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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.1376/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1376 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], domiciliato in Novara, via Torelli n. 10, elettivamente domiciliato in Novara, via Azario n.1 presso lo studio dell'avv. BIELLA MARA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara via Azario n.1 presso lo studio dell'avv. BIELLA MARA, dalla quale è rappresentata o e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati Controparte_1 Parte_1 nel reciproco rispetto;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della medesima presso la madre in Per_1
Novara, alla Via Sforzesca, n.12/A. Il padre potrà vedere la figlia liberamente, senza preciso calendario, previo accordo con la madre e secondo i turni lavorativi della stessa, e portarla presso la di lui nuova abitazione in Novara, via Torelli n. 10, tutto ciò salvo impegni lavorativi dei genitori e sportivi della minore.
- La minore trascorrerà con i genitori le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni nonché 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente tra i genitori, salvo diversi accordi.
- Per gli altri giorni di festa, avendo riguardo al calendario scolastico, i genitori seguiranno il regime di affidamento ordinario, salvo diverso accordo. - I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
- il sig. provvederà al versamento di euro 700,00 a titolo di mantenimento della figlia (comprensivi della Parte_1 Per_1 retta di euro 200,00 della scuola primaria privata scelta da entrambi i genitori), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese CP_1 straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo i criteri previsti dal Protocollo di Intesa del tribunale di Torino. Ogni genitore comunicherà quanto speso all'altro entro il giorno 25 di ogni mese, per ogni spesa straordinaria non condivisa i ricorrenti si impegnano a fornire reciprocamente e inviare un preventivo alternativo e qualora il disaccordo permanga a rimborsare il 50% del preventivo dallo stesso fornito, più basso, all'altro genitore. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di documenti di identità equipollenti, con iscrizione dei minori anche validi per l'espatrio. Le parti sin d'ora dichiarano di non aver più nulla a pretendere rinunciando reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento anche futuro”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Vespolate (NO), in data 16/12/2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n 3, parte II, serie C, anno 2016. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (24/11/2017), ancora minorenne. Persona_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NO) in data 13/02/1981 e , nata a PENNE (PE) in [...] Controparte_1
15/10/1979 ;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12.6.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1376 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], domiciliato in Novara, via Torelli n. 10, elettivamente domiciliato in Novara, via Azario n.1 presso lo studio dell'avv. BIELLA MARA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara via Azario n.1 presso lo studio dell'avv. BIELLA MARA, dalla quale è rappresentata o e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati Controparte_1 Parte_1 nel reciproco rispetto;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della medesima presso la madre in Per_1
Novara, alla Via Sforzesca, n.12/A. Il padre potrà vedere la figlia liberamente, senza preciso calendario, previo accordo con la madre e secondo i turni lavorativi della stessa, e portarla presso la di lui nuova abitazione in Novara, via Torelli n. 10, tutto ciò salvo impegni lavorativi dei genitori e sportivi della minore.
- La minore trascorrerà con i genitori le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni nonché 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente tra i genitori, salvo diversi accordi.
- Per gli altri giorni di festa, avendo riguardo al calendario scolastico, i genitori seguiranno il regime di affidamento ordinario, salvo diverso accordo. - I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
- il sig. provvederà al versamento di euro 700,00 a titolo di mantenimento della figlia (comprensivi della Parte_1 Per_1 retta di euro 200,00 della scuola primaria privata scelta da entrambi i genitori), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese CP_1 straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo i criteri previsti dal Protocollo di Intesa del tribunale di Torino. Ogni genitore comunicherà quanto speso all'altro entro il giorno 25 di ogni mese, per ogni spesa straordinaria non condivisa i ricorrenti si impegnano a fornire reciprocamente e inviare un preventivo alternativo e qualora il disaccordo permanga a rimborsare il 50% del preventivo dallo stesso fornito, più basso, all'altro genitore. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di documenti di identità equipollenti, con iscrizione dei minori anche validi per l'espatrio. Le parti sin d'ora dichiarano di non aver più nulla a pretendere rinunciando reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento anche futuro”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Vespolate (NO), in data 16/12/2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n 3, parte II, serie C, anno 2016. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (24/11/2017), ancora minorenne. Persona_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NO) in data 13/02/1981 e , nata a PENNE (PE) in [...] Controparte_1
15/10/1979 ;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12.6.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini