Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 09/05/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2023, proposto da
TI - Unione per la Tutela delle persone con disabilità intellettiva OdV e LC - Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale OdV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Mario Motta e Annamaria Torrani Cerenzia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocata Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale del 07/12/2022 n. 23-6180, recante « L.R. 1/2004, articolo 40, comma 5. Adozione e conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, delle linee guida per l’applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nell’ambito del Sistema Regionale integrato degli Interventi e Servizi Sociali » pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 29/12/2022;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso con gli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 maggio 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
Premesso che, con ricorso notificato in data 24/02/2023, le organizzazioni di volontariato TI e LC hanno impugnato la Delibera regionale – meglio individuata in epigrafe – che ha definito le linee guida per l’applicazione uniforme della normativa ISEE nella Regione Piemonte, limitatamente alle Sezioni 2.2 e 2.8 dell’Allegato A;
Considerato che, a seguito dell’introduzione del giudizio, la Regione Piemonte ha annullato in autotutela la determinazione impugnata, in relazione alle Sezioni oggetto di censura nel ricorso introduttivo (Deliberazione della Giunta Regionale del 05/06/2023 n. 10-6984, sub doc. 2 di parte resistente);
Ritenuto che, per effetto della determinazione sopravvenuta, la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché – come riconosciuto dalle stesse organizzazioni ricorrenti (nota del 05/05/2026) – l’interesse sotteso all’impugnazione ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, determinando il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto che, a fronte dell’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e del complessivo contegno delle parti, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | SA RN |
IL SEGRETARIO