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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 3158/2024
La Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti
ANTONIO IANNOTTA, NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO, FEDERICO
TRENTO e ISABELLA SCALABRINO della Civica Avvocatura e dall'Avv. PAOLA
LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO
VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t.;
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_5
- appellati/controinteressati rimasti contumaci in secondo grado- in punto: appello avverso la sentenza n. 144/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 8/5/2024 resa nel giudizio R.G. 5589/2022, non notificata, rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 22.5.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dell'appellante “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare Parte_1
integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.144/2024, depositata in data 8 maggio 2024 e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla Società
[...]
ex art.615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 021 2021 CP_1
0001230674/701 emessa dall' - per l'effetto, Controparte_5
confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada di competenza del
. Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli Parte_1 oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.”; dell'appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Controparte_1
Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: In via preliminare: • Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata: • Nel merito rigettare l'appello proposto dal Parte_1
siccome infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
•
[...]
condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. • In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante; • Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 144/2024, depositata in data 8/5/2024 e resa nel giudizio R.G.
5589/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione ex art. 615 cpc della alla cartella di pagamento n. 021 2021 0001230674/701, emessa Controparte_1 dall' , per la Provincia di Bolzano, “limitatamente ai Controparte_2
capi da 4 a 51 relativamente a vari ruoli facenti capo agli enti convenuti” (oggetto dell'opposizione), compensando tra le parti le spese processuali.
pag. 2/7 1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 06.11.2024, il ha Parte_1
interposto, dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e CP_6
3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta.
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, CP_6 nonché dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà
e illogicità della motivazione.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
6.2.2025, la sola . sostenendo l'inammissibilità ex art. 342 cpc Controparte_1 per eccessiva genericità dell'appello, nonché, in subordine, l'infondatezza dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva dell' , e chiedendo Controparte_1
quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.4. Non essendosi l' e neanche i Controparte_2 CP_7
e di costituiti, nonostante regolare notifica, ne è stata dichiarata la
[...] CP_4
contumacia in sede di prima udienza del 13.3.2025; la causa giunge ora in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 cpc, sino al 22.5.2025.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello del è infondata. Parte_1
2.2. Non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo sufficientemente chiaro, sia Parte_1
l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.3. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla società in primo grado, con atto di citazione notificato in Controparte_1
data 16.9.2022, con il quale ha proposto avanti il Giudice di Pace di Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento pag. 3/7 n. 021 2021 0001230674/701 intestata a (incorporata dalla Controparte_8 [...]
, ma limitatamente alla somma di € 4849,89 (della somma Controparte_1 complessiva di € 5105,55), relativa ai ruoli emessi dagli enti convenuti, tra cui il oggi appellante, per sanzioni amministrative per violazioni a norme Parte_1
del C.d.S. (capi da 4 a 51).
2.4. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa odierna appellata non ha distinto meglio le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello stesso, per il solo credito vantato dall'appellante indicato nell'atto di citazione in appello in € 968,35 Pt_1
(corrispondente all'importo del ruolo di pertinenza del oggetto della Parte_1 cartella di pagamento opposta, come da “prospetto contribuente”, inserito nel fascicolo di primo grado del v. doc. 2 dell'appellante). Parte_1
2.5. Ritenuta l'ammissibilità dell'appello, il primo motivo dell'appello è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo motivo di appello e delle eccezioni a riguardo formulate dalla parte appellata.
2.6. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pagg. 3 ss. della comparsa)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che parte opponente non aveva provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal con conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc, Parte_1
ma ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata in modo approfondito nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo, in sostanza, il difetto di legittimazione passiva della , Controparte_1
derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s., citando, in particolare, l'ordinanza Cass. n. 10833/2020.
pag. 4/7 2.7. Peraltro, è stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla
Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.8. Il motivo di opposizione della società opponente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 codice della strada è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
pag. 5/7 2.9. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le CP_1
quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.10. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive, oltre alla richiesta di rinotifica, la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione contestata (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.11. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma (parziale) della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione rivolta nei confronti del a riguardo va solo notato che tutte le Parte_1
eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma, in parte qua, dell'impugnata sentenza n. 144/2024 del Giudice di Pace di
Bolzano, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
pag. 6/7 2. rigetta l'opposizione della nei confronti del Controparte_1 Parte_1
per cui conferma la cartella di pagamento n. n. 021 2021 0001230674/701 per
[...]
la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della
Strada di competenza del di Pt_1 Pt_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così a Bolzano, in data 26/05/2025.
