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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 401/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GAMBI FRANCESCO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BA SABINA ( ) e C.F._3 Controparte_2
( , C.F._4 appellato
SABINA BA (C.F. ), C.F._3
(C.F. , Controparte_2 C.F._4 appellati contumaci Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza
n. 9/2023 dal Tribunale di Pisa, depositata il 3 gennaio 2023:
Nel merito
– respingere le domande tutte proposte nei confronti della Parte_1
[...]
– dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare a Controparte_1 la somma di € 14.938,20.=, o quella diversa maggiore o Parte_1 minore che risulti di giustizia, oltre ulteriori interessi come dovuti dal 29 maggio
2015 al saldo;
– condannare il sig. e/o gli avv.ti Sabina Bargagna e Controparte_1
quali procuratori antistatari, a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 quanto ricevuto a titolo di rimborso spese di primo grado, ovvero la somma
[...] complessiva di € 6.670,44.=, oltre interessi dal pagamento (16.1.2023) al saldo, ed in ragione di ciò condannare l'avv. Sabina Bargagna a restituire a Parte_1 la somma di € 3.335,22.= e l'avv. a restituire a
[...] Controparte_2 la somma di € 3.335,22.=; Parte_1
– con vittoria di spese e competenze del primo giudizio di primo grado, di
C.T.U. e del presente giudizio.
In via istruttoria
– rinnovare la C.T.U. chiedendo al Consulente di verificare:
1) la correttezza del tasso di mora, calcolato senza l'addizione della penale per inadempimento e della penale per decadenza dal beneficio;
2) la correttezza del T.A.E.G. indicato nel contratto, calcolato senza
l'addizione del costo della polizza assicurativa facoltativa»;
pag. 2/19 per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i Controparte_1 motivi sopra esposti, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto da in quanto infondato, Parte_1 confermando per l'effetto integralmente la impugnata sentenza del Tribunale di
Pisa n. 9/2023 del 03.01.2023.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio del grado di appello».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 9 del 2023 del Tribunale di Pisa, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da e di quella riconvenzionale proposta da Controparte_1
ha condannato il primo a pagarle euro 2.330,29, quale saldo del Parte_1 debito derivante dal contratto di finanziamento n. 20152875054511 con essa intrattenuto, e l'ha condannata al pagamento della medesima cifra a a CP_1 titolo di risarcimento del danno, entrambe le somme oltre interessi.
Il Tribunale ha anzitutto rilevato che il contratto di finanziamento dedotto in giudizio era di importo pari a euro 20.450,00, da rimborsarsi mediante pagamento di 84 rate mensili.
Ha poi accolto la domanda di di accertamento dell'usurarietà degli CP_1 interessi moratori, mentre ha respinto quella analoga relativa agli interessi corrispettivi.
Ha inoltre accolto la domanda del medesimo AP di accertamento della difformità tra il t.a.e.g. effettivo e quello indicato nel contratto e, di conseguenza, ha rideterminando il dare-avere tra le parti, sostituendo il tasso d'interesse pattuito con quello previsto dall'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385 del
1993 (testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.). Ha invece respinto analoga domanda di accertamento della difformità tra tasso annuo nominale (t.a.n.) pattuito e quello concretamente applicato.
pag. 3/19 In conseguenza dell'accoglimento delle predette domande ha accolto quella di pagamento avanzata da limitatamente all'importo del dare-avere Parte_1 determinato dal c.t.u.
Ha quindi respinto la consequenziale domanda di risarcimento del danno avanzata dal che assumeva «come fondamento la previsione CP_1 contrattuale e la natura usuraria degli interessi» – in quanto «formulata in modo impreciso e assolutamente generico», oltre che «palesemente priva di fondamento» – invece accogliendo l'altra, sempre di risarcimento del danno, per
«comportamento contrario a buona fede consistito nel calcolare interessi in modo difforme da quanto stabilito nel contratto». Ha stabilito tale risarcimento in euro 2.330,29, pari «all'importo dovuto dal alla , CP_1 Parte_1 escludendo potesse operare la compensazione dei reciproci crediti, in mancanza di domanda sul punto.
Le spese di lite e quelle di c.t.u. sono state poste a carico di Parte_1
«[t]enuto conto delle reciproche soccombenze e della prevalenza delle ragioni dell'attore».
L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Parte_1 sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «errore di diritto nell'interpretazione ed applicazione della L. 108/1996»;
2. «errore di diritto nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 121 T.U.B.
e della Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Trasparenza dettate nel 2009»;
3. «errore di diritto in ordine alla pronuncia di condanna»;
4. «errore di diritto in ordine al risarcimento del danno»;
5. «errore in punto di spese di lite».
Si è costituito protestando l'infondatezza del gravame. Controparte_1
All'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2025, con la quale sono stati assegnati pag. 4/19 alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Occorre prendere le mosse dal secondo motivo di gravame – essendo logicamente pregiudiziale – con il quale sostiene che il Tribunale Parte_1 avrebbe errato nel considerare scorretto il t.a.e.g. indicato in contratto. Si assume che, a differenza di quanto sostenuto dal c.t.u., ai cui calcoli il
Tribunale avrebbe aderito, la polizza assicurativa non dovesse essere inclusa nel computo, la sua sottoscrizione essendo facoltativa, come dimostrato dai seguenti elementi: a) il tenore letterale del contratto, nel quale è indicato che si tratta di “adesione alla assicurazione facoltativa”, dichiarazione che costituirebbe prova contro ai sensi dell'art. 2702 c.c.; b) l'essere stato, CP_1 il cliente, «informato e ben consapevole della natura facoltativa della polizza», essendo espressamente indicata, all'art. 20 delle condizioni generali,
l'esclusione del suo costo dal calcolo del t.a.e.g.; c) la circostanza che, se si fosse trattato di una polizza sulla vita obbligatoria, sarebbe stato indicato che il recesso da essa avrebbe comportato la risoluzione del contratto di finanziamento;
d) il fatto che nei contratti di cui ha prodotto in Parte_1 giudizio i documenti, «assimilabili per termini, condizioni, presupposti e periodo di sottoscrizione ed importo» a quello dedotto in giudizio, ha concesso il finanziamento «senza la sottoscrizione di alcuna polizza assicurativa»; e) spettava a «dar prova dell'obbligatorietà delle polizze sottoscritte». Si CP_1 lamenta che il Tribunale abbia «tenuto in considerazione solo la contestualità della sottoscrizione dei contratti ed il collegamento tra gli stessi, senza considerare che tali parametri possono essere indici di obbligatorietà, ma non sono certo gli unici […] che devono essere valutati».
Il motivo è infondato.
pag. 5/19 Non è condivisibile la tesi di secondo cui, nel caso in esame il Parte_1
t.a.e.g. del finanziamento avrebbe dovuto essere calcolato senza tenere conto delle spese per assicurazione.
Occorre in primo luogo rilevare che il contatto in esame, essendo stato stipulato il 15 novembre 2010, è soggetto al decreto del Ministero del tesoro dell'8 luglio 1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 20 luglio 1992, che ha trovato applicazione fino al 17 maggio 2011 (novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, del Provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, come disposto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 141 del 2010).
Il predetto decreto dell'8 luglio 1992, all'art. 3, stabilisce che «[n]el calcolo del TAEG sono inclusi: […] d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore».
Va in secondo luogo considerato che spetta al mutuatario dimostrare che l'assicurazione abbia carattere obbligatorio, ossia che fosse un requisito necessario per ottenere il credito o ottenerlo alle condizioni offerte, prova che può essere data anche per presunzioni.
Ebbene, nel caso in esame è documentalmente dimostrato che la polizza è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento (sulla presunzione del collegamento delle spese assicurative, seppur a fini dell'usura, all'erogazione del finanziamento, Cass. n. 3025 del 2022, in massima) – essendo entrambi gli accordi contenuti nel medesimo documento negoziale (doc.
1 fasc. di primo grado) – con ciò emergendo la connessione Parte_1 genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, e che quest'ultima tutela l'istituto di credito dal rischio di insolvenza del debitore per la sopravvenienza di eventi che possano compromettere la sua capacità di pag. 6/19 rimborso del prestito;
è altresì pacifico tra le parti che i due contratti hanno pari durata;
inoltre, il premio della polizza a carico del – parametrato CP_1 sulla somma finanziata – risulta anticipato da che ne ha poi Parte_1 trasferito il costo sulla controparte. Infatti, avendo il finanziamento per oggetto l'acquisto di un bene del valore di euro 26.666,00, dal quale va detratto l'anticipo corrisposto dal AP di euro 6.216,00, la cifra da egli richiesta è pari a euro 20.450,00. Quella concretamente finanziata, invece, è di euro
21.452,00, proprio in conseguenza dell'aggiunta di euro 1.002,00 di premio assicurativo, come emerge dalla porzione del contratto (doc. 1 fasc. Parte_1 di primo grado) che di seguito si riproduce:
Cifra che infatti corrisponde a quella da rimborsare, indicata nell'estratto conto disponibile in atti (doc. 4 ibidem).
Tali elementi costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che – così come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito e del Collegio di coordinamento ABF (decisione n. 10621 del 2017 e decisione n. 4657 del 2022, nonché Corte d'appello di Torino n.1317 del 2021) – fanno presumere la natura obbligatoria della polizza, a dispetto dell'autoqualificazione della stessa come
“facoltativa” e dell'indicazione consequenziale – nella specie contenuta nell'art. 20 delle condizioni generali del contratto – che essa è esclusa dal calcolo del t.a.e.g.
pag. 7/19 In presenza di detti indici presuntivi il mutuante sarebbe stato tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando, ad esempio, di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa, etc. (in tal senso, Corte
d'appello di Firenze n. 1523 del 2023, in motivazione). Ciò che nella specie è mancato.
Non giova evocare l'art. 2702 c.c., atteso che «[l]'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta ex art. 2702 cod. civ. concerne la provenienza della medesima da colui che ne risulta sottoscrittore, ma non il suo contenuto, che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo» (Cass. n. 12695 del 2007, in massima).
Quanto ai contratti attinenti ai diversi rapporti di finanziamento (docc. 1, 2
e 3 del fasc. d'appello), offerti in comparazione da ne Parte_1 Parte_1 va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di documenti depositati per la prima volta in appello;
infatti, nonostante essa nelle conclusioni nel presente giudizio li consideri «contratti a comparazione prodotti in primo grado», non ve n'è traccia nel fascicolo di primo grado, né negli atti processuali viene dato atto del loro deposito. Pertanto, trova applicazione l'art. 345 c.p.c., ai sensi del quale nel grado di appello «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile»; circostanza, quest'ultima, neppure dedotta.
Il motivo va dunque respinto.
2. Va quindi trattato il terzo motivo di gravame – ancora per pregiudizialità logica – con il quale lamenta l'erroneità della sentenza «in ordine Parte_1
pag. 8/19 alla statuizione sul dare/avere». Sostiene in primo luogo che l'art. 117, comma
7, t.u.b., che prevede la sostituzione del tasso pattuito con quello b.o.t., non possa trovare applicazione, in quanto il t.a.e.g., del quale il Tribunale ha rilevato l'erronea indicazione, «non è […] un tasso di interesse o una condizione contrattuale “praticata”, ma una mera informazione contrattuale», avente funzione di «trasparenza bancaria». Inoltre, sostiene che «la somma dovuta dal sig. […] è la somma oggetto della riconvenzionale svolta nel giudizio di CP_1
Primo Grado, ovvero € 14.938,20.=, oltre ulteriori interessi come dovuti dal 29 maggio 2015 al saldo», importo ancora da versare al momento in cui il AP
«è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine» e per il cui pagamento viene riproposta domanda di condanna.
Il motivo è infondato.
A differenza di quanto sostenuto da non è applicabile al caso Parte_1 in esame l'art. 117, comma 7, t.u.b., in quanto quello dedotto in giudizio è un
“contratto di credito al consumatore”. La circostanza che il agisse per CP_1 scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è infatti pacifica tra le parti – essendo stata dedotta dallo stesso sin dalla citazione nel giudizio di primo grado (alle pagg. 1 e 2) e non contestata da – oltre che documentalmente dimostrata, in quanto il contratto Parte_1 di finanziamento, all'art. 29 delle condizioni, prevede che «in caso di controversie scaturenti dal rapporto unico Foro esclusivo è quello di residenza o domicilio del consumatore».
Va poi rilevato che, trattandosi di un contratto stipulato il 15 novembre
2010, è applicabile la disciplina prevista dagli art. 121 e seguenti del t.u.b. come risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 141 del 2010, entrato in vigore il 19 settembre 2010.
Va quindi rilevato che l'art. 121, comma 1, lettera e), t.u.b. prevede che il
«“costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il pag. 9/19 consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza». Inoltre, la successiva lettera m) del medesimo articolo stabilisce che il «“tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito».
Va poi considerato che ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, t.u.b. «[s]ono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto». E ai sensi del comma 7 del medesimo articolo «[n]ei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese».
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che «al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis
T.U.B., la omessa previsione del TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. […] Nelle operazioni di credito al consumo l'omessa o
pag. 10/19 erronea indicazione del TAEG è invece causa di nullità “incidente sulle clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in base all'art. 124” (v. Cass. 13/06/2024,
n.16456). Va poi aggiunto che il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale, è il perno attorno al quale ruota l'esigenza di chiarezza e informazione delle operazioni di credito al consumo» (Cass. n. 9352 del 2025, in motivazione).
Pertanto, il Tribunale ha correttamente rideterminato in euro 2.330,29 il dare-avere tra le parti in relazione al contratto di finanziamento dedotto in giudizio, aderendo sul punto ai risultati della c.t.u., elaborati sostituendo al tasso pattuito quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, come previsto dal citato art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b. Tale importo emerge dalle pagg. 30 e seguenti della relazione peritale – e segnatamente a pag. 33 – nelle quali è contenuto il piano di ammortamento sviluppato dal c.t.u. (pur avendo egli erroneamente evocato l'art. 117, comma 7, t.u.b., che, tuttavia, prevede il medesimo criterio di determinazione del tasso sostitutivo). Da esso risulta che l'importo del finanziamento, i cui termini per il rimborso non erano ancora scaduti al momento della risoluzione del contratto – avvenuta con la missiva del 5 giugno
2015 (doc. 3 fasc. di primo grado) – era pari a euro 8.046,43; Parte_1 risulta altresì che da tale cifra vanno sottratti euro 5.716,13, pagati in eccedenza dal residua pertanto da pagare da parte del la CP_1 CP_1 somma di euro 2.330,29, come accertato dal Tribunale.
La censura va quindi respinta.
3. Passando al primo motivo di gravame, sostiene che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto usurari gli interessi moratori da essa pattuiti nel contratto di finanziamento dedotto in giudizio. Sostiene che la c.t.u., ai cui risultati il Tribunale ha aderito, sarebbe «affetta da gravi errori pag. 11/19 metodologici ed interpretativi» per aver «addizionato al tasso di mora la penale per inadempimento e la penale per decadenza dal beneficio del termine», le quali «non sono idonee ad integrare i profitti richiesti per la configurazione del delitto di usura». Assume a tal proposito che l'art. 644 c.p. «sanziona […] la ricezione […] di interessi usurari quale “corrispettivo” di una prestazione di denaro o di altra utilità, ma la “clausola penale” per la propria stessa funzione, non può in alcun modo essere considerata come quel “corrispettivo” che può assumere carattere di illiceità». Sostiene inoltre che l'esclusione di tali penali è disposta dalle «Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura emesse nel
2009, al punto C.4» e consegue al principio di simmetria, secondo cui «non sono accomunabili […] voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni».
Afferma altresì che in applicazione di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto «l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori», in quanto la prima consiste in una
«clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata». Alla stessa soluzione – sostiene sempre – Parte_1 occorre addivenire anche riguardo alla «penale per inadempimento ed alla penale per decadenza dal beneficio del termine, fermo che anche tali clausole penali non rientrano nei flussi di rimborso e non costituiscono una remunerazione a favore della Banca». Il c.t.u. non avrebbe fatto applicazione di tali criteri, avendo invece incluso nel calcolo del tasso effettivo globale (t.e.g.) gli interessi di mora e le penali. Avrebbe altresì erroneamente determinato il tasso- soglia – con il quale ha raffrontato il t.e.g. – non incrementando di 2,1 punti percentuali quello contenuto nei decreti ministeriali, e avrebbe così rappresentato al Tribunale la presenza di usura che invece non sussisterebbe, in quanto il t.e.g., pari al 14,60%, non avrebbe oltrepassato il tasso-soglia pari al 19,14%. Di conseguenza, la sentenza andrebbe riformata, accertando che non sussiste usura e che il contratto di finanziamento dedotto in giudizio è valido.
pag. 12/19 Il motivo è fondato.
Va in primo luogo rilevato che, in conseguenza al rigetto del secondo e del terzo motivo di gravame, va esclusa l'applicazione degli interessi di mora al caso in esame, non sussistendo inadempimento da parte del Infatti, come CP_1 calcolato dal c.t.u. a pag. 33 della relazione, in conseguenza della rideterminazione del costo per interessi del finanziamento, al mese di maggio
2015, immediatamente precedente a quello della risoluzione del contratto – avvenuta, come detto, con la missiva del 5 giugno 2015 (doc. 3 fasc. di primo grado) – il mutuatario risultava aver corrisposto euro Parte_1
5.716,13 in eccedenza rispetto a quanto avrebbe dovuto versare.
Detratta tale cifra dalla somma ancora da rimborsare, come detto, residua a oggi un debito di euro 2.330,29. Va quindi considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità «[i]n tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento» (Cass., sez. un., n. 19597 del 2020, in massima).
In assenza d'inadempimento, l'accertamento dell'usura non può che essere astratto e riferirsi alle pattuizioni intercorse tra le parti.
A tal proposto va in primo luogo rammentato quanto chiarito dalla Corte di cassazione, ossia che «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il pag. 13/19 tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.» (Cass., sez. un., n.
19597 del 2020, cit., in massima).
Va poi rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto» (Cass.
n. 5379 del 2023, in massima;
analogamente, seppur in tema di locazione finanziaria, Cass. n. 18037 del 2024: «ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per pag. 14/19 inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori»).
Tanto rammentato, nel caso in esame va quindi considerato che il tasso- soglia moratorio di riferimento è pari al 19,14%. Esso risulta dall'incremento di
2,1 punti percentuale al t.e.g.m. del quarto trimestre 2010 per la categoria
“credito finalizzato all'acquisto rateale”, pari a 10,66%, la cui somma, pari a
12,76%, va ulteriormente aumentata della metà, in applicazione del coefficiente di tolleranza previsto dal quarto comma dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996 – nella versione in vigore fino al 12 luglio 2011 – con un incremento di 6,38 punti percentuali, determinando così la predetta misura del 19,14%.
Tale soglia non è superata dagli interessi moratori pattuiti, pari a 14,60%, non dovendosi a tal fine considerare l'ulteriore penale dell'8%, alla stregua della citata giurisprudenza di legittimità.
Va quindi escluso che la pattuizione degli interessi moratori abbia carattere usurario.
Da qui, l'accoglimento della censura.
4. Con il quarto motivo d'impugnazione lamenta che il Parte_1
Tribunale l'abbia condannata al risarcimento del danno in favore del CP_1 per euro 2.330,29, «per violazione dell'obbligo di buona fede nella fase esecutiva del contratto». Ne contesta la sussistenza, asserendo, in primo luogo, che non vi sarebbe stata violazione della legge n. 108 del 1996, in quanto «tutti i costi ed oneri sono chiaramente indicati e pattuiti nel contratto» e «il T.A.E.G. indicato nel contratto risulta corretto»; in secondo luogo, sostiene che il non CP_1 avrebbe «fornito alcuna prova dell'asserito danno subito, né in punto di sussistenza, né in ordine all'ammontare dello stesso, che dunque risulta essere stato riconosciuto e liquidato in re ipsa».
Il motivo è fondato.
pag. 15/19 Il si è limitato a evocare di diritto a ottenere «il risarcimento del CP_1 danno patito», quale conseguenza della indicazione del t.a.e.g. in misura minore a quella reale nella propria citazione in giudizio in primo grado, a pag. 14, senza tuttavia indicare, nemmeno nelle successive memorie istruttorie ex art. 183
c.p.c., quale sarebbe stato il concreto pregiudizio subìto, la pretesa consistendo, quindi, in una enunciazione di carattere puramente generico e astratto.
Va poi considerato che l'indicazione del t.a.e.g. in misura minore è conseguenza della mancata inclusione in tale indicatore delle spese di assicurazione, le quali sono state comunque legittimamente pattuite e il cui pagamento è quindi dovuto.
Pertanto, la censura va accolta e la richiesta di risarcimento danni da parte del va respinta. CP_1
5. Riassumendo quanto accertato all'esito complessivo del giudizio, risulta fondata la domanda proposta in primo grado dal di errata indicazione CP_1 del t.a.e.g. del contratto di finanziamento dedotto e quella consequenziale di ricalcolo del dare-avere a tale titolo – il cui importo risulta euro 2.330,29, ancora dovuto dal soggetto finanziato – al cui pagamento va condannato in favore di in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_1 da questa proposta in primo grado, oltre interessi dal giorno della proposizione della domanda riconvenzionale – il 2 ottobre 2015 – sino al soddisfo, nella misura degli interessi corrispettivi. Ciò in quanto, «[o]ve la parte non specifichi la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi, che sono dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora (Cass. 10884/2007)» (Cass. n.
36659 del 2021, in motivazione).
Vanno invece respinte le domande di accertamento di usura degli interessi corrispettivi e moratori e di risarcimento del danno proposte da CP_1
pag. 16/19 6. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello, va assorbito il quinto motivo di gravame, con il quale lamenta che il Tribunale Parte_1 abbia posto a suo carico le spese di lite e di c.t.u. Ciò in ossequio al principio secondo cui «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e
Cass. n. 23877 del 2021).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame sono state proposte domande contrapposte tra le stesse parti ossia, da un lato, quelle del AP di usura, risarcimento del danno e accertamento dell'errata indicazione del t.e.g.m. contrattuale – solo l'ultima delle quali risultata fondata – e dall'altra, quella di di condanna al Parte_1 pagamento del credito vantato nei confronti del medesimo AP, fondata in minima parte (ossia limitatamente ad euro 2.330,29). Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico di per 1/2 – dovendosi compensare la Parte_1 restante metà – e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – 26.000,00).
pag. 17/19 Le spese di c.t.u. vanno invece poste integralmente a carico di Parte_1 trattandosi di consulenza resasi necessaria per ricalcolare il dare-avere del rapporto di finanziamento in conseguenza dell'errata indicazione del t.a.e.g. da parte della medesima profilo su cui essa risulta soccombente. Parte_1
Va inoltre rilevato che ha dimostrato il pagamento delle spese Parte_1 di lite di primo grado, alla cui rifusione era stata condannata, in favore dei difensori del ossia l'Avv. Sabina Bargagna (per euro 3.335,22, doc. 4 CP_1 fasc. di appello e l'Avv. (per euro 3.335,22, doc. Parte_1 Controparte_2
5 ibidem), dichiaratisi antistatari per tale grado di giudizio. In conseguenza della diversa ripartizione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, essi vanno condannati a restituire quanto loro corrisposto in eccedenza, oltre interessi in misura legale dal pagamento al saldo, rammentandosi che, «[i]n tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento» (Cass. n. 8215 del 2013, in massima).
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 9 del 2023 del Tribunale di Pisa, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. condanna a pagare a euro Controparte_1 Parte_1
2.330,29, oltre interessi come in motivazione;
pag. 18/19 2. revoca la condanna di al pagamento di euro Parte_1
2.330,29, oltre interessi legali fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
3. condanna a rifondere a 1/2 Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio – compensata tra le parti la residua metà – spese che liquida (nell'importo ante compensazione), quanto al primo grado, in euro 2.540,00, oltre euro
237,00 per spese vive – importi da distrarsi a favore degli Avv.ti Sabina
Bargagna e antistatari – e, quanto a quello d'appello, in Controparte_2 euro 3.966,00; ciò oltre al rimborso forfettario e al trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. condanna l'Avv. Sabina Bargagna e l'Avv. a restituire Controparte_2 quanto loro corrisposto a titolo di rifusione delle spese di lite di primo grado, limitatamente all'eccedenza rispetto a quanto di loro diritto, oltre interessi come in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
19 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 19/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GAMBI FRANCESCO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BA SABINA ( ) e C.F._3 Controparte_2
( , C.F._4 appellato
SABINA BA (C.F. ), C.F._3
(C.F. , Controparte_2 C.F._4 appellati contumaci Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza
n. 9/2023 dal Tribunale di Pisa, depositata il 3 gennaio 2023:
Nel merito
– respingere le domande tutte proposte nei confronti della Parte_1
[...]
– dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare a Controparte_1 la somma di € 14.938,20.=, o quella diversa maggiore o Parte_1 minore che risulti di giustizia, oltre ulteriori interessi come dovuti dal 29 maggio
2015 al saldo;
– condannare il sig. e/o gli avv.ti Sabina Bargagna e Controparte_1
quali procuratori antistatari, a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 quanto ricevuto a titolo di rimborso spese di primo grado, ovvero la somma
[...] complessiva di € 6.670,44.=, oltre interessi dal pagamento (16.1.2023) al saldo, ed in ragione di ciò condannare l'avv. Sabina Bargagna a restituire a Parte_1 la somma di € 3.335,22.= e l'avv. a restituire a
[...] Controparte_2 la somma di € 3.335,22.=; Parte_1
– con vittoria di spese e competenze del primo giudizio di primo grado, di
C.T.U. e del presente giudizio.
In via istruttoria
– rinnovare la C.T.U. chiedendo al Consulente di verificare:
1) la correttezza del tasso di mora, calcolato senza l'addizione della penale per inadempimento e della penale per decadenza dal beneficio;
2) la correttezza del T.A.E.G. indicato nel contratto, calcolato senza
l'addizione del costo della polizza assicurativa facoltativa»;
pag. 2/19 per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i Controparte_1 motivi sopra esposti, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto da in quanto infondato, Parte_1 confermando per l'effetto integralmente la impugnata sentenza del Tribunale di
Pisa n. 9/2023 del 03.01.2023.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio del grado di appello».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 9 del 2023 del Tribunale di Pisa, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da e di quella riconvenzionale proposta da Controparte_1
ha condannato il primo a pagarle euro 2.330,29, quale saldo del Parte_1 debito derivante dal contratto di finanziamento n. 20152875054511 con essa intrattenuto, e l'ha condannata al pagamento della medesima cifra a a CP_1 titolo di risarcimento del danno, entrambe le somme oltre interessi.
Il Tribunale ha anzitutto rilevato che il contratto di finanziamento dedotto in giudizio era di importo pari a euro 20.450,00, da rimborsarsi mediante pagamento di 84 rate mensili.
Ha poi accolto la domanda di di accertamento dell'usurarietà degli CP_1 interessi moratori, mentre ha respinto quella analoga relativa agli interessi corrispettivi.
Ha inoltre accolto la domanda del medesimo AP di accertamento della difformità tra il t.a.e.g. effettivo e quello indicato nel contratto e, di conseguenza, ha rideterminando il dare-avere tra le parti, sostituendo il tasso d'interesse pattuito con quello previsto dall'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385 del
1993 (testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.). Ha invece respinto analoga domanda di accertamento della difformità tra tasso annuo nominale (t.a.n.) pattuito e quello concretamente applicato.
pag. 3/19 In conseguenza dell'accoglimento delle predette domande ha accolto quella di pagamento avanzata da limitatamente all'importo del dare-avere Parte_1 determinato dal c.t.u.
Ha quindi respinto la consequenziale domanda di risarcimento del danno avanzata dal che assumeva «come fondamento la previsione CP_1 contrattuale e la natura usuraria degli interessi» – in quanto «formulata in modo impreciso e assolutamente generico», oltre che «palesemente priva di fondamento» – invece accogliendo l'altra, sempre di risarcimento del danno, per
«comportamento contrario a buona fede consistito nel calcolare interessi in modo difforme da quanto stabilito nel contratto». Ha stabilito tale risarcimento in euro 2.330,29, pari «all'importo dovuto dal alla , CP_1 Parte_1 escludendo potesse operare la compensazione dei reciproci crediti, in mancanza di domanda sul punto.
Le spese di lite e quelle di c.t.u. sono state poste a carico di Parte_1
«[t]enuto conto delle reciproche soccombenze e della prevalenza delle ragioni dell'attore».
L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Parte_1 sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «errore di diritto nell'interpretazione ed applicazione della L. 108/1996»;
2. «errore di diritto nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 121 T.U.B.
e della Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Trasparenza dettate nel 2009»;
3. «errore di diritto in ordine alla pronuncia di condanna»;
4. «errore di diritto in ordine al risarcimento del danno»;
5. «errore in punto di spese di lite».
Si è costituito protestando l'infondatezza del gravame. Controparte_1
All'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2025, con la quale sono stati assegnati pag. 4/19 alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Occorre prendere le mosse dal secondo motivo di gravame – essendo logicamente pregiudiziale – con il quale sostiene che il Tribunale Parte_1 avrebbe errato nel considerare scorretto il t.a.e.g. indicato in contratto. Si assume che, a differenza di quanto sostenuto dal c.t.u., ai cui calcoli il
Tribunale avrebbe aderito, la polizza assicurativa non dovesse essere inclusa nel computo, la sua sottoscrizione essendo facoltativa, come dimostrato dai seguenti elementi: a) il tenore letterale del contratto, nel quale è indicato che si tratta di “adesione alla assicurazione facoltativa”, dichiarazione che costituirebbe prova contro ai sensi dell'art. 2702 c.c.; b) l'essere stato, CP_1 il cliente, «informato e ben consapevole della natura facoltativa della polizza», essendo espressamente indicata, all'art. 20 delle condizioni generali,
l'esclusione del suo costo dal calcolo del t.a.e.g.; c) la circostanza che, se si fosse trattato di una polizza sulla vita obbligatoria, sarebbe stato indicato che il recesso da essa avrebbe comportato la risoluzione del contratto di finanziamento;
d) il fatto che nei contratti di cui ha prodotto in Parte_1 giudizio i documenti, «assimilabili per termini, condizioni, presupposti e periodo di sottoscrizione ed importo» a quello dedotto in giudizio, ha concesso il finanziamento «senza la sottoscrizione di alcuna polizza assicurativa»; e) spettava a «dar prova dell'obbligatorietà delle polizze sottoscritte». Si CP_1 lamenta che il Tribunale abbia «tenuto in considerazione solo la contestualità della sottoscrizione dei contratti ed il collegamento tra gli stessi, senza considerare che tali parametri possono essere indici di obbligatorietà, ma non sono certo gli unici […] che devono essere valutati».
Il motivo è infondato.
pag. 5/19 Non è condivisibile la tesi di secondo cui, nel caso in esame il Parte_1
t.a.e.g. del finanziamento avrebbe dovuto essere calcolato senza tenere conto delle spese per assicurazione.
Occorre in primo luogo rilevare che il contatto in esame, essendo stato stipulato il 15 novembre 2010, è soggetto al decreto del Ministero del tesoro dell'8 luglio 1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 20 luglio 1992, che ha trovato applicazione fino al 17 maggio 2011 (novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, del Provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, come disposto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 141 del 2010).
Il predetto decreto dell'8 luglio 1992, all'art. 3, stabilisce che «[n]el calcolo del TAEG sono inclusi: […] d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore».
Va in secondo luogo considerato che spetta al mutuatario dimostrare che l'assicurazione abbia carattere obbligatorio, ossia che fosse un requisito necessario per ottenere il credito o ottenerlo alle condizioni offerte, prova che può essere data anche per presunzioni.
Ebbene, nel caso in esame è documentalmente dimostrato che la polizza è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento (sulla presunzione del collegamento delle spese assicurative, seppur a fini dell'usura, all'erogazione del finanziamento, Cass. n. 3025 del 2022, in massima) – essendo entrambi gli accordi contenuti nel medesimo documento negoziale (doc.
1 fasc. di primo grado) – con ciò emergendo la connessione Parte_1 genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, e che quest'ultima tutela l'istituto di credito dal rischio di insolvenza del debitore per la sopravvenienza di eventi che possano compromettere la sua capacità di pag. 6/19 rimborso del prestito;
è altresì pacifico tra le parti che i due contratti hanno pari durata;
inoltre, il premio della polizza a carico del – parametrato CP_1 sulla somma finanziata – risulta anticipato da che ne ha poi Parte_1 trasferito il costo sulla controparte. Infatti, avendo il finanziamento per oggetto l'acquisto di un bene del valore di euro 26.666,00, dal quale va detratto l'anticipo corrisposto dal AP di euro 6.216,00, la cifra da egli richiesta è pari a euro 20.450,00. Quella concretamente finanziata, invece, è di euro
21.452,00, proprio in conseguenza dell'aggiunta di euro 1.002,00 di premio assicurativo, come emerge dalla porzione del contratto (doc. 1 fasc. Parte_1 di primo grado) che di seguito si riproduce:
Cifra che infatti corrisponde a quella da rimborsare, indicata nell'estratto conto disponibile in atti (doc. 4 ibidem).
Tali elementi costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che – così come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito e del Collegio di coordinamento ABF (decisione n. 10621 del 2017 e decisione n. 4657 del 2022, nonché Corte d'appello di Torino n.1317 del 2021) – fanno presumere la natura obbligatoria della polizza, a dispetto dell'autoqualificazione della stessa come
“facoltativa” e dell'indicazione consequenziale – nella specie contenuta nell'art. 20 delle condizioni generali del contratto – che essa è esclusa dal calcolo del t.a.e.g.
pag. 7/19 In presenza di detti indici presuntivi il mutuante sarebbe stato tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando, ad esempio, di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa, etc. (in tal senso, Corte
d'appello di Firenze n. 1523 del 2023, in motivazione). Ciò che nella specie è mancato.
Non giova evocare l'art. 2702 c.c., atteso che «[l]'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta ex art. 2702 cod. civ. concerne la provenienza della medesima da colui che ne risulta sottoscrittore, ma non il suo contenuto, che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo» (Cass. n. 12695 del 2007, in massima).
Quanto ai contratti attinenti ai diversi rapporti di finanziamento (docc. 1, 2
e 3 del fasc. d'appello), offerti in comparazione da ne Parte_1 Parte_1 va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di documenti depositati per la prima volta in appello;
infatti, nonostante essa nelle conclusioni nel presente giudizio li consideri «contratti a comparazione prodotti in primo grado», non ve n'è traccia nel fascicolo di primo grado, né negli atti processuali viene dato atto del loro deposito. Pertanto, trova applicazione l'art. 345 c.p.c., ai sensi del quale nel grado di appello «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile»; circostanza, quest'ultima, neppure dedotta.
Il motivo va dunque respinto.
2. Va quindi trattato il terzo motivo di gravame – ancora per pregiudizialità logica – con il quale lamenta l'erroneità della sentenza «in ordine Parte_1
pag. 8/19 alla statuizione sul dare/avere». Sostiene in primo luogo che l'art. 117, comma
7, t.u.b., che prevede la sostituzione del tasso pattuito con quello b.o.t., non possa trovare applicazione, in quanto il t.a.e.g., del quale il Tribunale ha rilevato l'erronea indicazione, «non è […] un tasso di interesse o una condizione contrattuale “praticata”, ma una mera informazione contrattuale», avente funzione di «trasparenza bancaria». Inoltre, sostiene che «la somma dovuta dal sig. […] è la somma oggetto della riconvenzionale svolta nel giudizio di CP_1
Primo Grado, ovvero € 14.938,20.=, oltre ulteriori interessi come dovuti dal 29 maggio 2015 al saldo», importo ancora da versare al momento in cui il AP
«è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine» e per il cui pagamento viene riproposta domanda di condanna.
Il motivo è infondato.
A differenza di quanto sostenuto da non è applicabile al caso Parte_1 in esame l'art. 117, comma 7, t.u.b., in quanto quello dedotto in giudizio è un
“contratto di credito al consumatore”. La circostanza che il agisse per CP_1 scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è infatti pacifica tra le parti – essendo stata dedotta dallo stesso sin dalla citazione nel giudizio di primo grado (alle pagg. 1 e 2) e non contestata da – oltre che documentalmente dimostrata, in quanto il contratto Parte_1 di finanziamento, all'art. 29 delle condizioni, prevede che «in caso di controversie scaturenti dal rapporto unico Foro esclusivo è quello di residenza o domicilio del consumatore».
Va poi rilevato che, trattandosi di un contratto stipulato il 15 novembre
2010, è applicabile la disciplina prevista dagli art. 121 e seguenti del t.u.b. come risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 141 del 2010, entrato in vigore il 19 settembre 2010.
Va quindi rilevato che l'art. 121, comma 1, lettera e), t.u.b. prevede che il
«“costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il pag. 9/19 consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza». Inoltre, la successiva lettera m) del medesimo articolo stabilisce che il «“tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito».
Va poi considerato che ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, t.u.b. «[s]ono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto». E ai sensi del comma 7 del medesimo articolo «[n]ei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese».
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che «al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis
T.U.B., la omessa previsione del TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. […] Nelle operazioni di credito al consumo l'omessa o
pag. 10/19 erronea indicazione del TAEG è invece causa di nullità “incidente sulle clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in base all'art. 124” (v. Cass. 13/06/2024,
n.16456). Va poi aggiunto che il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale, è il perno attorno al quale ruota l'esigenza di chiarezza e informazione delle operazioni di credito al consumo» (Cass. n. 9352 del 2025, in motivazione).
Pertanto, il Tribunale ha correttamente rideterminato in euro 2.330,29 il dare-avere tra le parti in relazione al contratto di finanziamento dedotto in giudizio, aderendo sul punto ai risultati della c.t.u., elaborati sostituendo al tasso pattuito quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, come previsto dal citato art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b. Tale importo emerge dalle pagg. 30 e seguenti della relazione peritale – e segnatamente a pag. 33 – nelle quali è contenuto il piano di ammortamento sviluppato dal c.t.u. (pur avendo egli erroneamente evocato l'art. 117, comma 7, t.u.b., che, tuttavia, prevede il medesimo criterio di determinazione del tasso sostitutivo). Da esso risulta che l'importo del finanziamento, i cui termini per il rimborso non erano ancora scaduti al momento della risoluzione del contratto – avvenuta con la missiva del 5 giugno
2015 (doc. 3 fasc. di primo grado) – era pari a euro 8.046,43; Parte_1 risulta altresì che da tale cifra vanno sottratti euro 5.716,13, pagati in eccedenza dal residua pertanto da pagare da parte del la CP_1 CP_1 somma di euro 2.330,29, come accertato dal Tribunale.
La censura va quindi respinta.
3. Passando al primo motivo di gravame, sostiene che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto usurari gli interessi moratori da essa pattuiti nel contratto di finanziamento dedotto in giudizio. Sostiene che la c.t.u., ai cui risultati il Tribunale ha aderito, sarebbe «affetta da gravi errori pag. 11/19 metodologici ed interpretativi» per aver «addizionato al tasso di mora la penale per inadempimento e la penale per decadenza dal beneficio del termine», le quali «non sono idonee ad integrare i profitti richiesti per la configurazione del delitto di usura». Assume a tal proposito che l'art. 644 c.p. «sanziona […] la ricezione […] di interessi usurari quale “corrispettivo” di una prestazione di denaro o di altra utilità, ma la “clausola penale” per la propria stessa funzione, non può in alcun modo essere considerata come quel “corrispettivo” che può assumere carattere di illiceità». Sostiene inoltre che l'esclusione di tali penali è disposta dalle «Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura emesse nel
2009, al punto C.4» e consegue al principio di simmetria, secondo cui «non sono accomunabili […] voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni».
Afferma altresì che in applicazione di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto «l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori», in quanto la prima consiste in una
«clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata». Alla stessa soluzione – sostiene sempre – Parte_1 occorre addivenire anche riguardo alla «penale per inadempimento ed alla penale per decadenza dal beneficio del termine, fermo che anche tali clausole penali non rientrano nei flussi di rimborso e non costituiscono una remunerazione a favore della Banca». Il c.t.u. non avrebbe fatto applicazione di tali criteri, avendo invece incluso nel calcolo del tasso effettivo globale (t.e.g.) gli interessi di mora e le penali. Avrebbe altresì erroneamente determinato il tasso- soglia – con il quale ha raffrontato il t.e.g. – non incrementando di 2,1 punti percentuali quello contenuto nei decreti ministeriali, e avrebbe così rappresentato al Tribunale la presenza di usura che invece non sussisterebbe, in quanto il t.e.g., pari al 14,60%, non avrebbe oltrepassato il tasso-soglia pari al 19,14%. Di conseguenza, la sentenza andrebbe riformata, accertando che non sussiste usura e che il contratto di finanziamento dedotto in giudizio è valido.
pag. 12/19 Il motivo è fondato.
Va in primo luogo rilevato che, in conseguenza al rigetto del secondo e del terzo motivo di gravame, va esclusa l'applicazione degli interessi di mora al caso in esame, non sussistendo inadempimento da parte del Infatti, come CP_1 calcolato dal c.t.u. a pag. 33 della relazione, in conseguenza della rideterminazione del costo per interessi del finanziamento, al mese di maggio
2015, immediatamente precedente a quello della risoluzione del contratto – avvenuta, come detto, con la missiva del 5 giugno 2015 (doc. 3 fasc. di primo grado) – il mutuatario risultava aver corrisposto euro Parte_1
5.716,13 in eccedenza rispetto a quanto avrebbe dovuto versare.
Detratta tale cifra dalla somma ancora da rimborsare, come detto, residua a oggi un debito di euro 2.330,29. Va quindi considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità «[i]n tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento» (Cass., sez. un., n. 19597 del 2020, in massima).
In assenza d'inadempimento, l'accertamento dell'usura non può che essere astratto e riferirsi alle pattuizioni intercorse tra le parti.
A tal proposto va in primo luogo rammentato quanto chiarito dalla Corte di cassazione, ossia che «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il pag. 13/19 tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.» (Cass., sez. un., n.
19597 del 2020, cit., in massima).
Va poi rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto» (Cass.
n. 5379 del 2023, in massima;
analogamente, seppur in tema di locazione finanziaria, Cass. n. 18037 del 2024: «ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per pag. 14/19 inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori»).
Tanto rammentato, nel caso in esame va quindi considerato che il tasso- soglia moratorio di riferimento è pari al 19,14%. Esso risulta dall'incremento di
2,1 punti percentuale al t.e.g.m. del quarto trimestre 2010 per la categoria
“credito finalizzato all'acquisto rateale”, pari a 10,66%, la cui somma, pari a
12,76%, va ulteriormente aumentata della metà, in applicazione del coefficiente di tolleranza previsto dal quarto comma dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996 – nella versione in vigore fino al 12 luglio 2011 – con un incremento di 6,38 punti percentuali, determinando così la predetta misura del 19,14%.
Tale soglia non è superata dagli interessi moratori pattuiti, pari a 14,60%, non dovendosi a tal fine considerare l'ulteriore penale dell'8%, alla stregua della citata giurisprudenza di legittimità.
Va quindi escluso che la pattuizione degli interessi moratori abbia carattere usurario.
Da qui, l'accoglimento della censura.
4. Con il quarto motivo d'impugnazione lamenta che il Parte_1
Tribunale l'abbia condannata al risarcimento del danno in favore del CP_1 per euro 2.330,29, «per violazione dell'obbligo di buona fede nella fase esecutiva del contratto». Ne contesta la sussistenza, asserendo, in primo luogo, che non vi sarebbe stata violazione della legge n. 108 del 1996, in quanto «tutti i costi ed oneri sono chiaramente indicati e pattuiti nel contratto» e «il T.A.E.G. indicato nel contratto risulta corretto»; in secondo luogo, sostiene che il non CP_1 avrebbe «fornito alcuna prova dell'asserito danno subito, né in punto di sussistenza, né in ordine all'ammontare dello stesso, che dunque risulta essere stato riconosciuto e liquidato in re ipsa».
Il motivo è fondato.
pag. 15/19 Il si è limitato a evocare di diritto a ottenere «il risarcimento del CP_1 danno patito», quale conseguenza della indicazione del t.a.e.g. in misura minore a quella reale nella propria citazione in giudizio in primo grado, a pag. 14, senza tuttavia indicare, nemmeno nelle successive memorie istruttorie ex art. 183
c.p.c., quale sarebbe stato il concreto pregiudizio subìto, la pretesa consistendo, quindi, in una enunciazione di carattere puramente generico e astratto.
Va poi considerato che l'indicazione del t.a.e.g. in misura minore è conseguenza della mancata inclusione in tale indicatore delle spese di assicurazione, le quali sono state comunque legittimamente pattuite e il cui pagamento è quindi dovuto.
Pertanto, la censura va accolta e la richiesta di risarcimento danni da parte del va respinta. CP_1
5. Riassumendo quanto accertato all'esito complessivo del giudizio, risulta fondata la domanda proposta in primo grado dal di errata indicazione CP_1 del t.a.e.g. del contratto di finanziamento dedotto e quella consequenziale di ricalcolo del dare-avere a tale titolo – il cui importo risulta euro 2.330,29, ancora dovuto dal soggetto finanziato – al cui pagamento va condannato in favore di in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_1 da questa proposta in primo grado, oltre interessi dal giorno della proposizione della domanda riconvenzionale – il 2 ottobre 2015 – sino al soddisfo, nella misura degli interessi corrispettivi. Ciò in quanto, «[o]ve la parte non specifichi la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi, che sono dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora (Cass. 10884/2007)» (Cass. n.
36659 del 2021, in motivazione).
Vanno invece respinte le domande di accertamento di usura degli interessi corrispettivi e moratori e di risarcimento del danno proposte da CP_1
pag. 16/19 6. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello, va assorbito il quinto motivo di gravame, con il quale lamenta che il Tribunale Parte_1 abbia posto a suo carico le spese di lite e di c.t.u. Ciò in ossequio al principio secondo cui «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e
Cass. n. 23877 del 2021).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame sono state proposte domande contrapposte tra le stesse parti ossia, da un lato, quelle del AP di usura, risarcimento del danno e accertamento dell'errata indicazione del t.e.g.m. contrattuale – solo l'ultima delle quali risultata fondata – e dall'altra, quella di di condanna al Parte_1 pagamento del credito vantato nei confronti del medesimo AP, fondata in minima parte (ossia limitatamente ad euro 2.330,29). Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico di per 1/2 – dovendosi compensare la Parte_1 restante metà – e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – 26.000,00).
pag. 17/19 Le spese di c.t.u. vanno invece poste integralmente a carico di Parte_1 trattandosi di consulenza resasi necessaria per ricalcolare il dare-avere del rapporto di finanziamento in conseguenza dell'errata indicazione del t.a.e.g. da parte della medesima profilo su cui essa risulta soccombente. Parte_1
Va inoltre rilevato che ha dimostrato il pagamento delle spese Parte_1 di lite di primo grado, alla cui rifusione era stata condannata, in favore dei difensori del ossia l'Avv. Sabina Bargagna (per euro 3.335,22, doc. 4 CP_1 fasc. di appello e l'Avv. (per euro 3.335,22, doc. Parte_1 Controparte_2
5 ibidem), dichiaratisi antistatari per tale grado di giudizio. In conseguenza della diversa ripartizione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, essi vanno condannati a restituire quanto loro corrisposto in eccedenza, oltre interessi in misura legale dal pagamento al saldo, rammentandosi che, «[i]n tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento» (Cass. n. 8215 del 2013, in massima).
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 9 del 2023 del Tribunale di Pisa, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. condanna a pagare a euro Controparte_1 Parte_1
2.330,29, oltre interessi come in motivazione;
pag. 18/19 2. revoca la condanna di al pagamento di euro Parte_1
2.330,29, oltre interessi legali fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
3. condanna a rifondere a 1/2 Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio – compensata tra le parti la residua metà – spese che liquida (nell'importo ante compensazione), quanto al primo grado, in euro 2.540,00, oltre euro
237,00 per spese vive – importi da distrarsi a favore degli Avv.ti Sabina
Bargagna e antistatari – e, quanto a quello d'appello, in Controparte_2 euro 3.966,00; ciò oltre al rimborso forfettario e al trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. condanna l'Avv. Sabina Bargagna e l'Avv. a restituire Controparte_2 quanto loro corrisposto a titolo di rifusione delle spese di lite di primo grado, limitatamente all'eccedenza rispetto a quanto di loro diritto, oltre interessi come in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
19 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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