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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo al n. 4009/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 803/2022 emesso il 24/03/2022 e notificato il 25/03/2022
TRA
, in persona del Direttore Generale Parte_1
e l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di opposizione, dagli avv.ti Rosa Russo e Guido Verderosa, con i quali elettivamente domiciliata in , presso la Funzione Affari Legali Pt_1 dell'ASL Salerno, in , via Nizza, n. 146; Pt_1
Opponente
E
con sede in Pagani alla via Cesarano n. Controparte_1
181, (part. i.v.a. ) in persona del legale rappresentante p.t., sig. P.IVA_1 CP_2
, (cod. fisc. rappresentato e difeso in virtù di procura a
[...] C.F._1 margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Vincenzo Rescigno (cod. fisc.
) con studio in Nocera Inferiore al c.so V. Emanuele n. 79, C.F._2
elettivamente domiciliato all'indirizzo pec Email_1
Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l'Asl Salerno proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
803/2022 reso in favore del per il Controparte_1
pagamento della somma di 60.261,47, oltre interessi come da contratto, a titolo di
1 acconto (90%) del corrispettivo per le prestazioni di radiologia diagnostica afferenti la mensilità di ottobre 2021.
Con la spiegata opposizione, la Asl eccepiva l'inammissibilità della domanda monitoria dal momento che aveva ad oggetto emolumenti non erogabili a causa del superamento del tetto di spesa assegnato alla macroarea di riferimento registrato a far data dal 09/09/2020. Richiamava, inoltre, la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 comma 2, del contratto ex art. 8 quinquies comma 2 d.lgs. 502 del 1992, che prevedeva la rinuncia da parte dell'opposta a qualsiasi azione e/o pretesa discendente dall'adozione di atti presupposti e/o collegati a quelli di fissazione dei tetti di spesa.
Allegava, dunque, che, con la Nota prot. 206250/21 del 8/10/2021 trasmessa con PEC di pari data, veniva reso noto al Centro opposto l'esito del Monitoraggio dei Tetti di spesa che evidenziavano la data presunta dello sforamento del budget di branca fissato per il 16 ottobre 2021.
Rimarcava l'opponente che l'opposto aveva accettato il meccanismo di applicazione della R.T.U. con la sottoscrizione del contratto per l'esercizio del 2020, giusto disposto dell'art. 5 del contratto.
Osservava l'asl che, dunque, nelle more del completamento dei lavori dei tavoli tecnici, va esclusa la esigibilità del credito ingiunto per la sussistenza di un elemento impeditivo della prestazione, che sospenderebbe l'obbligo di adempiere da parte dell'Asl o, quantomeno, non la renderebbe responsabile del ritardato adempimento.
Infine, instava per la non debenza degli interessi moratori ex d. lgs N. 231/02.
Tanto premesso ed eccepito, l'opponente articolava le seguenti conclusioni: “In via preliminare 1. Dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria dalla Società opposta;
Nel merito:
2. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertata la infondatezza della pretesa creditoria, revocare il decreto ingiuntivo N.803/2022. 3. Condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto con comparsa di costituzione con cui resisteva alla opposizione, argomentando in ordine alla infondatezza delle difese e delle eccezioni della opponente, ed osservando: a) la fondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria, rimarcando all'uopo di avere assolto all'onere su di sé gravante di provare il titolo ed allegare l'inadempimento; l'opposto negava, peraltro, che il tetto di spesa fosse stato superato, rimarcando che le prestazioni oggetto di ingiunzione sono state rese nel
2 periodo temporale antecedente alla comunicazione del monitoraggio di indicazione di esaurimento del budget;
b) l'erronea interpretazione della regressione tariffaria da parte dell'opponente; c) l'esistenza incontestata del rapporto contrattuale, seppure stipulato ex post per l'anno precedente in ragione del fisiologico meccanismo di programmazione e contenimento della spesa sanitaria. In subordine, l'opposto proponeva domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cc.
Tanto premesso e dedotto, l'opposto articolava le seguenti conclusioni: “a) in via principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) condannare, in ogni caso,
l'opponente per la causale dedotta in ricorso, al pagamento della somma di €
60.261,47 oltre gli interessi convenzionali nella misura prevista dall'art. 7, comma 6, del contratto stipulato con l'Asl Salerno, dalla scadenza del credito e fino all'effettivo soddisfo;
c) in via gradata condannare l'opponente per i motivi dedotti in premessa al pagamento del suindicato importo, oltre accessori di legge, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; d) in via di estremo subordine, condannare l'opponente al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. da determinarsi e provarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. ovvero a mezzo C.T.U. che find'ora si chiede. e) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre a rimborso forfettario, cap ed iva, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007,
15702/2004, 15186/2003).
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito. Tale principio, applicato in materia di inadempimento di una obbligazione, comporta che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno,
3 ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass, sez. un., 30/10/01, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie va osservato che l'Asl - deducendo il superamento del tetto di spesa fissato per l'anno in questione - ha in sostanza eccepito una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito, che, essendo stata opposta per paralizzare il titolo addotto dalla controparte a fondamento della pretesa avanzata, avrebbe dovuto essere provata dalla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.
Non si potrebbe pervenire ad una diversa conclusione qualora si sostenesse che il rispetto del suddetto limite rilevi, più che come eccezione impeditiva, quale elemento
(costitutivo) capace di conferire fondamento al diritto azionato e di quantificarlo con precisione. Infatti, in casi analoghi, come l'eccezione di eccedenza del massimale di polizza nel rapporto assicurativo, la predetta qualificazione non ha comunque mai posto in dubbio che, laddove debba operare per l'obbligazione dedotta un limite posto da un atto non avente natura normativa (come nel caso in esame, visto che sono atti dell'autorità amministrativa ad imporre le COM), competa a chi se ne voglia avvalere
- cioè all'obbligato - l'onere di provare la sussistenza dello stesso. (arg. exCass.
31/7/2006 n. 17459; Cass. 28/3/2003 n. 4485; Cass. 5/12/2003 n. 18656; Cass.
4/5/1989 n. 2069; Cass. 4/9/1985 n. 4611; Cass. 12/5/1993 n. 5416; Cass. 19/5/51995
n. 591). Il medesimo principio della vicinitas della prova induce, a maggior ragione, a collocare anche il superamento del tetto di spesa sempre nell'onere probatorio dell'Asl, poiché tale requisito costituisce l'espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa, anche se complessivamente inferiori alla potenzialità erogativa delle prestazioni riconosciute al centro.
In altri termini, l'Asl opponente avrebbe dovuto provare che il credito per cui si agiva riguardava prestazioni che eccedevano il limite già liquidato alla convenzionata. In sostanza, l'Asl avrebbe dovuto dimostrare, con congrua documentazione (non apparendo sufficiente, al riguardo, la produzione della comunicazione dell'8.10.21 all'opposto, vista la sua natura di atto unilaterale e di parte), di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili all'opposto nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto. E in tal modo sarebbe emerso che le
4 (ulteriori) prestazioni di cui si invocava il pagamento nel presente giudizio avevano superato il valore massimo di derogabilità riconosciuto alla struttura convenzionata e non potevano, perciò, essere remunerate a carico del CP_3
Ma tale prova è mancata radicalmente.
Va, infatti, evidenziato che nel giudizio a contraddittorio ristabilito l'Asl opponente non ha contestato l'effettiva sussistenza di un rapporto di accreditamento per l'erogazione delle prestazioni indicate né l'effettiva erogazione delle stesse per l'importo complessivo riportate sulle fatture poste a base della pretesa creditoria azionata, né che le prestazioni erogate fossero comprese nella branca di accreditamento, né infine la mancata corrispondenza tra l'importo ingiunto e la tariffa approvata ovvero l'avvenuto integrale pagamento delle somme indicate nelle predette fatture.
L'A.S.L. invoca un presunto superamento del tetto di spesa senza individuare il tetto di riferimento e documentarlo.
In altri termini solleva un'eccezione e sottraendosi al relativo adempimento probatorio ad essa collegato (cfr. Tribunale Civile di Roma - Sentenza n. 1450/2014 "il tema dello sforamento del tetto di spesa non può costituire oggetto dell'onere di prova dell'attrice sull'assunto che "non spetta infatti a quest'ultima l'onere di provare di non aver superato (così in particolare per la struttura cedente in rapporto di accreditamento) il budget di spesa annuale per la relativa branca di specialistica ed il non assoggettamento della stessa a regressioni tariffarie. È onere piuttosto della parte debitrice quello di eccepire puntualmente l'esistenza del budget e delle connesse regressioni tariffarie, costituendo le indicate circostanze eccezioni impeditive o modificative dell'avversa pretesa creditoria rientranti, come tali, nell'onere di prova della parte debitrice ai sensi della generale disciplina di cui all'art. 1218 c.c."; - sentenza n. 203/2016 della Corte Costituzionale "Passando poi all'eccezione di mancata prova in ordine al diritto fatto valere, è appena il caso di dire che la previsione della "riduzione" dei volumi di "acquisto" consente di considerare riferito l'ambito di operatività della riduzione stessa alle prestazioni ancora da erogare, che saranno conseguentemente ridotte, e non alle prestazioni già erogate, per le quali soltanto si potrebbe parlare propriamente di retroattività. Una volta erogata nei limiti dei tetti di spesa determinati nel contratto, infatti, la prestazione fa sorgere
Cont l'obbligazione del di corrispondere il prezzo concordato. E un intervento retroattivo sull'obbligazione è escluso dal fatto che la previsione parla appunto di
5 "riduzione" (riferendola ai volumi di acquisto) e non di "estinzione" - eventualmente parziale - ex lege, come sarebbe stato necessario, se essa avesse inteso incidere anche sulle obbligazioni già sorte").
Si osservi, in proposito, che, a fronte della difesa spiegata dall'opposto, secondo cui l'eccezione del tetto di spesa non poteva essere provata con la comunicazione dell'8.10.21 prot. Nota n. 206250 (con cui indicava la data del presunto sforamento del budget al 16.10.21), l'Asl, nella prima difesa utile, nulla osservava, limitandosi a domandare che la causa fosse spedita all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Se, dunque, è incontestato, da parte dell'Asl, che la data indicata l'08.10.21 come data presunta di sforamento, non vi è chi non veda che l'eccezione di preteso superamento del tetto di spesa non possa dirsi ancorato ad elementi probatori idonei.
Si osservi che, secondo la giurisprudenza di merito in materia, peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all'Asl il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (sia pure con la collaborazione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell'Asl, non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Ciò posto, va rilevato che la opponente non ha assolto l'onere a suo carico, in quanto la nota prodotta dalla stessa Asl, con cui provvedeva ad informare l'opposto della data della data di presunto, previsto esaurimento dei limiti di spesa costituisce mera comunicazione, che, in quanto proveniente dalla stessa parte che intende usarla a fini istruttori e in quanto sprovvista di riscontri documentali, non è dotata di adeguata forza probatoria.
Invero, tale nota non presuppone, né fa riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limita a ritenere apoditticamente non remunerabili tutte le prestazioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto. Orbene da nessuno degli atti prodotti dall'Asl risulta l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata.
Tornando alla questione della prova del fatto impeditivo, va rilevato che i dati consuntivi relativi al consumo del tetto di spesa non emergono ex actis.
6 Invero, i corrispettivi richiesti in monitorio concernono prestazioni erogate nel mese di ottobre 2021, rese, dunque, prima della comunicazione della presunta data di sforamento del budget.
L'eccepito superamento del tetto di spesa, ed, in sostanza, il fatto impeditivo dell'adempimento, non è risultato provato, dal che deve seguire il rigetto della opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 149/2022, tenuto conto dei valori minimi, considerata l'esiguità dell'attività difensiva effettivamente prestata.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
803/2022 emesso il 24/03/2022 e notificato il 25/03/22, che dichiara esecutivo come per legge;
2) Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso in favore del Centro opposto, delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Rescigno antistatario.
Così deciso in Salerno, 07 gennaio 2025.
Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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