La Giudice
Birgit Fischer
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 3158/2024
La Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti
ANTONIO IANNOTTA, NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO, FEDERICO
TRENTO e ISABELLA SCALABRINO della Civica Avvocatura e dall'Avv. PAOLA
LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO
VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t.;
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_5
- appellati/controinteressati rimasti contumaci in secondo grado- in punto: appello avverso la sentenza n. 144/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 8/5/2024 resa nel giudizio R.G. 5589/2022, non notificata, rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 22.5.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dell'appellante “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare Parte_1
integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.144/2024, depositata in data 8 maggio 2024 e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla Società
[...]
ex art.615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 021 2021 CP_1
0001230674/701 emessa dall' - per l'effetto, Controparte_5
confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada di competenza del
. Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli Parte_1 oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.”; dell'appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Controparte_1
Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: In via preliminare: • Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata: • Nel merito rigettare l'appello proposto dal Parte_1
siccome infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
•
[...]
condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. • In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante; • Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 144/2024, depositata in data 8/5/2024 e resa nel giudizio R.G.
5589/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione ex art. 615 cpc della alla cartella di pagamento n. 021 2021 0001230674/701, emessa Controparte_1 dall' , per la Provincia di Bolzano, “limitatamente ai Controparte_2
capi da 4 a 51 relativamente a vari ruoli facenti capo agli enti convenuti” (oggetto dell'opposizione), compensando tra le parti le spese processuali.
pag. 2/7 1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 06.11.2024, il ha Parte_1
interposto, dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e CP_6
3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta.
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, CP_6 nonché dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà
e illogicità della motivazione.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
6.2.2025, la sola . sostenendo l'inammissibilità ex art. 342 cpc Controparte_1 per eccessiva genericità dell'appello, nonché, in subordine, l'infondatezza dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva dell' , e chiedendo Controparte_1
quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.4. Non essendosi l' e neanche i Controparte_2 CP_7
e di costituiti, nonostante regolare notifica, ne è stata dichiarata la
[...] CP_4
contumacia in sede di prima udienza del 13.3.2025; la causa giunge ora in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 cpc, sino al 22.5.2025.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello del è infondata. Parte_1
2.2. Non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo sufficientemente chiaro, sia Parte_1
l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.3. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla società in primo grado, con atto di citazione notificato in Controparte_1
data 16.9.2022, con il quale ha proposto avanti il Giudice di Pace di Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento pag. 3/7 n. 021 2021 0001230674/701 intestata a (incorporata dalla Controparte_8 [...]
, ma limitatamente alla somma di € 4849,89 (della somma Controparte_1 complessiva di € 5105,55), relativa ai ruoli emessi dagli enti convenuti, tra cui il oggi appellante, per sanzioni amministrative per violazioni a norme Parte_1
del C.d.S. (capi da 4 a 51).
2.4. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa odierna appellata non ha distinto meglio le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello stesso, per il solo credito vantato dall'appellante indicato nell'atto di citazione in appello in € 968,35 Pt_1
(corrispondente all'importo del ruolo di pertinenza del oggetto della Parte_1 cartella di pagamento opposta, come da “prospetto contribuente”, inserito nel fascicolo di primo grado del v. doc. 2 dell'appellante). Parte_1
2.5. Ritenuta l'ammissibilità dell'appello, il primo motivo dell'appello è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo motivo di appello e delle eccezioni a riguardo formulate dalla parte appellata.
2.6. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pagg. 3 ss. della comparsa)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che parte opponente non aveva provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal con conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc, Parte_1
ma ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata in modo approfondito nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo, in sostanza, il difetto di legittimazione passiva della , Controparte_1
derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s., citando, in particolare, l'ordinanza Cass. n. 10833/2020.
pag. 4/7 2.7. Peraltro, è stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla
Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.8. Il motivo di opposizione della società opponente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 codice della strada è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
pag. 5/7 2.9. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le CP_1
quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.10. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive, oltre alla richiesta di rinotifica, la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione contestata (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.11. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma (parziale) della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione rivolta nei confronti del a riguardo va solo notato che tutte le Parte_1
eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma, in parte qua, dell'impugnata sentenza n. 144/2024 del Giudice di Pace di
Bolzano, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
pag. 6/7 2. rigetta l'opposizione della nei confronti del Controparte_1 Parte_1
per cui conferma la cartella di pagamento n. n. 021 2021 0001230674/701 per
[...]
la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della
Strada di competenza del di Pt_1 Pt_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così a Bolzano, in data 26/05/2025.
La Giudice
Birgit Fischer
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