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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4143/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 16/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4143/2020
r.g.a.c. tra
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 dall'Avv. CARBONE FILOMENA, elett.te dom.ta in Cimitile, al Corso Umberto
I n. 13
- APPELLANTE
e
, elett.te dom.ta in Napoli alla via P. Controparte_1
Scura n. 8, presso lo studio dell'Avv. SCOGNAMIGLIO GIOVANNI dal quale è rappresentata e difensa in virtù di procura in atti
- APPELLATA nonché
, Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Nola n. 5469/2019 depositata in data 28.11.2019, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno subito dall'autoveicolo (all'epoca del sinistro) di sua proprietà Audi A3 tg.
FG188YW, a seguito del sinistro stradale avvenuto il 16.02.2017 alle ore 20:00 circa, in Visciano alla via Liveri. Esponeva, al riguardo, che l'autocarro Ford
Transit tg. AM970WZ di proprietà di mentre era in Controparte_2
transito da Viale Europa non si arrestava al segnale di STOP, finendo per urtare l'autovettura di proprietà dell'attrice in primo grado.
L'appellante si duole, in buona sostanza, delle motivazioni in base alle quali il giudice ha ritenuta non provata la domanda, specie per quanto concerne la dinamica dell'incidente ed il nesso causale tra l'evento dedotto e i danni lamentati.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame perché inammissibile e infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. pur regolarmente citata a giudizio quale responsabile Controparte_2
civile, è rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/6 Tanto premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, secondo le motivazioni rese dal giudice di prime cure, alla data del
31.01.2019 l'appellante era ancora proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa sicché il rifiuto dell'attrice di mettere a disposizione il veicolo durante la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, doveva considerarsi come del tutto ingiustificato. In realtà, la data predetta si riferisce al momento di richiesta/rilascio della relativa documentazione all'ACI, laddove, al contrario, da detta documentazione risulta che alla data del 16.02.2017 (giorno del sinistro) l'appellante era ancora proprietaria dell'autovettura, mentre dalla trascrizione del contratto di compravendita in atti risulta che il veicolo in esame veniva alienato il 27.3.2017 e che, dunque, al momento dell'espletamento della
CTU l'attrice effettivamente non fosse più proprietario della stessa.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice in primo grado abbia trovato piena conferma nella produzione documentale, nella prova orale e nei risultati della CTU espletata in primo grado.
In particolare, per quel che concerne la prova orale, il teste , escusso Tes_1 all'udienza del 31.05.2019, dichiarava che “…mi trovavo a piedi in Visciano all'incrocio tra Via Liveri e Via Europa. Preciso che io ero su Via Liveri.
All'improvviso, a pochi metri di distanza da me, ho assistito ad un incidente stradale. Ho visto che il conducente di un autocarro Ford Transit di colore bianco con cassone aperto, che proveniva da Via Europa, non si fermava allo
STOP ivi situato ed impattava con la sua parte anteriore un'auto Audi A3 di colore grigio. L'auto era condotta da una ragazza di circa 25 anni che circolava su Via Liveri con direzione Liveri. L'auto Audi veniva impattato alla parte anteriore destra. […] l'Audi aveva danni alla parte anteriore destra ossia al parafango, paraurti, cofano, proiettore destro e quando mi avvicinai all'auto, vidi che erano scoppiati entrambi gli airbag del cruscotto”.
pag. 3/6 Il teste escusso ha descritto il sinistro con dichiarazioni omogenee e circostanziate, dalle quali si evincono chiaramente le circostanze di tempo e di luogo dell'evento sinistroso, la dinamica dell'evento e i danni riportati. Le richiamate deposizioni vanno, pertanto, ritenute attendibili, sicché deve ritenersi dimostrato che il veicolo investitore abbia omesso di arrestarsi al segnale di
STOP, con conseguente violazione dell'art. 145 CDS.
Pertanto, appare evidente la sussistenza della prova anche quanto al superamento della presunzione ex 2° comma dell'art. 2054 c.c., dovendo a tale ultimo riguardo chiarirsi che la presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario e deve ritenersi superata ogni qualvolta venga accertata in concreto la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro
(Cass.Civ., Sez.III, 29 marzo 1999, n. 2962).
A tanto va aggiunto che la prova testimoniale veniva suffragata anche dalla consulenza tecnica dell'Ing. . Persona_1
In particolare, questo Giudice aderisce alla conclusione del CTU, nella parte in cui riconosceva la compatibilità tra i danni diretti riscontrati sul veicolo ed il sinistro oggetto di causa, tramite l'analisi del materiale fotografico in atti.
Premesso che il CTU, come dianzi indicato, è stato impossibilitato ad ispezionare il veicolo attoreo in quanto quest'ultimo veniva alienato nel corso del giudizio di primo grado, dallo studio eseguito sulla documentazione esibita in giudizio e tenendo conto delle misure standard dei veicoli coinvolti congiuntamente alla altimetria delle rispettive sagome interessate, il CTU riteneva possibile
“riscontrare la coerenza per altezze dei possibili punti d'urto tra i veicoli coinvolti” e che i danni possano essere quantificati nella misura di € 8.760,68
(comprensiva di danni da fermo tecnico).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del presente gravame, la sentenza di primo grado va riformata e, per l'effetto, la CP_1
pag. 4/6 va condannata al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di € 8.760,68.
[...]
Siccome trattasi di debito di valore occorre aggiungere gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici
Istat alla data del sinistro e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo.
Per quanto attiene alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, incluse le spese di CTU, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in persona della dott.ssa Valeria Ferraro, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 5496/2019 depositata in data 28.11.2019, condanna la al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale in favore di per la Parte_1 somma di € 8.760,68, oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2 % sulla predetta somma dalla data del fatto (16.02.2017) al soddisfo;
b) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1
parte appellante, delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, spese che liquida in € 1.046,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito in primo grado, Avv. Felice Armini;
c) condanna l'appellata compagnia al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese relative al presente giudizio di appello, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come pag. 5/6 per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellata compagnia.
Così deciso in Nola, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 16/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4143/2020
r.g.a.c. tra
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 dall'Avv. CARBONE FILOMENA, elett.te dom.ta in Cimitile, al Corso Umberto
I n. 13
- APPELLANTE
e
, elett.te dom.ta in Napoli alla via P. Controparte_1
Scura n. 8, presso lo studio dell'Avv. SCOGNAMIGLIO GIOVANNI dal quale è rappresentata e difensa in virtù di procura in atti
- APPELLATA nonché
, Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Nola n. 5469/2019 depositata in data 28.11.2019, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno subito dall'autoveicolo (all'epoca del sinistro) di sua proprietà Audi A3 tg.
FG188YW, a seguito del sinistro stradale avvenuto il 16.02.2017 alle ore 20:00 circa, in Visciano alla via Liveri. Esponeva, al riguardo, che l'autocarro Ford
Transit tg. AM970WZ di proprietà di mentre era in Controparte_2
transito da Viale Europa non si arrestava al segnale di STOP, finendo per urtare l'autovettura di proprietà dell'attrice in primo grado.
L'appellante si duole, in buona sostanza, delle motivazioni in base alle quali il giudice ha ritenuta non provata la domanda, specie per quanto concerne la dinamica dell'incidente ed il nesso causale tra l'evento dedotto e i danni lamentati.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame perché inammissibile e infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. pur regolarmente citata a giudizio quale responsabile Controparte_2
civile, è rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/6 Tanto premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, secondo le motivazioni rese dal giudice di prime cure, alla data del
31.01.2019 l'appellante era ancora proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa sicché il rifiuto dell'attrice di mettere a disposizione il veicolo durante la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, doveva considerarsi come del tutto ingiustificato. In realtà, la data predetta si riferisce al momento di richiesta/rilascio della relativa documentazione all'ACI, laddove, al contrario, da detta documentazione risulta che alla data del 16.02.2017 (giorno del sinistro) l'appellante era ancora proprietaria dell'autovettura, mentre dalla trascrizione del contratto di compravendita in atti risulta che il veicolo in esame veniva alienato il 27.3.2017 e che, dunque, al momento dell'espletamento della
CTU l'attrice effettivamente non fosse più proprietario della stessa.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice in primo grado abbia trovato piena conferma nella produzione documentale, nella prova orale e nei risultati della CTU espletata in primo grado.
