Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1460/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato TIZIANO Parte_1 C.F._1
DALLE LUCHE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), via Vittorio Emanuele n. 101, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MOIRA Parte_2 C.F._2
GARIBALDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), viale Oberdan n.39, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«RESIDENZA DEI RICORRENTI. I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ove lo ritengano più opportuno e necessario;
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. La casa già coniugale, situata in Camaiore (LU), Via Gello n. 14/A, resterà in uso alla Sig.ra Pt_1
, che continuerà ad abitarvi assieme alle figlie e , fino al
[...] Persona_1 Per_2 raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica di entrambe le figlie. La Sig.ra si impegna a non intraprendere stabili convivenze all'interno della casa assegnata;
Pt_1
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
1
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia minore almeno due giorni infrasettimanale da stabilirsi liberamente secondo le esigenze e gli impegni lavorativi dello stesso e ciò previa comunicazione da trasmettere alla madre almeno un giorno prima e sempre previa disponibilità e gradimento da parte della bambina. Attualmente, e salvo futuro diverso accordo, il padre terrà con sé la figlia minore il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola fino a sera. Per quanto riguarda i fine settimana il padre terrà con sé la figlia minore per un intero fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera. Resta inteso che nelle settimane dove il padre tiene con sé la figlia nel fine settimana il padre terrà con sé la figlia dal venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica sera. Durante i periodi di vacanza scolastica, ovvero durante le vacanze di Natale e di Pasqua, i coniugi manterranno il regime di visita ordinario come sopra concordato. I genitori cureranno altresì che le festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania, così come le altre festività e ricorrenze speciali quali il compleanno, siano trascorse dalle figlie alternativamente e di anno in anno con l'uno o l'altro genitore (alternando, a titolo esemplificativo, Vigilia di Natale con l'uno e giorno di Natale con l'altra, primo gennaio con l'uno ed Epifania con l'altra, giorno di Pasqua con l'uno e Lunedì dell'Angelo con l'altra e così via). Relativamente al periodo estivo (mesi di luglio ed agosto), la figlia minore trascorrerà due periodi di 7 giorni ciascuno, anche non continuativi, con ciascun genitore, a seconda delle esigenze lavorative degli stessi e nel pieno rispetto delle esigenze della minore. I suddetti periodi dovranno esser concordati con la madre preferibilmente e/o possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. Per il rimanente periodo estivo si continuerà ad applicare lo stesso schema concordato per il periodo scolastico invernale. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali, i genitori potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso di loro, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della stessa;
MANTENIMENTO DELLE FIGLIE. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra quale contributo al mantenimento delle Pt_2 Pt_1 figlie, la somma di € 250,00 (euro duecento cinquanta // 00) mensili per ciascuna figlia, e complessivamente € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, direttamente o a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate bancarie e codice IBAN che gli verrà comunicato;
La Signora dichiara che Pt_1 dalla omologa ad oggi il Signor ha versato regolarmene il contributo al mantenimento per Pt_2 le proprie figlie e che non vi sono pretese sul punto. SPESE STRAORDINARIE. I genitori contribuiranno, altresì, in misura pari al 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario da sostenere nell'interesse delle figlie. Per quanto riguarda l'identificazione delle spese straordinarie, si fa integralmente riferimento al Protocollo in uso presso codesto Tribunale, anche in merito alle modalità di rimborso al genitore anticipatario e alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo e spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo;
DEDUZIONI FISCALI / ASSEGNO UNICO. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico e/o gli assegni familiari se dovuti quale genitore collocatario, saranno posti a beneficio esclusivo della Sig.ra cui spetteranno altresì Pt_1 in via esclusiva i relativi arretrati ove dovuti, mentre le detrazioni e deduzioni fiscali ed ogni e
2 qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico, andranno a beneficio di entrambi i coniugi in misura pari al 50% per ciascuno;
RINUNCIA RECIPROCA AL MANTENIMENTO. I ricorrenti, dotati di redditi autonomi e pienamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento;
QUESTIONI ECONOMICHE. I coniugi dichiarano di non aver altro da avere o pretendere l'uno dall'altro per le questioni di natura economica e patrimoniale intercorse durante la convivenza;
VARIE. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 69/2023, i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei luoghi in cui si troveranno in ferie con la figlia minore». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 25/9/2004, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_1
28/11/2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_2 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Camaiore (LU) in data 25/9/2004, debitamente trascritto nel Registro Parte_2
3 degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 58, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2004; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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