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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6315 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 73329 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro Parte_1
n. 232, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta De Simoni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Acquaviva Trav. Clanio 8, presso lo
Studio dell'Avv. Marco Casanova, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
convenuto
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 dicembre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente ha convenuto in giudizio l' per sentire dichiarare l'inefficacia e/o la nullità Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09720229058535256000 di € 34.628,35, relativamente a cinquanta cartelle esattoriali, specificamente elencate nell'atto introduttivo, emesse per tributi e sanzioni amministrative degli anni 2011-2022.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento in quanto priva dell'attestazione di conformità; la nullità della notificazione in quanto inviata in formato “pdf” e non “p7m”; la violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione decennale;
la mancata applicazione del cd.
“decreto Sostegni”.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente il Controparte_1 difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario per le cartelle nn.
09720110294216368000, 09720120013284577000, 09720120182381629000,
09720130097382440000, 09720130205978540000, 09720130331296646000,
09720140186225929000, 09720150062453828000, 09720150192790500000,
09720160092073907000, 09720160154561415000, 9720170048470028000,
09720190048254571000, 09720190238977759000, 09720200188284654000,
09720200217333107000, 09720210015860819000, 09720210202956300000,
09720220072335351000; nel merito, ha chiesto di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Con le memorie conclusionali, l'attrice ha chiesto venisse dichiarata la cessata materia del contendere, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater).
La prima eccezione sollevata alla convenuta, attinente al difetto di giurisdizione del
Tribunale in favore delle Commissioni Tributarie, relativamente alle cartelle nn.
09720110294216368000, 09720120013284577000, 09720120182381629000,
09720130097382440000, 09720130205978540000, 09720130331296646000,
09720140186225929000, 09720150062453828000, 09720150192790500000,
09720160092073907000, 09720160154561415000, 9720170048470028000,
09720190048254571000, 09720190238977759000, 09720200188284654000,
09720200217333107000 , 09720210015860819000, 09720210202956300000,
trattandosi di tasse e imposte, è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi ed imposte di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica. Inoltre, l'art. 19 del d.lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari.
Peraltro, la Corte costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007;
n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006). Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela. Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti ovvero ad entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Tale ultima precisazione è fondata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore.
Allo stesso modo, devono ritenersi relative a crediti di natura tributaria, perché relative al pagamento della tassa automobilistica, anche le cartelle nn.
09720170221902185000 e 09720190238977759000.
Pertanto, con riferimento alla proposta domanda, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito relativamente a tali crediti, rientrando la controversia nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Quanto invece alle cartelle nn.
09720110234793315000; 09720110256551974000; 09720120079252515000;
09720120286469552000; 09720130169197747000; 09720130179551576000;
09720130249193923000; 09720130267074482000; 09720140026175858000;
09720140081798956000; 09720150182598508000; 09720160158889248000;
09720160209378443000; 09720170002041289000; 09720170105489439000;
09720170120256930000; 09720170135873246000; 09720170152359621000;
09720180094320425000; 09720190070883903000; 09720190151731328000;
09720190202068584000; 09720130267074482000; 09720160147719241000;
09720150040902387000; 09720150003555312000; 09720130114728960000
aventi ad oggetto sanzioni amministrative anche per violazione del codice della strada ex L. 689/81, quote per la refezione scolastica, la competenza per valore e per materia è devoluta al Giudice di Pace. Come è noto il Giudice di Pace ha competenza per materia sui giudizi di opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada ex art.22 bis legge n.689/81 che ha individuato nel Giudice di
Pace il Giudice delle opposizioni alle sanzioni ex art.22 stessa legge - salve le eccezioni previste dalla stessa norma ma irrilevanti nel nostro caso - ed ex art.204 bis
C.d.S. (vedi Cass. n. 15694/2005). Sussiste inoltre la competenza del Giudice di Pace
a decidere della opposizione ex art.615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento
(vedi Cass. n.489/2000) e a decidere delle opposizioni ex art.617 c.p.c.; in particolare, allorquando si contesti il potere di procedere ad esecuzione ovvero si facciano valere fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo si è in presenza di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. mentre quando si deducano vizi di forma del procedimento esattoriale, si è in presenza di opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art.617 c.p.c. e conseguentemente trovano applicazione le regole di competenza e di procedura previste dal codice di rito. Ne consegue che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art.615, I co. c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio e, quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il Giudice di pace (v. Cass. Sez. I n.15149/05; Cass. Sez. Un.
16997/06); allo stesso modo, per individuare il Giudice competente a decidere dell'opposizione agli atti esecutivi occorre far riferimento ai criteri ordinari previsti dall'art.617, I co. c.p.c. (cfr. Cass. n.5040/2001; Cass. n.4022/2008). Il Tribunale adito
è quindi incompetente a decidere la controversia in esame relativamente alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per essere per la stessa, funzionalmente competente il Giudice di pace.
Peraltro, in tema di sanzione amministrative, il combinato disposto degli art. 205 comma terzo d.lgs n. 285 del 1992 e art. 22 bis della legge 689/81 attribuisce in via generale al Giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7, 2 comma, c.p.c., atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio” (Cass.
Civ. sez. II ord. n. 15694 del 27.07.2005); detta competenza essendo funzionale assume il carattere di “assoluta” e “inderogabile” e trova fondamento nelle previsioni del d.lgs 385/1992, allorché si tratti, per l'appunto di violazioni del codice della strada.
Pertanto, deve dichiararsi la propria incompetenza per materia e per valore in favore del Giudice di Pace territorialmente competente dinanzi al quale, pertanto, la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Infine, per le cartelle nn.
09720110147268886000; 09720120139027554000; 09720130174845978000;
09720140078069959000
aventi ad oggetto contributi previdenziali, deve essere dichiarata l'incompetenza tabellare in favore del giudice del Lavoro.
L'art. 442 c.p.c. dispone, infatti, che “nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie” si osservano le disposizioni relative alle controversie in materia di lavoro.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Essendo stata, la controversia, decisa, principalmente su questioni pregiudiziali di rito valutate sulla base della documentazione prodotta in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore delle Commissioni Tributarie in relazione alle cartelle nn. 09720110294216368000; 09720120013284577000;
09720120182381629000; 09720130097382440000; 09720130205978540000; 09720130331296646000; 09720140186225929000; 09720150062453828000;
09720150192790500000; 09720160092073907000; 09720160154561415000;
9720170048470028000; 09720190048254571000; 09720190238977759000;
09720200188284654000; 09720200217333107000; 09720210015860819000;
09720210202956300000; 09720220072335351000; 09720170221902185000 e
09720190238977759000;
2) dichiara l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale Ordinario in favore del Giudice di Pace in relazione alle cartelle di pagamento nn.
09720110234793315000; 09720110256551974000; 09720120079252515000;
09720120286469552000; 09720130169197747000; 09720130179551576000;
09720130249193923000; 09720130267074482000; 09720140026175858000;
09720140081798956000; 09720150182598508000; 09720160158889248000;
09720160209378443000; 09720170002041289000; 09720170105489439000;
09720170120256930000; 09720170135873246000; 09720170152359621000;
09720180094320425000; 09720190070883903000; 09720190151731328000;
09720190202068584000; 09720160147719241000; 09720150040902387000;
09720150003555312000; 09720130114728960000
3) dichiara l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro per le cartelle nn. 09720110147268886000; 09720120139027554000;
09720130174845978000; 09720140078069959000;
4) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
5) compensa le spese di lite.
Roma, 28 aprile 2025 Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 73329 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro Parte_1
n. 232, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta De Simoni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Acquaviva Trav. Clanio 8, presso lo
Studio dell'Avv. Marco Casanova, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
convenuto
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 dicembre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente ha convenuto in giudizio l' per sentire dichiarare l'inefficacia e/o la nullità Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09720229058535256000 di € 34.628,35, relativamente a cinquanta cartelle esattoriali, specificamente elencate nell'atto introduttivo, emesse per tributi e sanzioni amministrative degli anni 2011-2022.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento in quanto priva dell'attestazione di conformità; la nullità della notificazione in quanto inviata in formato “pdf” e non “p7m”; la violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione decennale;
la mancata applicazione del cd.
“decreto Sostegni”.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente il Controparte_1 difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario per le cartelle nn.
09720110294216368000, 09720120013284577000, 09720120182381629000,
09720130097382440000, 09720130205978540000, 09720130331296646000,
09720140186225929000, 09720150062453828000, 09720150192790500000,
09720160092073907000, 09720160154561415000, 9720170048470028000,
09720190048254571000, 09720190238977759000, 09720200188284654000,
09720200217333107000, 09720210015860819000, 09720210202956300000,
09720220072335351000; nel merito, ha chiesto di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Con le memorie conclusionali, l'attrice ha chiesto venisse dichiarata la cessata materia del contendere, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater).
La prima eccezione sollevata alla convenuta, attinente al difetto di giurisdizione del
Tribunale in favore delle Commissioni Tributarie, relativamente alle cartelle nn.
09720110294216368000, 09720120013284577000, 09720120182381629000,
09720130097382440000, 09720130205978540000, 09720130331296646000,
09720140186225929000, 09720150062453828000, 09720150192790500000,
09720160092073907000, 09720160154561415000, 9720170048470028000,
09720190048254571000, 09720190238977759000, 09720200188284654000,
09720200217333107000 , 09720210015860819000, 09720210202956300000,
trattandosi di tasse e imposte, è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi ed imposte di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica. Inoltre, l'art. 19 del d.lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari.
Peraltro, la Corte costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007;
n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006). Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela. Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti ovvero ad entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Tale ultima precisazione è fondata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore.
Allo stesso modo, devono ritenersi relative a crediti di natura tributaria, perché relative al pagamento della tassa automobilistica, anche le cartelle nn.
09720170221902185000 e 09720190238977759000.
Pertanto, con riferimento alla proposta domanda, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito relativamente a tali crediti, rientrando la controversia nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Quanto invece alle cartelle nn.
09720110234793315000; 09720110256551974000; 09720120079252515000;
09720120286469552000; 09720130169197747000; 09720130179551576000;
09720130249193923000; 09720130267074482000; 09720140026175858000;
09720140081798956000; 09720150182598508000; 09720160158889248000;
09720160209378443000; 09720170002041289000; 09720170105489439000;
09720170120256930000; 09720170135873246000; 09720170152359621000;
09720180094320425000; 09720190070883903000; 09720190151731328000;
09720190202068584000; 09720130267074482000; 09720160147719241000;
09720150040902387000; 09720150003555312000; 09720130114728960000
aventi ad oggetto sanzioni amministrative anche per violazione del codice della strada ex L. 689/81, quote per la refezione scolastica, la competenza per valore e per materia è devoluta al Giudice di Pace. Come è noto il Giudice di Pace ha competenza per materia sui giudizi di opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada ex art.22 bis legge n.689/81 che ha individuato nel Giudice di
Pace il Giudice delle opposizioni alle sanzioni ex art.22 stessa legge - salve le eccezioni previste dalla stessa norma ma irrilevanti nel nostro caso - ed ex art.204 bis
C.d.S. (vedi Cass. n. 15694/2005). Sussiste inoltre la competenza del Giudice di Pace
a decidere della opposizione ex art.615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento
(vedi Cass. n.489/2000) e a decidere delle opposizioni ex art.617 c.p.c.; in particolare, allorquando si contesti il potere di procedere ad esecuzione ovvero si facciano valere fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo si è in presenza di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. mentre quando si deducano vizi di forma del procedimento esattoriale, si è in presenza di opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art.617 c.p.c. e conseguentemente trovano applicazione le regole di competenza e di procedura previste dal codice di rito. Ne consegue che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art.615, I co. c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio e, quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il Giudice di pace (v. Cass. Sez. I n.15149/05; Cass. Sez. Un.
16997/06); allo stesso modo, per individuare il Giudice competente a decidere dell'opposizione agli atti esecutivi occorre far riferimento ai criteri ordinari previsti dall'art.617, I co. c.p.c. (cfr. Cass. n.5040/2001; Cass. n.4022/2008). Il Tribunale adito
è quindi incompetente a decidere la controversia in esame relativamente alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per essere per la stessa, funzionalmente competente il Giudice di pace.
Peraltro, in tema di sanzione amministrative, il combinato disposto degli art. 205 comma terzo d.lgs n. 285 del 1992 e art. 22 bis della legge 689/81 attribuisce in via generale al Giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7, 2 comma, c.p.c., atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio” (Cass.
Civ. sez. II ord. n. 15694 del 27.07.2005); detta competenza essendo funzionale assume il carattere di “assoluta” e “inderogabile” e trova fondamento nelle previsioni del d.lgs 385/1992, allorché si tratti, per l'appunto di violazioni del codice della strada.
Pertanto, deve dichiararsi la propria incompetenza per materia e per valore in favore del Giudice di Pace territorialmente competente dinanzi al quale, pertanto, la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Infine, per le cartelle nn.
09720110147268886000; 09720120139027554000; 09720130174845978000;
09720140078069959000
aventi ad oggetto contributi previdenziali, deve essere dichiarata l'incompetenza tabellare in favore del giudice del Lavoro.
L'art. 442 c.p.c. dispone, infatti, che “nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie” si osservano le disposizioni relative alle controversie in materia di lavoro.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Essendo stata, la controversia, decisa, principalmente su questioni pregiudiziali di rito valutate sulla base della documentazione prodotta in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore delle Commissioni Tributarie in relazione alle cartelle nn. 09720110294216368000; 09720120013284577000;
09720120182381629000; 09720130097382440000; 09720130205978540000; 09720130331296646000; 09720140186225929000; 09720150062453828000;
09720150192790500000; 09720160092073907000; 09720160154561415000;
9720170048470028000; 09720190048254571000; 09720190238977759000;
09720200188284654000; 09720200217333107000; 09720210015860819000;
09720210202956300000; 09720220072335351000; 09720170221902185000 e
09720190238977759000;
2) dichiara l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale Ordinario in favore del Giudice di Pace in relazione alle cartelle di pagamento nn.
09720110234793315000; 09720110256551974000; 09720120079252515000;
09720120286469552000; 09720130169197747000; 09720130179551576000;
09720130249193923000; 09720130267074482000; 09720140026175858000;
09720140081798956000; 09720150182598508000; 09720160158889248000;
09720160209378443000; 09720170002041289000; 09720170105489439000;
09720170120256930000; 09720170135873246000; 09720170152359621000;
09720180094320425000; 09720190070883903000; 09720190151731328000;
09720190202068584000; 09720160147719241000; 09720150040902387000;
09720150003555312000; 09720130114728960000
3) dichiara l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro per le cartelle nn. 09720110147268886000; 09720120139027554000;
09720130174845978000; 09720140078069959000;
4) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
5) compensa le spese di lite.
Roma, 28 aprile 2025 Il Giudice
Concettina Midili