Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01408/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Soleto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di CC, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. comunale di Soleto e dal Consorzio ASI di CC sulla segnalazione-invito del 15.9.2023 (rettificata il 18.9.2023) e sugli atti di segnalazione sollecito e diffida del 13.10.2023 e del 2.12.2023, con cui i ricorrenti hanno chiesto alle PP.AA. intimate – con riferimento agli interventi e depositi effettuati dalla società -OMISSIS- S.r.l. nel Comune di Soleto lungo la S.P. 362 km 14 – di attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, «per verificare i fatti segnalati, effettuando i dovuti sopralluoghi e controlli in situ e procedendo altresì all’adozione dei consequenziali provvedimenti sospensivi repressivi e sanzionatori e ad ogni altro incombente previsto dalla legge e/o dal Piano ASI e dal relativo Regolamento»;
- dell’obbligo delle PP.AA. intimate di provvedere espressamente sulla segnalazione-invito del 15.9.2023 (rettificata il 18.9.2023) e sugli atti di segnalazione sollecito e diffida del 13.10.2023 e del 2.12.2023;
- nonché per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere sulla citata segnalazione-invito del 15.9.2023 (rettificata il 18.9.2023) e sui citati atti di segnalazione sollecito e diffida del 13.10.2023 e del 2.12.2023 con contestuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 10/2/2025:
per l’annullamento
- della Relazione di sopralluogo del 18.11.2024 (COMUNE DI SOLETO - -OMISSIS--REG_UFFICIALE - -OMISSIS- – Uscita – 26/11/2024 – 12:33) e della PEC di trasmissione della stessa, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti (ivi inclusi, ove occorra, gli esiti e le risultanze dei sopralluoghi richiamati nella Relazione e gli eventuali ulteriori verbali/relazioni di sopralluogo).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 3/6/2025:
per l’annullamento
- della nota di riscontro prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2025 del Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica Ambiente del Comune di Soleto e delle allegate comunicazioni di avvio prot. n. -OMISSIS-del 20.3.2025 e relazione di sopralluogo prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2025 e della relativa pec di trasmissione; nonché di tutti gli atti ad essi presupposti consequenziali o comunque connessi ancorché non conosciuti (ivi inclusi, ove occorra, gli esiti e le risultanze dei sopralluoghi richiamati nella nota e nella Relazione e gli eventuali ulteriori verbali/relazioni di sopralluogo, l’eventuale implicito rigetto delle istanze formulate dai ricorrenti, l’eventuale esito negativo della verifica eventualmente espletata sui fatti segnalati dagli odierni ricorrenti).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 5/8/2025:
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.5.2025 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia - Urbanistica- Ambiente del Comune di Soleto recante “provvedimento di conclusione del procedimento” e la PEC di trasmissione della stessa;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.5.2025 del medesimo Responsabile di riscontro all’istanza di accesso dei ricorrenti e la PEC di trasmissione della stessa;
- della Relazione del 30.5.2025 fatta dal medesimo Responsabile in riscontro all’ordinanza istruttoria di codesto Giudice n. 908/2025;
- della nota del 15.5.2025 richiamata nella predetta Relazione e concernente la s.c.i.a. in sanatoria presentata da -OMISSIS- s.r.l.;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso (ancorché non conosciuto) in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: a ) gli esiti e le risultanze dei sopralluoghi richiamati e gli eventuali ulteriori verbali/relazioni di sopralluogo; b ) il rigetto delle istanze formulate dai ricorrenti, c ) l’esito negativo della verifica espletata sui fatti segnalati dai ricorrenti; d ) la nota di riscontro prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2025 dello stesso Responsabile e le allegate comunicazione di avvio prot. n. -OMISSIS-del 20.3.2025 e relazione di sopralluogo prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2025, la relazione di sopralluogo del 18.11.2024 (tutti già gravati coi precedenti gravami proposti nel presente giudizio).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Soleto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. IN LO EI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio all’esame i ricorrenti hanno agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Soleto e dal Consorzio A.S.I. di CC, a fronte delle segnalazioni e delle diffide dagli stessi presentate tra settembre e dicembre 2023, con cui hanno denunciato la realizzazione di abusi edilizi e il deposito di materiali e rifiuti da parte della società -OMISSIS- S.r.l. nell’area di confine con la loro proprietà.
1.1. Sul piano fattuale, hanno esposto, in sintesi, che
- sono proprietari nell’agglomerato industriale di Galatina-Soleto del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di CC di un terreno sito lungo la S.P. 362 Km 14, censito in catasto al Fg. -OMISSIS-, nonché di quello censito al Fg. -OMISSIS-;
- tali fondi confinano su tre lati con un compendio immobiliare ex demaniale (già “Centro Trasmittente NDB”, catastalmente censito al Fg. -OMISSIS-), acquistato dalla società controinteressata;
- il confine tra le due proprietà è stato interamente e pacificamente delimitato da una preesistente recinzione metallica;
- sennonché, in data 15.9.2023, accertavano che incaricati della società controinteressata avevano divelto parte di tale recinzione, avviando lavori edili e attività di deposito di materiali e rifiuti con evidente sconfinamento nella proprietà dei ricorrenti medesimi;
- a fronte dell’attività lesiva, notiziavano tempestivamente le Amministrazioni intimate mediante segnalazioni-invito e diffide del 15.9.2013 (rettificata il successivo 18.9) e del 13.10.2023, invocando l’esercizio dei doverosi poteri di vigilanza e di repressione degli abusi, e chiedendo di accedere alla documentazione presentata dalla società controinteressata al fine di eseguire i citati lavori;
- a seguito dell’evasione della prefata istanza di accesso agli atti, avvenuta il 2.11.2023, apprendevano dell’esistenza di una SCIA presentata dalla controinteressata in data 23.4.2021, avente ad oggetto un asserito “completamento della recinzione”;
- presa visione della documentazione tecnica, con un’ulteriore e articolata diffida, notificata il 2.12.2023, i ricorrenti contestavano radicalmente la legittimità del titolo abilitativo e delle opere in corso di esecuzione;
- nello specifico, veniva denunciata la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata in sede di SCIA, avendo quest’ultima asserito di possedere la titolarità esclusiva dell’area di intervento, mascherando di fatto la traslazione del confine in danno della proprietà dei ricorrenti; sotto il profilo urbanistico-edilizio, si evidenziava come l’intervento non potesse qualificarsi quale ristrutturazione edilizia “leggera”, costituendo la realizzazione ex novo di un muro in conci di tufo alto 2,50 metri un intervento di trasformazione permanente del territorio, subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire e al necessario parere o assenso preventivo da parte del Consorzio ASI, nella specie assente;
- nonostante le reiterate diffide formali, il Comune di Soleto e il Consorzio ASI omettevano di adottare qualsivoglia provvedimento inibitorio, sanzionatorio o demolitorio, venendo meno ai propri poteri-doveri di vigilanza urbanistico-edilizia e di tutela del territorio.
1.2. I ricorrenti hanno dedotto, a sostegno della domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a., i seguenti motivi di diritto: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 27 e 31, d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 19, 21 e 21-nonies, l. n. 241/’90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.r. Puglia n. 2/’07. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/’06. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di correttezza e buona fede”.
1.3. La difesa attorea ha concluso, pertanto, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, la condanna delle parti intimate a provvedere espressamente sulle istanze de quibus e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia
1.4. Il Comune di Soleto si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.5. In particolare, l’Amministrazione comunale resistente, da una parte, ha sostenuto che la questione sollevata dai ricorrenti riguardi una controversia di natura privatistica, ovvero la ridefinizione dei confini tra proprietà, e non un interesse legittimo; dall’altra, ha evidenziato di aver concluso il procedimento amministrativo con la trasmissione di una relazione di sopralluogo, ritenendo di non essere obbligato ad adottare i provvedimenti sanzionatori richiesti.
2. Successivamente, con atto depositato in data 10.2.2025, i ricorrenti hanno presentato un primo atto di motivi aggiunti, impugnando la relazione di sopralluogo del 26.11.2024 - giudicata generica e insufficiente - e ribadendo che il Comune di Soleto non ha fornito un riscontro adeguato alle loro segnalazioni e diffide, né ha adottato i provvedimenti repressivi e sanzionatori richiesti; hanno insistito, pertanto, per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento degli atti impugnati.
2.1. Il Comune di Soleto ha replicato con ulteriori memorie difensive, sostenendo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; ha inoltre rappresentato di aver avviato, con nota del 20.3.2025, un procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi e di aver richiesto alla -OMISSIS- S.r.l. di presentare un nuovo titolo abilitativo, essendo scaduta la SCIA originaria; ha inoltre riproposto la tesi secondo cui la questione sollevata dai ricorrenti sarebbe di natura privatistica, non rientrando nella giurisdizione amministrativa.
2.2. I ricorrenti, con una memoria successiva, hanno rimarcato la persistenza dell’inerzia del Comune di Soleto, nonostante le comunicazioni del 26.11.2024 e del 20.3.2025, evidenziando ancora una volta che le segnalazioni e diffide non hanno ricevuto un riscontro adeguato e che i provvedimenti adottati sono stati insufficienti; hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo la condanna delle amministrazioni resistenti a provvedere espressamente.
2.3. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2025, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
3. Con ulteriore atto di motivi aggiunti del 19.5.2025, la difesa attorea ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-del 20.3.2025 dell’Amministrazione comunale di Soleto, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi” , con presentazione di eventuale titolo abilitativo idoneo.
3.1. Con ordinanza n. 908 del 15.5.2025, la Sezione ha disposto la conversione del rito da camerale in ordinario e ha contestualmente richiesto al Comune di Soleto una dettagliata relazione sull’esito del procedimento avviato con nota prot. n. -OMISSIS-del 20.3.2025, disponendo la produzione di specifica documentazione, tra cui la SCIA prot. n. -OMISSIS- dell’8.9.2021 e i verbali di sopralluogo.
3.2. In data 22.5.2025 il Comune ha adottato la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui ha comunicato l’esistenza di ulteriori pratiche intestate alla controinteressata (risalenti anche agli anni 2011–2013) e la presentazione, in data 31.3.2025, di una SCIA in sanatoria, trasmessa al Consorzio ASI per il parere di competenza.
3.3. Nella stessa data, l’Amministrazione comunale ha adottato la nota prot. n. -OMISSIS-, qualificata come “provvedimento di conclusione del procedimento” , con cui ha ritenuto non fondate le segnalazioni attoree avuto riguardo ai seguenti profili: i) integrale evasione dell’istanza di accesso agli atti; ii) ritenuta sufficienza della SCIA per la recinzione in zona industriale, definita di “modesto corpo ed altezza”; iii) insussistenza di elementi probatori circa la violazione dei confini, oltre alla incompetenza del Comune nel dirimere controversie tra privati, e all’assenza dei presupposti per adottare provvedimenti sanzionatori sul lamentato deposito di rifiuti e materiali nell’area de qua .
3.4. In data 5.6.2025 l’Ufficio tecnico comunale, in ottemperanza all’ordinanza collegiale istruttoria, ha depositato relazione del 30.5.2025, attestando, tra l’altro: la perdita di efficacia delle precedenti SCIA; l’avvenuto “spianamento” dell’area e la trasformazione dei conci in una recinzione di fatto diversa da quella dichiarata; la presentazione da parte di -OMISSIS- della SCIA prot. n. -OMISSIS- per “sanare” la recinzione e lo spianamento dell’area; la sospensione della SCIA in sanatoria con richiesta di parere all’ASI di CC in data 15.5.2025; l’attuale presenza di un’area spianata e di una recinzione in conci di tufo sovrapposti sul confine con i ricorrenti; l’assenza di verbali di sopralluogo, perché non sarebbe stato rinvenuto “nulla di particolarmente rilevante” , con rinvio alle precedenti comunicazioni del 18.11.2024 e del 20.3.2025.
3.5. Contro le note prot. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 22.5.2025, la relazione del 30.5.2025 e la nota del 15.5.2025 di sospensione della SCIA in sanatoria, i ricorrenti hanno proposto terzo atto di motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
3.6. A sostegno del nuovo e ulteriore mezzo di gravame, la difesa attorea ha articolato i seguenti motivi di censura: I. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 27 e 31, d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 19, 21 e 21-nonies, l. n. 241/’90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.r. Puglia n. 2/’07. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/’06. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di correttezza e buona fede” ; II. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 27 e 31, d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 19, 21 e 21-nonies, l. n. 241/’90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.r. Puglia n. 2/’07. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/’06. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di correttezza e buona fede” ; III . “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 27 e 31, d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 19, 21 e 21-nonies, l. n. 241/’90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.r. Puglia n. 2/’07. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/’06. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di correttezza e buona fede”.
4. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p. a., all’udienza pubblica del 9 marzo 2026 la causa è stata infine riservata in decisione.
5. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione della difesa comunale, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo ex art. 117 c.p.a., giacché l’Amministrazione ha provveduto sulle istanze e diffide dei ricorrenti con provvedimento espresso, ovvero con la nota prot. n. -OMISSIS- del 22.5.2025, impugnata da parte ricorrente con il terzo atto di motivi aggiunti.
5.1. Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame, proposta dalla difesa comunale sulla base del rilievo che la controversia in esame avrebbe natura esclusivamente civilistica e non potrebbe essere risolta nell’ambito del controllo urbanistico-edilizio, risultando quindi estranea alla giurisdizione amministrativa; in particolare, si sostiene che non spetti alla Pubblica Amministrazione ricostruire i confini reali tra fondi, id est stabilire se una recinzione prevalga sulle mappe catastali o interpretare il contenuto traslativo degli atti notarili, poiché tali attività non rientrano nelle verifiche previste dal Testo unico dell’edilizia.
5.2. L’eccezione è infondata.
5.3. Osserva il Collegio che la controversia non riguarda, in realtà, la questione – di natura prettamente civilistica – relativa alla definizione dei confini tra le opposte proprietà delle parti, bensì la richiesta di esercizio da parte della P.A. dei poteri pubblicistici di vigilanza e di sanzione ad esso spettanti nella materia urbanistico-edilizia, sicché nella specie viene in rilievo una posizione di interesse legittimo, rientrante a pieno titolo nella sfera di cognizione del Giudice Amministrativo, in quanto vertente sul corretto esercizio di funzioni pubbliche e non su meri rapporti paritetici tra vicini.
5.4. Sempre in limine , conformemente all’avviso in tal senso dato alle parti in udienza, reputa il Collegio che vada affermata l’inammissibilità sia dei primi che dei secondi motivi aggiunti, poiché con essi sono impugnati atti endoprocedimentali, ossia verbali di sopralluogo e di comunicazione di avvio del procedimento, che non hanno alcun valore provvedimentale, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nelle proprie memorie del 26.4.2025 e del 30.4.2025.
6. Si può quindi passare ad esaminare, nel merito, il terzo ricorso per motivi aggiunti.
6.1. Con il primo motivo, la parte lamenta che l’Amministrazione abbia erroneamente ritenuto sufficiente la SCIA per la realizzazione di una recinzione in muratura di altezza pari a 2,50 metri, mentre la normativa e la giurisprudenza in subiecta materia richiedono il permesso di costruire per opere di tale consistenza.
6.2. Sotto altro profilo, ad avviso della parte è stata omessa la valutazione del parere obbligatorio del Consorzio ASI, prescritto dal Piano di Agglomerato, e non è stata svolta alcuna verifica sulla legittimazione della controinteressata ad intraprendere l’attività edilizia, nonostante la documentazione prodotta dimostri che i confini di proprietà non coincidono con quanto dalla stessa dichiarato.
6.3. Vengono ritenute parimenti infondate le affermazioni circa l’assenza di rifiuti e di materiali nell’area de qua , apoditticamente riportate nella nota gravata, senza alcun riscontro istruttorio e in assenza di verbali di sopralluogo; inoltre, la sospensione del procedimento a seguito della nuova SCIA in sanatoria costituirebbe, nella prospettazione attorea, un’inammissibile inversione procedimentale, confermativa dell’abusività delle opere.
6.4. Con il secondo ordine di censure, i ricorrenti assumono che – a fronte delle puntuali segnalazioni e diffide da essi presentate – il Comune avrebbe dovuto attivarsi, effettuare i controlli e adottare i provvedimenti conseguenti, ovvero fornire una risposta espressa e motivata; l’inerzia protrattasi per oltre un anno, seguita da una risposta generica e inconcludente, integrerebbe violazione dei doveri di correttezza e buona fede, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
6.5. A mezzo del terzo motivo di diritto, i ricorrenti stigmatizzano che la P.A., nel provvedimento gravato, non abbia indicato le ragioni per cui ha ritenuto di non redigere verbali di sopralluogo, di non esercitare i poteri repressivi e di non disporre la rimozione delle opere abusive con ripristino dello stato dei luoghi, considerando valida una SCIA inidonea a legittimare l’intervento; la motivazione addotta è ritenuta generica e contraddittoria, non consentendo di ricostruire l’ iter logico-giuridico seguito dalla P.A.
7. Così compendiati i motivi di ricorso, reputa il Collegio che sia anzitutto fondato il profilo di censura, con cui i ricorrenti lamentano che il Comune ha erroneamente ritenuto sufficiente la SCIA per la realizzazione della recinzione in esame, nonostante le caratteristiche oggettive dell’opera per consistenza ed estensione (muratura in conci di tufo, spessore 20 cm., altezza 2,00 metri) impongano il permesso di costruire per l’impatto stabile e la trasformazione duratura dell’assetto edilizio.
7.1. Premesso che, in linea generale, la recinzione può svolgere una mera funzione di difesa della proprietà dalle ingerenze materiali, strumentale all’esercizio dello ius excludendi alios, soltanto “quando consista di materiale di scarso impatto visivo e si configuri come un intervento di dimensioni ridotte, privo di opere murarie di sostegno” (Corte cost. n. 175 del 2019 ed ivi il richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3346 del 2019), la nuova realizzazione di opere murarie – peraltro di rilevanti proporzioni ed estensione, quali quelle di specie - indubbiamente determina una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, che non è riconducibile ad alcuno degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a ), b ), c ) e d ), del Testo unico dell’edilizia, sicché ai sensi della successiva lettera e ) deve considerarsi intervento di nuova costruzione, in quanto tale subordinato a permesso di costruire ex art. 6 del medesimo testo legislativo (cfr. Corte cost. n. 90 del 2023).
7.2. Nel caso di specie, in considerazione delle connotazioni del muro di cui trattasi – destinato non solo a completare la recinzione sul fronte-strada, ma anche e soprattutto a rimpiazzare la rete metallica preesistente, delimitando stabilmente e con rilevante impatto urbanistico-edilizio il restante perimetro dell’immobile della controinteressata lungo i restanti lati, confinanti con i ricorrenti – il Comune di Soleto ha illegittimamente ritenuto che l’opera muraria de qua possa essere realizzata sulla base di una semplice SCIA.
7.3. Sulla rilevanza della SCIA edilizia inidonea e sui suoi possibili effetti, in giurisprudenza si è condivisibilmente affermato quanto segue: « …quando si versa in una fattispecie – quale quella in esame – in cui sia stato utilizzato un titolo inidoneo (la Scia […]) per l’esecuzione di un intervento edilizio che richiede un altro tipo di titolo (vale a dire il permesso di costruire), le opere realizzate a seguito della presentazione di un titolo inidoneo sono abusive. 2.4. Ciò significa anche che tutte le censure formulate dalla ricorrente in relazione alla tardività e illegittimità degli atti comunali e alla mancata adozione di atti di inibitoria e “autotutela” sono infondate, poiché è dirimente la diversa circostanza – assunta, tra le altre, a fondamento del provvedimento impugnato – che è stato utilizzato un titolo non adeguato, considerato che, a fronte della realizzazione di un organismo edilizio nuovo con aumento di volumetria era necessario munirsi di un permesso di costruire (cfr., ex plurimis, Tar per la Lombardia, Milano, Sez. II, 29 novembre 2022, n. 2649). Anzi, l’utilizzo di un titolo inidoneo rende abusivo l’intervento e impone al Comune di intervenire attraverso i suoi poteri generali di vigilanza in ambito edilizio: in particolare l’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”. Difatti, secondo una condivisibile giurisprudenza, pur in presenza di sempre maggiori spazi di semplificazione procedimentale anche in ambito edilizio «esistono tuttavia dei limiti insormontabili che non consentono di derubricare gli interventi “maggiori” al titolo “minore”. Se pertanto il privato ha sempre la possibilità di optare per il permesso di costruire, laddove gli sarebbe possibile agire tramite semplice d.i.a. (oggi s.c.i.a.) non vale il reciproco, per cui nei casi in cui è ritenuto necessario l’avallo esplicito dell’intervento, l’utilizzo di qualsivoglia altra forma di comunicazione, ivi comprese quelle nuove introdotte nel tempo (si pensi alla c.d. comunicazione inizio lavori -C.I.L.- o comunicazione inizio lavori asseverata -C.I.L.A.) appare sostanzialmente inutile. Esso, cioè, si palesa tamquam non esset ai fini della legittimazione dell’intervento, che resta abusivo. […] L’utilizzo, infatti, di un titolo edilizio completamente inadeguato a “coprire” l’intervento realizzato, non elide la natura illecita dello stesso, sì da poter comunque scongiurare l’intervento sanzionatorio del Comune nell’ambito del proprio generico potere di vigilanza (art. 27 del T.U.E.)» (cfr. Consiglio di Stato, II, 15 dicembre 2020, n. 8032; con riguardo all’uso improprio della c.i.l.a., cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 25 febbraio 2021, n. 1273 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 27 giugno 2022, n. 1508; Tar per la Lombardia, Milano, Sez. II, 29 novembre 2022, n. 2649) » (v. TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 120 del 9.1.2023).
8. Facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, reputa il Collegio che, nella specie, per la realizzazione del muro di recinzione in contestazione, come correttamente opposto da parte attrice, sia necessario, per caratteristiche e tipologia dell’opera, il permesso di costruire, dovendosi considerare non adeguata allo scopo la mera segnalazione certificata di inizio attività.
8.1. Le considerazioni della difesa resistente, circa la collocazione dell’opera nell’ambito della zona industriale, non attenuano tale esigenza, comportando al contrario il necessario rispetto delle specifiche prescrizioni relative all’Agglomerato ASI di CC (tra cui la trasparenza delle recinzioni sulle fronti stradali), con conseguente ulteriore rilevanza del parere dell’ASI quale valutazione sovraordinata rispetto alla pianificazione comunale.
8.2. Invero, nella specie, dalla specifica destinazione dell’area deriva - per le recinzioni di cui si discorre - un regime peculiare, correlato al fatto che l’area industriale de qua ricade nell’Agglomerato ASI di Galatina-Soleto del Consorzio di CC ed è perciò assoggettata a parere del Consorzio, da rendere nel rispetto delle N.T.A. previste dal Piano ASI (doc. n. 12 foliario parte resistente).
9. Parimenti affetto dal lamentato vizio di difetto di istruttoria e di motivazione è il riscontro fornito dalla P.A. a fronte del denunciato “deposito di materiali e rifiuti”, genericamente compendiato nell’affermazione che “non sono emerse circostanze tali da implicare l’elevazione di sanzioni nei confronti di A&V S.r.l.” , nonostante risulti ex actis l’esistenza di un “piazzale destinato a parcheggio realizzato con materiali di risulta e misto cava” (cfr. SCIA in sanatoria – doc. n. 7 e seguenti foliario del 5.6.2025).
9.1. A tal riguardo, è sufficiente ribadire che la presentazione della SCIA in sanatoria non è idonea a neutralizzare l’obbligo di repressione delle opere eseguite sine titulo dalla controinteressata, giacché per la realizzazione dell’intervento in questione - come sopra evidenziato - è richiesto il permesso di costruire e, dunque, l’utilizzo di un diverso strumento abilitativo è tamquam non esset ai fini della legittimazione ex post delle opere, con conseguente obbligo per la P.A. di attivare il previsto procedimento sanzionatorio, nell’esercizio del proprio doveroso potere di vigilanza, ex artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 (ingiunzione alla rimozione delle opere illegittimamente realizzate e al ripristino dello status quo ante ).
9.2. Per tali aspetti, gli atti gravati si fondano dunque su presupposti erronei, oltreché su un’istruttoria carente rispetto ad elementi di valutazione cruciali (tipologia di titolo edilizio necessario per l’esecuzione dell’opera, conformità alle N.T.A. del Consorzio ASI, gestione dei materiali di risulta), in violazione della disciplina normativa in subiecta materia.
10. Restano, infine, assorbiti gli altri motivi di doglianza per l’evidente pregiudizialità logico-giuridica di quelli accolti, non potendo i ricorrenti trarre ulteriori utilità dalla relativa delibazione, con la precisazione che – in relazione al profilo di censura con cui essi stigmatizzano l’omessa verifica della titolarità dell’intervento edilizio in capo ad -OMISSIS- S.r.l., avuto riguardo alla effettiva delimitazione delle aree di rispettiva proprietà ( sostenendo che la stessa documentazione prodotta dalla controinteressata, ossia l’atto pubblico di acquisto allegato alla SCIA, individui il confine non in corrispondenza del perimetro della particella, ma della preesistente recinzione metallica, poi parzialmente divelta ) – va richiamato il quieto orientamento giurisprudenziale, secondo cui, ai fini del rilascio del titolo edilizio, l’Amministrazione è onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo alla disponibilità dell’area oggetto dell’intervento, desunta dagli atti pubblici prodotti e, in via residuale, dalle risultanze catastali.
10.1. In particolare, si è rilevato che “se il Comune (come poi anche il giudice in sede di controllo di legittimità) non può esimersi dal verificare il rispetto dei limiti privatistici sull’intervento proposto, condizione è, comunque, che questi siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e non contestati, così che quel controllo si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati” (cfr., ex multis , C.d.S., sez. IV, 28 maggio 2019, n. 3522; T.A.R. Reggio Calabria, 14 febbraio 2020, n.97).
10.2. Ciò posto, risulta dalle esibite carte processuali che l’atto notarile su cui la parte ricorrente fa leva – benché nelle premesse contenga il riferimento ad un compendio denominato “Centro Trasmittente NDB”, costituito da due fabbricati “ insistenti su di un terreno interamente recintato” – prevede all’art. 2 il trasferimento in capo alla società -OMISSIS- S.r.l. del complesso immobiliare censito al catasto terreni come “partita -OMISSIS-, classe Ente Urbano, Superficie ha 1.21.47, senza reddito” e al catasto fabbricati “in ditta Demanio dello Stato” come “Foglio -OMISSIS-, Categoria E/9, Rendita Catastale Euro 2.101,98” ; la coincidenza del compendio trasferito con le risultanze catastali è corroborata dalla successiva precisazione che “ Quanto trasferito è meglio individuato negli estratti di mappa che, firmati dalle parti e da me notaio, in copia si allegano al presente atto sotto la lettera ‘B’” , laddove gli estratti mappali allegati all’atto si riferiscono proprio alla particella 40 nella sua interezza.
11. Per quanto precede, il ricorso principale va dichiarato improcedibile, i primi e secondi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, mentre i terzi motivi aggiunti vanno accolti nei sensi dianzi esposti, con conseguente annullamento della gravata nota prot. n. -OMISSIS- del 22.5.2025 e declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di rideterminarsi sulle istanze-diffide dei ricorrenti, conformandosi ai principi sopra espressi, nell’esercizio del proprio doveroso potere di vigilanza.
12. Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – CC, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- dichiara inammissibili i primi e i secondi motivi aggiunti;
- accoglie i terzi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. -OMISSIS- del 22.5.2025 e dichiara l’obbligo del Comune di Soleto di rideterminarsi sulle istanze-diffide dei ricorrenti, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in CC nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR CA, Presidente
IN LO EI, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LO EI | OR CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.