Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1746/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composiIOne monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1746 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
ContenIOsi, vertente tra
(c.f. , e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Fernando C.F._2
M. A. Lettieri, presso il cui studio, in MO (Pz) alla Via Calabria n. 73, sono entrambi domiciliati
ATTORI
e
(c.f. ), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._3
Giuseppe Pugliese, presso il cui studio, in Lagonegro (Pz) alla Via San Francesco n. 17, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: ripetiIOne somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citaIOne, ritualmente notificato, i SIg.ri e Parte_1 Parte_2
citavano in giudiIO la SI.ra deducendo: CP_1
- che in data 29.12.2006, moriva il signor , nato a [...] il [...], Persona_1
senza lasciare testamento;
- che, gli eredi legittimi del predetto de cuius erano: nata a Persona_2
MO (PZ) il 07/12/1930, sorella germana;
e nato a [...] il CP_2
04/02/1925, fratello germano premorto;
- che, pertanto, al fratello germano premorto subentravano per rappresentaIOne ex art. 468 c.c.: nata a [...] il [...], parente prossima (nipote) del CP_1
defunto ; , nato a [...] l'[...], parente Persona_1 Controparte_3
prossimo (nipote) del defunto;
, nato a [...] il Persona_1 CP_4
31/10/1948, parente prossimo (nipote) del defunto;
nata Persona_1 CP_5
a MO (PZ) il 09/09/1954, parente prossima (nipote) del defunto;
Persona_1
nato a [...] il [...], parente prossimo (nipote) del Parte_1
defunto ; , nato a [...] il [...], parente Persona_1 Persona_1
prossimo, (nipote) premorto, del defunto;
nata a Persona_1 Persona_3
EL (VA) il 06/03/1979 figlia di nato il [...], premorto, Persona_1
pronipote del defunto;
(già nata a Persona_1 Parte_2 Parte_2
EL (VA) il 17/03/1981 figlia di nato il [...], premorto, Persona_1
pronipote del defunto;
Persona_1
- che non vi erano altri eredi;
- che in data 30.12.2006, la signora nata il [...] in Rionero in [...], Persona_4
figlia della predetta recatasi nell'abitaIOne del defunto, sita in Persona_2
MO, via Sirino n.18, per provvedere alle occorrenze del rito funebre, rinveniva, in una scatola di scarpe, € 120.000,00 in contanti;
- celebrato il funerale, la predetta ritornava nell'abitaIOne del signor , Persona_1
accompagnata dalla signora , figlia dell'odierna convenuta e, prelevata Persona_5
la scatola con il denaro, la portava nell'abitaIOne della signora , dove CP_1
erano presenti anche il coniuge sua figlia , Persona_6 CP_6 CP_4
, oltre ai figli della già indicata e
[...] Persona_2 Persona_4 Per_7
[...] R.G.N. 1746/2018
- che informati i presenti del ritrovamento del denaro contante, il signor Persona_7
telefonava ad un notaio di sua conoscenza per ottenere indicaIOni su come ripartire la somma tra gli eredi e dal quale apprendevano che metà della stessa (€ 60.000,00) spettasse alla sorella del defunto, la signora € 10.000,00 Persona_2
ciascuno ai signori , , , CP_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
ed € 5.000,00 ciascuno a e Parte_1 Persona_3 Parte_2
- che i signori , e presenti alla CP_4 Persona_2 CP_1
spartiIOne, trattenevano immediatamente le somme a loro spettanti;
- che la convenuta prendeva anche i restanti € 30.000,00, spettanti ai signori CP_1
e con Parte_1 Persona_3 Parte_2 CP_5
promessa di farglieli avere;
- che qualche mese dopo, la signora apprendeva come gli eredi assenti il Persona_4
giorno della spartiIOne della somma rinvenuta nulla sapessero al riguardo e nulla avessero ricevuto dall'odierna convenuta. Così comunicava loro che CP_1
aveva trattenuto il denaro di loro spettanza, impegnandosi a trasferirglielo successivamente;
- che, quindi, i signori e Parte_1 Persona_3 Parte_2 CP_5
chiedevano alla signora di provvedere al trasferimento del denaro
[...] CP_1
in loro favore, senza riscontro, per cui in data 28.6.2007, gli stessi sporgevano querela innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro
- che le indagini preliminari si concludevano con l'imputaIOne in capo a CP_1
del reato di appropriaIOne indebita;
- che gli odierni attori si costituivano parte civile chiedendo il pagamento delle somme loro spettanti;
- che nel corso del processo penale emergevano evidenti profili di responsabilità in ordine ai fatti contestati , così come confermati tra l'altro dai testimoni;
- che conclusosi il processo penale per prescriIOne del reato, gli odierni attori notificavano per ben due volte un invito alla stipula di convenIOne di negoziaIOne assistita, la prima rifiutata e la seconda non recapitata relativamente alla quale si realizzava la compiuta giacenza.
Per tutti questi motivi, i predetti attori concludevano chiedendo all'adito Tribunale: R.G.N. 1746/2018
di accertare e dichiarare il credito della signora nei confronti della Parte_2
convenuta nella misura di € 5.000,00 e il credito del signor CP_1 Parte_1
nei confronti della convenuta nella misura di € 10.000,00, e per l'effetto: CP_1
- Condannare la convenuta al pagamento della somma di € 15.000,00 da corrispondersi nella misura di € 5.000,00 a favore di e di € 10.000,00 Parte_2
a favore di oltre interessi e rivalutaIOne monetaria a far data dalla Parte_1
nascita del diritto e cioè dall'1/1/2007 o dalla prima richiesta conseguente all'avvenuta conoscenza del decesso del dante causa e fino al soddisfo, o anche in misura maggiore o minore qualora ciò dovesse emergere dagli atti di causa e comunque entro i limiti di competenza del Tribunale di Lagonegro;
- Condannare, altresì, la convenuta per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. data l'indebita appropriaIOne delle somme, la sua pervicace ostilità a corrispondere le stesse ai legittimi titolari aventi causa, nella misura ritenuta di giustizia, anche con valutaIOne equitativa.
Il tutto con vittoria di spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore di parte, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituIOne e risposta, depositata in data 08.04.2019, si costituiva in giudiIO la convenuta contestando integralmente quanto sostenuto da parte attrice e CP_1
richiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, la predetta convenuta deduceva che in data 29/12/2006 il SI. , all'età di 84 anni, decedeva Persona_1
e, non avendo figli, in data 23/04/2007 veniva registrata presso l'Agenzia del territorio di
Lagonegro la DichiaraIOne di successione oggetto della quale erano unicamente i beni immobili appartenenti al de cuius, senza alcuna menIOne di somme di danaro o altri beni mobili.
Chiariva che i fatti per come narrati da parte attrice erano impossibili, posto che la stessa convenuta in data 24.08.2006, presso l' , era stata Controparte_7
sottoposta ad un delicatissimo intervento di craniotomia a causa di un grosso processo espansivo intraparenchimale ovalare e di un emangioma cavernoso parzialmente trombizzato, costringendola ad un lungo e lento periodo di recupero con frequenti ricadute. Inoltre, la convenuta rappresentava l'inesistenza di alcuna prova documentale del fatto narrato da R.G.N. 1746/2018
controparte, mancando anche nella dichiaraIOne di successione un riferimento alla somma di denaro oggetto di lite.
Pertanto, eccepiva: a) la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di citaIOne per come formulato, poiché basato su di un accadimento mai verificato né mai dimostrato;
b)
l'inesistenza del credito vantato, mancandone la prova;
c) il difetto di legittimaIOne attiva, in mancanza di valida documentaIOne per la ricostruIOne dell'albero genealogico;
d) il mancato assolvimento dell'obbligo di mediaIOne;
e) la temerarietà della lite, posto che gli attori erano ben consapevoli di aver posto a base della domanda un episodio mai accaduto;
f) la prescriIOne dei crediti.
Pertanto, la SI.ra concludeva chiedendo al Tribunale: in via preliminare, di CP_1
accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di citaIOne e la carenza di legittimaIOne attiva degli attori;
e nel merito, di rigettare la domanda poiché infondata. Il tutto con vittoria di spese di lite, e risarcimento del danno per lite temeraria, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo testimoniale e documentale.
All'esito dell'udienza del 03.07.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 18.12.2023 per la precisaIOne delle conclusioni.
Parte attrice con comparsa conclusionale chiedeva: accogliere la domanda e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di € 10.000,00, in misura maggiore o minore, oltre oneri accessori maturati a favore di ed € 5.000,00, in misura maggiore o Parte_1
minore, oltre oneri maturati a favore di . Voglia concedere l'immediata Parte_2
esecutività. Voglia altresì condannare la convenuta al pagamento per la lite temeraria stante il trattenimento della somma spettante agli attori, in maniera del tutto illecita, tanto da farlo essere affetto ancora da reità, senza resipiscenza alcuna.. Condannare infine la convenuta al pagamento delle spese di lite da scrivere al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo nella misura maggiore o minore o identica a quella rassegnata in nota spese allegata.
Parte convenuta in comparsa conclusionale concludeva chiedendo: In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di citaIOne e la carenza di legittimaIOne attiva degli attori. ) Nel merito, in accoglimento dei motivi indicati nella memoria di costituIOne e risposta, rigettare le richieste di parte attrice in R.G.N. 1746/2018
quanto infondate in fatto e in diritto. 3) Condannare gli attori per intrapresa lite temeraria.
4) Condannare gli attori ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudiIO, in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'aIOne per come proposta sembra potersi ricondurre ad una domanda di restituIOne ai sensi dell'art. 2033 c.c. o di risarcimento del danno ex art.185 c.p.
Nel caso di specie posto che la domanda ha ad oggetto una somma che ricadeva all'interno dell'asse ereditario, l'aIOne proposta va più correttamente ricondotta a quella di petitio hereditatis ex art. 533 c.c.
In proposito, è opportuno osservare che nell'eserciIO del potere di interpretaIOne e qualificaIOne della domanda, il giudice non è condiIOnato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situaIOne dedotta in causa (sul punto Sent. Cass. civ. n. 9652/03).
È noto, infatti, che l'aIOne di petiIOne ereditaria di cui all'art. 533 c.c. è un rimedio concesso dal legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituIOne dei beni stessi.
E' stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - aIOne di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituIOne in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - si fonda sull'allegaIOne dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione nell'aIOne di petiIOne ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.
Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituIOne, mentre non si verifica alcuna situaIOne di litisconsorIO necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (CassaIOne n.
8440/2008; Cass. n. 14182/2011). R.G.N. 1746/2018
A tal riguardo, preme evidenziare che la mancata contestaIOne della qualità di erede in capo all'attore da parte del convenuto non determina un mutamento della qualificaIOne della domanda.
Invero, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 5304/1984, ha affermato che “l'AIOne di petiIOne ereditaria, prevista dall'art. 533 cod. civ. ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario,
l'AIOne di petiIOne ereditaria non si trasforma in AIOne di rivendicaIOne, in quanto la mancata contestaIOne della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petiIOne ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'onere della dimostraIOne - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione”.
Ebbene, una volta inquadrata correttamente la fattispecie sostanziale di cui si controverte, occorre esaminare la fondatezza della domanda, soprattutto in ordine all'assolvimento da parte degli attori dell'onere deduttivo e probatorio su di essi incombente.
Infatti, chi agisce in petiIOne di eredità si avvale di un rimedio di natura reale avente finalità recuperatorie, fondato sulla allegaIOne della qualità di erede e volta ad ottenere il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio.
Presupposto, dunque, per l'esperimento dell'aIOne in parola è che i beni di cui l'erede richiede la restituIOne siano presenti nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Di conseguenza, ricade su chi agisce in petiIOne l'onere di dedurre e provare in primo luogo che detti beni facciano parte del complesso ereditario ed in secondo luogo che la convenuta se ne sia appropriata.
