Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4075/2022 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dagli avv.ti Giuseppe Rella e Gianfranco Parte_1
Sisto;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
AC
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/04/2022, il ricorrente - premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della presso Controparte_1 la sede operativa sita in Triggiano (Ba), alla via G. B. Pirelli, c/o
Kendro Sport Village, con la qualifica di operaio primo commis, a decorrere dal 23 giugno 2021 e sino all'8 dicembre 2021; di aver osservato turni dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e dalle ore
18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, senza godere del riposo settimanale, per un totale di n. 105 ore settimanali di lavoro effettivo;
che i turni venivano svolti nella sede incardinata presso il Kendro Sport
Village dai sig.ri e anche loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 dipendenti della che dalle buste paga risulta un numero Controparte_1 di giornate e di ore mensili retribuite ben inferiore a quelle osservate;
che in data 12 dicembre 2021 la società comunicava a mezzo e-mail la cessazione del rapporto di lavoro a partire dal giorno 08.12.2021; che in data 22 dicembre 2021, a mezzo procuratore, diffidava la Controparte_1 richiedendo il pagamento di tutte le spettanze;
che tale missiva risultava inevasa ha agito in giudizio per sentir: “1) Accertare e dichiarare che il sig. ha prestato la propria attività lavorativa Parte_1 presso la dal 23 giugno 2021 al 8 dicembre per n. 105 Controparte_1 ore settimanali;
2) Per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bari, alla via
Stefano Jacini n. 28, cod. fisc. a corrispondere alla P.IVA_1 lavoratrice la somma complessiva di € 30.291,41 a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, indennità di fine rapporto, indennità di mancato preavviso, assegni al nucleo familiare, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso sino a quella dell'effettivo soddisfo;
3) condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva del signor presso l Parte_1 CP_2
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”, con distrazione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, la società convenuta rimaneva contumace in giudizio e non si presentava a rendere il dedotto interrogatorio formale. Conseguentemente, l'odierno Giudicante con provvedimento del 21.04.2023 ne dichiarava la contumacia.
Con provvedimento del 11.10.2024, l'odierno Giudicante disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario . CP_2
Si costituiva l rassegnando le seguenti conclusioni: “-laddove venga CP_2 riconosciuto sussistente e regolare il denunciato rapporto di lavoro ed accertato l'obbligo del pagamento di competenze retributive assoggettabili
a contribuzione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall , condannare il datore di lavoro al pagamento della contribuzione CP_2 relativa, nella misura che verrà indicata anche con separato giudizio, entro i limiti della prescrizione quinquennale, nonché le sanzioni civili
e gli interessi legali fino al completo ed integrale soddisfo, con ogni conseguenza in ordine alle spese di causa;
-laddove il lavoratore ricorrente dovesse risultare soccombente, ovvero dovesse abbandonare il giudizio e/o dovesse in sede di transazione novativa, affermare e riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, lo stesso lavoratore dovrà, comunque, essere condannato a rifondere all le CP_2 spese ed i compensi di lite”.
All'esito dell'udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia dell' CP_2 attesa la costituzione in giudizio di quest'ultimo.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che ai fini della decisione del caso in esame, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Per quanto concerne le differenze retributive per lavoro straordinario svolto dal ricorrente, è appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006;
Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n.
776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav.
19.4.83, n. 2694).
E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi” (Cass. civ.
Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714).
Al riguardo, dirimenti sono state le dichiarazioni dei testi escussi:
-sig.ra la quale ha dichiarato “con riferimento alla Parte_2 circostanza sub 1) confermo;
confermo, preciso che conosco la circostanza sub 2) perché svolgevo gli stessi turni del collega ”. Pt_1
-sig. il quale ha dichiarato “confermo la circostanza n. 1 Parte_4 articolata nel ricorso introduttivo;
confermo la circostanza articolata al
n. 2 del ricorso introduttivo, preciso che svolgevo i medesimi turni e sottostavo alle medesime indicazioni del datore di lavoro”.
-sig. il quale ha dichiarato “confermo la circostanza 1) Parte_3 articolata nel ricorso introduttivo;
confermo la circostanza n.2 perché osservavo il medesimo orario di lavoro”.
Sostanzialmente, i testi escussi, già colleghi del ricorrente, hanno confermato di aver lavorato alle dipendenze della dal 23 Controparte_1 giugno 2021 (data di assunzione del ricorrente, si v. contratto di assunzione in atti) all'8 dicembre 2021 (data di cessazione del rapporto, si v. anche nota di preavviso licenziamento in atti), e che in tale arco temporale l'odierno ricorrente svolgeva turni dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, senza godere del riposo settimanale, per un totale di n. 105 ore settimanali di lavoro effettivo.
Le risultanze istruttorie sono confermate anche dal comportamento processuale della convenuta, che è rimasta contumace e non è comparsa per rendere il libero interrogatorio, per cui alle prove raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
A tutto ciò va aggiunto che il legale rappresentante della società convenuta non si è presentato a rendere il dedotto interrogatorio formale
(agli atti la prova della notificazione) per cui il giudicante, sulla base delle sopra dette risultanze istruttorie, ritiene ammesse le circostanze dedotte, sulla base anche del riscontro con le deposizioni dei suddetti testi.
Sicché, la convenuta contumace deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario prestato per il periodo dal 23.06.2021 all'08.12.2021. In ragione dell'accertato lavoro straordinario, spettano altresì al ricorrente le conseguenti maggiorazioni a titolo di 13 ^ e 14^ mensilità nonché il pagamento del trattamento di fine rapporto, non avendo parte resistente fornito la prova dell'avvenuto pagamento nonché le relative maggiorazioni in ragione dell'accertato lavoro straordinario, il tutto oltre accessori di legge.
Conseguentemente, la convenuta contumace deve essere, altresì, condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, del signor presso l Parte_1 CP_2
Infine, spetta altresì l'indennità di mancato preavviso, atteso che dalla documentazione in atti (cfr. doc. d), la lettera di licenziamento, datata
09.11.2021, risulta trasmessa solo in data 12.12.2021 e con effetto retroattivo dal 08.12.2021, circostanza pacifica in quanto non contestata tra le parti. Né la conveuta ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento dell'anzidetta indennità. Per la determinazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa del ricorrente unitamente all'atto introduttivo del giudizio, conteggi che appaiono precisi e dettagliati.
Non può essere accolta, invece, la domanda relativa al pagamento degli assegni per il nucleo familiare, pari ad € 1.233,00, atteso che è in atti esclusivamente la ricevuta di presentazione della domanda di ANF all CP_2
e, come riportato a pagina 1 della suddetta ricevuta, “l'accettazione della richiesta è subordinata alla verifica da parte della sede competente CP_2 dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge”.
Né parte ricorrente ha offerto la prova dell'effettiva accettazione e/o autorizzazione della stessa.
In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, la in p.l.r.p.t., deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva pari ad €
29.058,42 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, per il periodo dal 23.06.2021 all'08.12.2021, e conseguenti differenze retributive per maggiorazioni a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché a titolo di TFR, già maturato, e conseguenti maggiorazioni per quanto suindicato, nonché di indennità di mancato preavviso, il tutto oltre accessori;
sempre per l'effetto, la CP
, in p.l.r.p.t., deve essere condannata alla regolarizzazione della
[...] posizione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, del signor presso l Parte_1 CP_2
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'esito complessivo della controversia, pone le spese di lite a carico della parte contumace soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la CP
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma
[...] complessiva pari ad € 29.058,42 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, per il periodo dal 23.06.2021 all'08.12.2021, e conseguenti differenze retributive per maggiorazioni a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché a titolo di TFR e conseguenti maggiorazioni per quanto suindicato e di indennità di mancato preavviso, il tutto oltre accessori di legge;
sempre per l'effetto, condanna la in p.l.r.p.t., alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, del signor presso l .. Parte_1 CP_2
-condanna la in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite per € 4.700,00 oltre oneri come per legge, con distrazione, nonché in favore dell' per € 2.250,00, oltre oneri CP_2 come per legge.
Bari, 31.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)