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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 901/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 901 del Ruolo Generale dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza del 22.10.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALBANESE FRANCESCO Parte_1 presso il cui studio sito in Bari, alla via Putignani n. 185, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LAMANUZZI PATRIZIA presso il cui Controparte_1 studio sito in Bisceglie, alla via XXIV Maggio n. 162, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ruvo di Puglia il 29.10.1994 (reg. atto n. 152, parte II, serie A, anno 1994) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.05.2025. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani, nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 13.07.2021, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e non essendovi prole minore da tutelare, possono essere poste a base della presente decisione. I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ruvo di Puglia il 29.10.1994 tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 28.10.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 901 del Ruolo Generale dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza del 22.10.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALBANESE FRANCESCO Parte_1 presso il cui studio sito in Bari, alla via Putignani n. 185, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LAMANUZZI PATRIZIA presso il cui Controparte_1 studio sito in Bisceglie, alla via XXIV Maggio n. 162, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ruvo di Puglia il 29.10.1994 (reg. atto n. 152, parte II, serie A, anno 1994) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.05.2025. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani, nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 13.07.2021, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e non essendovi prole minore da tutelare, possono essere poste a base della presente decisione. I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ruvo di Puglia il 29.10.1994 tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 28.10.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia