Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 741/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 741/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._1
a Mogliano Veneto (Tv), via Mascagni n. 13,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente a CP_2 C.F._2
Marcon (Ve) via Michelangelo n. 15; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. dall'avvocato Anna Saccarola del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Spinea, Via Camillo Email_1
Prampolini, n. 1 – sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 13.02.2024 (dep. il 21.02.2024) e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 19.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, che di seguito si riproducono:
“1) pronunciarsi sentenza di divorzio del matrimonio celebrato nel Comune di Marcon il giorno
01.08.2009, matrimonio registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2009 Numero 13
Parte I Serie Ufficio 1, ordinando alla Cancelleria l'assolvimento delle formalità per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Marcon;
2) la casa coniugale sita in Marcon (Ve) via Michelangelo n. 15 viene assegnata al signo CP_2
[...]
3) i sigg.ri e sono indipendenti economicamente e non Controparte_1 CP_2
richiedono alcun mantenimento reciproco;
4) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento paritario Persona_1
presso le abitazioni dei genitori, la residenza verrà fissata presso l'abitazione della madre e il mantenimento ordinario della stessa avverrà in forma diretta da parte dei genitori, il padre comunque contribuirà al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 150,00 in ragione della fissata residenza della minore presso la madre;
il mantenimento straordinario verrà sostenuto nella misura del 50% dai genitori secondo le direttive del Protocollo del Tribunale di Venezia in materia;
5) la residenza della figlia è presso l'abitazione della madre, la convivenza genitori/figlia settimanale, nei periodi di festività e ferie sarà regolata come indicato nel piano genitoriale allegato al ricorso.
6) i sigg.ri e danno atto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a CP_1 CP_2
qualsivoglia titolo e/o ragione connesso ai rapporti matrimoniali;
7) i ricorrenti chiedono che la Cancelleria del Tribunale venga onerata di richiedere le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Marcon (Ve).
8) spese legali stragiudiziali e giudiziali integralmente compensate tra i coniugi.”
Conclusioni del PM: Parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.51 c.p.c. depositato il
21.02.2024, e esponevano di aver contratto matrimonio in data Controparte_1 CP_2 N. 741/2024 R.G.
1.08.2009 in Marcon, matrimonio registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 2009, Parte I, Serie Ufficio 1, atto n. 13 e che dall'unione era nata una figlia,
(nata a [...], il [...]), minorenne. Per_1
A seguito dell'udienza del 16.05.2024, il Tribunale di Venezia con provvedimento del 31.05.2024
(pubbl. il 6.06.2024) omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il 12.12.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito in data 19.11.2024 delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso in data 3.03.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice
delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse della figlia minorenne.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, le domande non potranno che andare accolte con le conseguenti annotazioni di legge. N. 741/2024 R.G.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e che hanno Controparte_1 CP_2
contratto matrimonio in data in data 1.08.2009 nel Comune di Marcon, matrimonio registrato nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2009, Parte I, Serie Ufficio 1, atto n. 13, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero