Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2002, n. 4899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4899 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0489 9/ 0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO D'OPERA SEZIONE SECONDA CIVILE INT FLITTUALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORONADott. Rafaele Presidente R.G.N. 17555/99 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - Cron. M061 Rep. 1121 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta ha pronunciato la seguente LE URE dal Sig. Ass per dinti APR. 2002 SENTENZA sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AN SEBASTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato RENATO VIA PIAVE 52, CARCIONE, difesa dall'avvocato FRANCO SACCA', giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE CASTEL LUCIO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASENTO 57, presso lo studio dell'avvocato TOMASSO FRANCESCO, difeso dall'avvocato ANTONIO ANDO', giusta delega in 2001 atti;
1622 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 128/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 25/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. M -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN, architetto, chiese ed Sebastiana ottenne dal Presidente del Tribunale di Mistretta decreto ingiuntivo di pagamento del suo compenso professionale per un incarico progettuale svolto in favore del Comune di Castel di Lucio. Quest'ultimo propose opposizione eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del giudice adito in quanto, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art.21 del disciplinare di incarico era competente il collegio arbitrale. Nel merito chiese il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 22/5/1996 il Tribunale, ritenuta valida la clausola compromissoria, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, dichiarò la propria incompetenza revocando il decreto ingiuntivo. Contro la decisione propose appello la AN sotto il duplice profilo che la clausola compromissoria non aveva effetto in quanto clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto e che, comunque, la causa non rientrava nel suo ambito di operatività. Con sentenza 2-5/3/99 la Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame sul rilievo che, costituendo la decisione del Tribunale una pronunzia sulla competenza, l'unico rimedio consentito per impugnarla era il regolamento di competenza. Contro la sentenza la AN ha proposto ricorso per cassazione per un motivo illustrato da una memoria. Il Comune di Castel di Lucio ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura la ricorrente ha denunciato violazione di legge con riferimento agli artt.1341 C.C.; 38 e 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello erroneamente dichiarato inammissibile l'appello da lei proposto contro la sentenza di primo grado non considerando che questa, avendo preso in esame, anche se in via incidentale, questioni di merito, costituiva una pronuncia di merito e non solo sulla competenza. Di conseguenza l'appello, che peraltro verteva anch'esso su questioni di merito, doveva ritenersi ammissibile. La doglianza è fondata. A seguito della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte n.527 del 3/8/2000, alla quale hanno fatto seguito varie pronunzie delle sezioni ما semplici, deve ormai ritenersi esclusa la possibilità, sia in presenza di arbitrato rituale che di arbitrato irrituale, di risolvere mediante il ricorso al regolamento di competenza, necessario o facoltativo, la questione sulla deferibilità agli (Cass.15224/2000; arbitri di una determinata causa 1403/2001; 6007/2001). Deve, pertanto, essere cassata con rinvio l'impugnata sentenza, che, rifacendosi ad un precedente indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che nel caso di specie l'unico rimedio proponibile contro la decisione del Tribunale era, non già l'appello, ma il regolamento di competenza, pur avendo il primo giudice deciso, sia pure in via incidentale, su questioni di merito quali la natura dell'arbitrato e la validità ed efficacia della clausola comromissoria. Il giudice di rinvio, che si indica nella d'appello di Catania, procederà pertanto Corte all'esame del gravame, provvedendo anche ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania. 6 Roma, 3 dicembre 2001 L'estensore Il presidente лепти IL CANCELL Francesco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Rema 5 APR. 2002 S ELLERE IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T400 .11 456T 20,66 TOT. 149,77 A.60.20 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 Registrato in gata...... ain.35758 versate €. 149.77 CENTOQUAPANTANOVE/77. (euro p. Dirigente Area Sartici (Dott.ssa Mara Grans F PO) Responsable diziari (Dr. M. RACCHIN