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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Annalisa Giusti Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 171/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Marco Verdolin del Parte_1
Foro di Treviso
parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Flavio Belelli del Foro di Ancona
in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappr.to e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Susanna Mazzaferri
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 ha impugnato la sentenza del 10 Parte_1
novembre 2023 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da esso ricorrente avverso l'intimazione di pagamento n. 003 2022
90014593 34/000 per la complessiva somma di euro 13.013,58, riferita ai crediti consacrati negli avvisi di addebito: n. 30320180000639585000 notificato il 23 agosto 2018 per euro 7.792,14,
n.30320180001272902000 notificato il 13 settembre 2018 per euro 3.007,20 e n.30320190002426481000 notificato il 19 dicembre 2019 per euro 2.214,24. L'appellante ha dedotto il carattere incoerente della decisione del primo giudice, il quale, dopo avere correttamente ritenuto fondata l'eccezione di nullità delle notifiche degli avvisi di addebito n. 303 2018
0000639585000 e n.30320180001272902000, perché eseguita presso la precedente residenza anagrafica del contribuente pur dopo il decorso del termine legale di opponibilità della variazione della stessa, non ne aveva fatto discendere alcuna conseguenza, laddove avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito e la non debenza delle somme richieste con gli stessi;
inoltre, ha censurato la scelta del Tribunale di superare l'eccezione sollevata da esso opponente di nullità di tutte le notificazioni effettuate a mezzo pec, poiché provenienti da indirizzi non registrati nei pubblici elenchi, così minimizzando il rischio del cittadino di divenire vittima di frodi informatiche, sul presupposto, peraltro, che la comunicazione, ancorché irregolare, avesse raggiunto lo scopo, in quanto il destinatario ne aveva comunque avuto conoscenza ed aveva esercitato compiutamente il proprio diritto di difesa. L'appellante, ha, quindi, criticato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso il maturare dell'eccepita prescrizione quinquennale dei contributi relativi all'anno 2014, in relazione alla ritenuta esistenza di atti interruttivi, laddove anche per questi era stata eseguita una notifica a mezzo pec inesistente, per i motivi innanzi esposti.
Infine, l'appellante ha censurato il regime delle spese di lite adottato dal Tribunale, in quanto l' previdenziale si era difeso con l'ausilio di un proprio dipendente funzionario e, pertanto, CP_2 non potevano essergli riconosciuti i compensi relativi alle spese legali. L'appellante ha chiesto, pertanto, accogliersi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
CP_ L' e l' hanno resistito al gravame con distinte memorie Controparte_1
e ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Non ricorrono validi motivi per disattendere la decisione di primo grado, adottata sulla scorta degli atti ed elementi ritualmente acquisiti al processo ed in forza di principi di diritto consolidati presso la Giurisprudenza di Legittimità.
Invero, la pur accertata irregolarità delle notifiche degli avvisi di addebito meglio indicati dall'appellante, effettuate presso il luogo di vecchia residenza del destinatario, non comporta alcun pratico effetto sugli esiti dell'odierno giudizio.
Più precisamente, la declaratoria di nullità delle notifiche degli avvisi di addebito avrebbe comportato l'unico effetto di consentire al destinatario di far valere quelle ragioni di originaria inesistenza della pretesa creditoria consacrata negli avvisi stessi, non più sollevabili dopo lo spirare del termine perentorio (cfr. ex multis Cass.n.23397/2016) originariamente fissato dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'impugnativa delle cartelle esattoriali, poi esteso dal legislatore anche all'impugnativa degli avvisi di addebito (vedi art. 30 d.lg.n.78/2010).
Invero, il merito dell'attuale opposizione ad intimazione di pagamento è circoscritto alla sola eccezione di prescrizione estintiva dei crediti consacrati negli avvisi di addebito in questione, il cui termine breve quinquennale ha ripreso a decorrere dal momento in cui è scaduto il termine perentorio fissato dal citato art. 24 (vedi per tutte Cass., Sez Un. n.23397/2016).
Ne discende che lo slittamento in avanti del termine per proporre opposizione agli avvisi stessi resta privo di qualsivoglia effetto pratico ai fini dell'odierna decisione.
Quanto all'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, correttamente il
Tribunale ha ritenuto di superarla, in forza dei puntuali richiami alla disciplina di riferimento, la cui interpretazione non appare superabile alla stregua di argomenti di specifica valenza, che l'appellante non ha in alcun modo offerto al vaglio della Corte, limitandosi alla generica reiterazione in questa sede delle affatto deboli, astratte e del tutto inconferenti considerazioni sui rischi di frode informatica ai danni dei cittadini;
ciò implica l'inammissibilità, prima ancora che l'infondatezza, delle censure sul punto.
Altrettanto è a dirsi per le censure sollevate alla statuizione del Tribunale in tema di rituale notifica delle comunicazioni integranti idonei atti interruttivi dell'eccepita prescrizione CP_ quinquennale dei crediti contributivi vantati dall'
Pertanto, questa Corte non ravvisa validi motivi per discostarsi dalle affermazioni del primo giudice, sia con riferimento alla piena valenza interruttiva delle comunicazioni ritualmente prodotte da parte convenuta - nonché dell'istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente in data
11 giugno 2019 per tutti e tre gli avvisi di addebito (sul punto, vedasi per tutte Cass., Ordinanza
n. 9221/2024) - sia con riguardo all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (scadenza per il versamento luglio 2014 e 2018), così che non sussistono ragioni per escludere che gli atti menzionati abbiano interrotto il termine prescrizionale in questione, poi ulteriormente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
In ordine al regime delle spese di lite, è smentito dalla documentazione in atti l'argomento secondo cui l' si sarebbe difeso con l'ausilio di un proprio dipendente Controparte_4
funzionario, così da rendere indebito il riconoscimento dei compensi relativi agli oneri processuali;
CP_ ed infatti, anche in primo grado l' risulta costituito a mezzo dell'Avv. Susanna Mazzaferri, che esercita la professione forense nell'interesse dell'Ente ed è iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 23 L.31 dicembre 2012, n. 247. In forza delle suesposte considerazioni, l'appello va integralmente rigettato, restando così assorbita ogni altra questione sollevata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di ciascuna Amministrazione appellata in euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 7 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Annalisa Giusti Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 171/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Marco Verdolin del Parte_1
Foro di Treviso
parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Flavio Belelli del Foro di Ancona
in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappr.to e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Susanna Mazzaferri
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 ha impugnato la sentenza del 10 Parte_1
novembre 2023 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da esso ricorrente avverso l'intimazione di pagamento n. 003 2022
90014593 34/000 per la complessiva somma di euro 13.013,58, riferita ai crediti consacrati negli avvisi di addebito: n. 30320180000639585000 notificato il 23 agosto 2018 per euro 7.792,14,
n.30320180001272902000 notificato il 13 settembre 2018 per euro 3.007,20 e n.30320190002426481000 notificato il 19 dicembre 2019 per euro 2.214,24. L'appellante ha dedotto il carattere incoerente della decisione del primo giudice, il quale, dopo avere correttamente ritenuto fondata l'eccezione di nullità delle notifiche degli avvisi di addebito n. 303 2018
0000639585000 e n.30320180001272902000, perché eseguita presso la precedente residenza anagrafica del contribuente pur dopo il decorso del termine legale di opponibilità della variazione della stessa, non ne aveva fatto discendere alcuna conseguenza, laddove avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito e la non debenza delle somme richieste con gli stessi;
inoltre, ha censurato la scelta del Tribunale di superare l'eccezione sollevata da esso opponente di nullità di tutte le notificazioni effettuate a mezzo pec, poiché provenienti da indirizzi non registrati nei pubblici elenchi, così minimizzando il rischio del cittadino di divenire vittima di frodi informatiche, sul presupposto, peraltro, che la comunicazione, ancorché irregolare, avesse raggiunto lo scopo, in quanto il destinatario ne aveva comunque avuto conoscenza ed aveva esercitato compiutamente il proprio diritto di difesa. L'appellante, ha, quindi, criticato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso il maturare dell'eccepita prescrizione quinquennale dei contributi relativi all'anno 2014, in relazione alla ritenuta esistenza di atti interruttivi, laddove anche per questi era stata eseguita una notifica a mezzo pec inesistente, per i motivi innanzi esposti.
Infine, l'appellante ha censurato il regime delle spese di lite adottato dal Tribunale, in quanto l' previdenziale si era difeso con l'ausilio di un proprio dipendente funzionario e, pertanto, CP_2 non potevano essergli riconosciuti i compensi relativi alle spese legali. L'appellante ha chiesto, pertanto, accogliersi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
CP_ L' e l' hanno resistito al gravame con distinte memorie Controparte_1
e ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Non ricorrono validi motivi per disattendere la decisione di primo grado, adottata sulla scorta degli atti ed elementi ritualmente acquisiti al processo ed in forza di principi di diritto consolidati presso la Giurisprudenza di Legittimità.
Invero, la pur accertata irregolarità delle notifiche degli avvisi di addebito meglio indicati dall'appellante, effettuate presso il luogo di vecchia residenza del destinatario, non comporta alcun pratico effetto sugli esiti dell'odierno giudizio.
Più precisamente, la declaratoria di nullità delle notifiche degli avvisi di addebito avrebbe comportato l'unico effetto di consentire al destinatario di far valere quelle ragioni di originaria inesistenza della pretesa creditoria consacrata negli avvisi stessi, non più sollevabili dopo lo spirare del termine perentorio (cfr. ex multis Cass.n.23397/2016) originariamente fissato dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'impugnativa delle cartelle esattoriali, poi esteso dal legislatore anche all'impugnativa degli avvisi di addebito (vedi art. 30 d.lg.n.78/2010).
Invero, il merito dell'attuale opposizione ad intimazione di pagamento è circoscritto alla sola eccezione di prescrizione estintiva dei crediti consacrati negli avvisi di addebito in questione, il cui termine breve quinquennale ha ripreso a decorrere dal momento in cui è scaduto il termine perentorio fissato dal citato art. 24 (vedi per tutte Cass., Sez Un. n.23397/2016).
Ne discende che lo slittamento in avanti del termine per proporre opposizione agli avvisi stessi resta privo di qualsivoglia effetto pratico ai fini dell'odierna decisione.
Quanto all'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, correttamente il
Tribunale ha ritenuto di superarla, in forza dei puntuali richiami alla disciplina di riferimento, la cui interpretazione non appare superabile alla stregua di argomenti di specifica valenza, che l'appellante non ha in alcun modo offerto al vaglio della Corte, limitandosi alla generica reiterazione in questa sede delle affatto deboli, astratte e del tutto inconferenti considerazioni sui rischi di frode informatica ai danni dei cittadini;
ciò implica l'inammissibilità, prima ancora che l'infondatezza, delle censure sul punto.
Altrettanto è a dirsi per le censure sollevate alla statuizione del Tribunale in tema di rituale notifica delle comunicazioni integranti idonei atti interruttivi dell'eccepita prescrizione CP_ quinquennale dei crediti contributivi vantati dall'
Pertanto, questa Corte non ravvisa validi motivi per discostarsi dalle affermazioni del primo giudice, sia con riferimento alla piena valenza interruttiva delle comunicazioni ritualmente prodotte da parte convenuta - nonché dell'istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente in data
11 giugno 2019 per tutti e tre gli avvisi di addebito (sul punto, vedasi per tutte Cass., Ordinanza
n. 9221/2024) - sia con riguardo all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (scadenza per il versamento luglio 2014 e 2018), così che non sussistono ragioni per escludere che gli atti menzionati abbiano interrotto il termine prescrizionale in questione, poi ulteriormente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
In ordine al regime delle spese di lite, è smentito dalla documentazione in atti l'argomento secondo cui l' si sarebbe difeso con l'ausilio di un proprio dipendente Controparte_4
funzionario, così da rendere indebito il riconoscimento dei compensi relativi agli oneri processuali;
CP_ ed infatti, anche in primo grado l' risulta costituito a mezzo dell'Avv. Susanna Mazzaferri, che esercita la professione forense nell'interesse dell'Ente ed è iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 23 L.31 dicembre 2012, n. 247. In forza delle suesposte considerazioni, l'appello va integralmente rigettato, restando così assorbita ogni altra questione sollevata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di ciascuna Amministrazione appellata in euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 7 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente