Decreto cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso, numero di registro generale 969 del 2026, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Billi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, -OMISSIS- – -OMISSIS-" di Napoli, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per la declaratoria, previa sospensione dell'efficacia:
dell’illegittimità dell'inerzia serbata, relativamente all'assegnazione delle necessarie ore di sostegno, in favore della minore -OMISSIS-;
dell'obbligo, in capo All'amministrazione scolastica, di provvedere in relazione alla menzionata assegnazione, mediante provvedimento formale ed espresso;
del diritto, in capo alla minore, a fruire di un adeguato monte ore di sostegno scolastico, ad integrale copertura dell'effettivo tempo-scuola, il quale consta di 30 ore (trenta);
e per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, subito dalla minore per l'aver usufruito di un incongruo ed insufficiente monte ore di sostegno settimanale in conseguenza del silenzio serbato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
TO
Si premette che con ordinanza, n. -OMISSIS- del 6.03.2026, la Sezione ha così regolato la fase cautelare del presente giudizio ex art. 117 c.p.a.:
“Premesso che con decreto cautelare monocratico, n. -OMISSIS- del 12.02.2026, era accolta l’istanza ex art. 56 c.p.a., presentata dal ricorrente, nei seguenti termini:
“Rilevato che il ricorrente insta per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, alla minore, pari all’intera frequenza settimanale (30 ore), anziché delle 18 ore, assegnate con i provvedimenti gravati;
Rilevato che lo stesso ricorrente insta, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno alla minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 30 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di grave handicap (art. 3, comma 3, della l. 104/92), del suo stato d’invalidità e della prescrizione del sostegno in deroga, “con copertura integrale dell’orario scolastico”, quale emergente dal certificato del 17.11.2025, in atti, a firma del neuropsichiatra infantile dell’ASL -OMISSIS-, dr. -OMISSIS- (vale a dire, dello stesso neuropsichiatra infantile, presente alla riunione del G.L.O. del 7.11.2025);
Rilevato preliminarmente che non osta, alla concessione della misura cautelare monocratica predetta, la configurazione del ricorso, quale azione, ex art. 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione Scolastica, circa la diffida di parte ricorrente alla riformulazione dei provvedimenti gravati, con incremento delle ore di sostegno assegnate alla minore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 5/07/2023, n. 2747: “Il rito attivato nel giudizio in materia di silenzio-inadempimento non esime il giudice amministrativo dal necessario esame della domanda proposta in sede cautelare alla stregua del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost.”);
Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame dei provvedimenti gravati, limitatamente all’interesse fatto valere dal ricorrente in giudizio, ed in particolare a riformulare il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, alla minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche indicata in premessa e per l’effetto ordina il riesame dei provvedimenti impugnati, nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 4 marzo 2026”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, con il deposito di documentazione pertinente al ricorso;
Rilevato che parte ricorrente depositava memoria in cui segnalava che “(…) Ad oggi, la Scuola continua a mantenere in vigore l'unico provvedimento di assegnazione ore del 06/10/2025 con il quale sono state attribuite solamente 18 ore di sostegno settimanale in favore della minore e ciò in forza del PEI provvisorio del 9/07/2025, nonostante il fatto che in data 7/11/2025 si fosse tenuto un nuovo GLO nel quale, stante la presenza del medesimo dott. -OMISSIS-, è verosimile ritenere che in tale sede quest'ultimo abbia fatto emergere le gravissime condizioni di disabilità della minore di cui, oltretutto, l'istituto era già a conoscenza essendo già in possesso della Diagnosi funzionale dell'INPS avente data 15/03/2023. L'inerzia dell'amministrazione, stigmatizzata col presente ricorso, è ammessa e conclamata dallo stesso dirigente scolastico il quale da un lato afferma che la certificazione della ASL a firma dott. -OMISSIS- di cui in narrativa, sarebbe stata ricevuta dall'amministrazione scolastica solo alla fine del mese di gennaio ma dall'altro non dispone che essa sia esaminata in sede di GLO al fine di verificare se le misure di sostegno già assunte siano sufficienti o meno. A ben vedere il dirigente scolastico, facendo corretto esercizio del potere conferito, avrebbe dovuto convocare un GLO straordinario al fine precipuo di esaminare la menzionata certificazione del dott. -OMISSIS- stilando un nuovo PEI che ne tenesse conto (…)”;
Rilevato che permangono quindi le ragioni poste a fondamento del riferito decreto cautelare monocratico, le quali, fatte proprie e condivise dal Collegio, fondano pertanto l’accoglimento della domanda cautelare, della quale sussistono i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”;
Ritenuto, per l’effetto, che l’Istituto resistente dovrà riesaminare il P.E.I. a.s. 2025-2026, secondo i dettami della presente ordinanza, nel termine perentorio di gg. sette, decorrenti dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente ordinanza;
Rilevato, altresì, che per la decisione circa l’azione, ex art. 117 c.p.a., proposta da parte ricorrente, va fissata la relativa camera di consiglio, nel rispetto dei termini di legge;
Rilevato che le spese della fase cautelare possono essere, per giusti motivi, compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:
a) ordina il riesame del P.E.I. a.s. 2025-2026, nei sensi e nel termine, di cui in motivazione;
b) fissa, per la trattazione del ricorso ex art. 117 c.p.a., proposto da parte ricorrente, la camera di consiglio del 9.04.2026;
c) compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti”;
Rilevato, altresì, che con memoria in data 4.04.2026, parte ricorrente rappresentava quanto segue: “All'esito della Camera di Consiglio del 4/03/2026 veniva emessa ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata in data 06/03/2026 con la quale codesto TAR accoglieva la domanda cautelare e per l'effetto ordinava il riesame del PEI 25/26, entro il termine perentorio di giorni 7 (sette) dalla notifica e fissava, per la trattazione del ricorso principale, la Camera di consiglio alla data odierna. L'ordinanza in parola veniva notificata al resistente istituto in data 6/03/2026 (…) e di conseguenza l'Istituto provvedeva, sia pur senza far pervenire allo scrivente difensore il relativo provvedimento formale espresso, ad erogare il numero di ore congruo e sufficiente, pertanto, in relazione a tale punto è verosimilmente venuto meno l'interesse, con la conseguente cessazione della materia del contendere. Tuttavia, permane l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalla minore in conseguenza del lungo silenzio serbato dall'amministrazione e che l'ha costretta, come già diffusamente evidenziato negli atti di causa, a fruire di ben 12 ore di sostegno settimanale in meno rispetto alle 30 ore di frequenza. Sul punto si ribadisce che tale circostanza fattuale è perdurata per ben 6 mesi di scuola (da settembre a marzo) così gravemente ledendo il diritto all'istruzione e all'inclusione della minore (…)”;
Rilevato che all’odierna udienza camerale il ricorso era trattenuto in decisione;
TT
Rilevato, in considerazione di quanto in narrativa osservato, che l’esperita azione avverso il silenzio, serbato dall’Amministrazione Scolastica, ex art. 117 c.p.a., è divenuta improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, stante il successivo provvedimento dell’Istituto scolastico resistente, che ha adeguato le ore di sostegno, assegnate al minore, all’intero orario delle lezioni, e tanto conformemente all’interesse sostanziale, dedotto in giudizio (“In materia di silenzio inadempimento, la condanna della P.A. a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presuppone che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia e che, dunque, non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio - inadempimento. Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; ne deriva, quindi, che l'adozione di qualsiasi atto esplicito da parte dell'Amministrazione, in riscontro alla specifica istanza, ne interrompe l'inerzia e rende, alternativamente, inammissibile il ricorso avverso il silenzio della P.A. per carenza originaria dell'interesse ad agire se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, o improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse - come nella specie - se l'atto interviene nel corso del giudizio all'uopo instaurato. Ciò in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione (elusione) dell'obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso entro i termini a tal fine previsti” – T.A.R. -OMISSIS-, Sez. III, 5/12/2023, n. -OMISSIS-);
Rilevato – quanto alle spese di lite – che le stesse, relativamente all’evidenziata azione, ex art. 117 c.p.a., vanno poste a carico delle Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, per soccombenza virtuale, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
Letto l’art. 36 comma 2 c.p.a. (“Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa”);
Letto l’art. 117 comma 6 c.p.a. (“Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”);
Rilevato, pertanto, che, quanto all’azione risarcitoria del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, nell’epigrafata qualità, per il ritardo nell’erogazione al minore del sostegno cd. integrale, il giudizio va rinviato ad udienza pubblica, come da dispositivo, per essere ivi trattato con il rito ordinario, riservata ogni statuizione al riguardo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, l’azione ex art. 117 c.p.a., proposta dal ricorrente, nell’epigrafata qualità;
Condanna le Amministrazioni resistenti, in relazione a tale azione ed in solido tra loro, al pagamento, in favore del medesimo ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore del ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.a.;
Differisce, ex art. 117 comma 6 c.p.a., la decisione circa l’azione di risarcimento del danno non patrimoniale, esercitata dal ricorrente contestualmente all’azione ex art. 117 c.p.a., all’udienza pubblica di merito del 19.11.2026, mandando alla Segreteria per i relativi avvisi;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.