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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 320/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1223/2023 R.G., avente ad oggetto “ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 26/2/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in FORMIA Parte_1
Piazza G. Marconi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ferraro che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Gaeta Controparte_1
Via Ponza N°3, presso lo studio dell'Avv. Antonella Inguanta che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 26.2.2025.
1 N. 320/2024 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2024, – premesso di aver avuto una Parte_1
relazione affettiva con la sig.ra e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
(il 15/12/2022); che la convivenza era divenuta improseguibile – chiedeva al Tribunale di Cassino:
1) di disporre l'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
2) di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) disporre che la convenuta percepisca per intero l'assegno unico;
4) disporre che la convenuta non possa trasferire la propria residenza e quella del figlio ad oltre 100 km da quella del padre.
Si costituiva la convenuta all'udienza di comparizione del 10.4.2024 e le parti chiedevano rinvio per bonario componimento.
Con successiva ordinanza del 22.5.2024, stante il fallimento dell'accordo, il Giudice disponeva l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, disciplinava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, e oltre al 70% delle spese straordinarie;
disponeva altresì che la resistente percepisca per intero l'assegno unico familiare ricordando alle parti che l'espatrio del minore potrà avvenire solo con il consenso di entrambi i genitori.
In corso di causa la convenuta si trasferiva in Polonia unitamente al figlio minore.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza del 26/2/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n.
16593/2008). Infatti, in linea generale, i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti
2 N. 320/2024 R.G.
relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la
Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo” (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I,
6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015;
Cass. n. 14480 del 2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che risponda al migliore interesse del figlio confermare l'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, in Polonia, visti gli attuali buoni rapporti in essere tra i genitori del bambino. Ed infatti il ricorrente all'udienza del 26.2.2025 ha riferito di aver ripreso i contatti con la sig.ra e di vedere il bambino in Controparte_1 videochiamata quasi tutti i giorni.
Quanto agli aspetti economici, va evidenziato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di
3 N. 320/2024 R.G.
essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso in esame vi è stato un peggioramento della situazione economica del ricorrente, il quale ha riferito di aver perso il lavoro a luglio scorso e di essere in disoccupazione, mentre la situazione della convenuta appare migliorata, avendo la stessa trovato in impiego stabile in Polonia,
e di vivere con la madre e l'altra figlia maggiorenne.
Alla luce di tali risultanze, si ritiene congruo disporre a carico del padre un obbligo di versamento a titolo di contributo per il mantenimento del minore nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, invitando le parti ad attenersi nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino, con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento. Va confermato che la convenuta percepisca interamente l'assegno unico per il minore.
Infine, quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, tenuto conto che il minore risulta collocato stabilmente in Polonia, il calendario di visita sarà regolato come in dispositivo.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) conferma l'ordinanza del 22.5.2024 con riferimento all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e alla percezione dell'assegno unico per intero in favore della convenuta;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versamento, entro il 5 di ogni mese, in favore della convenuta della somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, con decorrenza dalla presente decisione, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il rimborso del
50% delle spese straordinarie;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, previo accordo con la madre: -in Polonia, ogni qualvolta che il padre vi si recherà e comunque almeno due volte all'anno; -in Italia, ogni qualvolta la convenuta vi si recherà e comunque almeno una volta
4 N. 320/2024 R.G.
all'anno; dispone che la convenuta garantisca al ricorrente videochiamate giornaliere padre- figlio;
4) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria le comunicazioni.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1223/2023 R.G., avente ad oggetto “ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 26/2/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in FORMIA Parte_1
Piazza G. Marconi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ferraro che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Gaeta Controparte_1
Via Ponza N°3, presso lo studio dell'Avv. Antonella Inguanta che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 26.2.2025.
1 N. 320/2024 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2024, – premesso di aver avuto una Parte_1
relazione affettiva con la sig.ra e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
(il 15/12/2022); che la convivenza era divenuta improseguibile – chiedeva al Tribunale di Cassino:
1) di disporre l'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
2) di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) disporre che la convenuta percepisca per intero l'assegno unico;
4) disporre che la convenuta non possa trasferire la propria residenza e quella del figlio ad oltre 100 km da quella del padre.
Si costituiva la convenuta all'udienza di comparizione del 10.4.2024 e le parti chiedevano rinvio per bonario componimento.
Con successiva ordinanza del 22.5.2024, stante il fallimento dell'accordo, il Giudice disponeva l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, disciplinava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, e oltre al 70% delle spese straordinarie;
disponeva altresì che la resistente percepisca per intero l'assegno unico familiare ricordando alle parti che l'espatrio del minore potrà avvenire solo con il consenso di entrambi i genitori.
In corso di causa la convenuta si trasferiva in Polonia unitamente al figlio minore.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza del 26/2/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n.
16593/2008). Infatti, in linea generale, i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti
2 N. 320/2024 R.G.
relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la
Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo” (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I,
6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015;
Cass. n. 14480 del 2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che risponda al migliore interesse del figlio confermare l'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, in Polonia, visti gli attuali buoni rapporti in essere tra i genitori del bambino. Ed infatti il ricorrente all'udienza del 26.2.2025 ha riferito di aver ripreso i contatti con la sig.ra e di vedere il bambino in Controparte_1 videochiamata quasi tutti i giorni.
Quanto agli aspetti economici, va evidenziato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di
3 N. 320/2024 R.G.
essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso in esame vi è stato un peggioramento della situazione economica del ricorrente, il quale ha riferito di aver perso il lavoro a luglio scorso e di essere in disoccupazione, mentre la situazione della convenuta appare migliorata, avendo la stessa trovato in impiego stabile in Polonia,
e di vivere con la madre e l'altra figlia maggiorenne.
Alla luce di tali risultanze, si ritiene congruo disporre a carico del padre un obbligo di versamento a titolo di contributo per il mantenimento del minore nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, invitando le parti ad attenersi nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino, con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento. Va confermato che la convenuta percepisca interamente l'assegno unico per il minore.
Infine, quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, tenuto conto che il minore risulta collocato stabilmente in Polonia, il calendario di visita sarà regolato come in dispositivo.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) conferma l'ordinanza del 22.5.2024 con riferimento all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e alla percezione dell'assegno unico per intero in favore della convenuta;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versamento, entro il 5 di ogni mese, in favore della convenuta della somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, con decorrenza dalla presente decisione, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il rimborso del
50% delle spese straordinarie;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, previo accordo con la madre: -in Polonia, ogni qualvolta che il padre vi si recherà e comunque almeno due volte all'anno; -in Italia, ogni qualvolta la convenuta vi si recherà e comunque almeno una volta
4 N. 320/2024 R.G.
all'anno; dispone che la convenuta garantisca al ricorrente videochiamate giornaliere padre- figlio;
4) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria le comunicazioni.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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