Tale onere non è stato compiutamente assolto dagli attori. Questi ultimi, infatti, pur avendo allegato e provato in via documentale la propria qualità di eredi non hanno tuttavia provato che le somme di cui chiedono la restituIOne facessero parte del complesso ereditario al momento dell'apertura della successione del de cuius. R.G.N. 1746/2018
Ed invero, dagli atti di causa e dall'istruttoria assunta non è emerso con chiarezza che le somme reclamate dagli attori facessero effettivamente parte del complesso ereditario.
Sul punto non vi è nessuna prova documentale, come ad esempio una dichiaraIOne di successione o anche una scrittura privata dalla quale risulti un accordo tra le parti relativo alla ripartiIOne di tali somme.
Allo stesso modo non risulta depositato alcun estratto conto da cui dedurre il versamento di tali somme sui conti corrente dei soggetti coinvolti.
Tale prova documentale si ritiene imprescindibile alla luce delle cospicue somme di cui si dibatte.
Peraltro, parte convenuta sul punto ha correttamente dedotto che dalla DichiaraIOne di successione del sig. (in atti parte attrice), deceduto in data 29.12.2006, registrata Persona_1
presso l'Agenzia del territorio di Lagonegro il 23.04.2007, risultano presenti unicamente beni immobili, senza alcuna menIOne di somme di denaro.
Dunque, la circostanza del ritrovamento delle somme di denaro di cui la convenuta si sarebbe appropriata risulta unicamente dalle dichiaraIOni rese in udienza dai testimoni di parte.
In particolare, all'udienza del 12.10.2021, la SI.ra , riferiva “…il 30.12.2006 Persona_4
insieme a mio fratello , a mia GI , sua figlia , Persona_7 CP_1 CP_6
e a suo marito , ci siamo recati a casa di mio IO (fratello di mia Persona_6 Persona_1
madre ), e mentre prendevamo io e alcune magliette che Persona_2 Per_5
sarebbero servite per vestirlo per il funerale nel cassetto del comò di camera sua abbiamo visto una scatola bianca da scarpe, che era piena di soldi. … Allora io e siamo Per_5
tornati a prendere la scatola a casa di mio IO , l'abbiamo aperta insieme agli altri Per_1
parenti e abbiamo contato i soldi, che erano € 120.000,00. A questo punto, abbiamo deciso che una metà dei soldi sarebbe spettata a mia madre e la restante metà Persona_2
abbiamo deciso che sarebbe spettata in porIOni corrispondenti ai nipoti di mio IO, che eravamo io, mio fratello mia GI , un altro mio cugino che era con Per_7 CP_1 CP_4
noi, un altro mio cugino ed ai pronipoti, che erano , , e CP_3 Per_5 Per_3 Parte_2
. e abitavano al nord e noi non avevamo i contatti, per
[...] Per_3 Parte_2
cui mia GI ci disse che avrebbero provveduto loro (mia GI , la figlia e il CP_1 CP_1
marito) a fargli avere i soldi. A questo punto, io e mio fratello ci siamo presi € Per_7
60.000,00 che spettavano a nostra madre in quanto sorella di , abbiamo lasciato Persona_1 R.G.N. 1746/2018
la restante metà della somma a e ce ne siamo andati. Dopo un po' di tempo mi CP_1
contatta , che ora è deceduta ed era un'altra mia GI, sorella di CP_5 CP_1
e , che viveva al nord Italia ma non ricordo il paese, la quale mi dice
[...] CP_4
che la sorella non le aveva fatto avere niente.”. Stesse circostanze confermante anche CP_1
dall'altro teste di parte attrice, sig. , all'udienza del 12.10.2022. CP_4
veniva, invece, ascoltata in sede penale e si limitava a riportare quanto Persona_3
riferito dalla zia mentre in tale sede confermava la versione di parte CP_5 Persona_7
attrice.
Tuttavia, non può non tenersi conto del fatto che, sebbene la versione dedotta da parte attrice abbia trovato conferma negli elementi di prova suddetti, emergono alcune contraddiIOni. durante il processo penale indica di aver appreso del ritrovamento di Persona_3
120.000,00 euro, in casa del defunto , dalla zia e di aver saputo Persona_1 CP_5
sempre da quest'ultima che i suddetti contanti erano stati ritrovati da , figlia CP_6
dell'imputata e contraddicendo quanto riferito nell'atto di querela dove si Persona_4
affermava che a ritrovare la somma di denaro in questione furono , l'imputata CP_4
e . CP_1 CP_3
Allo stesso modo la teste precisava che ricevette circa 10.000 euro, CP_4
contraddittoriamente rispetto a quanto dichiarato nell'atto di querela dove si afferma che la somma fu divisa in 5 parti da circa 11.000 euro.
A ciò si aggiunge che la conventa SI. ha negato la sua presenza nelle CP_1
circostanze di luogo e di fatto riferite dagli attori, poiché la stessa all'epoca dei fatti era affetta da una grave patologia che le impediva di deambulare nonché di articolare un discorso normalmente e la costringeva a letto, come ha anche dimostrato, non solo in via documentale, producendo in giudiIO la documentaIOne medica attestante l'avvenuto intervento di craniotomia a causa di un grosso processo espansivo intraparenchimale ovalare e di un emangioma cavernoso parzialmente trombizzato (all. A in produIOne parte convenuta) e tutto il decorso post operatorio (all. ti A1, B, C,D in produIOne parte convenuta), ma anche a mezzo di dichiaraIOni testimoniali, rese all'udienza del 12.10.2021 dal dott. Testimone_1
medico di base che aveva in cura la predetta SI.ra , il quale riferiva: “confermo CP_1
la circostanza;
ha subìto un craniotomia alla fine dell'agosto 2006 per una CP_1
emorragia cerebrale presso l'ospedale di , quindi un intervento abbastanza CP_7 CP_7 R.G.N. 1746/2018
pesantuccio; aveva riportato una emiparesi del lato sinistro del corpo, aveva CP_1
una cefalea gravativa, quindi con difficoltà deambulatorie;
nei primi mesi non parlava molto bene, poi ha gradualmente cominciato a parlare anche grazie a cure fisioterapiche e logopediche, verso il mese di dicembre 2006 già un pochino parlava ma non era ancora in grado di gestirsi autonomamente. Io all'iniIO l'ho visitata spesso, anche per le impegnative per le visite di controllo, e ogni volta che andavo la trovavo o a letto oppure su una sedia in salone con la testa bendata perché aveva forte mal di testa. Nel mese di dicembre 2006 l'ho trovata un po' meglio quando sono andata a trovarla sotto Natale, ma non ancora in grado di camminare bene” ed ancora “nel dicembre del 2006 non era in grado di articolare discorsi finiti, non parlava in maniera esplicita, aveva difficoltà nella parola, però ogni tanto si faceva capire”.
Tali circostanze e difficoltà venivano confermate da tutti i testimoni della convenuta, nonostante tutti i testimoni di parte attrice non riferissero di alcuna anomalia rispetto alla stessa.
Orbene, alla luce di quanto esposto, deve concludersi che, pur essendo gli attori sicuramente eredi del defunto , gli stessi non abbiano fornito idonea e chiara prova Persona_1
dell'appartenenza delle somme all'asse ereditario nella sua interezza né dell'appropriaIOne delle stesse da parte della convenuta difettando innanzitutto prova documentale CP_1
dell'esistenza stessa delle somme, ed in secondo luogo essendo anche dubbia la circostanza che la convenuta fosse effettivamente presente o anche solo presente in modo lucido al momento del ritrovamento nonché della ripartiIOne del denaro.
Pertanto, considerato l'onere della prova per quanto esposto in premessa, la domanda viene rigettata.
La stessa non può in alcun modo essere accolta nemmeno quale ingiustificato arricchimento della convenuta ex articolo 2041 c.c. stante la mancanza del requisito della sussidiarietà di tale aIOne.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta da parte convenuta, la stessa non può trovare accoglimento non essendo emersi profili di colpa grave o mala fede nella condotta processuale di parte attrice in grado di giustificare una pronuncia in tal senso. R.G.N. 1746/2018
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicaIOne dei minimi per la fase decisoria stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecceIOne disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna i SIg.ri e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_3
lite in favore dell'avv. Giuseppe Pugliese, quale procuratore di parte convenuta vittoriosa dichiaratosi antistatario, nella misura pari ad euro 4227,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco