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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/09/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.346/2024
@-Rig.AA - Revoca Reddito Cittadinanza 03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 22.10.2024, e vertente tra
(appellante) e l (appellato), avente Parte_1 CP_1 Parte_2 ad oggetto: appello avverso la sentenza n°209/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato respinta la domanda di tesa all'accertamento Parte_1 dell'illegittimità della comunicazione in data 23.04.2024, avente ad oggetto un indebito di Pt_3
€.3.046,32 conseguente alla mancata comunicazione di variazione occupazionale nel previsto termine di giorni 30, in relazione al Reddito di Cittadinanza, concesso dall' a seguito di domanda Pt_3 amministrativa presentata il 06/05/2022 e poi revocato con provvedimento in data 21.12.2022, per tardiva comunicazione di una variazione occupazionale nel nucleo familiare.
1 Avverso tale decisione ha proposto appello proponendo un unico motivo di Parte_1 gravame, con il quale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che “Il figlio Pt_4 facente parte del nucleo familiare è stato assunto da Cibando srl dal 15/6 al 31/8 2023 e la comunicazione di tale variazione reddituale è stata formalizzata solo il 1 agosto 2023”, senza avvedersi del fatto che, da un lato, il rapporto di lavoro di si era svolto l'anno precedente (dal Persona_1
15.06.2022 al 31.08.2023), e che, dall'altro, la comunicazione del 23.04.2024 fa riferimento ad un Pt_3 indebito formatosi nei mesi di agosto e settembre 2023, in modo incongruente con le difese che Pt_3 invece fanno riferimento ai ratei di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare non dovuto il diritto vantato dall'ente convenuto con la raccomandata del 23/4/2024 nei confronti del ricorrente per la somma di euro Pt_3
3.046,32 su reddito di cittadinanza per insussistenza e/o per sopravvenuta decadenza.(domanda prot. RDC 2023 72992018). In subordine dichiarare dovuto solo l'indebito percepito anno 2023 Pt_3 mesi di agosto e settembre di euro 959,72”.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, Pt_3 assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
L'appello non è fondato.
In punto di fatto, risulta per tabulas che (figlio convivente dell'appellante Persona_1 [...]
) ha prestato attività lavorativa presso la Cibando S.r.l. dal 15.06.2022 al 31.10.2022 (cfr. Parte_1 estratto contributivo e che solo in data 01.08.2022 ha provveduto a comunicare Pt_3 Parte_1 tale circostanza all' (v. domanda n.prot. Inps-RDC-2022-5727464). A seguito di ciò, l' ha Pt_3 Pt_3 adottato un provvedimento di revoca dal beneficio in data 21.12.2022 ai sensi dell'art.3, quarto comma, del D.L. n.4/2019, con conseguente emersione di un indebito.
In punto di diritto, l'art. 2 del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni nella legge n.26/2019 sotto la rubrica “beneficiari”, contempla una molteplicità e complessità di condizioni oggettive e soggettive, personali e famigliari, elevate ad elementi costitutivi del diritto a conseguire il
Reddito di Cittadinanza, dalla cui puntuale ricorrenza non può prescindersi in sede di determinazione della misura, oltre che della spettanza, del beneficio richiesto.
Per tale ragione il legislatore ha stabilito, al quarto comma del successivo art.7, che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con
2 efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Ai sensi dell'art.3, ottavo comma, del D.L. n.4/2019, inoltre, l'avvio dell'attività di lavoro dipendente deve essere comunicato dal lavoratore all' , attraverso la compilazione del c.d. modello “RDC-COM Pt_3
Esteso”, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dall'avvio dell'attività, pena la decadenza dal beneficio (v. art.8 Circolare n.43/2019, punto C.1). Pt_3
Ciò premesso, l'appellante eccepisce (per la prima volta in questa sede di gravame) che la comunicazione del 23.04.2024 fa riferimento ad un indebito formatosi nei mesi di agosto e Pt_3 settembre 2023, e quindi ad periodo diverso da quello in cui ha prestato attività Persona_1 lavorativa presso la Cibando S.r.l. (dal 15.06.2022 al 31.10.2022), come emergerebbe dalle stesse difese dell' (che fanno riferimento ai ratei di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022). Pt_3
Trattasi di eccezione del tutto nuova, formulata per la prima volta in sede di gravame, ed in quanto tale inammissibile, poiché in contrasto con il divieto di ius novorum in appello sancito dagli artt.345 3° comma e 437 2° comma c.p.c.. Come già ampiamente affermato dalla Suprema Corte, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni” (ex pluris, Cass. civ.,
Sentenza 20502 del 13 ottobre 2015), così da impedire che la modifica dei temi di indagine trasformi il giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in un iudicium novum, il che è da considerarsi estraneo all'ordinamento processuale vigente.
L'eccezione, ad ogni buon conto, è anche infondata, atteso che, come chiarito dall' nelle note
Pt_3 depositate il 09.07.2025, l'appellante ha presentato nel tempo ben quattro domande di reddito di cittadinanza e l'indebito oggetto di causa è relativo alla domanda Rdc prot. – RDC – 2022-5727464
Pt_3 presentata il 06/05/2022. L'indebito è scaturito dalla decadenza retroattiva della prestazione disposta dall' nel dicembre 2022, a cui è conseguita la pretesa di rimborso dei ratei corrisposti nel periodo
Pt_3 agosto – novembre 2022 (in quanto l' aveva segnalato la variazione dello stato occupazionale del Pt_1 nucleo solo in data 01/08/2022, anziché entro il termine del 15/07/2022). Orbene, come l' ha
Pt_3 chiarito, il provvedimento di restituzione dell'indebito oggetto del presente giudizio conteneva errori materiali, sia con riguardo al soggetto percettore del reddito di cittadinanza (il numero di protocollo indicato in tale missiva “n. 2023 – 7299218” è relativo ad altra persona), sia al periodo di riferimento dell'indebito (che è da intendersi relativo ai soli mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022, e non ai mesi di agosto e settembre 2023, in cui l' ha percepito il reddito di cittadinanza in forza di Pt_1 nuova domanda amministrativa presentata in data 11.05.2023, con decorrenza 01.06.2023).
Fatta tale premessa, ciò che nella fattispecie rileva è che, a fronte di un rapporto di lavoro del figlio iniziato in data 15.06.2022 (cfr. estratto contributivo , solo in data 01.08.2022 Persona_1 Pt_3
3 ha provveduto a comunicare tale circostanza all' (v. domanda n.prot. Inps-RDC- Parte_1 Pt_3
2022-5727464), per cui il termine di giorni trenta non è stato rispettato, con conseguente revoca ex lege del beneficio con effetto retroattivo ai sensi dell'art.3, quarto comma, del D.L. n.4/2019, come da provvedimento emesso dall'Istituto in data 21.12.2022.
È pur vero che la comunicazione del 23.04.2024 fa erroneo riferimento ad un indebito formatosi Pt_3 nei mesi di agosto e settembre 2023, e quindi ad un periodo diverso da quello in cui ha Persona_1 prestato attività lavorativa presso la Cibando S.r.l. (dal 15.06.2022 al 31.10.2022), come del resto emerge chiaramente dalle stesse difese dell' (che fanno riferimento ai ratei di agosto, settembre, ottobre e Pt_3 novembre 2022). E' tuttavia altrettanto vero che a seguito della presentazione tardiva del c.d. modello
“RDC-COM Esteso” (che ha pacificamente effettuato oltre il termine di trenta giorni Parte_1 dall'avvio dell'attività lavorativa del proprio figlio ), l' ha legittimamente disposto la Persona_1 Pt_3 revoca del beneficio con effetto retroattivo ai sensi dell'art.3, quarto comma, del D.L. n.4/2019, come da provvedimento emesso dall'Istituto in data 21.12.2022.
A parere del Collegio, infatti, appare evidente che le circostanze che hanno condotto alla decadenza dal reddito di cittadinanza sono tali da comportare la revoca ex lege della provvidenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni nella legge n.26/2019, con la conseguenza che, ai sensi della predetta disposizione, “il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”, per cui tutti i ratei del reddito di cittadinanza erogati in favore di
[...]
(a maggior ragione ove successivi alla revoca) vanno restituiti per espressa previsione di legge. Parte_1
Ai sensi della citata disposizione, infatti, l'immediata perdita del beneficio, con effetto retroattivo, rappresenta una conseguenza sanzionatoria sul piano squisitamente civilistico, non attinente alla fattispecie di reato contemplata al comma precedente, ricondotta in modo espresso ed univoco all'accertamento della “non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza” ovvero della “omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante”; ciò evidentemente in funzione della prioritaria esigenza dell'Ordinamento di creare un adeguato meccanismo di dissuasione dei cittadini dall'eludere gli obblighi loro imposti di leale e fattiva collaborazione con le
Istituzioni preposte a fornire aiuti economici ai meno abbienti, allo scopo di realizzare in concreto la razionale gestione delle risorse finanziarie, oltre che l'efficienza ed il buon andamento della Pubblica
Amministrazione ex art. 97 Cost.
Tale disposizione indica quale presupposto per la «revoca del beneficio con efficacia retroattiva» la mera «non corrispondenza al vero delle dichiarazioni» ovvero la “omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare
4 dell'istante”, senza richiedere il dolo (penalmente inteso) ovvero che quanto falsamente dichiarato o omesso risulti determinante sul diritto del dichiarante. L'eventuale assenza di dolo nel dichiarare situazioni divergenti da quelle risultanti dai pubblici registri o nell'omettere informazioni richieste è irrilevante sul piano civilistico, poiché la norma impone comunque la revoca della prestazione a prescindere dallo stato soggettivo (dolo o colpa) dell'interessato, come conseguenza dell'oggettiva difformità tra l'attestazione resa e la situazione effettiva ovvero della “omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante”.
Essa mira evidentemente ad imporre al richiedente un onere di diligenza, anche allo scopo di alleviare l'Amministrazione nella sua doverosa attività di accertamento e di evitare che la prestazione possa essere riconosciuta in difetto dei necessari presupposti di legge.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il provvedimento di revoca emesso dall'Istituto in data 21.12.2022, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni nella legge n.26/2019, è da ritenersi legittimo ed adeguatamente giustificato, con conseguente emersione dell'indebito per cui è causa.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
5 - dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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