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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 37793/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 37793/2021 R.G. il 23.09.2021, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 22.09.2021, promossa da: con sede legale in Milano, via Cimarosa 9/a, P.I.: Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: P.IVA_1
“EVC”, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro MARCHETTI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via dele forze Armate 260/9, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale del medesimo giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_1 domicilio in allegato all'atto di citazione;
-IC-
contro
: P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2 sede legale in Pero (MI), via Figino 41, di seguito, per brevità: , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo MARCHESELLI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Tiziano 21, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale dello stesso giusta procura speciale alle liti allegata ed Email_2 elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 24.10.2024.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - azione di risoluzione e di risarcimento del danno. pagina 1 di 17 * * * CONCLUSIONI per l'IC:
“Piaccia al Giudice del Tribunale di Milano Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso. NEL MERITO Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta, ex art. 1453 c.c. per le motivazioni di cui è causa, dichiarato che il venditore è tenuto alla garanzia di cui all'art. 1490 c. 1 c.c., per l'effetto ed ex art. 1492 c. 1 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto e, accertati i danni come emersi dalla C.T.U., condannare la convenuta al risarcimento del danno per i titoli e le motivazioni di cui in atti per l'importo complessivo di € 133.716,73, sia come danno emergente, lucro cessante e spese di A.T.P. oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come da seguente prospetto:
- € 86.603,76 + IVA = € 105.656,59 quale danno relativo al ripristino dell'ascensore
- € 10.000,00 + IVA = € 12.200,00 a titolo di lucro cessante ex art. 1226 c.c.
- € 5.724,00 per compenso C.T.U. (il compenso è esente IVA per regime fiscale dell'emittente)
- € 4.400,00 oltre IVA = € 5.368,00 per spese di C.T.P.
- € 4.359,42 oltre IVA e spese escluse, dedotta R.A. = € 4.768,14 per compenso avv. Marchetti e così in totale € 133.716,73 oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA Accertato e dichiarato come già esposto precedentemente, l'inadempimento contrattuale del convenuto, dichiarare la risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo versato dall'attore, oltre al risarcimento del danno per il costo dello smontaggio della struttura, al danno per lucro cessante ed oltre alle spese dell'A.T.P. pari a € 81.910,69, come da seguente prospetto:
- € 35.961,24 + IVA = € 43.872,71 per restituzione importo versato
- € 8.178,56 + IVA = € 9.977,84 costo per lo smontaggio
- € 10.000,00 oltre IVA = € 12.200,00 a titolo di lucro cessante ex art. 1226 c.c.
- € 5.724,00 per compenso C.T.U. (il compenso è esente IVA per regime fiscale dell'emittente)
- € 4.400,00 oltre IVA = € 5.368,00 per spese di C.T.P.
- € 4.359,42 oltre IVA e spese escluse, dedotta R.A. = € 4.768,14 per compenso avv. Marchetti e così in totale € 81.910,69 oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite del presente procedimento, spese generali 15%, CPA ed IVA rifuse. Con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
* * *
pagina 2 di 17 CONCLUSIONI per la Convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata, Nel merito In via preliminare: accertare e dichiarare sia l'intervenuta decadenza di CP_1 dalla facoltà di invocare la garanzia prevista ex art. 1490 e ss c.c. per aver
[...] tardivamente denunciato alla i vizi della piattaforma elevatrice, sia l'intervenuta CP_2 prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c. per aver proposto la domanda giudiziale oltre il termine di un anno dalla consegna del bene e per l'effetto rigettare le domande di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno;
In via principale: accertare e dichiarare che l'impianto elevatore fornito dalla è CP_2 conforme alla Direttiva Europea 2014/33/UE e che la stessa ha correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'Offerta n. 2024-18 Ed. 2 e, quindi, rigettare tutte le domande formulate da di risoluzione del contratto per Controparte_1 inadempimento ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno quantificato in € 111.207,51 sia come danno emergente che come lucro cessante;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ravvisare la sussistenza dei vizi denunciati da condannare Controparte_1 CP_2 all'emenda dei vizi, ovvero rideterminare il prezzo del manufatto, nel contempo rigettando la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno in quanto non provata né provabile;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ravvisare l'inadempimento della dichiarare la risoluzione del CP_2 contratto ex art. 1453 c.c. e nel contempo rigettare la domanda di risarcimento del danno sia come danno emergente che come lucro cessante in quanto non provata né provabile;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova articolati ex art. 244 c.p.c. 1) Vero che in data 1 agosto 2019 attivava l'impianto elevatore installato in CP_2
Via Pagano n. 59 a Trezzano sul Naviglio (cfr. doc. 5, fasc. controparte che si mostra al teste);
2) Vero che in data 10 dicembre 2019 ultimava il montaggio dell'impianto CP_2 elevatore (cfr. doc. 3, comparsa di costituzione e risposta che si mostra al teste);
3) Vero che il verbale di ultimazione montaggio rappresenta l'ultimazione delle attività gravanti sulla CP_2
4) Vero che in sede di ultimazione montaggio venivano prescritti a carico della
i seguenti lavori: dichiarazione di idoneità della struttura + ganci in CP_1 testata (cfr. doc. 3, comparsa di costituzione e risposta che si mostra al teste);
5) Vero che il mancato rilascio della dichiarazione UE di conformità dell'impianto era dovuto all'assenza della dichiarazione d'idoneità della struttura e dei ganci in testata (cfr. doc. 3, comparsa di costituzione e risposta che si mostra al teste);
6) Vero che dalla data di attivazione avvenuta l'1 agosto 2019 l'impianto era funzionante anche in assenza della dichiarazione UE di conformità;
pagina 3 di 17 7) Vero che la messa in esercizio di un impianto elevatore ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 162/1999 è attività di competenza del proprietario dell'impianto elevatore;
8) Vero che nelle date del 23/28 ottobre e 6 novembre 2019 chiedeva a CP_1 di intervenire sull'impianto elevatore (cfr. docc. 6, 7, 8 fasc. controparte che si CP_2 mostrano al teste);
9) Vero che chiedeva l'intervento della sull'impianto elevatore CP_1 CP_2 nelle seguenti date: 13/8/2019, 17/9/2019, 21/10/2019, 28/10/2019, 5/11/2019, 21/01/2020, 23/6/2020, 26/6/2020, 7/7/2020, 8/9/2020, 20/10/2020, 29/10/2020, 2/11/2020, 13/11/2020, 30/11/2020 (cfr. doc. 11, seconda memoria di parte che si CP_2 mostra al teste);
10) Vero che chiedeva l'intervento della per malfunzionamenti CP_1 CP_2 dell'impianto elevatore;
11) Vero che a seguito dell'installazione di un nuovo ascensore si possono verificare episodi di malfunzionamento;
12) Vero che i suddetti episodi di malfunzionamento sono causati dall'assestamento dei componenti dell'impianto elevatore;
13) Vero che a seguito degli interventi del 13 e 24 novembre 2020 la lasciava CP_2
l'impianto fermo e non funzionante (cfr. docc. 4 e 9, fasc. controparte che si mostrano al teste); 14) Vero che l'impianto elevatore fornito è conforme alla Direttiva 2014/33/UE ed alla Norma Europea EN 81-20:2017; Si indica a teste su tutti i capitoli di prova il signor supervisore Testimone_1 tecnico fase installazione e sui capitoli di prova da 7 a 13 il signor , Testimone_2 supervisore tecnico fase manutenzione, entrambi domiciliati presso la in Via CP_2
Dei Missaglia n. 97 a Milano. Si insiste, infine, affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio o un'integrazione della Consulenza già espletata nel procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo volta a quantificare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati, nonché volta a verificare se l'impianto elevatore fornito da sia CP_2 conforme alla Direttiva Europea ed alle norme attualmente applicabili.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti EVC, con atto di citazione notificato a il 20.09.2021, l'ha tratta in giudizio CP_2 svolgendo le domande sopra riportate, deducendo in fatto in estrema sintesi: Parte
- il 2.01.2019 ha accettato l'offerta di dell'11.12.2018 per fornire e CP_2 installare un impianto elevatore a fune (ascensore) negli uffici attorei, siti a Trezzano sul Naviglio, via Pagano 59, con consegna in 12 settimane e con prezzo di € 43.610,75 IVA inclusa;
- ha effettuato il collaudo con esito positivo il 3.11.2020 ma l'impianto ha CP_2 manifestato dei vizi che ne impedivano il funzionamento;
pagina 4 di 17 - ha riconosciuto la problematica con rapporto di intervento del 13.11.2020, CP_2 come analoghe dichiarazioni successive del 24.11.2020 e del 1^.12.2020 e precedenti, durante l'installazione nei due anni precedenti in occasione di pregressi interventi;
Parte
- ha incaricato un tecnico il 2.12.2020, il quale con relazione scritta ha accertato gravissimi vizi, con necessità di rifacimento dell'impianto elettrico, sostituzione di varie parti e necessità di provvedere nuovamente alla certificazione di conformità per un costo di € 28.000,00 oltre IVA;
Parte
- ha quindi contestato i vizi con missiva del 4.12.2020e ha poi proposto accertamento tecnico preventivo per fare accertare i vizi e quantificare la riduzione del prezzo o il danno da risoluzione del contratto;
il CTU nominato, ing.
[...] ha accertato la totale inidoneità del bene fornito e l'antieconomicità delle Per_1 riparazioni, quantificando i costi per lo smontaggio e la sostituzione con un altro ascensore in € 86.603,76; si chiede altresì il risarcimento del lucro cessante, atteso che l'ascensore è a servizio di un'unità produttiva (palazzine uffici e capannoni), nella specie una palazzina di tre piani in cui lavorano 45 dipendenti, che hanno perso tempo e energie a salire e scendere a piedi, sottraendole al lavoro, danno che in via equitativa si stima in € 10.000,00, oltre a tutte le spese di ATP, vale a dire le spese di lite, di CTU e di CTP, pari Parte a € 14.603,75 al netto di IVA. In subordine, ha diritto alla restituzione del prezzo del bene, pari a € 35.961,24 oltre IVA, oltre alla refusione degli esborsi per lo smantellamento della struttura pari a € 8.178,65 oltre IVA oltre alle spese di ATP. si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 9.02.2022, rispetto a prima CP_2 udienza differita dal Giudice ex art. 168bis co. 5 cpc al 2.03.2012, resistendo alle domande attoree e rassegnando le conclusioni sopra riportate, deducendo: Parte
- il 2.01.2019 ha accettato l'offerta di per la fornitura e posa di un CP_2 impianto elettrico a fune da installarsi in via Pagano 59 a Trezzano sul Naviglio, al prezzo di € 36.000,00 oltre IVA, da pagarsi 20% all'ordine, 50% ad avviso di merce pronta e il 30% ad ultimazione dei lavori, stabilendo per la sola consegna dei materiali il termine di 12 settimane lavorative dalla data di approvazione dei disegni esecutivi, avvenuta il 28.03.2019, mentre l'installazione dell'impianto sarebbe avvenuta dopo tre settimane Parte lavorative dall'ultimazione dei lavori preparatori a carico di;
- il montaggio è stato ultimato il 30.05.2019, come si evince dall'emissione della fattura di in pari data;
CP_2
- il 10.12.2019 le parti hanno sottoscritto in contraddittorio un verbale attestante l'ultimazione delle attività a carico di e contenente prescrizioni a carico del CP_2 cliente, nella specie consegnare la dichiarazione di idoneità della struttura e dei ganci di testata;
i rapporti di intervento del 1^.08.2019, del 23 e del 28.10.2019 e del 6.11.2019 Parte attestano che l'ascensore era completato e che ne aveva verificato il funzionamento;
- il 3.11.2020 ha consegnato la dichiarazione di conformità UE attestante la CP_2 conformità dell'impianto alle regole dell'arte, oltre al libretto di impianto e una copia della lettera da inviarsi a cura del proprietario al Comune, documentazione attestante l'avvenuto collaudo con esito positivo;
pagina 5 di 17 Parte
- successivamente, ha lamentato vizi e è intervenuta per verificare, CP_2 Parte mentre ha avviato un procedimento di ATP, conclusosi con il deposito il 17.06.2021 della relazione del CTU, le cui valutazioni si contestano integralmente, come pure la quantificazione, pari a più del doppio dell'importo pagato, osservandosi che il CTU non ha esaminato la conformità dell'impianto alla direttiva 2014/33/UE, recepita in Italia con il DPR 23/2017, né con la norma armonizzata UNI EN 81-20:2014, che prevale sulle altre norme, questione sollevata dal CTP durante le operazioni peritali, onde si chiede l'integrazione della CTU;
- l'IC è decaduta dall'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto ha appreso dei presunti vizi il 23.10.2019 mentre li ha contestati il 4.12.2020;
- del pari, il diritto alla garanzia è estinto per prescrizione, atteso che il montaggio dell'ascensore è stato ultimato il 10.12.2019 mentre l'ATP è stata proposta il 31.12.2020, quindi oltre un anno dalla consegna della cosa;
- manca prova del grave inadempimento di in quanto la CTU non è CP_2 attendibile, non essendosi riferita alla normativa UE;
- il danno è stato erroneamente quantificato con riferimento ai costi per installare un Parte altro impianto elevatore, atteso che al più ha diritto alla restituzione del prezzo ma non certo alla restituzione del prezzo e ai costi di smantellamento e installazione di altro ascensore, con triplicazione del danno;
nulla è dovuto per lucro cessante, trattandosi di pregiudizio del tutto ipotetico;
nulla è risarcibile a titolo di IVA, trattandosi di mera partita di giro.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza di comparizione, tenuta il 2.03.2022 in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 14.09.2022 il Giudice nelle more subentrato nel ruolo del precedente ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 46782/2020 R.G., ritualmente avvenuta, e rigettato le istanze di prova orale svolte dalla Convenuta, nonché la richiesta di integrazione della CTU, e, reputata la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 6.06.2024 in trattazione scritta, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 5.07.2024, comunicata in pari data, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente il 4 e il 24.10.2024, regolarmente fruiti dalle parti, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 25.10.2024.
3. Thema decidendum e emergenze probatorie Parte
ha svolto in via principale contro le seguenti domande contrattuali, riferite CP_2 ad un contratto di fornitura e installazione di un ascensore al prezzo di € 36.000,00 oltre IVA:
pagina 6 di 17 1) domanda di risoluzione giudiziale del contratto per vizi dell'ascensore installato che lo rendevano inidoneo al funzionamento;
2) domanda di risarcimento del danno pari al costo di smantellamento, fornitura e posa di un altro ascensore di tipologia simile, pari a € 86.603,76, oltre al lucro cessante pari a € 10.000,00, oltre € 14.603,75 per spese di ATP svolto ante causam; nonché, in subordine rispetto alla domanda che precede,
3) domanda di condanna alla restituzione del prezzo pagato di € 36.000,00 oltre IVA, e risarcimento del danno di € 8.178,56 per lo smantellamento dell'ascensore posato, oltre
€ 10.000,00 per lucro cessante, oltre € 14.603,75 per spese di ATP svolta ante causam. ha resistito alle domande, eccependo: CP_2
1) decadenza dall'azione per decorso del termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi il 23.10.2020 alla data della denuncia avvenuta il 4.12.2020;
2) estinzione del diritto alla garanzia perché l'ATP è stato proposto il 31.12.2020 e quindi oltre l'anno dalla consegna del bene avvenuta il 10.12.2019;
3) insussistenza dei gravi vizi, in quanto l'ascensore è stato realizzato a regola d'arte in conformità alle norme UE;
4) errata quantificazione dei lamentati danni, al più spettando, nel denegato caso di accoglimento della domanda di risoluzione, la restituzione del prezzo. La causa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui: Parte
- offerta dell'11.12.2018 di sottoscritta per accettazione da il 2.01.2019 CP_2
(doc. 1 fasc. Att. e doc. 1 fasc. Conv.) e condizioni generali di fornitura (doc. 1 fasc. Conv.); Parte
- tre fatture emesse da a carico di per il prezzo e relative contabili di CP_2 pagamento (doc. 2 fasc. Att.); Parte
- missiva datata 3.11.2020 da a in cui la prima dichiara di avere svolto CP_2 il collaudo con esito positivo e comunica l'invio della documentazione di conformità UE (doc. 3 fasc. Att.);
- attestazione di conformità sottoscritta da e datata 3.11.2020 (doc. 4 fasc. CP_2
Conv.);
- sette rapporti di intervento sottoscritti da datati 1^.08.2019-1^.12.2020, CP_2 attestanti problematiche di funzionamento (docc.
4-10 fasc. Att.);
- verbale del 10.12.2019 sottoscritto dalle due parti attestante l'ultimazione del montaggio e il mancato collaudo a tale data (doc. 3 fasc. Conv.);
- ricorso per ATP notificato il 12.01.2021(doc. 13 fasc. Att.);
- relazione del CTU nella causa di ATP (doc. 15 fasc. Att. e doc. 9 fasc. Conv.);
- fatture relative alle spese di ATP (docc. 19 e 20 fasc. Att); Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia idonea e sufficiente a decidere la lite.
4. Domanda di risoluzione: diritto Il Tribunale osserva che in tema di differenza tra vendita di cosa futura e appalto, la Corte di legittimità ha stabilito, in continuità con la pronuncia delle Sezioni unite n. 1196 del 17.02.1983: “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione pagina 7 di 17 di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita). (Nella specie, la S.C. ha confermato la qualificazione come vendita di un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un pavimento modulare sopraelevato, trattandosi di un prefabbricato realizzato in via ordinaria e seriale e destinato ad essere assemblato ed appoggiato al piano calpestabile senza divenire parte integrante dell'immobile).” (Cass. civ. sez. 2 n. 5935 del 12.03.2018; conf.: Cass. civ. sez. 2 n. 3806 del 29.07.2008; Cass. civ. sez. 2 n. 17855 del 22.06.2023). Quanto alla disciplina delle domande svolte dall'IC e delle eccezioni svolte dalla Convenuta, ove si reputi che il contratto dedotto in giudizio è qualificabile come vendita, si applicano gli artt. 1490 e ss cc, che prevedono l'obbligo del venditore di garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso, con previsione a carico dell'acquirente del termine di decadenza di otto giorni dalla consegna della cosa o dalla scoperta dei vizi, se occulti, per denunciarli al venditore, salvo che li abbia riconosciuti e termine di prescrizione di un anno dalla consegna della res. Ove si reputi che il contratto dedotto in giudizio sia un appalto, si applicano gli artt. 1667 e 1668 cc che prevede la garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi, salvo che i committente l'abbia accettata e le difformità o i vizi fossero riconoscibili, con termine per la denuncia dei vizi e difformità di 60 giorni dalla scoperta, non necessaria se l'appaltatore li ha riconosciuti, con prescrizione del diritto alla garanzia in due anni dalla consegna purchè vi sia stata la denuncia entro 60 giorni dalla scoperta e nei due anni dalla consegna. Quanto all'onere della prova, incombe all'acquirente la prova dei lamentati vizi (Cass. civ. SS.UU. n. 11748 del 3.05.2019) e del pari spetta al committente dimostrare la sussistenza dei vizi e difformità ove abbia accettato la disponibilità giuridica e materiale dell'opera (Cass. civ., sez. 2, n. 1701 del 23.01.2025). Al fine della risoluzione, i vizi o difformità devono essere gravi da rendere la cosa non idonea all'uso. In punto di qualificazione del contratto, la Corte di legittimità ha con pronunce costanti sancito che il giudice non è vincolato al nomen juris scelto dalle parti: “Ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva la disciplina dell'art. 1424 c.c., per la conversione del negozio nullo, poiché la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di nullità per difetto di causa di un contratto qualificato dalle parti come "transazione", ma privo di reciproche concessioni volte a risolvere una lite in corso o a prevenire una lite che avrebbe potuto insorgere, evidenziando che l'operazione del pagina 8 di 17 giudice non era consistita nella conversione di un negozio nullo ma nell'interpretazione del contratto, qualificato in termini di vendita).” (Cass. civ., sez. 2 n. 11176 del 26.04.2024). I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 frl 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
5. Domanda di risoluzione del contratto: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle
Parte emergenze di fatto, la domanda svolta da contro è risultata integralmente CP_2 fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. Anzi tutto si osserva che il contratto stipulato dalle parti debba essere ricondotto alla fattispecie dell'appalto. Tanto si ricava dai seguenti elementi: dal contratto (rectius: offerta di CP_2
Parte dell'11.12.2018, accettata da il 2.01.2019), si ricava che si è obbligata a CP_2 progettare, realizzare e installare un impianto elettrico a fune (ascensore) nella palazzina
Parte di proprietà di adibita ad uffici, nella specie un ascensore della capienza e portata di 850 kg/11 persone, con quattro fermate ad altrettanti piani, il tutto come meglio descritto
Parte nell'offerta di a (doc. 1 fasc. Att.). Si tratta all'evidenza di un opus che non è CP_2 realizzato in serie ed è al contrario integralmente calibrato su misura sulle esigenze di
Parte
e sulle caratteristiche del suo immobile, quanto a piani da servire, a portata, a spazio disponibile per la fossa e per il vano ascensore. Inoltre, è evidentemente intuitivo che Parte l'impianto elevatore, una volta installato, diventa parte integrante dell'immobile di . Per di più, nella stessa offerta del 18.12.2018, è prevista altresì l'obbligazione di CP_2 di procedere al collaudo dell'impianto a mezzo di un terzo soggetto abilitato al collaudo di ascensori, elemento che ulteriormente comprova che le parti hanno concluso un appalto, avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e installazione di un opus su misura per il committente, piuttosto che la vendita di una res prodotta in serie da CP_2
Alla luce di tutti tali elementi, convergenti ed univoci nel senso che le parti hanno voluto e concordato dagli effetti del tutto coincidenti con quelli del contratto tipico di appalto, discende l'irrilevanza del nomen juris di “compravendita”, “venditore” e “compratore”, più volte adoperati dalle parti nel contratto, rectius, adoperata da nella proposta da CP_2 Parte essa predisposta unilateralmente, poi accettata da . pagina 9 di 17 Passando all'individuazione del dies a quo della consegna, da cui calcolare il termine di prescrizione, il Tribunale osserva che la consegna dell'opus è avvenuta il 3.11.2020, giorno in cui l'appaltatore ha comunicato al committente di avere completato le prestazioni a cui si era obbligato e in particolare ha comunicato di avere fatto eseguire il collaudo dell'impianto elevatore con esito positivo e ha trasmesso l'attestato di conformità UE e il libretto di funzionamento dell'impianto, documentazione tutta necessaria per la regolare messa in esercizio dell'impianto (doc. 3 fasc. Att.). La tesi difensiva di che ha sostenuto che la consegna dell'ascensore sarebbe CP_2 avvenuta il 10.12.2019, giorno di ultimazione dei lavori di assemblaggio dell'impianto, come risulterebbe in tesi dal verbale del 10.12.2019, non è condivisibile, in quanto risulta smentita dalla semplice disamina del documento che dovrebbe provare il fatto della consegna: difatti, il modulo denominato “verbale di ultimazione lavori su CP_2 ascensori”, datato 10.12.2019, sottoscritto dalle due parti, reca la cancellatura a mano della dicitura prestampata del seguente tenore: “L'ascensore costruito, installato e verificato come previsto dalla direttiva 2014 /33/UE, viene consegnato perfettamente pulito, ultimato e collaudato con esito positivo e tecnicamente idoneo all'uso a cui è destinato (fatti salvi gli eventuali lavori a carico del cliente). Nel caso si rendessero necessarie ulteriori pulizie, i relativi costi saranno addebitabili al cliente.” (doc. 3 fasc. Conv.). Orbene dalla semplice lettura del documento prodotto da si ricava pianamente che CP_2
l'impianto a dicembre 2019 al più sarà stato assemblato ma non è stato collaudato con esito positivo, e quindi le prestazioni che si era obbligata a svolgere non erano CP_2 affatto esaurite, dal che discende che alcuna consegna dell'opus è ravvisabile alla data del 10.12.2019, men che meno il documento dimostra l'accettazione dell'opera da parte del committente. Quanto al dies a quo da cui conteggiare il termine per la denuncia dei vizi, lo stesso è ravvisabile nella data del 1^.12.2020, data del primo rapporto scritto di intervento di successivo alla consegna dell'opus, rapporto in cui si legge: “Impianto ancora CP_2 rumoroso a seguito dei lavori di riparazione. Lasciato fermo. Non in sicurezza” (doc. 10 fasc. Att.), per i vizi ivi rilevati, e nella data del 2.12.2020 per gli ulteriori vizi e difformità (ad es. disassamento porte cabina e piano, ecc.), rilevati nella perizia del tecnico della parte committente (doc. 11 fasc. Att.). Alla luce di tanto discende che l'eccezione di prescrizione, sollevata da è CP_2 radicalmente infondata, posto che la causa di merito è iniziata ben prima del decorso del termine di due anni dalla consegna del 3.11.2020, e ciò a tacere dei plurimi atti interruttivi del termine intervenuti, tra cui la notificazione del ricorso per ATP il 12.01.2021 (doc. 13 fasc. Att.). Del pari, l'eccezione di decadenza, pure svolta dalla Convenuta, è infondata, intanto per il riconoscimento dei vizi evidenziati nel rapporto di intervento a firma di del CP_2
1^.12.2020, e in ogni caso perché tutti i vizi sono stati contestati dal committente all'appaltatore con missiva PEC del 4.12.2020 (doc. 12 fasc. Att.), PEC di cui la Convenuta non ha mai contestato specificamente la ricezione, a tacere che il ricorso per pagina 10 di 17 ATP è stato notificato il 12.01.2021 (doc. 13 fasc. Att.) e, quindi, ampiamente prima del decorso del termine di 60 (sessanta) giorni previsto dall'art. 1667 cc. Le eccezioni di prescrizione e decadenza sono dunque infondate e inidonee a paralizzare la domanda di risoluzione. Solo per completezza, pertanto, si evidenzia che, quand'anche, non si vede come, si potesse qualificare il contratto intervenuto inter partes come di vendita, comunque egualmente tali eccezioni risulterebbero infondate, atteso che l'IC ha contestato i vizi negli otto giorni dalla scoperta ed ha interrotto infra-annualmente il termine di prescrizione due volte (il 4.12.2020 e il 12.01.2021) tra la data (3.11.2020) di consegna dell'opus e la data (20.09.2021) di inizio della causa. Ciò premesso, nel merito, il Tribunale osserva che la domanda di risoluzione è fondata atteso che non solo non ha offerto prova positiva di avere consegnato un impianto CP_2
a fune idoneo a funzionare da ascensore ma addirittura l'IC ha fornito prova positiva che l'impianto progettato, installato e fatto collaudare da era totalmente inidoneo CP_2 all'uso da ascensore. Difatti, la stessa il 1^.12.2020 ha proceduto alla disamina dell'impianto e i suoi CP_2 tecnici hanno scritto e firmato un rapporto di intervento in cui hanno indicato di tenere fermo l'ascensore perché non operante in sicurezza (doc. 10 fasc. Att.), così confermando la totale inadeguatezza dell'impianto a fungere da ascensore. Non è superfluo sottolineare, visto il tenore delle difese della Convenuta, che un ascensore destinato alle persone o funziona in sicurezza, oppure è radicalmente inservibile. Parte In aggiunta, ha dimesso relazione tecnica scritta dal CTU nel procedimento n. 46782/2020 R.G., da essa promosso ai sensi degli artt. 696 e 696bis cpc, in cui il CTU del Tribunale, previe le verifiche del caso sul posto e nel contraddittorio con le parti e con i rispettivi CTP delle medesime, ha accertato come l'ascensore sia affetto da vizi e difetti tali da renderlo inidoneo all'uso, tanto che le riparazioni risultano antieconomiche se non impossibili, essendo probabile l'emersione -in fase di emenda- di ulteriori vizi occulti, così che è necessario lo smantellamento di tutto quanto realizzato da e CP_2
l'installazione ex novo di un altro ascensore con consimili caratteristiche:
(doc. 15 fasc. Att.).
pagina 11 di 17 Tali evidenze sono convergenti e inequivocabili nel senso dell'inemendabilità dei vizi e difetti dell'impianto realizzato da né sono state smentite in alcun modo da CP_2 CP_2 che si è limitata a sostenere che l'impianto da essa progettato, realizzato e installato sarebbe in realtà conforme alla direttiva UE di settore, come scritto dal suo CTP. Il Tribunale osserva che l'asserto di è un'affermazione difensiva priva di CP_2 qualsivoglia riscontro obiettivo, oltre che patentemente in contrasto con quanto accertato dall'ausiliare del Giudice, terzo rispetto alle parti, il quale ha svolto le sue verifiche alla presenza e nel contradittorio con le parti e i loro CTP. Quanto precede, a tacere che gli asserti processuali di sono persino in contrasto con quanto dalla stessa CP_2 CP_2 confessato il 1^.12.2020 nel suo rapporto di intervento (doc. 10 fasc. Att.), il giorno dopo la consegna dell'impianto al committente. In conclusione, la domanda di risoluzione è fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo.
6. Domanda di condanna al pagamento di somme: diritto In diritto, il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3, 28.01.2005 n. 1752). In aggiunta, si osserva che in ipotesi di domanda di risarcimento del danno contrattuale connesso a domanda di risoluzione del contratto, la Corte di legittimità si è espressa con orientamenti non sempre tra loro armonici. In particolare, un orientamento ritiene che il contraente adempiente -in ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto- abbia diritto al risarcimento conteggiato con pagina 12 di 17 riferimento all'interesse cd “negativo” e, cioè, debba essere indennizzato sino ad essere ricondotto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto non fosse stato concluso: “In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute;
la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda” (Cass. civ., sez. 3, n. 5651 del 23.02.2023).
Un diverso orientamento di legittimità, peraltro affermato in relazione alla validità della clausola penale di importo pari ai canoni del contratto in caso di risoluzione del contratto del leasing, ha affermato che il contraente adempiente ha diritto al risarcimento del danno cd positivo e, cioè, essere ristorato sino ad essere ricondotto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato esattamente adempiuto: “Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo (id quod interest contractum non fuisse) ma esteso all'interesse positivo (quantum lucrari potuit), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe quoad effectum con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse” (Cass. civ., sez. 3 n. 28022 del 14.10.2021). Quanto al corrispettivo in caso di risoluzione, a mente dell'art. 1458 cc la risoluzione rimuove gli effetti del contratto ex tunc onde il contraente adempiente che ha pagato il corrispettivo di un contratto ha diritto alla restituzione. Di contro, ove il contratto non è risolto, anche in presenza di inadempimento, il contraente inadempiente ha diritto a ritenere il corrispettivo ricevuto: “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.” (Cass. civ., sez. 2, n. 227042 del 18.10.2024).
7. Domanda di condanna al pagamento di somme: decisione Il Tribunale osserva che alla luce delle emergenze fattuali e della circostanza che la domanda di risoluzione è stata accolta, non può che aderire all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale il contraente adempiente che abbia chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto, ha diritto alla restituzione del corrispettivo pagato in esecuzione di contratto risolto nonché spetta il risarcimento del danno pari all'intesse cd pagina 13 di 17 negativo, vale a dire a essere ripristinato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il contratto non fosse stato mai stipulato. Si reputa di aderire a detto orientamento per le seguenti ragioni. Anzi tutto, in primo luogo, l'orientamento esposto da Cass. 28022/202, in quanto funzionale a sostenere la tesi che una clausola penale che preveda il pagamento di somma pari all'interesse positivo non sembra direttamente applicabile anche alla diversa valutazione qui esame, diretta a liquidare il risarcimento spettante al contraente adempiente che abbia ottenuto la risoluzione. In secondo luogo, l'orientamento che privilegia la liquidazione con riferimento all'interesse negativo risulta altresì coerente con i principi posti dall'art. 1223 cc, relativi ai danni direttamente cagionati da un inadempimento che ha comportato la risoluzione del contratto. In terzo luogo, ed è decisivo, si osserva che dopo l'intervenuta risoluzione alcun corrispettivo rimane al contraente inadempiente, onde obbligarlo a risarcire l'interesse positivo significherebbe locupletare il danneggiato ed attribuirgli il costo di acquisto di una res o i un servizio senza pagarne il corrispettivo e tanto verrebbe a contrastare con il principio per cui il risarcimento non deve arricchire il danneggiato ma solo ripristinare l'equilibrio patrimoniale vulnerato dall'inadempimento del contratto e dalla conseguente risoluzione. In altre parole, una volta risolto il contratto, il contraente adempiente ha diritto a ripetere il corrispettivo versato ma non ha più diritto a pretendere l'adempimento e, quindi, non può ottenere a titolo di risarcimento che l'altro contraente paghi i costi di fornitura e posa di un aro ascensore, al più semmai potendosi richiedere il delta tra il prezzo concordato e il prezzo di mercato di ascensore consimile, istanza di danno tuttavia non avanzata in questa causa. In definitiva, nella presente causa, alla luce dei principi di diritto da applicarsi e sulla scorta delle emergenze probatorie, è risultata fondata e deve essere accolta la domanda di condanna svolta in via subordinata dall'IC, diretta alla condanna della Convenuta a restituire il corrispettivo pagatole e a risarcire un importo pari al costo di smantellamento dell'impianto elevatore installato da oltre agli esborsi per la ATP svolta ante CP_2 causam nel procedimento n. 46782/2020 R.G.. Di contro, nulla spetta all'IC per il costo di installazione di un altro ascensore consimile né per il lucro cessante, in tesi consistente nelle energie lavorative disperse dai Parte dipendenti di in assenza dell'ascensore, atteso che tale danno spetterebbe semmai, ove provato, in ipotesi di inadempimento, ove il contraente adempiente avesse scelto di mantenere il contratto e limitare le domande al risarcimento del danno. Circa il quantum debeatur, si osserva che il fatto del pagamento di € 36.000,00 oltre IVA, pari a € 43.920,00 è pacifico tra le parti, e comunque, documentale, risultando dalle Parte contabili di bonifico dimesse da (doc. 2 fasc. Att.), di tal che spetta alla committente la restituzione del corrispettivo di € 43.920,00, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 cc dalla data della prima domanda (stante la buona fede dell'accipiens) e, quindi, dal 4.12.2020 (doc. 12 fasc. Att.) sino alla data di notificazione della domanda giudiziale (20.09.2021) e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 21.09.2021 al saldo, reputandosi pagina 14 di 17 applicabile l'art. 1284 co. 4 cc all'obbligazione di restituzione del corrspettivo per risoluzione del contratto. Quanto ai costi di smantellamento, gli stessi sono stati quantificati dal CTU in € 8.178,56 oltre IVA, in valuta del 14.06.2021 (oc. 15 fasc. Att.), senza osservazioni delle parti sul punto, onde l'importo non può che reputarsi congruo. All'IC spetta dunque tale somma di € 8.178,56, per sorte, in valuta del 14.06.2021, al netto di IVA, che costituisce una mera partita di giro, atteso che la danneggiata è un'impresa, oltre rivalutazione ISTAT dal 14.06.2021 ad oggi, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 cc dalla data del 20.09.2021 della domanda giudiziale di risoluzione giudiziale al saldo, conteggiati sull'importo come pro tempore rivalutato ISTAT, non reputandosi applicabile l'art. 1284 co. 4 cc all'obbligazione pecuniaria risarcitoria. Quanto alle spese di istruzione preventiva di cui al procedimento n. 46782/2020 R.G., spetta all'IC la refusione di € 5.724,00 senza IVA per spese di CTU e di € 4.400,00 oltre Iva per spese di CTP, esborsi congrui e documentati dalla relazione di CTU (in cui si dà conto della presenza del CTP attoreo) e dalle relative fatture emesse da CTU e CTP (doc. 15, 19 e 20 fasc. Att.), oltre rivalutazione ISTAT dal pagamento (che per economia processuale si indica nel 14.06.2021, data intermedia tra i vari pagamenti), oltre interessi ex art. 1284 co. 1 cc dal 14.06.2021 al saldo effettivo, conteggiati sulla sorte come pro tempore rivalutata ISTAT, non reputandosi applicabile l'art. 1284 co. 4 cc alle obbligazioni risarcitorie. In definitiva, all'IC spetta la somma di € 18.302,56 (€ 8.178,56 + € 5.724,00 + € 4.400,00 = € 18.302,56), in valuta del 14.06.2021, oltre € 3.019,92 per rivalutazione ISTAT dal 14.06.2021 ad oggi, pari a € 21.322,48, oltre € 1.873,70 per interessi ex art. 1284 co. 1 cc sulla sorte come pro tempore rivalutata dal 14.06.2021 ad oggi, pari a complessivi € 23.196,18, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc su € 21.322,48 da domani al saldo effettivo. Le spese legali di ATP sono liquidate nel paragrafo dedicato alle spese di lite.
8. Spese Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, ovvero la novità della questione trattata o un revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, in forza della sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
pagina 15 di 17 Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza reciproca parziale tra le parti, decisamente prevalente a carico di che è risultata integralmente CP_2 soccombente sulla domanda di risoluzione, e parzialmente soccombente sulla domanda di condanna, accolta nella quantificazione di cui alla pretesa svolta in via subordinata. Di conseguenza, si reputa corretto condannare alla refusione integrale delle spese di CP_2 Parte lite della IC, atteso che la soccombenza di risulta più che marginale nell'economia complessiva delle difese e anche considerato che la quantificazione delle spese di lite si effettua sul decisum e non sul petitum, ex art. 5 d.m. n. 55/2014. Quanto alla liquidazione delle spese della IC, le stesse si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 146/2022 e, segnatamente, avuto riguardo Parte al complessivo impegno difensivo profuso da ed al valore effettivo della causa (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), dette spese si liquidano quanto alla causa di ATP n. 46782/2020 R.G. con applicazione dei parametri medi della fase introduttiva, di studio e di trattazione previsto dalla tabella 10 allegata al detto d.m., come aggiornati, pari a € 3.827,00, e, quanto alla causa di merito con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, dimezzati per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta attività di istruzione orale, previsti dalla tabella 2 allegata al citato dm, come aggiornati, per complessivi € 11.268,00 per compenso, oltre € 1.072,00 per rimborso c.u. e diritti di Cancelleria delle due cause, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute per legge, in ragione del regime Parte fiscale applicabile a
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide: dichiara la risoluzione per fatto e colpa di del contratto di appalto, stipulato tra le CP_2 parti il 2.01.2019, avente ad oggetto la realizzazione da parte di d a favore CP_2 di di un impianto elevatore elettrico a fune (ascensore) in Controparte_1
Trezzano sul Naviglio, via Pagano 59, per il corrispettivo di € 36.000,00 oltre IVA, pari a
€ 43.920,00; condanna a pagare a favore di a titolo di restituzione CP_2 Controparte_1 integrale del prezzo ricevuto, la somma di € 43.920,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 cc dalla data del 21.09.2021 al saldo effettivo;
condanna a pagare a favore di titolo di risarcimento del CP_2 Controparte_1 danno, la somma di € 23.196,18, in valuta attuale, inclusiva di rivalutazione ISTAT e di interessi maturati ad oggi, oltre ulteriori interessi conteggiati al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc sulla sorte di € 21.322,48 da domani e sino al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cc condanna a pagare a favore di a titolo di refusione CP_2 Controparte_1 integrale delle spese di lite della presente causa e di quella n. 46782/2020 R.G. di pagina 16 di 17 istruzione preventiva, la somma di € 16.167,00, di cui € 15.095,00 per compenso ed € 1.072,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'IC. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 20.02.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 37793/2021 R.G. il 23.09.2021, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 22.09.2021, promossa da: con sede legale in Milano, via Cimarosa 9/a, P.I.: Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: P.IVA_1
“EVC”, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro MARCHETTI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via dele forze Armate 260/9, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale del medesimo giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_1 domicilio in allegato all'atto di citazione;
-IC-
contro
: P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2 sede legale in Pero (MI), via Figino 41, di seguito, per brevità: , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo MARCHESELLI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Tiziano 21, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale dello stesso giusta procura speciale alle liti allegata ed Email_2 elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 24.10.2024.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - azione di risoluzione e di risarcimento del danno. pagina 1 di 17 * * * CONCLUSIONI per l'IC:
“Piaccia al Giudice del Tribunale di Milano Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso. NEL MERITO Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta, ex art. 1453 c.c. per le motivazioni di cui è causa, dichiarato che il venditore è tenuto alla garanzia di cui all'art. 1490 c. 1 c.c., per l'effetto ed ex art. 1492 c. 1 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto e, accertati i danni come emersi dalla C.T.U., condannare la convenuta al risarcimento del danno per i titoli e le motivazioni di cui in atti per l'importo complessivo di € 133.716,73, sia come danno emergente, lucro cessante e spese di A.T.P. oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come da seguente prospetto:
- € 86.603,76 + IVA = € 105.656,59 quale danno relativo al ripristino dell'ascensore
- € 10.000,00 + IVA = € 12.200,00 a titolo di lucro cessante ex art. 1226 c.c.
- € 5.724,00 per compenso C.T.U. (il compenso è esente IVA per regime fiscale dell'emittente)
- € 4.400,00 oltre IVA = € 5.368,00 per spese di C.T.P.
- € 4.359,42 oltre IVA e spese escluse, dedotta R.A. = € 4.768,14 per compenso avv. Marchetti e così in totale € 133.716,73 oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA Accertato e dichiarato come già esposto precedentemente, l'inadempimento contrattuale del convenuto, dichiarare la risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo versato dall'attore, oltre al risarcimento del danno per il costo dello smontaggio della struttura, al danno per lucro cessante ed oltre alle spese dell'A.T.P. pari a € 81.910,69, come da seguente prospetto:
- € 35.961,24 + IVA = € 43.872,71 per restituzione importo versato
- € 8.178,56 + IVA = € 9.977,84 costo per lo smontaggio
- € 10.000,00 oltre IVA = € 12.200,00 a titolo di lucro cessante ex art. 1226 c.c.
- € 5.724,00 per compenso C.T.U. (il compenso è esente IVA per regime fiscale dell'emittente)
- € 4.400,00 oltre IVA = € 5.368,00 per spese di C.T.P.
- € 4.359,42 oltre IVA e spese escluse, dedotta R.A. = € 4.768,14 per compenso avv. Marchetti e così in totale € 81.910,69 oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite del presente procedimento, spese generali 15%, CPA ed IVA rifuse. Con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
* * *
pagina 2 di 17 CONCLUSIONI per la Convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata, Nel merito In via preliminare: accertare e dichiarare sia l'intervenuta decadenza di CP_1 dalla facoltà di invocare la garanzia prevista ex art. 1490 e ss c.c. per aver
[...] tardivamente denunciato alla i vizi della piattaforma elevatrice, sia l'intervenuta CP_2 prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c. per aver proposto la domanda giudiziale oltre il termine di un anno dalla consegna del bene e per l'effetto rigettare le domande di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno;
In via principale: accertare e dichiarare che l'impianto elevatore fornito dalla è CP_2 conforme alla Direttiva Europea 2014/33/UE e che la stessa ha correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'Offerta n. 2024-18 Ed. 2 e, quindi, rigettare tutte le domande formulate da di risoluzione del contratto per Controparte_1 inadempimento ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno quantificato in € 111.207,51 sia come danno emergente che come lucro cessante;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ravvisare la sussistenza dei vizi denunciati da condannare Controparte_1 CP_2 all'emenda dei vizi, ovvero rideterminare il prezzo del manufatto, nel contempo rigettando la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno in quanto non provata né provabile;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ravvisare l'inadempimento della dichiarare la risoluzione del CP_2 contratto ex art. 1453 c.c. e nel contempo rigettare la domanda di risarcimento del danno sia come danno emergente che come lucro cessante in quanto non provata né provabile;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova articolati ex art. 244 c.p.c. 1) Vero che in data 1 agosto 2019 attivava l'impianto elevatore installato in CP_2
Via Pagano n. 59 a Trezzano sul Naviglio (cfr. doc. 5, fasc. controparte che si mostra al teste);
2) Vero che in data 10 dicembre 2019 ultimava il montaggio dell'impianto CP_2 elevatore (cfr. doc. 3, comparsa di costituzione e risposta che si mostra al teste);
3) Vero che il verbale di ultimazione montaggio rappresenta l'ultimazione delle attività gravanti sulla CP_2
4) Vero che in sede di ultimazione montaggio venivano prescritti a carico della
i seguenti lavori: dichiarazione di idoneità della struttura + ganci in CP_1 testata (cfr. doc. 3, comparsa di costituzione e risposta che si mostra al teste);
5) Vero che il mancato rilascio della dichiarazione UE di conformità dell'impianto era dovuto all'assenza della dichiarazione d'idoneità della struttura e dei ganci in testata (cfr. doc. 3, comparsa di costituzione e risposta che si mostra al teste);
6) Vero che dalla data di attivazione avvenuta l'1 agosto 2019 l'impianto era funzionante anche in assenza della dichiarazione UE di conformità;
pagina 3 di 17 7) Vero che la messa in esercizio di un impianto elevatore ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 162/1999 è attività di competenza del proprietario dell'impianto elevatore;
8) Vero che nelle date del 23/28 ottobre e 6 novembre 2019 chiedeva a CP_1 di intervenire sull'impianto elevatore (cfr. docc. 6, 7, 8 fasc. controparte che si CP_2 mostrano al teste);
9) Vero che chiedeva l'intervento della sull'impianto elevatore CP_1 CP_2 nelle seguenti date: 13/8/2019, 17/9/2019, 21/10/2019, 28/10/2019, 5/11/2019, 21/01/2020, 23/6/2020, 26/6/2020, 7/7/2020, 8/9/2020, 20/10/2020, 29/10/2020, 2/11/2020, 13/11/2020, 30/11/2020 (cfr. doc. 11, seconda memoria di parte che si CP_2 mostra al teste);
10) Vero che chiedeva l'intervento della per malfunzionamenti CP_1 CP_2 dell'impianto elevatore;
11) Vero che a seguito dell'installazione di un nuovo ascensore si possono verificare episodi di malfunzionamento;
12) Vero che i suddetti episodi di malfunzionamento sono causati dall'assestamento dei componenti dell'impianto elevatore;
13) Vero che a seguito degli interventi del 13 e 24 novembre 2020 la lasciava CP_2
l'impianto fermo e non funzionante (cfr. docc. 4 e 9, fasc. controparte che si mostrano al teste); 14) Vero che l'impianto elevatore fornito è conforme alla Direttiva 2014/33/UE ed alla Norma Europea EN 81-20:2017; Si indica a teste su tutti i capitoli di prova il signor supervisore Testimone_1 tecnico fase installazione e sui capitoli di prova da 7 a 13 il signor , Testimone_2 supervisore tecnico fase manutenzione, entrambi domiciliati presso la in Via CP_2
Dei Missaglia n. 97 a Milano. Si insiste, infine, affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio o un'integrazione della Consulenza già espletata nel procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo volta a quantificare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati, nonché volta a verificare se l'impianto elevatore fornito da sia CP_2 conforme alla Direttiva Europea ed alle norme attualmente applicabili.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti EVC, con atto di citazione notificato a il 20.09.2021, l'ha tratta in giudizio CP_2 svolgendo le domande sopra riportate, deducendo in fatto in estrema sintesi: Parte
- il 2.01.2019 ha accettato l'offerta di dell'11.12.2018 per fornire e CP_2 installare un impianto elevatore a fune (ascensore) negli uffici attorei, siti a Trezzano sul Naviglio, via Pagano 59, con consegna in 12 settimane e con prezzo di € 43.610,75 IVA inclusa;
- ha effettuato il collaudo con esito positivo il 3.11.2020 ma l'impianto ha CP_2 manifestato dei vizi che ne impedivano il funzionamento;
pagina 4 di 17 - ha riconosciuto la problematica con rapporto di intervento del 13.11.2020, CP_2 come analoghe dichiarazioni successive del 24.11.2020 e del 1^.12.2020 e precedenti, durante l'installazione nei due anni precedenti in occasione di pregressi interventi;
Parte
- ha incaricato un tecnico il 2.12.2020, il quale con relazione scritta ha accertato gravissimi vizi, con necessità di rifacimento dell'impianto elettrico, sostituzione di varie parti e necessità di provvedere nuovamente alla certificazione di conformità per un costo di € 28.000,00 oltre IVA;
Parte
- ha quindi contestato i vizi con missiva del 4.12.2020e ha poi proposto accertamento tecnico preventivo per fare accertare i vizi e quantificare la riduzione del prezzo o il danno da risoluzione del contratto;
il CTU nominato, ing.
[...] ha accertato la totale inidoneità del bene fornito e l'antieconomicità delle Per_1 riparazioni, quantificando i costi per lo smontaggio e la sostituzione con un altro ascensore in € 86.603,76; si chiede altresì il risarcimento del lucro cessante, atteso che l'ascensore è a servizio di un'unità produttiva (palazzine uffici e capannoni), nella specie una palazzina di tre piani in cui lavorano 45 dipendenti, che hanno perso tempo e energie a salire e scendere a piedi, sottraendole al lavoro, danno che in via equitativa si stima in € 10.000,00, oltre a tutte le spese di ATP, vale a dire le spese di lite, di CTU e di CTP, pari Parte a € 14.603,75 al netto di IVA. In subordine, ha diritto alla restituzione del prezzo del bene, pari a € 35.961,24 oltre IVA, oltre alla refusione degli esborsi per lo smantellamento della struttura pari a € 8.178,65 oltre IVA oltre alle spese di ATP. si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 9.02.2022, rispetto a prima CP_2 udienza differita dal Giudice ex art. 168bis co. 5 cpc al 2.03.2012, resistendo alle domande attoree e rassegnando le conclusioni sopra riportate, deducendo: Parte
- il 2.01.2019 ha accettato l'offerta di per la fornitura e posa di un CP_2 impianto elettrico a fune da installarsi in via Pagano 59 a Trezzano sul Naviglio, al prezzo di € 36.000,00 oltre IVA, da pagarsi 20% all'ordine, 50% ad avviso di merce pronta e il 30% ad ultimazione dei lavori, stabilendo per la sola consegna dei materiali il termine di 12 settimane lavorative dalla data di approvazione dei disegni esecutivi, avvenuta il 28.03.2019, mentre l'installazione dell'impianto sarebbe avvenuta dopo tre settimane Parte lavorative dall'ultimazione dei lavori preparatori a carico di;
- il montaggio è stato ultimato il 30.05.2019, come si evince dall'emissione della fattura di in pari data;
CP_2
- il 10.12.2019 le parti hanno sottoscritto in contraddittorio un verbale attestante l'ultimazione delle attività a carico di e contenente prescrizioni a carico del CP_2 cliente, nella specie consegnare la dichiarazione di idoneità della struttura e dei ganci di testata;
i rapporti di intervento del 1^.08.2019, del 23 e del 28.10.2019 e del 6.11.2019 Parte attestano che l'ascensore era completato e che ne aveva verificato il funzionamento;
- il 3.11.2020 ha consegnato la dichiarazione di conformità UE attestante la CP_2 conformità dell'impianto alle regole dell'arte, oltre al libretto di impianto e una copia della lettera da inviarsi a cura del proprietario al Comune, documentazione attestante l'avvenuto collaudo con esito positivo;
pagina 5 di 17 Parte
- successivamente, ha lamentato vizi e è intervenuta per verificare, CP_2 Parte mentre ha avviato un procedimento di ATP, conclusosi con il deposito il 17.06.2021 della relazione del CTU, le cui valutazioni si contestano integralmente, come pure la quantificazione, pari a più del doppio dell'importo pagato, osservandosi che il CTU non ha esaminato la conformità dell'impianto alla direttiva 2014/33/UE, recepita in Italia con il DPR 23/2017, né con la norma armonizzata UNI EN 81-20:2014, che prevale sulle altre norme, questione sollevata dal CTP durante le operazioni peritali, onde si chiede l'integrazione della CTU;
- l'IC è decaduta dall'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto ha appreso dei presunti vizi il 23.10.2019 mentre li ha contestati il 4.12.2020;
- del pari, il diritto alla garanzia è estinto per prescrizione, atteso che il montaggio dell'ascensore è stato ultimato il 10.12.2019 mentre l'ATP è stata proposta il 31.12.2020, quindi oltre un anno dalla consegna della cosa;
- manca prova del grave inadempimento di in quanto la CTU non è CP_2 attendibile, non essendosi riferita alla normativa UE;
- il danno è stato erroneamente quantificato con riferimento ai costi per installare un Parte altro impianto elevatore, atteso che al più ha diritto alla restituzione del prezzo ma non certo alla restituzione del prezzo e ai costi di smantellamento e installazione di altro ascensore, con triplicazione del danno;
nulla è dovuto per lucro cessante, trattandosi di pregiudizio del tutto ipotetico;
nulla è risarcibile a titolo di IVA, trattandosi di mera partita di giro.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza di comparizione, tenuta il 2.03.2022 in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 14.09.2022 il Giudice nelle more subentrato nel ruolo del precedente ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 46782/2020 R.G., ritualmente avvenuta, e rigettato le istanze di prova orale svolte dalla Convenuta, nonché la richiesta di integrazione della CTU, e, reputata la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 6.06.2024 in trattazione scritta, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 5.07.2024, comunicata in pari data, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente il 4 e il 24.10.2024, regolarmente fruiti dalle parti, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 25.10.2024.
3. Thema decidendum e emergenze probatorie Parte
ha svolto in via principale contro le seguenti domande contrattuali, riferite CP_2 ad un contratto di fornitura e installazione di un ascensore al prezzo di € 36.000,00 oltre IVA:
pagina 6 di 17 1) domanda di risoluzione giudiziale del contratto per vizi dell'ascensore installato che lo rendevano inidoneo al funzionamento;
2) domanda di risarcimento del danno pari al costo di smantellamento, fornitura e posa di un altro ascensore di tipologia simile, pari a € 86.603,76, oltre al lucro cessante pari a € 10.000,00, oltre € 14.603,75 per spese di ATP svolto ante causam; nonché, in subordine rispetto alla domanda che precede,
3) domanda di condanna alla restituzione del prezzo pagato di € 36.000,00 oltre IVA, e risarcimento del danno di € 8.178,56 per lo smantellamento dell'ascensore posato, oltre
€ 10.000,00 per lucro cessante, oltre € 14.603,75 per spese di ATP svolta ante causam. ha resistito alle domande, eccependo: CP_2
1) decadenza dall'azione per decorso del termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi il 23.10.2020 alla data della denuncia avvenuta il 4.12.2020;
2) estinzione del diritto alla garanzia perché l'ATP è stato proposto il 31.12.2020 e quindi oltre l'anno dalla consegna del bene avvenuta il 10.12.2019;
3) insussistenza dei gravi vizi, in quanto l'ascensore è stato realizzato a regola d'arte in conformità alle norme UE;
4) errata quantificazione dei lamentati danni, al più spettando, nel denegato caso di accoglimento della domanda di risoluzione, la restituzione del prezzo. La causa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui: Parte
- offerta dell'11.12.2018 di sottoscritta per accettazione da il 2.01.2019 CP_2
(doc. 1 fasc. Att. e doc. 1 fasc. Conv.) e condizioni generali di fornitura (doc. 1 fasc. Conv.); Parte
- tre fatture emesse da a carico di per il prezzo e relative contabili di CP_2 pagamento (doc. 2 fasc. Att.); Parte
- missiva datata 3.11.2020 da a in cui la prima dichiara di avere svolto CP_2 il collaudo con esito positivo e comunica l'invio della documentazione di conformità UE (doc. 3 fasc. Att.);
- attestazione di conformità sottoscritta da e datata 3.11.2020 (doc. 4 fasc. CP_2
Conv.);
- sette rapporti di intervento sottoscritti da datati 1^.08.2019-1^.12.2020, CP_2 attestanti problematiche di funzionamento (docc.
4-10 fasc. Att.);
- verbale del 10.12.2019 sottoscritto dalle due parti attestante l'ultimazione del montaggio e il mancato collaudo a tale data (doc. 3 fasc. Conv.);
- ricorso per ATP notificato il 12.01.2021(doc. 13 fasc. Att.);
- relazione del CTU nella causa di ATP (doc. 15 fasc. Att. e doc. 9 fasc. Conv.);
- fatture relative alle spese di ATP (docc. 19 e 20 fasc. Att); Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia idonea e sufficiente a decidere la lite.
4. Domanda di risoluzione: diritto Il Tribunale osserva che in tema di differenza tra vendita di cosa futura e appalto, la Corte di legittimità ha stabilito, in continuità con la pronuncia delle Sezioni unite n. 1196 del 17.02.1983: “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione pagina 7 di 17 di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita). (Nella specie, la S.C. ha confermato la qualificazione come vendita di un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un pavimento modulare sopraelevato, trattandosi di un prefabbricato realizzato in via ordinaria e seriale e destinato ad essere assemblato ed appoggiato al piano calpestabile senza divenire parte integrante dell'immobile).” (Cass. civ. sez. 2 n. 5935 del 12.03.2018; conf.: Cass. civ. sez. 2 n. 3806 del 29.07.2008; Cass. civ. sez. 2 n. 17855 del 22.06.2023). Quanto alla disciplina delle domande svolte dall'IC e delle eccezioni svolte dalla Convenuta, ove si reputi che il contratto dedotto in giudizio è qualificabile come vendita, si applicano gli artt. 1490 e ss cc, che prevedono l'obbligo del venditore di garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso, con previsione a carico dell'acquirente del termine di decadenza di otto giorni dalla consegna della cosa o dalla scoperta dei vizi, se occulti, per denunciarli al venditore, salvo che li abbia riconosciuti e termine di prescrizione di un anno dalla consegna della res. Ove si reputi che il contratto dedotto in giudizio sia un appalto, si applicano gli artt. 1667 e 1668 cc che prevede la garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi, salvo che i committente l'abbia accettata e le difformità o i vizi fossero riconoscibili, con termine per la denuncia dei vizi e difformità di 60 giorni dalla scoperta, non necessaria se l'appaltatore li ha riconosciuti, con prescrizione del diritto alla garanzia in due anni dalla consegna purchè vi sia stata la denuncia entro 60 giorni dalla scoperta e nei due anni dalla consegna. Quanto all'onere della prova, incombe all'acquirente la prova dei lamentati vizi (Cass. civ. SS.UU. n. 11748 del 3.05.2019) e del pari spetta al committente dimostrare la sussistenza dei vizi e difformità ove abbia accettato la disponibilità giuridica e materiale dell'opera (Cass. civ., sez. 2, n. 1701 del 23.01.2025). Al fine della risoluzione, i vizi o difformità devono essere gravi da rendere la cosa non idonea all'uso. In punto di qualificazione del contratto, la Corte di legittimità ha con pronunce costanti sancito che il giudice non è vincolato al nomen juris scelto dalle parti: “Ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva la disciplina dell'art. 1424 c.c., per la conversione del negozio nullo, poiché la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di nullità per difetto di causa di un contratto qualificato dalle parti come "transazione", ma privo di reciproche concessioni volte a risolvere una lite in corso o a prevenire una lite che avrebbe potuto insorgere, evidenziando che l'operazione del pagina 8 di 17 giudice non era consistita nella conversione di un negozio nullo ma nell'interpretazione del contratto, qualificato in termini di vendita).” (Cass. civ., sez. 2 n. 11176 del 26.04.2024). I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 frl 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
5. Domanda di risoluzione del contratto: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle
Parte emergenze di fatto, la domanda svolta da contro è risultata integralmente CP_2 fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. Anzi tutto si osserva che il contratto stipulato dalle parti debba essere ricondotto alla fattispecie dell'appalto. Tanto si ricava dai seguenti elementi: dal contratto (rectius: offerta di CP_2
Parte dell'11.12.2018, accettata da il 2.01.2019), si ricava che si è obbligata a CP_2 progettare, realizzare e installare un impianto elettrico a fune (ascensore) nella palazzina
Parte di proprietà di adibita ad uffici, nella specie un ascensore della capienza e portata di 850 kg/11 persone, con quattro fermate ad altrettanti piani, il tutto come meglio descritto
Parte nell'offerta di a (doc. 1 fasc. Att.). Si tratta all'evidenza di un opus che non è CP_2 realizzato in serie ed è al contrario integralmente calibrato su misura sulle esigenze di
Parte
e sulle caratteristiche del suo immobile, quanto a piani da servire, a portata, a spazio disponibile per la fossa e per il vano ascensore. Inoltre, è evidentemente intuitivo che Parte l'impianto elevatore, una volta installato, diventa parte integrante dell'immobile di . Per di più, nella stessa offerta del 18.12.2018, è prevista altresì l'obbligazione di CP_2 di procedere al collaudo dell'impianto a mezzo di un terzo soggetto abilitato al collaudo di ascensori, elemento che ulteriormente comprova che le parti hanno concluso un appalto, avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e installazione di un opus su misura per il committente, piuttosto che la vendita di una res prodotta in serie da CP_2
Alla luce di tutti tali elementi, convergenti ed univoci nel senso che le parti hanno voluto e concordato dagli effetti del tutto coincidenti con quelli del contratto tipico di appalto, discende l'irrilevanza del nomen juris di “compravendita”, “venditore” e “compratore”, più volte adoperati dalle parti nel contratto, rectius, adoperata da nella proposta da CP_2 Parte essa predisposta unilateralmente, poi accettata da . pagina 9 di 17 Passando all'individuazione del dies a quo della consegna, da cui calcolare il termine di prescrizione, il Tribunale osserva che la consegna dell'opus è avvenuta il 3.11.2020, giorno in cui l'appaltatore ha comunicato al committente di avere completato le prestazioni a cui si era obbligato e in particolare ha comunicato di avere fatto eseguire il collaudo dell'impianto elevatore con esito positivo e ha trasmesso l'attestato di conformità UE e il libretto di funzionamento dell'impianto, documentazione tutta necessaria per la regolare messa in esercizio dell'impianto (doc. 3 fasc. Att.). La tesi difensiva di che ha sostenuto che la consegna dell'ascensore sarebbe CP_2 avvenuta il 10.12.2019, giorno di ultimazione dei lavori di assemblaggio dell'impianto, come risulterebbe in tesi dal verbale del 10.12.2019, non è condivisibile, in quanto risulta smentita dalla semplice disamina del documento che dovrebbe provare il fatto della consegna: difatti, il modulo denominato “verbale di ultimazione lavori su CP_2 ascensori”, datato 10.12.2019, sottoscritto dalle due parti, reca la cancellatura a mano della dicitura prestampata del seguente tenore: “L'ascensore costruito, installato e verificato come previsto dalla direttiva 2014 /33/UE, viene consegnato perfettamente pulito, ultimato e collaudato con esito positivo e tecnicamente idoneo all'uso a cui è destinato (fatti salvi gli eventuali lavori a carico del cliente). Nel caso si rendessero necessarie ulteriori pulizie, i relativi costi saranno addebitabili al cliente.” (doc. 3 fasc. Conv.). Orbene dalla semplice lettura del documento prodotto da si ricava pianamente che CP_2
l'impianto a dicembre 2019 al più sarà stato assemblato ma non è stato collaudato con esito positivo, e quindi le prestazioni che si era obbligata a svolgere non erano CP_2 affatto esaurite, dal che discende che alcuna consegna dell'opus è ravvisabile alla data del 10.12.2019, men che meno il documento dimostra l'accettazione dell'opera da parte del committente. Quanto al dies a quo da cui conteggiare il termine per la denuncia dei vizi, lo stesso è ravvisabile nella data del 1^.12.2020, data del primo rapporto scritto di intervento di successivo alla consegna dell'opus, rapporto in cui si legge: “Impianto ancora CP_2 rumoroso a seguito dei lavori di riparazione. Lasciato fermo. Non in sicurezza” (doc. 10 fasc. Att.), per i vizi ivi rilevati, e nella data del 2.12.2020 per gli ulteriori vizi e difformità (ad es. disassamento porte cabina e piano, ecc.), rilevati nella perizia del tecnico della parte committente (doc. 11 fasc. Att.). Alla luce di tanto discende che l'eccezione di prescrizione, sollevata da è CP_2 radicalmente infondata, posto che la causa di merito è iniziata ben prima del decorso del termine di due anni dalla consegna del 3.11.2020, e ciò a tacere dei plurimi atti interruttivi del termine intervenuti, tra cui la notificazione del ricorso per ATP il 12.01.2021 (doc. 13 fasc. Att.). Del pari, l'eccezione di decadenza, pure svolta dalla Convenuta, è infondata, intanto per il riconoscimento dei vizi evidenziati nel rapporto di intervento a firma di del CP_2
1^.12.2020, e in ogni caso perché tutti i vizi sono stati contestati dal committente all'appaltatore con missiva PEC del 4.12.2020 (doc. 12 fasc. Att.), PEC di cui la Convenuta non ha mai contestato specificamente la ricezione, a tacere che il ricorso per pagina 10 di 17 ATP è stato notificato il 12.01.2021 (doc. 13 fasc. Att.) e, quindi, ampiamente prima del decorso del termine di 60 (sessanta) giorni previsto dall'art. 1667 cc. Le eccezioni di prescrizione e decadenza sono dunque infondate e inidonee a paralizzare la domanda di risoluzione. Solo per completezza, pertanto, si evidenzia che, quand'anche, non si vede come, si potesse qualificare il contratto intervenuto inter partes come di vendita, comunque egualmente tali eccezioni risulterebbero infondate, atteso che l'IC ha contestato i vizi negli otto giorni dalla scoperta ed ha interrotto infra-annualmente il termine di prescrizione due volte (il 4.12.2020 e il 12.01.2021) tra la data (3.11.2020) di consegna dell'opus e la data (20.09.2021) di inizio della causa. Ciò premesso, nel merito, il Tribunale osserva che la domanda di risoluzione è fondata atteso che non solo non ha offerto prova positiva di avere consegnato un impianto CP_2
a fune idoneo a funzionare da ascensore ma addirittura l'IC ha fornito prova positiva che l'impianto progettato, installato e fatto collaudare da era totalmente inidoneo CP_2 all'uso da ascensore. Difatti, la stessa il 1^.12.2020 ha proceduto alla disamina dell'impianto e i suoi CP_2 tecnici hanno scritto e firmato un rapporto di intervento in cui hanno indicato di tenere fermo l'ascensore perché non operante in sicurezza (doc. 10 fasc. Att.), così confermando la totale inadeguatezza dell'impianto a fungere da ascensore. Non è superfluo sottolineare, visto il tenore delle difese della Convenuta, che un ascensore destinato alle persone o funziona in sicurezza, oppure è radicalmente inservibile. Parte In aggiunta, ha dimesso relazione tecnica scritta dal CTU nel procedimento n. 46782/2020 R.G., da essa promosso ai sensi degli artt. 696 e 696bis cpc, in cui il CTU del Tribunale, previe le verifiche del caso sul posto e nel contraddittorio con le parti e con i rispettivi CTP delle medesime, ha accertato come l'ascensore sia affetto da vizi e difetti tali da renderlo inidoneo all'uso, tanto che le riparazioni risultano antieconomiche se non impossibili, essendo probabile l'emersione -in fase di emenda- di ulteriori vizi occulti, così che è necessario lo smantellamento di tutto quanto realizzato da e CP_2
l'installazione ex novo di un altro ascensore con consimili caratteristiche:
(doc. 15 fasc. Att.).
pagina 11 di 17 Tali evidenze sono convergenti e inequivocabili nel senso dell'inemendabilità dei vizi e difetti dell'impianto realizzato da né sono state smentite in alcun modo da CP_2 CP_2 che si è limitata a sostenere che l'impianto da essa progettato, realizzato e installato sarebbe in realtà conforme alla direttiva UE di settore, come scritto dal suo CTP. Il Tribunale osserva che l'asserto di è un'affermazione difensiva priva di CP_2 qualsivoglia riscontro obiettivo, oltre che patentemente in contrasto con quanto accertato dall'ausiliare del Giudice, terzo rispetto alle parti, il quale ha svolto le sue verifiche alla presenza e nel contradittorio con le parti e i loro CTP. Quanto precede, a tacere che gli asserti processuali di sono persino in contrasto con quanto dalla stessa CP_2 CP_2 confessato il 1^.12.2020 nel suo rapporto di intervento (doc. 10 fasc. Att.), il giorno dopo la consegna dell'impianto al committente. In conclusione, la domanda di risoluzione è fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo.
6. Domanda di condanna al pagamento di somme: diritto In diritto, il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3, 28.01.2005 n. 1752). In aggiunta, si osserva che in ipotesi di domanda di risarcimento del danno contrattuale connesso a domanda di risoluzione del contratto, la Corte di legittimità si è espressa con orientamenti non sempre tra loro armonici. In particolare, un orientamento ritiene che il contraente adempiente -in ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto- abbia diritto al risarcimento conteggiato con pagina 12 di 17 riferimento all'interesse cd “negativo” e, cioè, debba essere indennizzato sino ad essere ricondotto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto non fosse stato concluso: “In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute;
la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda” (Cass. civ., sez. 3, n. 5651 del 23.02.2023).
Un diverso orientamento di legittimità, peraltro affermato in relazione alla validità della clausola penale di importo pari ai canoni del contratto in caso di risoluzione del contratto del leasing, ha affermato che il contraente adempiente ha diritto al risarcimento del danno cd positivo e, cioè, essere ristorato sino ad essere ricondotto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato esattamente adempiuto: “Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo (id quod interest contractum non fuisse) ma esteso all'interesse positivo (quantum lucrari potuit), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe quoad effectum con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse” (Cass. civ., sez. 3 n. 28022 del 14.10.2021). Quanto al corrispettivo in caso di risoluzione, a mente dell'art. 1458 cc la risoluzione rimuove gli effetti del contratto ex tunc onde il contraente adempiente che ha pagato il corrispettivo di un contratto ha diritto alla restituzione. Di contro, ove il contratto non è risolto, anche in presenza di inadempimento, il contraente inadempiente ha diritto a ritenere il corrispettivo ricevuto: “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.” (Cass. civ., sez. 2, n. 227042 del 18.10.2024).
7. Domanda di condanna al pagamento di somme: decisione Il Tribunale osserva che alla luce delle emergenze fattuali e della circostanza che la domanda di risoluzione è stata accolta, non può che aderire all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale il contraente adempiente che abbia chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto, ha diritto alla restituzione del corrispettivo pagato in esecuzione di contratto risolto nonché spetta il risarcimento del danno pari all'intesse cd pagina 13 di 17 negativo, vale a dire a essere ripristinato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il contratto non fosse stato mai stipulato. Si reputa di aderire a detto orientamento per le seguenti ragioni. Anzi tutto, in primo luogo, l'orientamento esposto da Cass. 28022/202, in quanto funzionale a sostenere la tesi che una clausola penale che preveda il pagamento di somma pari all'interesse positivo non sembra direttamente applicabile anche alla diversa valutazione qui esame, diretta a liquidare il risarcimento spettante al contraente adempiente che abbia ottenuto la risoluzione. In secondo luogo, l'orientamento che privilegia la liquidazione con riferimento all'interesse negativo risulta altresì coerente con i principi posti dall'art. 1223 cc, relativi ai danni direttamente cagionati da un inadempimento che ha comportato la risoluzione del contratto. In terzo luogo, ed è decisivo, si osserva che dopo l'intervenuta risoluzione alcun corrispettivo rimane al contraente inadempiente, onde obbligarlo a risarcire l'interesse positivo significherebbe locupletare il danneggiato ed attribuirgli il costo di acquisto di una res o i un servizio senza pagarne il corrispettivo e tanto verrebbe a contrastare con il principio per cui il risarcimento non deve arricchire il danneggiato ma solo ripristinare l'equilibrio patrimoniale vulnerato dall'inadempimento del contratto e dalla conseguente risoluzione. In altre parole, una volta risolto il contratto, il contraente adempiente ha diritto a ripetere il corrispettivo versato ma non ha più diritto a pretendere l'adempimento e, quindi, non può ottenere a titolo di risarcimento che l'altro contraente paghi i costi di fornitura e posa di un aro ascensore, al più semmai potendosi richiedere il delta tra il prezzo concordato e il prezzo di mercato di ascensore consimile, istanza di danno tuttavia non avanzata in questa causa. In definitiva, nella presente causa, alla luce dei principi di diritto da applicarsi e sulla scorta delle emergenze probatorie, è risultata fondata e deve essere accolta la domanda di condanna svolta in via subordinata dall'IC, diretta alla condanna della Convenuta a restituire il corrispettivo pagatole e a risarcire un importo pari al costo di smantellamento dell'impianto elevatore installato da oltre agli esborsi per la ATP svolta ante CP_2 causam nel procedimento n. 46782/2020 R.G.. Di contro, nulla spetta all'IC per il costo di installazione di un altro ascensore consimile né per il lucro cessante, in tesi consistente nelle energie lavorative disperse dai Parte dipendenti di in assenza dell'ascensore, atteso che tale danno spetterebbe semmai, ove provato, in ipotesi di inadempimento, ove il contraente adempiente avesse scelto di mantenere il contratto e limitare le domande al risarcimento del danno. Circa il quantum debeatur, si osserva che il fatto del pagamento di € 36.000,00 oltre IVA, pari a € 43.920,00 è pacifico tra le parti, e comunque, documentale, risultando dalle Parte contabili di bonifico dimesse da (doc. 2 fasc. Att.), di tal che spetta alla committente la restituzione del corrispettivo di € 43.920,00, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 cc dalla data della prima domanda (stante la buona fede dell'accipiens) e, quindi, dal 4.12.2020 (doc. 12 fasc. Att.) sino alla data di notificazione della domanda giudiziale (20.09.2021) e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 21.09.2021 al saldo, reputandosi pagina 14 di 17 applicabile l'art. 1284 co. 4 cc all'obbligazione di restituzione del corrspettivo per risoluzione del contratto. Quanto ai costi di smantellamento, gli stessi sono stati quantificati dal CTU in € 8.178,56 oltre IVA, in valuta del 14.06.2021 (oc. 15 fasc. Att.), senza osservazioni delle parti sul punto, onde l'importo non può che reputarsi congruo. All'IC spetta dunque tale somma di € 8.178,56, per sorte, in valuta del 14.06.2021, al netto di IVA, che costituisce una mera partita di giro, atteso che la danneggiata è un'impresa, oltre rivalutazione ISTAT dal 14.06.2021 ad oggi, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 cc dalla data del 20.09.2021 della domanda giudiziale di risoluzione giudiziale al saldo, conteggiati sull'importo come pro tempore rivalutato ISTAT, non reputandosi applicabile l'art. 1284 co. 4 cc all'obbligazione pecuniaria risarcitoria. Quanto alle spese di istruzione preventiva di cui al procedimento n. 46782/2020 R.G., spetta all'IC la refusione di € 5.724,00 senza IVA per spese di CTU e di € 4.400,00 oltre Iva per spese di CTP, esborsi congrui e documentati dalla relazione di CTU (in cui si dà conto della presenza del CTP attoreo) e dalle relative fatture emesse da CTU e CTP (doc. 15, 19 e 20 fasc. Att.), oltre rivalutazione ISTAT dal pagamento (che per economia processuale si indica nel 14.06.2021, data intermedia tra i vari pagamenti), oltre interessi ex art. 1284 co. 1 cc dal 14.06.2021 al saldo effettivo, conteggiati sulla sorte come pro tempore rivalutata ISTAT, non reputandosi applicabile l'art. 1284 co. 4 cc alle obbligazioni risarcitorie. In definitiva, all'IC spetta la somma di € 18.302,56 (€ 8.178,56 + € 5.724,00 + € 4.400,00 = € 18.302,56), in valuta del 14.06.2021, oltre € 3.019,92 per rivalutazione ISTAT dal 14.06.2021 ad oggi, pari a € 21.322,48, oltre € 1.873,70 per interessi ex art. 1284 co. 1 cc sulla sorte come pro tempore rivalutata dal 14.06.2021 ad oggi, pari a complessivi € 23.196,18, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc su € 21.322,48 da domani al saldo effettivo. Le spese legali di ATP sono liquidate nel paragrafo dedicato alle spese di lite.
8. Spese Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, ovvero la novità della questione trattata o un revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, in forza della sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
pagina 15 di 17 Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza reciproca parziale tra le parti, decisamente prevalente a carico di che è risultata integralmente CP_2 soccombente sulla domanda di risoluzione, e parzialmente soccombente sulla domanda di condanna, accolta nella quantificazione di cui alla pretesa svolta in via subordinata. Di conseguenza, si reputa corretto condannare alla refusione integrale delle spese di CP_2 Parte lite della IC, atteso che la soccombenza di risulta più che marginale nell'economia complessiva delle difese e anche considerato che la quantificazione delle spese di lite si effettua sul decisum e non sul petitum, ex art. 5 d.m. n. 55/2014. Quanto alla liquidazione delle spese della IC, le stesse si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 146/2022 e, segnatamente, avuto riguardo Parte al complessivo impegno difensivo profuso da ed al valore effettivo della causa (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), dette spese si liquidano quanto alla causa di ATP n. 46782/2020 R.G. con applicazione dei parametri medi della fase introduttiva, di studio e di trattazione previsto dalla tabella 10 allegata al detto d.m., come aggiornati, pari a € 3.827,00, e, quanto alla causa di merito con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, dimezzati per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta attività di istruzione orale, previsti dalla tabella 2 allegata al citato dm, come aggiornati, per complessivi € 11.268,00 per compenso, oltre € 1.072,00 per rimborso c.u. e diritti di Cancelleria delle due cause, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute per legge, in ragione del regime Parte fiscale applicabile a
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide: dichiara la risoluzione per fatto e colpa di del contratto di appalto, stipulato tra le CP_2 parti il 2.01.2019, avente ad oggetto la realizzazione da parte di d a favore CP_2 di di un impianto elevatore elettrico a fune (ascensore) in Controparte_1
Trezzano sul Naviglio, via Pagano 59, per il corrispettivo di € 36.000,00 oltre IVA, pari a
€ 43.920,00; condanna a pagare a favore di a titolo di restituzione CP_2 Controparte_1 integrale del prezzo ricevuto, la somma di € 43.920,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 cc dalla data del 21.09.2021 al saldo effettivo;
condanna a pagare a favore di titolo di risarcimento del CP_2 Controparte_1 danno, la somma di € 23.196,18, in valuta attuale, inclusiva di rivalutazione ISTAT e di interessi maturati ad oggi, oltre ulteriori interessi conteggiati al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc sulla sorte di € 21.322,48 da domani e sino al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cc condanna a pagare a favore di a titolo di refusione CP_2 Controparte_1 integrale delle spese di lite della presente causa e di quella n. 46782/2020 R.G. di pagina 16 di 17 istruzione preventiva, la somma di € 16.167,00, di cui € 15.095,00 per compenso ed € 1.072,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'IC. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 20.02.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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