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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 830/2025
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 7.3.2025 da
(avv. Freda) Parte_1
contro
(avv. Mariano) CP_1
Motivi della decisione Il ricorrente impugna la delibera n.1193/2024 del Direttore Generale della convenuta che aveva provveduto alla cessazione del proprio rapporto di Contr lavoro come Operatore Socio Sanitario (OSS) per la carenza del prescritto requisito specifico professionale. Lamenta l'omessa osservanza della normativa disciplinare la quale avrebbe garantito idoneo contraddittorio, la mancanza di prova con onere a carico datoriale e comunque l'insussistenza del fatto, concludendo per la reintegra con quanto ne consegue. Controparte contesta la pretesa attorea chiedendone il rigetto. La domanda non è fondata. Il bando per 57 OSS come da delibera n.2031/2022 prescriveva l' Contr attestato di qualifica professionale di OSS, da possedere alla scadenza del termine per la domanda, aggiungendo che l' si riservava di verificare Pt_2 la documentazione, con decadenza in caso di dichiarazione non veritiera. Qui è risultato che la dichiarazione era mendace in quanto l'attestato presentato dal ricorrente era falso (cfr. allegati 11, 15 e 17 del fascicolo della convenuta). Tale falsità, ribadita in corso di giudizio, non è stata efficacemente confutata dal ricorrente. Ed invero non è possibile sopperire al vizio lamentato e documentato con la prova per testi così come articolata -e non ammessa- la quale non potrebbe giammai qui integrare la costituzione di un titolo che non trova effettivo riscontro negli atti pubblici ma, laddove ne sussistessero gli estremi, supportare un'azione di risarcimento danni che fosse avanzata nei confronti di terzi. Legittimamente -ed anzi doverosamente- la ha pertanto dichiarato, in Contr considerazione di quanto precede, la decadenza del lavoratore dall'impiego. Ed invero in presenza come qui di un vizio genetico, originario, del contratto, la decadenza va applicata d'ufficio ed in via automatica poiché si è fuori dell'ambito strettamente disciplinare. Sul punto il giudice di legittimità ha chiarito infatti che
“l'assunzione sulla base di dati non veridici è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando ciò comporti la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A, mentre è solo nelle altre ipotesi che le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti (Cass. 11 luglio 2019, n. 18699); non vi è dunque a parlare di licenziamento o recesso datoriale, se il rapporto sia viziato ab origine da un vizio di nullità e, in tali casi, l'atto con il quale l'amministrazione revochi un'assunzione o un incarico «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. 18699 cit;
Cass. 8 gennaio 2019, n. 194; Cass. 1° ottobre 2015, n. 19626).
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell convenuta delle Pt_2
spese di lite, liquidate in €1.200,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 7.3.2025 da
(avv. Freda) Parte_1
contro
(avv. Mariano) CP_1
Motivi della decisione Il ricorrente impugna la delibera n.1193/2024 del Direttore Generale della convenuta che aveva provveduto alla cessazione del proprio rapporto di Contr lavoro come Operatore Socio Sanitario (OSS) per la carenza del prescritto requisito specifico professionale. Lamenta l'omessa osservanza della normativa disciplinare la quale avrebbe garantito idoneo contraddittorio, la mancanza di prova con onere a carico datoriale e comunque l'insussistenza del fatto, concludendo per la reintegra con quanto ne consegue. Controparte contesta la pretesa attorea chiedendone il rigetto. La domanda non è fondata. Il bando per 57 OSS come da delibera n.2031/2022 prescriveva l' Contr attestato di qualifica professionale di OSS, da possedere alla scadenza del termine per la domanda, aggiungendo che l' si riservava di verificare Pt_2 la documentazione, con decadenza in caso di dichiarazione non veritiera. Qui è risultato che la dichiarazione era mendace in quanto l'attestato presentato dal ricorrente era falso (cfr. allegati 11, 15 e 17 del fascicolo della convenuta). Tale falsità, ribadita in corso di giudizio, non è stata efficacemente confutata dal ricorrente. Ed invero non è possibile sopperire al vizio lamentato e documentato con la prova per testi così come articolata -e non ammessa- la quale non potrebbe giammai qui integrare la costituzione di un titolo che non trova effettivo riscontro negli atti pubblici ma, laddove ne sussistessero gli estremi, supportare un'azione di risarcimento danni che fosse avanzata nei confronti di terzi. Legittimamente -ed anzi doverosamente- la ha pertanto dichiarato, in Contr considerazione di quanto precede, la decadenza del lavoratore dall'impiego. Ed invero in presenza come qui di un vizio genetico, originario, del contratto, la decadenza va applicata d'ufficio ed in via automatica poiché si è fuori dell'ambito strettamente disciplinare. Sul punto il giudice di legittimità ha chiarito infatti che
“l'assunzione sulla base di dati non veridici è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando ciò comporti la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A, mentre è solo nelle altre ipotesi che le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti (Cass. 11 luglio 2019, n. 18699); non vi è dunque a parlare di licenziamento o recesso datoriale, se il rapporto sia viziato ab origine da un vizio di nullità e, in tali casi, l'atto con il quale l'amministrazione revochi un'assunzione o un incarico «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. 18699 cit;
Cass. 8 gennaio 2019, n. 194; Cass. 1° ottobre 2015, n. 19626).
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell convenuta delle Pt_2
spese di lite, liquidate in €1.200,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti