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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1113/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2988/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 959/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUF150007636U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio, dottoressa Nominativo_1, insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato scaturisce da un controllo In esecuzione di un piano di controlli intrapreso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a livello nazionale e coordinato centralmente per il recupero dell'Imposta Unica sulle scommesse dovuta dai soggetti che raccolgono, in Italia, scommesse in assenza di concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di licenza di Pubblica Sicurezza ex art.88 del TULPS, approvato con Regio Decreto n.773/1931, quest'Ufficio dei
Monopoli per la Sicilia ha concluso con Processo verbale di constatazione n. 3 del 05/03/2019 una verifica fiscale nei confronti della impresa individuale Ricorrente_1 con sede legale in Scicli, Indirizzo_1, Partita IVA P.IVA_1, esercente formalmente, così come risultante dalla visura camerale, presso i locali dell'esercizio commerciale sito in Scicli, Indirizzo_2, attività di “Sala Giochi, Centro telefonico o internet point, elaborazioni elettroniche di dati”, codici 93.29.3, 61.90.2, 63.11.1, ma, di fatto, svolgente, presso tali locali, così come constatato in data 15/06/2015 da personale dell'Ufficio
Monopoli e della Stazione dei Carabinieri di Scicli, attività illecita avente per oggetto la raccolta fisica di scommesse di gioco, svolta nel mancato rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, in assenza di regolare Concessione amministrativa rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della prescritta Licenza di P.S. di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.
Tale verifica fiscale ha trovato la sua fonte di innesco, come sopra indicato, nel controllo eseguito congiuntamente in data 15/06/2015 da personale dell'Ufficio Monopoli e dai Carabinieri della Tenenza di Scicli nei locali dell'esercizio commerciale ubicato in Scicli, Indirizzo_2
, presso la Sala Scommesse ad insegna “Prod._1”, come documentato nel processo verbale di operazioni compiute, constatazione e/o contestazione.
In occasione di tale controllo, svolto in presenza del sig. Ricorrente_1 veniva accertato che nei suindicati locali si svolgeva l'attività di raccolta di scommesse attraverso il bookmaker estero “Prod._1 by Società_1”, titolare del marchio Prod._1, privo di concessione rilasciata dall'Agenzia Dogane e Monopoli, oltre che in assenza di licenza ex art.88 del T.U.L.P.S.
Nei predetti locali venivano altresì rivenute n. 12 ricevute attestanti scommesse sportive, alcune affisse su una piccola bacheca, altre sul pavimento, nonché un palinsesto degli eventi sportivi oggetto delle relative scommesse.
Durante la verifica, veniva esibito ed acquisito in copia il contratto di affiliazione stipulato in data 05/02/2014 tra Ricorrente_1 TO e Prod._1 By Società_1.
Inoltre, il sig. Ricorrente_1 non era in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza ex art.88 T.U. LL.P.S., della denuncia di inizio attività e della concessione rilasciata dall'A.A.M.S., espressamente richiesti dai verbalizzanti.
L'Agenzia Dogane e Monopoli, acquisito il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria del 26/04/2017 per poter utilizzare ai fini fiscali gli elementi acquisiti in ambito penale, ha dato avvio ad apposita verifica fiscale volta a rilevare la correttezza degli obblighi tributari connessi all'accertamento dell'Imposta Unica sui pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs. n. 504/1998.
Con nota prot. n.66184 del 7/9/2018, inviata al contribuente e restituita dall'Ufficio postale per compiuta giacenza, l'Ufficio comunicava al contribuente che era in corso la suddetta verifica fiscale e lo invitava a trasmettere o esibire documenti e informazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio
2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, utili alla ricostruzione della base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998. Nessuna documentazione al riguardo perveniva. Pertanto, come già detto, veniva emanato il P.V.C. n.3 del
5.3.2019, notificato alla parte il 16.03.2019.
Infine, in data 2.10.2020, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli provvedeva ad emettere l'avviso di accertamento n. MUF150007636U- prot. 58276 relativo all'anno 2015 con il quale si accertava l'imponibile di €.205.598,37,
l'imposta unica di € 16.447,87, la sanzione amministrativa prevista dall'art.5 c.1 del D. lgs. n.504/1998 pari a € 19.737,44, oltre a interessi per € 3.125,55.
In data 15.12.2020 l'odierno ricorrente notificava via pec il ricorso tributario innanzi alla C.T.P. di Ragusa avverso il suddetto avviso di accertamento. Tale ricorso aveva altresì valore di reclamo ai sensi dell'art. 17- bis, comma 3 e art. 22, D.lgs. n. 546/1992 e il relativo procedimento precontenzioso si concludeva con provvedimento prot.4473/RU del 15.3.2021, che rigettava il reclamo.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa con la sentenza n.959/2022, depositata 16.11.2022, dichiarava inammissibile il suindicato ricorso e condannava controparte alla rifusione delle spese.
In data 16.5.2023, controparte notificava via pec il ricorso in appello avverso la suindicata sentenza, ritenendo che tale pronuncia fosse errata ed illogica.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita con apposita memoria.
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, sentite le parti, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In ordine al primo motivo di appello, costituito dalla presunta erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado, si rileva che tale eccezione risulta infondata.
Ed invero, la sentenza di prime cure appare corretta laddove sancisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo, atteso che esso non è un file nativo digitale, bensì risulta essere la copia di un documento analogico, successivamente scansionato, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente.
Tale ricorso, pertanto, è stato redatto in violazione della normativa prevista dall'art.16 bis del D. Lgs. 546/1992, che si applica nella nuova formulazione, a partire dal primo luglio 2019, e dell'art. 10 c.1 lett. c) del D. Dirett.
Del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.08.2015, secondo il quale “Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico ……. sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”.
Parimenti infondato risulta il motivo di appello avente ad oggetto l'omesso accoglimento dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per totale estraneità del ricorrente ai fatti contestati. Ed invero, dagli accertamenti compiuti dagli Agenti ed Ufficiali di p.g. emerge la prova che il sig. Ricorrente_1, nell'esercizio commerciale ubicato in Scicli, Indirizzo_2 , effettuava, in assenza dei titoli autorizzativi, l'attività di raccolta di scommesse per conto di Società_1 (titolare del marchio Prod._1), bookmaker privo di concessione da parte di A.D.M. allo svolgimento di tale attività.
L'atto impugnato appare adeguatamente motivato, con completa esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa erariale, in modo da consentire al destinatario dell'atto di svolgere efficacemente la propria difesa.
Il contribuente non ha fornito prova documentale contraria.
Anche il motivo relativo alle spese è conseguentemente infondato.
L'appello deve essere rigettato in quanto non sussistono motivi di riforma della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, tenendo conto dei motivi dell'appello, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'appellata Agenzia della Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 4.000,00, oltre IVA,
CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS CC CO OR VA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2988/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 959/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUF150007636U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio, dottoressa Nominativo_1, insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato scaturisce da un controllo In esecuzione di un piano di controlli intrapreso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a livello nazionale e coordinato centralmente per il recupero dell'Imposta Unica sulle scommesse dovuta dai soggetti che raccolgono, in Italia, scommesse in assenza di concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di licenza di Pubblica Sicurezza ex art.88 del TULPS, approvato con Regio Decreto n.773/1931, quest'Ufficio dei
Monopoli per la Sicilia ha concluso con Processo verbale di constatazione n. 3 del 05/03/2019 una verifica fiscale nei confronti della impresa individuale Ricorrente_1 con sede legale in Scicli, Indirizzo_1, Partita IVA P.IVA_1, esercente formalmente, così come risultante dalla visura camerale, presso i locali dell'esercizio commerciale sito in Scicli, Indirizzo_2, attività di “Sala Giochi, Centro telefonico o internet point, elaborazioni elettroniche di dati”, codici 93.29.3, 61.90.2, 63.11.1, ma, di fatto, svolgente, presso tali locali, così come constatato in data 15/06/2015 da personale dell'Ufficio
Monopoli e della Stazione dei Carabinieri di Scicli, attività illecita avente per oggetto la raccolta fisica di scommesse di gioco, svolta nel mancato rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, in assenza di regolare Concessione amministrativa rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della prescritta Licenza di P.S. di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.
Tale verifica fiscale ha trovato la sua fonte di innesco, come sopra indicato, nel controllo eseguito congiuntamente in data 15/06/2015 da personale dell'Ufficio Monopoli e dai Carabinieri della Tenenza di Scicli nei locali dell'esercizio commerciale ubicato in Scicli, Indirizzo_2
, presso la Sala Scommesse ad insegna “Prod._1”, come documentato nel processo verbale di operazioni compiute, constatazione e/o contestazione.
In occasione di tale controllo, svolto in presenza del sig. Ricorrente_1 veniva accertato che nei suindicati locali si svolgeva l'attività di raccolta di scommesse attraverso il bookmaker estero “Prod._1 by Società_1”, titolare del marchio Prod._1, privo di concessione rilasciata dall'Agenzia Dogane e Monopoli, oltre che in assenza di licenza ex art.88 del T.U.L.P.S.
Nei predetti locali venivano altresì rivenute n. 12 ricevute attestanti scommesse sportive, alcune affisse su una piccola bacheca, altre sul pavimento, nonché un palinsesto degli eventi sportivi oggetto delle relative scommesse.
Durante la verifica, veniva esibito ed acquisito in copia il contratto di affiliazione stipulato in data 05/02/2014 tra Ricorrente_1 TO e Prod._1 By Società_1.
Inoltre, il sig. Ricorrente_1 non era in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza ex art.88 T.U. LL.P.S., della denuncia di inizio attività e della concessione rilasciata dall'A.A.M.S., espressamente richiesti dai verbalizzanti.
L'Agenzia Dogane e Monopoli, acquisito il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria del 26/04/2017 per poter utilizzare ai fini fiscali gli elementi acquisiti in ambito penale, ha dato avvio ad apposita verifica fiscale volta a rilevare la correttezza degli obblighi tributari connessi all'accertamento dell'Imposta Unica sui pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs. n. 504/1998.
Con nota prot. n.66184 del 7/9/2018, inviata al contribuente e restituita dall'Ufficio postale per compiuta giacenza, l'Ufficio comunicava al contribuente che era in corso la suddetta verifica fiscale e lo invitava a trasmettere o esibire documenti e informazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio
2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, utili alla ricostruzione della base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998. Nessuna documentazione al riguardo perveniva. Pertanto, come già detto, veniva emanato il P.V.C. n.3 del
5.3.2019, notificato alla parte il 16.03.2019.
Infine, in data 2.10.2020, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli provvedeva ad emettere l'avviso di accertamento n. MUF150007636U- prot. 58276 relativo all'anno 2015 con il quale si accertava l'imponibile di €.205.598,37,
l'imposta unica di € 16.447,87, la sanzione amministrativa prevista dall'art.5 c.1 del D. lgs. n.504/1998 pari a € 19.737,44, oltre a interessi per € 3.125,55.
In data 15.12.2020 l'odierno ricorrente notificava via pec il ricorso tributario innanzi alla C.T.P. di Ragusa avverso il suddetto avviso di accertamento. Tale ricorso aveva altresì valore di reclamo ai sensi dell'art. 17- bis, comma 3 e art. 22, D.lgs. n. 546/1992 e il relativo procedimento precontenzioso si concludeva con provvedimento prot.4473/RU del 15.3.2021, che rigettava il reclamo.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa con la sentenza n.959/2022, depositata 16.11.2022, dichiarava inammissibile il suindicato ricorso e condannava controparte alla rifusione delle spese.
In data 16.5.2023, controparte notificava via pec il ricorso in appello avverso la suindicata sentenza, ritenendo che tale pronuncia fosse errata ed illogica.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita con apposita memoria.
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, sentite le parti, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In ordine al primo motivo di appello, costituito dalla presunta erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado, si rileva che tale eccezione risulta infondata.
Ed invero, la sentenza di prime cure appare corretta laddove sancisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo, atteso che esso non è un file nativo digitale, bensì risulta essere la copia di un documento analogico, successivamente scansionato, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente.
Tale ricorso, pertanto, è stato redatto in violazione della normativa prevista dall'art.16 bis del D. Lgs. 546/1992, che si applica nella nuova formulazione, a partire dal primo luglio 2019, e dell'art. 10 c.1 lett. c) del D. Dirett.
Del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.08.2015, secondo il quale “Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico ……. sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”.
Parimenti infondato risulta il motivo di appello avente ad oggetto l'omesso accoglimento dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per totale estraneità del ricorrente ai fatti contestati. Ed invero, dagli accertamenti compiuti dagli Agenti ed Ufficiali di p.g. emerge la prova che il sig. Ricorrente_1, nell'esercizio commerciale ubicato in Scicli, Indirizzo_2 , effettuava, in assenza dei titoli autorizzativi, l'attività di raccolta di scommesse per conto di Società_1 (titolare del marchio Prod._1), bookmaker privo di concessione da parte di A.D.M. allo svolgimento di tale attività.
L'atto impugnato appare adeguatamente motivato, con completa esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa erariale, in modo da consentire al destinatario dell'atto di svolgere efficacemente la propria difesa.
Il contribuente non ha fornito prova documentale contraria.
Anche il motivo relativo alle spese è conseguentemente infondato.
L'appello deve essere rigettato in quanto non sussistono motivi di riforma della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, tenendo conto dei motivi dell'appello, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'appellata Agenzia della Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 4.000,00, oltre IVA,
CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS CC CO OR VA