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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 384/2023 promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bonomo. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. CP_1
APPELLATO
E contro
Controparte_2
[...]
[...]
CONTUMACI
All'udienza del 17 luglio 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 26/4/2022 aveva chiesto al Tribunale Parte_1 di Marsala G.L. di “…dichiarare illegittima la cancellazione dei contributi previdenziali versarti nel quadriennio 2008-2011 e relativi ai periodi di lavoro in cui il ricorrente è stato formalmente alle dipendenze della Soc. Coop. Agr. IL FIORE…”e subordinatamente condannare Controparte_2 in proprio e/o nella qualità di amministratore di fatto e/o socio occulto della Soc. Coop.
[...]
Agr. IL FIORE e quest'ultima società cooperativa, anche in solido, al risarcimento di tutti danni subiti dal ricorrente per la mancata o irregolare contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 2116 cc alla luce dell'annullamento e/o cancellazione dei contributi previdenziali del ricorrente relativi al periodo di lavoro 2008-2011(…). Aveva dedotto l'illegittimità della cancellazione, della quale peraltro non aveva avuto rituale comunicazione, e nel merito, aveva contestato l'asserito indebito per somme erogate dall' a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2008-2011 per un totale CP_1 preteso di € 32.976,74. Aveva altresì opposto la validità della eseguita contribuzione in quanto poggiante sulla effettività del rapporto di lavoro espletato quale bracciante agricolo alle dipendenze della cooperativa e del presunto legale rappresentante , nei CP_2 Controparte_2 confronti dei quali , aveva agito, in subordine, per il risarcimento dei danni correlati alla paventata cancellazione della contribuzione versata.
Nel contraddittorio con l' con sentenza del 4/4/2023 il G.L. rigettava il ricorso. CP_1
Nulla statuendo in ordine alla subordinata domanda risarcitoria rivolta nei confronti della cooperativa e del sedicente legale rappresentante , il G.L. Controparte_2 osservava che, a fronte della provata legale conoscibilità del ricorrente della cancellazione dall'elenco – disposta nel mese di marzo 2015 con la pubblicazione del quarto elenco di variazione anno 2014- il non aveva agito giudizialmente entro 120 giorni dalla Parte_1 notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento definitivo onde era incorso nella decadenza di cui all'art. 22 comma 1° D.L. 7/1970. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello dolendosi Parte_1 anzitutto della falsa applicazione della disciplina concernente la pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali (art. 38 commi 6° e 7° D.L. n. 98/2011) essendo questa a suo dire riferibile , per testuale disposizione di legge, alle sole giornate di occupazione successive al 31/12/2010.
In secondo luogo ha contestato la fondatezza della eccepita fattispecie decadenziale rispetto alla cancellazione delle giornate lavorative del triennio 2008-2010 stante che, non essendo applicabile la pubblicazione telematica alle giornate comprese in tale arco temporale, l non aveva offerto prova aliunde di avere comunicato per iscritto l'operata CP_1 cancellazione. Per il resto ha ribadito l'effettività della prestazione lavorativa svolta alle dipendenze della cooperativa e l'irrilevanza del verbale ispettivo che era stato posto a base CP_2 dell'eseguito disconoscimento. Non risulta specificamente riproposta la domanda risarcitoria nei confronti della cooperativa e del di lei supposto legale rappresentante ed in ordine alla quale il primo giudice ha omesso l'invocata pronuncia . Si è costituito in questo grado di giudizio l' che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
Seppur ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti la Controparte_2
e , sicchè ne va dichiarata la contumacia.
[...] Controparte_2
Ciò posto, l'appello è infondato. Espunta dalla materia del contendere dell'odierno atto di gravame la problematica – non riproposta in questo grado di giudizio - della responsabilità della cooperativa e del CP_2
rispetto alla prospettata cancellazione dei versamenti eseguiti per contribuzione CP_2 agricola, le ragioni della proposta impugnazione si riducono alla doglianza inerente la falsa applicazione della normativa decadenziale vigente in materia . In proposito è noto che l'iscrizione del lavoratore agricolo negli elenchi annuali costituisce il presupposto indefettibile per l'accesso alle tutele previdenziali ricollegate alla prestazione del lavoro in agricoltura e, nel caso specifico , alle provvidenze legate al fenomeno della disoccupazione involontaria. Esso forma oggetto di un diritto soggettivo a fronte del quale l'ordinamento appresta mezzi di tutela assoggettati all'osservanza di rigorose scansioni temporali. Segnatamente il combinato disposto dell'art. 11 D. Lgs. n. 355/1993 e dell'art. 22 D.L. n. 7/1970 definisce un sistema di garanzie misto amministrativo - giurisdizionale, prevedendo che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato…e contro la non iscrizione…. è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola ….. Contro i provvedimenti definitivi relativi all'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto o dal momento in cui ne abbia auto conoscenza. L'individuazione del provvedimento di non iscrizione (vel cancellazione) come fonte della lesione del diritto tutelato dall'ordinamento, ha legittimato l'interpretazione della domanda proposta dal ricorrente avendo egli chiesto condannarsi l' al suo CP_1 reinserimento negli elenchi dei lavoratori agricoli. In tale ottica il Tribunale ha correttamente valutato l'eccezione di decadenza sollevata dall' in relazione alla data di pubblicazione telematica delle variazioni degli elenchi CP_1 annuali -effettuata tra 10 ed il 25 marzo 2015 con effetti di notificazione a norma dell'art. 38 comma D.L. n. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 – riconducendo alla mancata tempestiva proposizione del ricorso amministrativo il conseguimento del connotato di definitività del provvedimento e la decorrenza del successivo termine per la tutela giurisdizionale. Ed, infatti, rispetto all'epoca di effettuazione della variazione in contestazione vigeva la regola dettata dall'art.. 38, D.L. n. 98/2011 (conv. con I. n.111/2011) che ha aggiunto l'art. 12-bis al R.D. n. 1949 del 1940, il cui comma 6 aveva dettato che "con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1 decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel CP_1 proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_3
Il successivo comma 7 aveva poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai CP_1 lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione". Tale sistema di pubblicità costitutiva ha superato il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 45/2021) la quale ha rigettato la questione di legittimità della norma ritenuta ex se non lesiva del diritto di difesa, poiché il ristretto ambito temporale entro cui gli elenchi sono visualizzabili è disposto dalla circolare n. 82 del CP_1
2012, che definisce le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica ivi prevista ed ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell' costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga CP_1 omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. Va altresì opportunamente rilevato che esula ratione temporis dall'oggetto della presente controversia la previsione dell'art. 43, comma 7, d. I. n. 76/2020 (conv. con I. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, D.L. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative, trattandosi di disconoscimenti adottati nella vigenza dell'originaria formulazione della disposizione. Alla stregua delle precitate coordinate normative, privo di rilievo si palesa l'argomento che muovendo dalla interpretazione letterale del citato comma 6° dell'art. 38 censura l'applicazione retroattiva della disposizione alle giornate lavorativa anteriori al 31/12/2010. Secondo l'interpretazione della S.C., infatti, la tesi criticata trova ragionevole avallo nel citato comma 7° ai sensi del quale la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito internet, ai sensi CP_1 dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (Cass. n. 37974 del 28/12/2022 ). Ha chiarito la S.C. che sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né dell'art. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del 1993, né dell'art.
9-quinquies, comma 4, d.l. nr. 510 del 1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' non sono più distinti dall'elenco CP_1 trimestrale che prima, giusta l'art.
9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del 1993, e 9-quinquies, d.l. nr. 510 del 1996, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi CP_1 annuali…” (…)Il comma 7 dell'art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo «alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», e l'interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011). Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all'entrata in vigore del d.l. nr. 98 del 2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l'anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell' ”(Cass. cit.). Pt_2
Stanti le cennate premesse , non resta allora che confermare l'avviso espresso dal G.L. il quale ha ricondotto alla acquisita definitività del provvedimento di cancellazione – intervenuta dopo trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi del marzo 2015 – la decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto agire in giudizio per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per tutte le annualità in contestazione. E' noto infatti che in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno (cfr. ex pluribus Cass. n. 17653 del 25/08/2020). L'appello andrà per l'effetto rigettato. Ricorrendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte soccombente va tenuta indenne dalle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_4
e di , che dichiara, conferma la sentenza n. 246/2023 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Marsala in data 4 aprile 2023. Dichiara non dovute da le spese del presente grado del giudizio. Parte_1
Palermo 17 luglio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco