TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 253/2021 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, via Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Costanza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Giuseppe Bernocchi che lo rappresenta e Per_1
1 difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
O G G E T T O: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2020 emesso, nel procedimento
R.G.N. 2468/2020 ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese in data CP_1
01.12.2020 e notificato il 24.12.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.224,53, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di prestazione di invalidità civile corrisposta e non spettante a Persona_2
(padre del ricorrente) nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il
16.01.2013, per il periodo dall'01.11.2010 al 31.01.2013.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, nonché l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens,
con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
pag. 2 In data 29.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione non è fondata.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
pag. 3 Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
pag. 4 prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, con la documentazione versata in atti, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva dalla revoca della prestazione di indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'01.11.2010, che era stata riconosciuta al de cuius signor con verbale provvisorio del Persona_2
27.10.2010 comunicato con raccomandata a.r. ricevuta a mani proprie in data
14.01.2011 e successivamente non confermata in sede di visita di verifica del
14.04.2011, di cui al verbale definitivo con il quale veniva confermato il riconoscimento della invalidità al 100% ma senza diritto all'indennità di pag. 5 accompagnamento stante l'assenza dei requisiti sanitari per continuare a percepire la prestazione di indennità di accompagnamento in godimento;
l'anzidetto verbale definitivo veniva dall'Istituto comunicato, con nota raccomandata del 26.04.2011 ricevuta sempre dal signor , in Persona_2
data 09.05.2011.
In tema di indebito previdenziale o assistenziale due sono le questioni da esaminare: la prima che riguarda la ripartizione dell'onere della prova tra pensionato e , ai fini dell'accertamento circa l'esistenza Controparte_2
dell'indebito, e la seconda, relativa alla ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste fossero state indebitamente erogate.
Nel caso in cui sia accertata l'esistenza dell'indebito, si deve stabilire se, ferma restando la decurtazione o l'azzeramento del trattamento previdenziale per il futuro, gli importi indebitamente erogati fino al momento della scoperta o della contestazione, siano o meno ripetibili dall' CP_1
La visita di verifica è del 14.04.2011 mentre il l' ha comunicato in data CP_1
26.04/09.05.2011 il verbale definitivo conseguente alla visita all'esito della quale al defunto signor è stata riconosciuta solo invalidità al 100% Persona_2
senza accompagnamento a decorrere dall'01.11.2020.
Le anzidette note sono state ricevute dal de cuius signor CP_1 Persona_2
come si evince dalle ricevute di consegna versate in atti.
pag. 6 Inoltre, avverso l'esito della visita di revisione non è stato proposto il ricorso nel termine decadenziale di sei mesi posto dall'art. 42 D.L. N. 269/2003 convertito in
Legge N. 326/2003.
Pertanto, essendo stata provata l'esistenza dell'indebito resta da accertare se l' aveva il diritto di ripetere le somme erogate in precedenza. CP_1
Premesso che nel caso in esame si discute di un indebito assistenziale, cioè di indebita percezione di una prestazione non collegata alla contribuzione versata ma erogata per finalità di assistenza, per quanto concerne la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale, nel tempo si sono succedute varie norme, in materia previdenziale, di deroga al generale principio civilistico di ripetibilità
dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ.-.
Attualmente per gli indebiti previdenziali si applica la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art. 13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione pag. 7 all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge
21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
In conclusione, nell'indebito previdenziale, si applicano i due principi fondamentali della esclusione della ripetizione dell'indebito in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al percettore della prestazione non dovuta ed escluso il caso di dolo, temperato però dal principio dell'obbligo per l'interessato di segnalare tutti i fatti incidenti sul diritto non conosciuti dall'Ente.
Per l'indebito assistenziale, cioè quello che riguarda la materia delle prestazioni pag. 8 di invalidità civile, la Legge N. 537/1993 all'art. 4 comma 11 ha stabilito che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa dell'avvenuto accertamento.
Il D.P.R. N. 698/1994, recante norme regolamentari per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di invalidità civile, stabilisce che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, si deve provvedere all'immediata sospensione cautelativa del pagamento, da notificarsi entro trenta giorni ed al successivo formale provvedimento di revoca, che produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
La Legge N. 425/1996 ha poi disposto che, in caso di accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, le provvidenze in godimento devono essere revocate entro novanta giorni dalla data dell'accertamento medesimo con effetto dalla data della visita di verifica.
Per i procedimenti di verifica la Legge 23.12.1998 n. 448 all'art. 37 prevede che:
“1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia pag. 9 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo...8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede,
entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che in ambito assistenziale la revoca della prestazione opera retroattivamente dalla data della accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Ne consegue la ripetibilità delle somme, a prescindere dall'esistenza o meno del dolo dell'assistito.
In applicazione dei suesposti principi l' doveva provvedere all'immediata CP_1
sospensione cautelativa del pagamento, da notificarsi entro trenta giorni ed al successivo formale provvedimento di revoca delle provvidenze in godimento,
che ai sensi della Legge N. 425/1996 dovevano essere revocate entro novanta giorni dalla data dell'accertamento medesimo con effetto dalla data della visita di verifica. Dall'esame della documentazione versata in atti dall'Istituto opposto si rileva che sono stati comunicati al de cuius il verbale Persona_2
provvisorio del 27.10.2010 con raccomandata a.r. ricevuta a mani proprie in data
14.01.2011 e successivamente, con nota raccomandata del 26.04.2011 ricevuta sempre dal signor in data 09.05.2011, il verbale definitivo del Persona_2
pag. 10 14.04.2011 con il quale veniva confermato il riconoscimento della invalidità al
100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento. Nessun
provvedimento di sospensione e di revoca risulta comunicato al signor Per_2
dall' che ha continuato ad erogargli le provvidenze da indennità
[...] CP_1
di accompagnamento, eliminata per decesso del medesimo de cuius Per_2
come si evince dalla nota a.r. del 23.10.2015 inviata dall'Istituto
[...]
all'odierno ricorrente. Ne discende che gli importi erogati indebitamente dall' non sono ripetibili, e, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a CP_1
restituire le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Da qui l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in favore di CP_1
parte ricorrente come da dispositivo,
PQM
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 13.224,53 indicata come indebitamente erogata a titolo di prestazione di invalidità civile a (padre del ricorrente) nato il Persona_2
18.12.1933 a Termini Imerese ed ivi deceduto il 16.01.2013, per il periodo dall'01.11.2010 al 31.01.2013;
pag. 11 - revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2020 emesso, nel procedimento R.G.N.
2468/2020 ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese in data CP_1
01.12.2020 e notificato il 24.12.2020 con il quale era stato ingiunto a parte ricorrente il pagamento della somma di € 13.224,53, oltre accessori, spese ed interessi;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 7 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 253/2021 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, via Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Costanza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Giuseppe Bernocchi che lo rappresenta e Per_1
1 difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
O G G E T T O: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2020 emesso, nel procedimento
R.G.N. 2468/2020 ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese in data CP_1
01.12.2020 e notificato il 24.12.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.224,53, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di prestazione di invalidità civile corrisposta e non spettante a Persona_2
(padre del ricorrente) nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il
16.01.2013, per il periodo dall'01.11.2010 al 31.01.2013.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, nonché l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens,
con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
pag. 2 In data 29.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione non è fondata.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
pag. 3 Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
pag. 4 prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, con la documentazione versata in atti, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva dalla revoca della prestazione di indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'01.11.2010, che era stata riconosciuta al de cuius signor con verbale provvisorio del Persona_2
27.10.2010 comunicato con raccomandata a.r. ricevuta a mani proprie in data
14.01.2011 e successivamente non confermata in sede di visita di verifica del
14.04.2011, di cui al verbale definitivo con il quale veniva confermato il riconoscimento della invalidità al 100% ma senza diritto all'indennità di pag. 5 accompagnamento stante l'assenza dei requisiti sanitari per continuare a percepire la prestazione di indennità di accompagnamento in godimento;
l'anzidetto verbale definitivo veniva dall'Istituto comunicato, con nota raccomandata del 26.04.2011 ricevuta sempre dal signor , in Persona_2
data 09.05.2011.
In tema di indebito previdenziale o assistenziale due sono le questioni da esaminare: la prima che riguarda la ripartizione dell'onere della prova tra pensionato e , ai fini dell'accertamento circa l'esistenza Controparte_2
dell'indebito, e la seconda, relativa alla ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste fossero state indebitamente erogate.
Nel caso in cui sia accertata l'esistenza dell'indebito, si deve stabilire se, ferma restando la decurtazione o l'azzeramento del trattamento previdenziale per il futuro, gli importi indebitamente erogati fino al momento della scoperta o della contestazione, siano o meno ripetibili dall' CP_1
La visita di verifica è del 14.04.2011 mentre il l' ha comunicato in data CP_1
26.04/09.05.2011 il verbale definitivo conseguente alla visita all'esito della quale al defunto signor è stata riconosciuta solo invalidità al 100% Persona_2
senza accompagnamento a decorrere dall'01.11.2020.
Le anzidette note sono state ricevute dal de cuius signor CP_1 Persona_2
come si evince dalle ricevute di consegna versate in atti.
pag. 6 Inoltre, avverso l'esito della visita di revisione non è stato proposto il ricorso nel termine decadenziale di sei mesi posto dall'art. 42 D.L. N. 269/2003 convertito in
Legge N. 326/2003.
Pertanto, essendo stata provata l'esistenza dell'indebito resta da accertare se l' aveva il diritto di ripetere le somme erogate in precedenza. CP_1
Premesso che nel caso in esame si discute di un indebito assistenziale, cioè di indebita percezione di una prestazione non collegata alla contribuzione versata ma erogata per finalità di assistenza, per quanto concerne la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale, nel tempo si sono succedute varie norme, in materia previdenziale, di deroga al generale principio civilistico di ripetibilità
dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ.-.
Attualmente per gli indebiti previdenziali si applica la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art. 13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione pag. 7 all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge
21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
In conclusione, nell'indebito previdenziale, si applicano i due principi fondamentali della esclusione della ripetizione dell'indebito in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al percettore della prestazione non dovuta ed escluso il caso di dolo, temperato però dal principio dell'obbligo per l'interessato di segnalare tutti i fatti incidenti sul diritto non conosciuti dall'Ente.
Per l'indebito assistenziale, cioè quello che riguarda la materia delle prestazioni pag. 8 di invalidità civile, la Legge N. 537/1993 all'art. 4 comma 11 ha stabilito che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa dell'avvenuto accertamento.
Il D.P.R. N. 698/1994, recante norme regolamentari per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di invalidità civile, stabilisce che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, si deve provvedere all'immediata sospensione cautelativa del pagamento, da notificarsi entro trenta giorni ed al successivo formale provvedimento di revoca, che produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
La Legge N. 425/1996 ha poi disposto che, in caso di accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, le provvidenze in godimento devono essere revocate entro novanta giorni dalla data dell'accertamento medesimo con effetto dalla data della visita di verifica.
Per i procedimenti di verifica la Legge 23.12.1998 n. 448 all'art. 37 prevede che:
“1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia pag. 9 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo...8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede,
entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che in ambito assistenziale la revoca della prestazione opera retroattivamente dalla data della accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Ne consegue la ripetibilità delle somme, a prescindere dall'esistenza o meno del dolo dell'assistito.
In applicazione dei suesposti principi l' doveva provvedere all'immediata CP_1
sospensione cautelativa del pagamento, da notificarsi entro trenta giorni ed al successivo formale provvedimento di revoca delle provvidenze in godimento,
che ai sensi della Legge N. 425/1996 dovevano essere revocate entro novanta giorni dalla data dell'accertamento medesimo con effetto dalla data della visita di verifica. Dall'esame della documentazione versata in atti dall'Istituto opposto si rileva che sono stati comunicati al de cuius il verbale Persona_2
provvisorio del 27.10.2010 con raccomandata a.r. ricevuta a mani proprie in data
14.01.2011 e successivamente, con nota raccomandata del 26.04.2011 ricevuta sempre dal signor in data 09.05.2011, il verbale definitivo del Persona_2
pag. 10 14.04.2011 con il quale veniva confermato il riconoscimento della invalidità al
100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento. Nessun
provvedimento di sospensione e di revoca risulta comunicato al signor Per_2
dall' che ha continuato ad erogargli le provvidenze da indennità
[...] CP_1
di accompagnamento, eliminata per decesso del medesimo de cuius Per_2
come si evince dalla nota a.r. del 23.10.2015 inviata dall'Istituto
[...]
all'odierno ricorrente. Ne discende che gli importi erogati indebitamente dall' non sono ripetibili, e, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a CP_1
restituire le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Da qui l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in favore di CP_1
parte ricorrente come da dispositivo,
PQM
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 13.224,53 indicata come indebitamente erogata a titolo di prestazione di invalidità civile a (padre del ricorrente) nato il Persona_2
18.12.1933 a Termini Imerese ed ivi deceduto il 16.01.2013, per il periodo dall'01.11.2010 al 31.01.2013;
pag. 11 - revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2020 emesso, nel procedimento R.G.N.
2468/2020 ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese in data CP_1
01.12.2020 e notificato il 24.12.2020 con il quale era stato ingiunto a parte ricorrente il pagamento della somma di € 13.224,53, oltre accessori, spese ed interessi;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 7 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 12