di giudizio, per i motivi dedotti in narrativa;
- Accertare e dichiarare la mancata/omessa valutazione del Giudice di prime cure sulla carenza di interesse ad agire – in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cpc, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare improponibile/inammissibile per carenza di legittimazione/interesse ad agire in assenza di esecuzione e di una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo attuale, in violazione e falsa applicazione dell'art.
100 cpc l'opposizione nel primo grado di giudizio, per i motivi dedotti in narrativa;
Condannare
l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.” CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 20.9.2023, condividendo le argomentazioni sviluppate dall'Agenzia e chiedendo anche dal canto suo la riforma dell'impugnata sentenza nel senso prospettato dall'appellante principale, con vittoria di spese.
non si costituiva nel presente giudizio di impugnazione all'esito della notifica in Parte_2 data 28.11.2022 al suo difensore nella precedente fase processuale dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza per la data del 2.10.2023.
Alla data odierna la causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendosi l'udienza con il deposito di note scritte.
L'impugnazione principale dell' pur ammissibile in presenza di un interesse ad impugnare CP_3 correlato alla condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale nei suoi confronti, va disattesa per le ragioni che vanno di seguito ad esporsi ed in base alle quali risulta del pari infondata la CP_ prospettazione difensiva sviluppata dall' nel presente grado di giudizio nei termini precedentemente riferiti, dovendosi configurare il relativo atto di costituzione quale appello incidentale proprio in considerazione della richiesta di riforma della sentenza di primo grado formulata in quella sede.
Come efficacemente rimarcato dal Giudice di prime cure, «alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016 (cui hanno fatto seguito altre di identico tenore: cfr., ex plurimis, tra le più recenti, Cass.
Civ., Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 7409; 27 gennaio 2020, n. 1826; 26 aprile 2019, n. 11335), la scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.», trovando applicazione tale ultima disposizione, come sottolineato dalla stessa Suprema Corte, “soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, e tanto anche “con CP_ riferimento all'avviso di addebito dell che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 CP_4 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010)”.
Sulla base di tale ricostruzione il Giudice di prime cure ha dunque preso atto, con riferimento a tale CP_ profilo, “dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' nei confronti del e Pt_2 azionato con l'avviso di addebito sopra indicato, dal momento che dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 14.10.2014, è trascorso un periodo ben più ampio di un quinquennio prima che fosse eseguita, il 2.11.2021, la notifica dell'intimazione di pagamento de qua”.
Tanto precisato deve innanzitutto rilevarsi come l'operatività nel caso di specie del meccanismo della prescrizione ricostruito dal Tribunale nei termini cronologici di cui sopra non risulti attinto da specifiche censure e contestazioni formulate dall' nel proprio atto di impugnazione, la quale CP_3 incentra piuttosto le proprie doglianze sulla mancata considerazione da parte del primo Giudice delle eccezioni preliminari il cui accoglimento, nell'ottica della prospettazione dell'appellante principale, avrebbe precluso ogni ulteriore accertamento di merito.
Chiariti in tal modo i termini della questione, la tesi dell' non appare condivisibile alla luce CP_3 delle precisazioni fornite al riguardo dalla Suprema Corte in tema di ricostruzione del sistema delle impugnazioni in casi analoghi a quello che qui ci occupa. E' stato, in particolare affermato, da
Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, n. 18256, in tema di omissioni contributive, che qualora il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, appaiono configurabili due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse.
Per chiarezza espositiva si riporta un significativo passaggio della motivazione della pronuncia da ultimo richiamata.
«[…]19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata";
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione" (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);[…]».
Rimarcato poi che nel caso di specie si è in presenza di un'opposizione ad intimazione di pagamento e dunque di una domanda volta a contrastare una concreta ed effettiva e non meramente ipotetica richiesta di pagamento di contributi, e non certo di un'opposizione ad un mero estratto di ruolo, da qualificarsi in termini di mero “atto interno” non esplicante diretta attività lesiva nei confronti del contribuente, l'azione proposta dal va qualificata quale opposizione ex art. Pt_2
615 c.p.c., la quale da un lato è volta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione in presenza di un credito contributivo ormai estinto per prescrizione e, dunque, non è soggetta ai termini di cui all'art. 24 l. n 46/1999 e di cui all'art. 617 c.p.c. in tema di opposizione agli atti esecutivi, e, dall'altro, è senz'altro accompagnata dalla presenza di un concreto ed attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e tanto proprio in considerazione dell'esistenza di una specifica richiesta di adempimento indirizzata al soggetto passivo di un'obbligazione contributiva ormai prescritta in ragione di quanto detto, sicchè, in presenza di una vera e propria richiesta giudiziale di adempimento quale quella in oggetto, ben sussiste in capo all'istante un interesse giuridicamente rilevante a richiedere al Giudice l'accertamento dell'insussistenza in capo al soggetto che procede del diritto di agire in executivis nei confronti dell'opponente.
In ragione di quanto esposto deve dunque confermarsi la sentenza di primo grado.
Le spese del secondo grado vanno compensate tra le parti costituite, attesa la soccombenza di entrambe e la sostanziale coincidenza di posizioni processuali delle stesse.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio con riferimento alla parte appellata non costituita.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 per CP_ l'appello principale dell' e per l'appello incidentale dell' Controparte_5
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto in data 22.11.2022 da
[...]
(parte appellante) in persona del legale rappresentante e sull'appello Controparte_3 incidentale proposto dall' in data 20.9.2023 (parte appellante incidentale), nei confronti di CP_2
(parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 926/2022, ogni Pt_2 Pt_2 altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello principale dell' e l'appello incidentale Controparte_5 dell' ; CP_2 compensa per intero le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite;
nulla per le spese nei confronti della parte appellata non costituita;
Parte_2 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 per l'appello principale e per l'appello incidentale.
Salerno, 29.9.2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore
Dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato in data 29.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 545/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Luigi De Cunto e con lo stesso elettivamente domiciliata in Potenza alla Via XX Settembre n. 19;
APPELLANTE PRINCIPALE
E
-D CP_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_2
Maritato, in virtù di procura generale ad lites ed elettivamente domiciliato in Salerno, Corso
Garibaldi n. 38 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Istituto;
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 926/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.5.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) CP_ Con ricorso depositato il 3.3.2022 conveniva in giudizio l' e l' Parte_2
[...]
innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, deducendo che in data Controparte_3
2.11.2021 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 100 2019 9002631815 000, cui era sottesa, tra le altre, la cartella esattoriale (recte: l'avviso di addebito) n. 400 2014 0003472036 000, CP_ avente ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell' atto, il predetto, asseritamente notificato il 14.10.2014. Tanto dedotto chiedeva al Giudice adito di dichiarare l'illegittimità della suddetta intimazione a causa dell'intervenuta prescrizione del credito correlato all'atto impositivo sopra indicato. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' e l' si Controparte_3 costituivano in giudizio resistendo alla domanda del e chiedendone il rigetto, con vittoria Pt_2 delle spese di lite.
Con la sentenza n. 926/2022 pubblicata il 24.5.2022 e qui impugnata il Giudice adito così provvedeva: “1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 100 2019 99002631815 000, notificata al il 2.11.2021, stante l'intervenuta Pt_2 prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 100 2014 0003472036 000, in essa richiamato;
2) condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_3
delle spese del giudizio, che liquida in € 834,00, oltre rimborso spese generali nella Pt_2 misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_ 3) compensa per intero le spese del giudizio tra il e l' ” Pt_2
Il Tribunale, richiamava preliminarmente il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., ciò in quanto tale ultimo termine risulta applicabile esclusivamente alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo e non al contrario con riferimento CP_ alla suddetta cartella ed allo stesso avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi CP_4 dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modifiche, dalla legge n. 122 del 2010.
Tanto rimarcato, il Giudice di prime cure rilevava l'intervenuta prescrizione del credito vantato CP_ dall' nei confronti del ed azionato con l'avviso di addebito di cui sopra, atteso che Pt_2 “dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 14.10.2014, è trascorso un periodo ben più ampio di un quinquennio prima che fosse eseguita, il 2.11.2021, la notifica dell'intimazione di pagamento de qua”, e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione in oggetto, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento qui impugnata per intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito ad essa sotteso.
Con atto di appello depositato il 22.11.2022 l' censurava la sentenza di primo grado, CP_3 sostenendone l'erroneità in quanto, nell'ottica della sua ricostruzione, il Tribunale avrebbe incentrato la propria attenzione “esclusivamente sulla prescrizione del credito” e non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni preliminari sollevate dalla deducente nella precedente fase processuale con riferimento, in particolare, ai profili della tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta dal nei confronti dell'intimazione di pagamento in oggetto, atteso che la predetta Pt_2 intimazione era stata notificata in data 5.10.2021 mentre il ricorso giudiziario era stato iscritto a ruolo in data 3.3.2022 e notificato in data 22.4.2022, sicchè risultava tardivamente proposto “sia riguardo al termine di 20 giorni che a quello di 40 giorni”, e tanto in contrasto con il disposto degli artt. 617 c.p.c. e 24 della l. n. 46/1999. L'appellante deduceva altresì che nel caso di specie il
Tribunale da un lato non aveva considerato che ci si trovava “in presenza della regolare notifica dell'avviso di addebito”, elemento, il suddetto, che avrebbe precluso ogni ulteriore impugnazione degli avvisi di mora successivamente formatisi, e, dall'altro, non aveva adeguatamente considerato che il ricorso del risulta comunque carente di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. “in Pt_2 assenza di esecuzione in atto”.
Nel rimarcare, dunque, che la corretta valutazione da parte del Tribunale delle eccezioni preliminari sollevate dall' avrebbe “potuto ribaltare l'esito del giudizio con il rigetto della CP_3 opposizione”, l'impugnante concludeva chiedendo alla Corte di “- Accertare e dichiarare la errata/omessa valutazione in merito alla eccepita tardività dell'opposizione proposta nel primo grado di giudizio, Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, dichiarare la tardività della opposizione nel primo grado di giudizio, per i motivi dedotti in narrativa;
- Accertare e dichiarare la carenza di motivazione, omessa valutazione, della sentenza appellata in ordine alla eccepita inammissibilità della opposizione alla intimazione di pagamento in presenza della regolare notifica dell'avviso di addebito non opposto, in assenza di esecuzione, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare inammissibile l'opposizione nel primo grado di giudizio, per i motivi dedotti in narrativa;
- Accertare e dichiarare la mancata/omessa valutazione del Giudice di prime cure sulla carenza di interesse ad agire – in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cpc, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare improponibile/inammissibile per carenza di legittimazione/interesse ad agire in assenza di esecuzione e di una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo attuale, in violazione e falsa applicazione dell'art.
100 cpc l'opposizione nel primo grado di giudizio, per i motivi dedotti in narrativa;
Condannare
l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.” CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 20.9.2023, condividendo le argomentazioni sviluppate dall'Agenzia e chiedendo anche dal canto suo la riforma dell'impugnata sentenza nel senso prospettato dall'appellante principale, con vittoria di spese.
non si costituiva nel presente giudizio di impugnazione all'esito della notifica in Parte_2 data 28.11.2022 al suo difensore nella precedente fase processuale dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza per la data del 2.10.2023.
Alla data odierna la causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendosi l'udienza con il deposito di note scritte.
L'impugnazione principale dell' pur ammissibile in presenza di un interesse ad impugnare CP_3 correlato alla condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale nei suoi confronti, va disattesa per le ragioni che vanno di seguito ad esporsi ed in base alle quali risulta del pari infondata la CP_ prospettazione difensiva sviluppata dall' nel presente grado di giudizio nei termini precedentemente riferiti, dovendosi configurare il relativo atto di costituzione quale appello incidentale proprio in considerazione della richiesta di riforma della sentenza di primo grado formulata in quella sede.
Come efficacemente rimarcato dal Giudice di prime cure, «alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016 (cui hanno fatto seguito altre di identico tenore: cfr., ex plurimis, tra le più recenti, Cass.
Civ., Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 7409; 27 gennaio 2020, n. 1826; 26 aprile 2019, n. 11335), la scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.», trovando applicazione tale ultima disposizione, come sottolineato dalla stessa Suprema Corte, “soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, e tanto anche “con CP_ riferimento all'avviso di addebito dell che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 CP_4 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010)”.
Sulla base di tale ricostruzione il Giudice di prime cure ha dunque preso atto, con riferimento a tale CP_ profilo, “dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' nei confronti del e Pt_2 azionato con l'avviso di addebito sopra indicato, dal momento che dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 14.10.2014, è trascorso un periodo ben più ampio di un quinquennio prima che fosse eseguita, il 2.11.2021, la notifica dell'intimazione di pagamento de qua”.
Tanto precisato deve innanzitutto rilevarsi come l'operatività nel caso di specie del meccanismo della prescrizione ricostruito dal Tribunale nei termini cronologici di cui sopra non risulti attinto da specifiche censure e contestazioni formulate dall' nel proprio atto di impugnazione, la quale CP_3 incentra piuttosto le proprie doglianze sulla mancata considerazione da parte del primo Giudice delle eccezioni preliminari il cui accoglimento, nell'ottica della prospettazione dell'appellante principale, avrebbe precluso ogni ulteriore accertamento di merito.
Chiariti in tal modo i termini della questione, la tesi dell' non appare condivisibile alla luce CP_3 delle precisazioni fornite al riguardo dalla Suprema Corte in tema di ricostruzione del sistema delle impugnazioni in casi analoghi a quello che qui ci occupa. E' stato, in particolare affermato, da
Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, n. 18256, in tema di omissioni contributive, che qualora il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, appaiono configurabili due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse.
Per chiarezza espositiva si riporta un significativo passaggio della motivazione della pronuncia da ultimo richiamata.
«[…]19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata";
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione" (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);[…]».
Rimarcato poi che nel caso di specie si è in presenza di un'opposizione ad intimazione di pagamento e dunque di una domanda volta a contrastare una concreta ed effettiva e non meramente ipotetica richiesta di pagamento di contributi, e non certo di un'opposizione ad un mero estratto di ruolo, da qualificarsi in termini di mero “atto interno” non esplicante diretta attività lesiva nei confronti del contribuente, l'azione proposta dal va qualificata quale opposizione ex art. Pt_2
615 c.p.c., la quale da un lato è volta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione in presenza di un credito contributivo ormai estinto per prescrizione e, dunque, non è soggetta ai termini di cui all'art. 24 l. n 46/1999 e di cui all'art. 617 c.p.c. in tema di opposizione agli atti esecutivi, e, dall'altro, è senz'altro accompagnata dalla presenza di un concreto ed attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e tanto proprio in considerazione dell'esistenza di una specifica richiesta di adempimento indirizzata al soggetto passivo di un'obbligazione contributiva ormai prescritta in ragione di quanto detto, sicchè, in presenza di una vera e propria richiesta giudiziale di adempimento quale quella in oggetto, ben sussiste in capo all'istante un interesse giuridicamente rilevante a richiedere al Giudice l'accertamento dell'insussistenza in capo al soggetto che procede del diritto di agire in executivis nei confronti dell'opponente.
In ragione di quanto esposto deve dunque confermarsi la sentenza di primo grado.
Le spese del secondo grado vanno compensate tra le parti costituite, attesa la soccombenza di entrambe e la sostanziale coincidenza di posizioni processuali delle stesse.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio con riferimento alla parte appellata non costituita.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 per CP_ l'appello principale dell' e per l'appello incidentale dell' Controparte_5
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto in data 22.11.2022 da
[...]
(parte appellante) in persona del legale rappresentante e sull'appello Controparte_3 incidentale proposto dall' in data 20.9.2023 (parte appellante incidentale), nei confronti di CP_2
(parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 926/2022, ogni Pt_2 Pt_2 altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello principale dell' e l'appello incidentale Controparte_5 dell' ; CP_2 compensa per intero le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite;
nulla per le spese nei confronti della parte appellata non costituita;
Parte_2 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 per l'appello principale e per l'appello incidentale.
Salerno, 29.9.2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)