In particolare, per quel che concerne la prova orale, il teste , escusso Tes_1 all'udienza del 31.05.2019, dichiarava che “…mi trovavo a piedi in Visciano all'incrocio tra Via Liveri e Via Europa. Preciso che io ero su Via Liveri.
All'improvviso, a pochi metri di distanza da me, ho assistito ad un incidente stradale. Ho visto che il conducente di un autocarro Ford Transit di colore bianco con cassone aperto, che proveniva da Via Europa, non si fermava allo
STOP ivi situato ed impattava con la sua parte anteriore un'auto Audi A3 di colore grigio. L'auto era condotta da una ragazza di circa 25 anni che circolava su Via Liveri con direzione Liveri. L'auto Audi veniva impattato alla parte anteriore destra. […] l'Audi aveva danni alla parte anteriore destra ossia al parafango, paraurti, cofano, proiettore destro e quando mi avvicinai all'auto, vidi che erano scoppiati entrambi gli airbag del cruscotto”.
pag. 3/6 Il teste escusso ha descritto il sinistro con dichiarazioni omogenee e circostanziate, dalle quali si evincono chiaramente le circostanze di tempo e di luogo dell'evento sinistroso, la dinamica dell'evento e i danni riportati. Le richiamate deposizioni vanno, pertanto, ritenute attendibili, sicché deve ritenersi dimostrato che il veicolo investitore abbia omesso di arrestarsi al segnale di
STOP, con conseguente violazione dell'art. 145 CDS.
Pertanto, appare evidente la sussistenza della prova anche quanto al superamento della presunzione ex 2° comma dell'art. 2054 c.c., dovendo a tale ultimo riguardo chiarirsi che la presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario e deve ritenersi superata ogni qualvolta venga accertata in concreto la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro
(Cass.Civ., Sez.III, 29 marzo 1999, n. 2962).
A tanto va aggiunto che la prova testimoniale veniva suffragata anche dalla consulenza tecnica dell'Ing. . Persona_1
In particolare, questo Giudice aderisce alla conclusione del CTU, nella parte in cui riconosceva la compatibilità tra i danni diretti riscontrati sul veicolo ed il sinistro oggetto di causa, tramite l'analisi del materiale fotografico in atti.
Premesso che il CTU, come dianzi indicato, è stato impossibilitato ad ispezionare il veicolo attoreo in quanto quest'ultimo veniva alienato nel corso del giudizio di primo grado, dallo studio eseguito sulla documentazione esibita in giudizio e tenendo conto delle misure standard dei veicoli coinvolti congiuntamente alla altimetria delle rispettive sagome interessate, il CTU riteneva possibile
“riscontrare la coerenza per altezze dei possibili punti d'urto tra i veicoli coinvolti” e che i danni possano essere quantificati nella misura di € 8.760,68
(comprensiva di danni da fermo tecnico).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del presente gravame, la sentenza di primo grado va riformata e, per l'effetto, la CP_1
pag. 4/6 va condannata al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di € 8.760,68.
[...]
Siccome trattasi di debito di valore occorre aggiungere gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici
Istat alla data del sinistro e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo.
Per quanto attiene alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, incluse le spese di CTU, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in persona della dott.ssa Valeria Ferraro, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 5496/2019 depositata in data 28.11.2019, condanna la al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale in favore di per la Parte_1 somma di € 8.760,68, oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2 % sulla predetta somma dalla data del fatto (16.02.2017) al soddisfo;
b) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1
parte appellante, delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, spese che liquida in € 1.046,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito in primo grado, Avv. Felice Armini;
c) condanna l'appellata compagnia al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese relative al presente giudizio di appello, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come pag. 5/6 per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellata compagnia.
Così deciso in Nola, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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