Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01304/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2025, proposto da
IZ IR, LI PO, AU NO, OL ST, AU RO, LO ZZ, HE OM ed EN IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Giannini, Elena Giovanna ed Angela Preite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro, 12.9.2024, n. 304, 18.11.2024, n. 405, 2.12.2024, n. 432 e 18.12.2024, n. 470/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. AN AL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe IZ IR, LI PO, AU NO, OL ST, AU RO, ZZ LO, HE OM e IO EN agiscono per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro, 12.9.2024, n. 304, 18.11.2024, n. 405, 2.12.2024, n. 432 e 18.12.2024, n. 470/2024, che hanno condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- per IR, Euro 2.000,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- per PO, Euro 1.500,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
- per NO, Euro 1.000,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23;
- per ST, Euro 3.000,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
- per RO, Euro 2.000,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21;
- per ZZ, Euro 1.000,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21;
- per OM Euro 1000,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21;
- per IO Euro 2500,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24,
oltre, per tutti, interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all’accredito.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione delle sentenze nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dei difensori antistatari, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alle sentenze del Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro, 12.9.2024, n. 304, 18.11.2024, n. 405, 2.12.2024, n. 432 e 18.12.2024, n. 470/2024, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti con l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU MO, Presidente
AN AL, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AL | LU MO |
IL SEGRETARIO